Art. 24.
La sospensione dell'efficacia delle clausole di divieto di subaffitto contenute nei contratti di locazione di appartamenti per uso di abitazione, limitatamente al subaffitto di una parte dell'appartamento, e' ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1951. (3) ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.L. 21 dicembre 1951, n. 1356 , convertito con modificazioni dalla L. 16 febbraio 1952, n. 58 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "La sospensione dell'efficacia delle clausole di divieto di subaffitto, disposta dall' art. 24 della legge 23 maggio 1950, n. 253 , e' ulteriormente prorogata fino alla data indicata nel primo comma." --------------- AGGIORNAMENTO (4) La L. 1 maggio 1955, n. 368 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "La sospensione dell'efficacia delle clausole di divieto di sublocazione contenute nei contratti di locazione di appartamenti per uso di abitazione, disposta dall' art. 24 della legge 23 maggio 1950, n. 253 , limitatamente alla sublocazione di una parte dell'appartamento, e' ulteriormente prorogata fino alla data indicata nel primo comma."
La sospensione dell'efficacia delle clausole di divieto di subaffitto contenute nei contratti di locazione di appartamenti per uso di abitazione, limitatamente al subaffitto di una parte dell'appartamento, e' ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1951. (3) ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.L. 21 dicembre 1951, n. 1356 , convertito con modificazioni dalla L. 16 febbraio 1952, n. 58 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "La sospensione dell'efficacia delle clausole di divieto di subaffitto, disposta dall' art. 24 della legge 23 maggio 1950, n. 253 , e' ulteriormente prorogata fino alla data indicata nel primo comma." --------------- AGGIORNAMENTO (4) La L. 1 maggio 1955, n. 368 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "La sospensione dell'efficacia delle clausole di divieto di sublocazione contenute nei contratti di locazione di appartamenti per uso di abitazione, disposta dall' art. 24 della legge 23 maggio 1950, n. 253 , limitatamente alla sublocazione di una parte dell'appartamento, e' ulteriormente prorogata fino alla data indicata nel primo comma."