CA
Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/07/2025, n. 4544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4544 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Così composta:
EN OR NG de Courtelary Presidente
Marina Tucci Consigliere
Mario Montanaro Consigliere Relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 3819 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
( C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
( C.F. ) Parte_2 CodiceFiscale_1
( C.F. ) Parte_3 CodiceFiscale_2
Elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv.to Corrado Stefano Gotti che li rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLANTI
E
( C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Mario Ferri che la rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLATA
( C.F. ) in persona della mandataria Controparte_2 P.IVA_3 Controparte_3
[...]
1 Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Raffaella Greco che la rappresenta e difende con l'Avv.to Giuseppe Grillo per mandato in atti
INTERVENUTA IN APPELLO
Oggetto: impugnazione sentenza del Tribunale di Roma n. 17774/2020 resa nel procedimento R.G. n. 14674/2015 – opposizione a decreto ingiuntivo – contratti bancari –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato e iscritto a ruolo ( r.g. 14674/2015 )
[...]
e i garanti e convenivano dinanzi Parte_1 Parte_2 Parte_3 al Tribunale di Roma opponendosi al decreto ingiuntivo Controparte_4
27921/2014 dell'importo di € 85.176,24 oltre accessori e spese in relazione al conto corrente
412 ( € 39.425,53 al quindici luglio 2014 ) e al mutuo chirografario 364286 ( € 45.750,51 al dieci febbraio 2014 ).
Gli opponenti affermavano il difetto di prova scritta del credito relativo al conto corrente, la nullità del contratto di apertura di credito in conto corrente per illegittimo anatocismo, interessi ultralegali non pattuiti e usurari, cms non dovute e illegittimo conteggio delle date valuta. Ritenevano poi la nullità del mutuo per illegittimo anatocismo e per usura contestando il criterio sotteso al piano di ammortamento alla francese. Sostenevano la nullità delle fideiussioni per difetto di prova scritta in ordine al tetto garantito e la violazione dell'art. 1956 c.c.. Chiedevano, previo accertamento di dette nullità, il ricalcolo del dovuto.
si costituiva e affermava la genericità e l'infondatezza Controparte_4 dell'opposizione.
Il Tribunale disponeva CT e all'esito con sentenza 17774/2020 riteneva la validità delle fideiussioni e, sulla base dell'elaborato peritale, di cui riteneva valida una delle tre ipotesi effettuate, revocava il decreto ingiuntivo e condannava gli opponenti in solido al pagamento della minor somma di €41.184,33 ( € 45.750,51 relativo al debito del mutuo - € 4.566,18 relativo al saldo a credito sul c/c n.412), oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, in favore della .. Controparte_4
2 Sulle spese così disponeva :
“Compensa le spese di lite per un terzo e condanna gli opponenti, in solido tra loro, alla rifusione dei restanti due terzi pagamento delle spese di questo giudizio a favore della convenuta che liquida – già operata la compensazione- in €. 4.836,00 per compensi professionali, oltre alle spese generali i.v.a., c.p.a. come per legge. Pone definitivamente a carico degli opponenti le spese necessarie per la CT, nella misura di 2/3 a carico di parte opponente e di 1/3 a carico dell'opposta”.
e i fideiussori proponevano appello chiedendo la sospensione degli Parte_1 effetti della sentenza impugnata e concludevano nel merito :
“…. riconvocare il CT al fine di rispondere all'ultimo quesito relativo al contratto di conto corrente formulato dopo il quesito n. 7 (“doppio conteggio” con esclusione delle “operazioni contestate dal correntista”);
2) … in ogni caso ed in via subordinata scartare il terzo ricalcolo del CT ed accertare che il credito del correntista nei confronti della per i titoli in premessa è pari ad Euro CP_4
106.194,72 (secondo ricalcolo del CT) ovvero in subordine ad Euro 60.567,13 (primo ricalcolo del CT) con conseguente accertamento del corretto dare avere tra le parti (N.B. e per l'effetto condannare la a restituire alla correntista la somma di Euro 45.627,59 CP_4 oltre interessi dalla domanda nel caso di applicazione del secondo ricalcolo del CT ovvero condannare l a restituire alla correntista la somma di Euro 14.816,62 oltre interessi CP_4 dalla data della domanda nel caso di applicazione del primo ricalcolo del CT).
