TAR Venezia, sez. II, sentenza 03/03/2026, n. 480
TAR
Sentenza 3 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 1, comma 538, lett. a), l. n. 228/2012 e dell'art. 21nonies l. n. 241/1990 per omesso esercizio dell'autotutela in presenza di accertata incompatibilità eurounitaria

    L'autotutela è un potere discrezionale, esercitabile in presenza di un interesse pubblico concreto e attuale, entro termini ragionevoli e nel rispetto del principio di affidamento. Non attribuisce al privato un diritto all'annullamento, specialmente quando l'atto è divenuto inoppugnabile e i principi di certezza dei rapporti e stabilità dell'azione amministrativa assumono rilievo preminente.

  • Rigettato
    Violazione dei principi di legalità, buona fede e buon andamento e del principio di leale cooperazione di cui all’art. 4, par. 3, TUE

    Il principio di leale cooperazione non comprime l'assetto delle preclusioni e delle stabilizzazioni proprie degli ordinamenti processuali e sostanziali interni, né impone di rimuovere atti divenuti inoppugnabili, al di fuori delle ipotesi tipiche previste dall'ordinamento o in mancanza dei presupposti per il legittimo esercizio dell'autotutela.

  • Rigettato
    Violazione del principio di effettività del diritto europeo

    L'antinomia con il diritto dell'Unione rileva, per l'atto amministrativo, in termini di annullabilità e non già di nullità, salvo la peculiare ipotesi in cui l'atto sia stato adottato sulla base di norma attributiva del potere radicalmente incompatibile e dunque da disapplicare, evenienza che non ricorre nella fattispecie. Di conseguenza, il diritto europea non esige, in linea di principio, che l'autorità amministrativa riveda decisioni divenute definitive per decorso dei termini di impugnazione.

  • Rigettato
    Inesistenza di giudicato ostativo all'autotutela

    La giurisprudenza ha chiarito che l'antinomia con il diritto dell'Unione rileva, per l'atto amministrativo, in termini di annullabilità e non già di nullità. Il diritto europeo non esige che l'autorità amministrativa riveda decisioni divenute definitive per decorso dei termini di impugnazione. La certezza del diritto e l'autorità della cosa giudicata impediscono che il rimedio all'eventuale violazione del diritto dell'Unione si traduca in un indefinito travolgimento di rapporti esauriti e stabilizzati.

  • Rigettato
    Disparità di trattamento in ragione di asseriti provvedimenti favorevoli adottati in casi analoghi

    La ricorrente non ha offerto prova puntuale dell'identità delle situazioni poste a raffronto, né l'eventuale favore in altri casi, ove anche sussistente, può radicare un affidamento giuridicamente protetto alla reiterazione di scelte discrezionali in autotutela, che restano perimetrate al caso esaminato e non integrano prassi vincolanti.

  • Rigettato
    Violazione dei principi di parità e corretta ripartizione del prelievo fra i produttori responsabili del superamento della quota

    Le censure riguardano criteri generali di riparto del prelievo, estranei all'oggetto propriamente devoluto con l'impugnazione dei dinieghi di autotutela e comunque inidonei a travolgere, ex post, statuizioni ormai definitive sul quantum dovuto dal singolo produttore.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 1, comma 1, l. n. 119/2003 e richiesta di risarcimento del danno, anche per effetto delle compensazioni PAC

    L'Amministrazione ha legittimamente escluso di procedere allo sgravio, motivando in coerenza con i principi richiamati di certezza del diritto e stabilità dell'azione amministrativa. I crediti azionati traggono origine da determinazioni amministrative aventi carattere di definitività e risultano tuttora esigibili, non essendo maturata la prescrizione.

  • Rigettato
    Obbligo di pronunciarsi e ricalcolo del prelievo

    L'AGEA ha respinto l'istanza di riesame in autotutela, confermando la debenza e l'iscrizione a ruolo del credito e negando l'estensione delle citate decisioni ai singoli rapporti dedotti dalla ricorrente. Il ricorso è stato respinto nel merito.

  • Rigettato
    Inesistenza del debito per prelievo supplementare

    L'AGEA ha respinto l'istanza di riesame in autotutela, confermando la debenza e l'iscrizione a ruolo del credito. Il ricorso è stato respinto nel merito.

  • Rigettato
    Obbligo di provvedere sulle istanze di autotutela

    L'AGEA ha respinto l'istanza di riesame in autotutela, pronunciando espressamente sull'istanza mediante diniego. Il ricorso è stato respinto nel merito.

  • Rigettato
    Risarcimento del danno da prelievo medio tempore e restituzione somme

    L'AGEA ha legittimamente escluso di procedere allo sgravio, motivando in coerenza con i principi richiamati di certezza del diritto e stabilità dell'azione amministrativa. I crediti azionati traggono origine da determinazioni amministrative aventi carattere di definitività e risultano tuttora esigibili, non essendo maturata la prescrizione.

  • Rigettato
    Annullamento atti connessi, presupposti e conseguenti

    Il ricorso è stato respinto nel merito, pertanto anche la richiesta di annullamento di atti connessi viene rigettata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Venezia, sez. II, sentenza 03/03/2026, n. 480
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
    Numero : 480
    Data del deposito : 3 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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