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio oltre rimborso spese generali ed accessori di legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
La Corte respingeva l'istanza di inibitoria e disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di in quanto incorporante Controparte_1 Controparte_4
si costituiva e chiedeva : Controparte_1
“riconoscere e dichiarare inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto l'appello come in atti proposto nell'interesse di e Parte_4 [...]
e, per l'effetto, respingere lo stesso;
condannare Parte_3 Parte_1 [...]
in solido tra loro, al pa Parte_2 Parte_3 presente grado di giudizio”
Interveniva in qualità di cessionaria del credito rilevando come la successione Controparte_2 riguardasse solo il lato attivo e concludendo :
“confermare la sentenza impugnata e per l'effetto condannare gli appellanti al pagamento in solido in favore della dell' importo di €.41.184,33 oltre interessi dalla Controparte_2 domanda al saldo”.
La Corte all'esito dell'udienza del nove giugno 2025, trattata in forma scritta come da decreto del ventidue aprile 2025, riservava la decisione.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo rileva la Corte come non vi sia stato appello sia per quanto riguarda il rapporto fideiussorio, ritenuto legittimo dal Tribunale, sia riguardo al saldo del mutuo, ritenuto dal Tribunale pari a € 45.750,51.
La domanda di restituzione di indebito è poi tardiva e quindi inammissibile in quanto è stata avanzata per la prima volta in appello.
Gli appellanti, che in primo grado in qualità di opponenti avevano la posizione di convenuti, non hanno infatti svolto domanda riconvenzionale in sede di opposizione a decreto ingiuntivo e si sono limitati nelle conclusioni di primo grado a chiedere l'accertamento del saldo dare- avere tra le parti.
L'appello è ammissibile in quanto indica i passaggi motivazionali impugnati e svolge compiute doglianze.
******
Primo motivo di appello.
Erroneità, ingiustizia e difetto di motivazione della sentenza impugnata per aver omesso di rimettere la causa in istruttoria e di riconvocare il CT al fine di rispondere all'ultimo quesito relativo al contratto di conto corrente, rimasto inevaso (“doppio conteggio” con esclusione delle “operazioni contestate dal correntista”)
Gli appellanti sostengono l'erroneità della sentenza laddove il Tribunale ha ritenuto non accoglibile l'istanza di integrazione della ctu (per rispondere al quesito aggiuntivo, scritto a penna dal GI in sede di conferimento dell'incarico il quindici giugno 2017 e rimasto inevaso).
Il Giudice di primo grado ha asserito la tardività della richiesta in quanto avanzata solo in comparsa conclusionale.
Il motivo è infondato con le seguenti precisazioni.
Il quesito ulteriore era stato formulato dal GI in quanto, dopo la produzione degli estratti conto da parte dell'opposta, gli odierni appellanti in sede di note ex art. 186 comma 6 n. 3 avevano sostenuto l'inesistenza delle operazioni contabilizzate come addebito di assegni
(bancari e circolari) e come sottoscrizione del fondo “Pramerica”.
4 Ebbene, in sede di precisazione delle conclusioni non vi è alcun accenno alle operazioni inesistenti in quanto gli odierni appellanti si sono limitati in primo luogo a riportare pedissequamente le domande contenute nell'atto di opposizione tra i cui motivi non rientrava quello delle operazioni inesistenti e, rileva il Collegio, non vi era alcun minimo accenno alla mancata ricezione degli estratti conto.
Testualmente :” Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
1) in via preliminare: rigettare ogni eventuale richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto in corso di causa per difetto di prova scritta, incertezza ed illiquidità del credito azionato, in particolare nei confronti dei fideiussori omnibus;
2) nel merito: previo accertamento e declaratoria della nullità del contratto di apertura di credito mediante affidamento con scopertura su conto corrente stante l'applicazione delle prassi contra legem in premessa indicate (anatocismo con capitalizzazione trimestrale, commissione di massimo scoperto, tassi ultralegali, sconfinamento tasso c.d. soglia in violazione della normativa antiusura, applicazione interessi per c.d. giorni – valuta ecc.) nonché previa accertamento e declaratoria della nullità delle fideiussioni omnibus e del contratto di mutuo per i motivi in premessa indicati, accertare e dichiarare l'insussistenza dei requisiti di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c. e, per l'effetto, dichiarare nullo, inefficace e revocare il decreto ingiuntivo opposto;
3) nel merito: accertare e dichiarare l'esatto dare- avere tra le Parti in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuato in sede di CT contabile sulla base della documentazione completa relativa ai rapporti per cui è causa.Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio oltre rimborso spese generali ed accessori di legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
E' stato poi specificamente aggiunto, sempre in sede di precisazione delle conclusioni, riguardo al saldo dei rapporti dare avere :
“Avuto riguardo al paragrafo 3 delle succitate conclusioni gli attori precisano che l'esatto dare-avere tra le parti deve intendersi quello conseguente al “secondo ricalcolo” formulato nella “Perizia definitiva” del CT Dott. depositata in data 25.10.2017 Persona_1
e cioè il ricalcolo che “si conclude a credito del correntista per € 106.194,72” (cfr. “relazione tecnica” del CT depositata in data 25.10.2017)”. Giova all'uopo segnalare al Giudicante, al fine di potersi più agilmente orientare nell'analisi dell'elaborato peritale: - che la “Perizia definitiva” è contenuta nel file depositato dal CT in data 25.10.2017 denominato “relazione tecnica” e che detto file è composto da n. 14 pagine;
- che da pag. 1 fino a pag. 5 del suddetto elaborato il CT ha trascritto integralmente le osservazioni del CTP di parte convenuta (il CTP di parte attrice non ha, infatti, formulato osservazioni) intercalando, con un carattere di dimensione più piccola, le sue repliche;
che, infine, a pag. 5 e 6 del suddetto elaborato il CT ha formulato, sempre utilizzando un carattere stampatello di dimensione più piccola, le proprie definitive conclusioni che sono le seguenti: CONCLUSIONI Sulla base delle indicazioni contenute nei quesiti sono stati effettuati tre ricalcoli del conto corrente, con la precisazione che è stato riscontrato il rispetto dei tassi soglia: Il primo ricalcolo, ai tassi pro tempore applicati dalla (allegato n. 4) si conclude a credito del correntista CP_4
5 per € 60.567,13. Il secondo ricalcolo (allegato n. 5) si differenzia dal precedente in quanto sono stati utilizzati i tassi legali ex art. 1284 c.c. in luogo dei tassi indicati in contratto e si conclude a credito del correntista per € 106.194,72. Il terzo ricalcolo (allegato n. 6) è stato effettuato con gli stessi criteri di cui al primo ma reinserendo le spese (escluse le commissioni sul massimo scoperto) e si conclude a credito del correntista per € 4.566,18. Per quanto attiene al mutuo è stato riscontrato il rispetto delle soglie di legge. Il credito azionato dalla Banca ammonta ad € 45.416,08 per capitale residuo dopo il pagamento della rata n. 38”.
Non vi è alcun accenno, finanche indiretto, alla richiesta di storno di operazioni per assegni e sottoscrizione fondi;
i relativi rilievi e le relative domande debbono intendersi pertanto implicitamente rinunciati.
Tutto ciò a prescindere: a) dalla scarsa plausibilità dell'allegazione di non avere avuto cognizione di addebiti di consistenza rilevante a titolo di assegni e sottoscrizione fondi in venti anni di rapporto contrattuale da parte di una società commerciale con un volume di transazioni non indifferente;
b) dal fatto che il difensore di primo grado si fosse anche nominato ct di parte ( verbale del quindici giugno 2017 ) e che in tale veste abbia omesso di presenziare alle operazioni peritali e finanche di inviare osservazioni alla bozza di ctu.
Del tutto correttamente pertanto il Tribunale ha respinto l'istanza di integrazione peritale e non ha tenuto conto delle affermazioni degli odierni appellanti.
*********
Secondo motivo di appello
In ogni caso in via subordinata: erroneità, ingiustizia, difetto di motivazione della sentenza impugnata per aver ritenuto applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio il terzo ricalcolo effettuato dal CT (che ha “reinserito” le “spese” non pattuite in contratto) pur trattandosi di ricalcolo difforme dal quesito del Tribunale che aveva, invece, impartito al CT di eliminare ogni “voce di costo” di “qualunque importo comunque denominate per tutta la durata del rapporto” – Violazione di legge della sentenza impugnata (art. 115 c.p.c. in relazione all'art. 2697 c.c. ed all'art. 117 T.U.B.) per aver addebitato al correntista “spese” che non sono state pattuite per iscritto nel contratto in violazione dell'art. 117 T.U.B.
Il motivo è fondato.
Come risulta dal contratto di conto corrente prodotto in atti il legale rappresentante di
( ) ha dichiarato, sottoscrivendo Parte_1 Parte_2 specificamente la clausola, di aderire alle condizioni di cui a un foglio informativo che la afferma contenere tutte le condizioni contrattuali riguardo a tasso creditore, tasso CP_4 debitore ordinario e tasso debitore di mora.
6 La peraltro non ha prodotto detto foglio e, a fronte di una specifica dichiarazione di CP_4 non aver pattuito le spese e commissioni addebitate, effettuate nella prima difesa utile dagli odierni appellanti ( avendo la prodotto gli estratti conto solo in allegato alla memoria CP_4 ex art. 183 terzo comma n. 2 ) l'appellata nulla ha prodotto, limitandosi a ribadire la valenza dell'adesione a detto foglio informativo.
Non solo, riguardo alle commissioni e spese addebitate a seguito della variazione unilaterale allegata all'estratto di conto corrente del secondo trimestre 2009, la banca avrebbe dovuto provare che detta comunicazione fosse arrivata all'indirizzo della correntista ( che, si ribadisce, aveva contestato la ricezione di tutti gli estratti conto pertanto anche degli allegati agli stessi ) nel rispetto dell'art. 118 TUB, tanto più considerando la portata delle variazioni stesse e ciò anche riguardo alla commissione di messa a disposizione fondi.
Atteso quanto detto, considerando come gli interessi concordati non risultino essere usurari, deve ritenersi che il prospetto di calcolo adottabile per il conto corrente non sia quello indicato dal Tribunale.
A tale proposito il Giudice di prime cure ha ritenuto un saldo di conto corrente positivo per il cliente per € 60.567,13 al dieci febbraio 2014 e di conseguenza, a fronte di un credito per il mutuo di € 45.750,51 ha rigettato la domanda della banca e della terza intervenuta.
Il Collegio, passando alla quantificazione, rileva come il CT abbia in primo luogo correttamente:
a) azzerato il saldo di conto corrente alla data del primo estratto conto prodotto dalla ossia al primo gennaio 1996 ( cd. principio del saldo zero ); CP_4
b) eliminato gli addebiti a titolo di "commissione massimo scoperto'' e/o a titolo dì altre
"commissioni" variamente denominate (ad esempio "diritti di segreteria e/o commissione dì gestione fidi" dal 2009 e/o "commissione per messa a disposizione fondi" dal 2012) per tutta la durata del rapporto;
c) eliminato gli interessi passivi applicati dalla in misura superiore rispetto a quelli CP_4 indicati per iscritto applicando gli interessi pro tempore conteggiati solo nei limiti del tasso riportato in contratto (17.50%).
Non può invece accedersi all'ipotesi ancora più favorevole alla correntista, parimenti elaborata dal CT, in quanto basata sulla riduzione al tasso legale degli interessi;
non 7 sussistono infatti i presupposti per detta riduzione essendo detti tassi stati pattuiti e non essendo usurari come appurato dal CT.
Atteso quanto detto eliminando le poste addebitate senza pattuizione il saldo del conto corrente, sulla base dei conteggi peritali del tutto condivisibili e non contestati nei criteri matematici, si chiude a credito della correntista per € 60.567,13 somma che esaurisce totalmente il debito relativo al finanziamento ( € 45.750,51 ).
La domanda di e della cessionaria deve di conseguenza essere Controparte_1 respinta.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dello scaglione relativo all'importo richiesto con decreto ingiuntivo per il primo grado e di quello oggetto di appello per il secondo grado, con valori prossimi ai minimi per la ridotta complessità delle questioni trattate, per l'appello senza fase istruttoria in quanto non tenuta.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando in riforma della sentenza impugnata, ferma restando la pronuncia di revoca del decreto ingiuntivo 27921/2014, respinge la domanda di
[...]
e della cessionaria Controparte_1 Controparte_2
Condanna a pagare al difensore antistatario degli appellanti le spese di Controparte_1 primo grado liquidate in complessivi € 7.500,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e
CA; pone definitivamente a carico di le spese di ctu. Controparte_1
Condanna e in solido al pagamento delle spese del Controparte_1 Controparte_2 grado di appello in favore del difensore antistatario degli appellanti liquidate in complessivi
€ 4.000,00 per il grado di appello oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA.
Roma, camera di consiglio del sette luglio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Tucci EN OR NG de Courtelary
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Così composta:
EN OR NG de Courtelary Presidente
Marina Tucci Consigliere
Mario Montanaro Consigliere Relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 3819 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
( C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
( C.F. ) Parte_2 CodiceFiscale_1
( C.F. ) Parte_3 CodiceFiscale_2
Elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv.to Corrado Stefano Gotti che li rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLANTI
E
( C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Mario Ferri che la rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLATA
( C.F. ) in persona della mandataria Controparte_2 P.IVA_3 Controparte_3
[...]
1 Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Raffaella Greco che la rappresenta e difende con l'Avv.to Giuseppe Grillo per mandato in atti
INTERVENUTA IN APPELLO
Oggetto: impugnazione sentenza del Tribunale di Roma n. 17774/2020 resa nel procedimento R.G. n. 14674/2015 – opposizione a decreto ingiuntivo – contratti bancari –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato e iscritto a ruolo ( r.g. 14674/2015 )
[...]
e i garanti e convenivano dinanzi Parte_1 Parte_2 Parte_3 al Tribunale di Roma opponendosi al decreto ingiuntivo Controparte_4
27921/2014 dell'importo di € 85.176,24 oltre accessori e spese in relazione al conto corrente
412 ( € 39.425,53 al quindici luglio 2014 ) e al mutuo chirografario 364286 ( € 45.750,51 al dieci febbraio 2014 ).
Gli opponenti affermavano il difetto di prova scritta del credito relativo al conto corrente, la nullità del contratto di apertura di credito in conto corrente per illegittimo anatocismo, interessi ultralegali non pattuiti e usurari, cms non dovute e illegittimo conteggio delle date valuta. Ritenevano poi la nullità del mutuo per illegittimo anatocismo e per usura contestando il criterio sotteso al piano di ammortamento alla francese. Sostenevano la nullità delle fideiussioni per difetto di prova scritta in ordine al tetto garantito e la violazione dell'art. 1956 c.c.. Chiedevano, previo accertamento di dette nullità, il ricalcolo del dovuto.
si costituiva e affermava la genericità e l'infondatezza Controparte_4 dell'opposizione.
Il Tribunale disponeva CT e all'esito con sentenza 17774/2020 riteneva la validità delle fideiussioni e, sulla base dell'elaborato peritale, di cui riteneva valida una delle tre ipotesi effettuate, revocava il decreto ingiuntivo e condannava gli opponenti in solido al pagamento della minor somma di €41.184,33 ( € 45.750,51 relativo al debito del mutuo - € 4.566,18 relativo al saldo a credito sul c/c n.412), oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, in favore della .. Controparte_4
2 Sulle spese così disponeva :
“Compensa le spese di lite per un terzo e condanna gli opponenti, in solido tra loro, alla rifusione dei restanti due terzi pagamento delle spese di questo giudizio a favore della convenuta che liquida – già operata la compensazione- in €. 4.836,00 per compensi professionali, oltre alle spese generali i.v.a., c.p.a. come per legge. Pone definitivamente a carico degli opponenti le spese necessarie per la CT, nella misura di 2/3 a carico di parte opponente e di 1/3 a carico dell'opposta”.
e i fideiussori proponevano appello chiedendo la sospensione degli Parte_1 effetti della sentenza impugnata e concludevano nel merito :
“…. riconvocare il CT al fine di rispondere all'ultimo quesito relativo al contratto di conto corrente formulato dopo il quesito n. 7 (“doppio conteggio” con esclusione delle “operazioni contestate dal correntista”);
2) … in ogni caso ed in via subordinata scartare il terzo ricalcolo del CT ed accertare che il credito del correntista nei confronti della per i titoli in premessa è pari ad Euro CP_4
106.194,72 (secondo ricalcolo del CT) ovvero in subordine ad Euro 60.567,13 (primo ricalcolo del CT) con conseguente accertamento del corretto dare avere tra le parti (N.B. e per l'effetto condannare la a restituire alla correntista la somma di Euro 45.627,59 CP_4 oltre interessi dalla domanda nel caso di applicazione del secondo ricalcolo del CT ovvero condannare l a restituire alla correntista la somma di Euro 14.816,62 oltre interessi CP_4 dalla data della domanda nel caso di applicazione del primo ricalcolo del CT).
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio oltre rimborso spese generali ed accessori di legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
La Corte respingeva l'istanza di inibitoria e disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di in quanto incorporante Controparte_1 Controparte_4
si costituiva e chiedeva : Controparte_1
“riconoscere e dichiarare inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto l'appello come in atti proposto nell'interesse di e Parte_4 [...]
e, per l'effetto, respingere lo stesso;
condannare Parte_3 Parte_1 [...]
in solido tra loro, al pa Parte_2 Parte_3 presente grado di giudizio”
Interveniva in qualità di cessionaria del credito rilevando come la successione Controparte_2 riguardasse solo il lato attivo e concludendo :
“confermare la sentenza impugnata e per l'effetto condannare gli appellanti al pagamento in solido in favore della dell' importo di €.41.184,33 oltre interessi dalla Controparte_2 domanda al saldo”.
La Corte all'esito dell'udienza del nove giugno 2025, trattata in forma scritta come da decreto del ventidue aprile 2025, riservava la decisione.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo rileva la Corte come non vi sia stato appello sia per quanto riguarda il rapporto fideiussorio, ritenuto legittimo dal Tribunale, sia riguardo al saldo del mutuo, ritenuto dal Tribunale pari a € 45.750,51.
La domanda di restituzione di indebito è poi tardiva e quindi inammissibile in quanto è stata avanzata per la prima volta in appello.
Gli appellanti, che in primo grado in qualità di opponenti avevano la posizione di convenuti, non hanno infatti svolto domanda riconvenzionale in sede di opposizione a decreto ingiuntivo e si sono limitati nelle conclusioni di primo grado a chiedere l'accertamento del saldo dare- avere tra le parti.
L'appello è ammissibile in quanto indica i passaggi motivazionali impugnati e svolge compiute doglianze.
******
Primo motivo di appello.
Erroneità, ingiustizia e difetto di motivazione della sentenza impugnata per aver omesso di rimettere la causa in istruttoria e di riconvocare il CT al fine di rispondere all'ultimo quesito relativo al contratto di conto corrente, rimasto inevaso (“doppio conteggio” con esclusione delle “operazioni contestate dal correntista”)
Gli appellanti sostengono l'erroneità della sentenza laddove il Tribunale ha ritenuto non accoglibile l'istanza di integrazione della ctu (per rispondere al quesito aggiuntivo, scritto a penna dal GI in sede di conferimento dell'incarico il quindici giugno 2017 e rimasto inevaso).
Il Giudice di primo grado ha asserito la tardività della richiesta in quanto avanzata solo in comparsa conclusionale.
Il motivo è infondato con le seguenti precisazioni.
Il quesito ulteriore era stato formulato dal GI in quanto, dopo la produzione degli estratti conto da parte dell'opposta, gli odierni appellanti in sede di note ex art. 186 comma 6 n. 3 avevano sostenuto l'inesistenza delle operazioni contabilizzate come addebito di assegni
(bancari e circolari) e come sottoscrizione del fondo “Pramerica”.
4 Ebbene, in sede di precisazione delle conclusioni non vi è alcun accenno alle operazioni inesistenti in quanto gli odierni appellanti si sono limitati in primo luogo a riportare pedissequamente le domande contenute nell'atto di opposizione tra i cui motivi non rientrava quello delle operazioni inesistenti e, rileva il Collegio, non vi era alcun minimo accenno alla mancata ricezione degli estratti conto.
Testualmente :” Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
1) in via preliminare: rigettare ogni eventuale richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto in corso di causa per difetto di prova scritta, incertezza ed illiquidità del credito azionato, in particolare nei confronti dei fideiussori omnibus;
2) nel merito: previo accertamento e declaratoria della nullità del contratto di apertura di credito mediante affidamento con scopertura su conto corrente stante l'applicazione delle prassi contra legem in premessa indicate (anatocismo con capitalizzazione trimestrale, commissione di massimo scoperto, tassi ultralegali, sconfinamento tasso c.d. soglia in violazione della normativa antiusura, applicazione interessi per c.d. giorni – valuta ecc.) nonché previa accertamento e declaratoria della nullità delle fideiussioni omnibus e del contratto di mutuo per i motivi in premessa indicati, accertare e dichiarare l'insussistenza dei requisiti di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c. e, per l'effetto, dichiarare nullo, inefficace e revocare il decreto ingiuntivo opposto;
3) nel merito: accertare e dichiarare l'esatto dare- avere tra le Parti in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuato in sede di CT contabile sulla base della documentazione completa relativa ai rapporti per cui è causa.Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio oltre rimborso spese generali ed accessori di legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
E' stato poi specificamente aggiunto, sempre in sede di precisazione delle conclusioni, riguardo al saldo dei rapporti dare avere :
“Avuto riguardo al paragrafo 3 delle succitate conclusioni gli attori precisano che l'esatto dare-avere tra le parti deve intendersi quello conseguente al “secondo ricalcolo” formulato nella “Perizia definitiva” del CT Dott. depositata in data 25.10.2017 Persona_1
e cioè il ricalcolo che “si conclude a credito del correntista per € 106.194,72” (cfr. “relazione tecnica” del CT depositata in data 25.10.2017)”. Giova all'uopo segnalare al Giudicante, al fine di potersi più agilmente orientare nell'analisi dell'elaborato peritale: - che la “Perizia definitiva” è contenuta nel file depositato dal CT in data 25.10.2017 denominato “relazione tecnica” e che detto file è composto da n. 14 pagine;
- che da pag. 1 fino a pag. 5 del suddetto elaborato il CT ha trascritto integralmente le osservazioni del CTP di parte convenuta (il CTP di parte attrice non ha, infatti, formulato osservazioni) intercalando, con un carattere di dimensione più piccola, le sue repliche;
che, infine, a pag. 5 e 6 del suddetto elaborato il CT ha formulato, sempre utilizzando un carattere stampatello di dimensione più piccola, le proprie definitive conclusioni che sono le seguenti: CONCLUSIONI Sulla base delle indicazioni contenute nei quesiti sono stati effettuati tre ricalcoli del conto corrente, con la precisazione che è stato riscontrato il rispetto dei tassi soglia: Il primo ricalcolo, ai tassi pro tempore applicati dalla (allegato n. 4) si conclude a credito del correntista CP_4
5 per € 60.567,13. Il secondo ricalcolo (allegato n. 5) si differenzia dal precedente in quanto sono stati utilizzati i tassi legali ex art. 1284 c.c. in luogo dei tassi indicati in contratto e si conclude a credito del correntista per € 106.194,72. Il terzo ricalcolo (allegato n. 6) è stato effettuato con gli stessi criteri di cui al primo ma reinserendo le spese (escluse le commissioni sul massimo scoperto) e si conclude a credito del correntista per € 4.566,18. Per quanto attiene al mutuo è stato riscontrato il rispetto delle soglie di legge. Il credito azionato dalla Banca ammonta ad € 45.416,08 per capitale residuo dopo il pagamento della rata n. 38”.
Non vi è alcun accenno, finanche indiretto, alla richiesta di storno di operazioni per assegni e sottoscrizione fondi;
i relativi rilievi e le relative domande debbono intendersi pertanto implicitamente rinunciati.
Tutto ciò a prescindere: a) dalla scarsa plausibilità dell'allegazione di non avere avuto cognizione di addebiti di consistenza rilevante a titolo di assegni e sottoscrizione fondi in venti anni di rapporto contrattuale da parte di una società commerciale con un volume di transazioni non indifferente;
b) dal fatto che il difensore di primo grado si fosse anche nominato ct di parte ( verbale del quindici giugno 2017 ) e che in tale veste abbia omesso di presenziare alle operazioni peritali e finanche di inviare osservazioni alla bozza di ctu.
Del tutto correttamente pertanto il Tribunale ha respinto l'istanza di integrazione peritale e non ha tenuto conto delle affermazioni degli odierni appellanti.
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Secondo motivo di appello
In ogni caso in via subordinata: erroneità, ingiustizia, difetto di motivazione della sentenza impugnata per aver ritenuto applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio il terzo ricalcolo effettuato dal CT (che ha “reinserito” le “spese” non pattuite in contratto) pur trattandosi di ricalcolo difforme dal quesito del Tribunale che aveva, invece, impartito al CT di eliminare ogni “voce di costo” di “qualunque importo comunque denominate per tutta la durata del rapporto” – Violazione di legge della sentenza impugnata (art. 115 c.p.c. in relazione all'art. 2697 c.c. ed all'art. 117 T.U.B.) per aver addebitato al correntista “spese” che non sono state pattuite per iscritto nel contratto in violazione dell'art. 117 T.U.B.
Il motivo è fondato.
Come risulta dal contratto di conto corrente prodotto in atti il legale rappresentante di
( ) ha dichiarato, sottoscrivendo Parte_1 Parte_2 specificamente la clausola, di aderire alle condizioni di cui a un foglio informativo che la afferma contenere tutte le condizioni contrattuali riguardo a tasso creditore, tasso CP_4 debitore ordinario e tasso debitore di mora.
6 La peraltro non ha prodotto detto foglio e, a fronte di una specifica dichiarazione di CP_4 non aver pattuito le spese e commissioni addebitate, effettuate nella prima difesa utile dagli odierni appellanti ( avendo la prodotto gli estratti conto solo in allegato alla memoria CP_4 ex art. 183 terzo comma n. 2 ) l'appellata nulla ha prodotto, limitandosi a ribadire la valenza dell'adesione a detto foglio informativo.
Non solo, riguardo alle commissioni e spese addebitate a seguito della variazione unilaterale allegata all'estratto di conto corrente del secondo trimestre 2009, la banca avrebbe dovuto provare che detta comunicazione fosse arrivata all'indirizzo della correntista ( che, si ribadisce, aveva contestato la ricezione di tutti gli estratti conto pertanto anche degli allegati agli stessi ) nel rispetto dell'art. 118 TUB, tanto più considerando la portata delle variazioni stesse e ciò anche riguardo alla commissione di messa a disposizione fondi.
Atteso quanto detto, considerando come gli interessi concordati non risultino essere usurari, deve ritenersi che il prospetto di calcolo adottabile per il conto corrente non sia quello indicato dal Tribunale.
A tale proposito il Giudice di prime cure ha ritenuto un saldo di conto corrente positivo per il cliente per € 60.567,13 al dieci febbraio 2014 e di conseguenza, a fronte di un credito per il mutuo di € 45.750,51 ha rigettato la domanda della banca e della terza intervenuta.
Il Collegio, passando alla quantificazione, rileva come il CT abbia in primo luogo correttamente:
a) azzerato il saldo di conto corrente alla data del primo estratto conto prodotto dalla ossia al primo gennaio 1996 ( cd. principio del saldo zero ); CP_4
b) eliminato gli addebiti a titolo di "commissione massimo scoperto'' e/o a titolo dì altre
"commissioni" variamente denominate (ad esempio "diritti di segreteria e/o commissione dì gestione fidi" dal 2009 e/o "commissione per messa a disposizione fondi" dal 2012) per tutta la durata del rapporto;
c) eliminato gli interessi passivi applicati dalla in misura superiore rispetto a quelli CP_4 indicati per iscritto applicando gli interessi pro tempore conteggiati solo nei limiti del tasso riportato in contratto (17.50%).
Non può invece accedersi all'ipotesi ancora più favorevole alla correntista, parimenti elaborata dal CT, in quanto basata sulla riduzione al tasso legale degli interessi;
non 7 sussistono infatti i presupposti per detta riduzione essendo detti tassi stati pattuiti e non essendo usurari come appurato dal CT.
Atteso quanto detto eliminando le poste addebitate senza pattuizione il saldo del conto corrente, sulla base dei conteggi peritali del tutto condivisibili e non contestati nei criteri matematici, si chiude a credito della correntista per € 60.567,13 somma che esaurisce totalmente il debito relativo al finanziamento ( € 45.750,51 ).
La domanda di e della cessionaria deve di conseguenza essere Controparte_1 respinta.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dello scaglione relativo all'importo richiesto con decreto ingiuntivo per il primo grado e di quello oggetto di appello per il secondo grado, con valori prossimi ai minimi per la ridotta complessità delle questioni trattate, per l'appello senza fase istruttoria in quanto non tenuta.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando in riforma della sentenza impugnata, ferma restando la pronuncia di revoca del decreto ingiuntivo 27921/2014, respinge la domanda di
[...]
e della cessionaria Controparte_1 Controparte_2
Condanna a pagare al difensore antistatario degli appellanti le spese di Controparte_1 primo grado liquidate in complessivi € 7.500,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e
CA; pone definitivamente a carico di le spese di ctu. Controparte_1
Condanna e in solido al pagamento delle spese del Controparte_1 Controparte_2 grado di appello in favore del difensore antistatario degli appellanti liquidate in complessivi
€ 4.000,00 per il grado di appello oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA.
Roma, camera di consiglio del sette luglio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Tucci EN OR NG de Courtelary
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