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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 02/05/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3669/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
e
nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dagli Avv. ti Maria OTTIERI e Francesco SAVANELLI ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo a Napoli, Piazza Dante, n. 89,
RICORRENTI
***** Oggetto del processo: << cessazione degli effetti civili del matrimonio>>.
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 17 aprile 2025.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno presentato domanda congiunta di Parte_1 Parte_2 cessazione degli effetti civili del matrimonio con ricorso depositato il 13 marzo 2025. Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione del 17 aprile 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I coniugi hanno contratto matrimonio a Bologna il 22 settembre 2012. Dall'unione è nato , il [...]. Per_1
La cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere senz'altro dichiarata. Come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la pagina 1 di 4 separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dal deposito delle note in sostituzione dell'udienza per la comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale del 12 marzo 2024 nel procedimento di separazione consensuale alle condizioni omologate con sentenza del 3 aprile 2024. La comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole. Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 28 marzo
2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20).
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente,
A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , Parte_1 nato a [...] il [...] e , nata a [...] il [...], Parte_2 unitisi in matrimonio a Bologna il 22 settembre 2012, atto trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al N. 276 P. 2 S. A anno 2012; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) affida a entrambi i genitori, i quali prenderanno di comune accordo le Per_1 decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute del minore, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dello stesso;
le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa;
2) colloca il minore (che manterrà la residenza anagrafica con la madre) presso i genitori in forma paritaria alternata e dispone che stia con ciascuno secondo le seguenti modalità:
- una settimana con la madre e l'altra col padre dal lunedì all'uscita da scuola al lunedì successivo all'ingresso a scuola, oppure, nei periodi di chiusura/assenza scolastica, dalla domenica sera tra le 20:00 e le 21:00 con consegna del minore presso la casa del genitore con il quale quella settimana è allocato;
pagina 2 di 4 - il martedì e il giovedì dall'uscita di scuola fino alle 21:00 (in caso di sospensione/assenza scolastica dalle 16:00 alle 21:00 nella casa in cui è allocato quella settimana) con il genitore in cui non sta durante la settimana, richiamando per il resto quanto specificato nel Piano Genitoriale sottoscritto tra i coniugi;
- nelle festività natalizie, a prescindere dalla settimana di pertinenza, ad anni alterni il 25 dicembre con un genitore e il 1° gennaio con l'altro;
- nelle vacanze pasquali, a prescindere dalla settimana di pertinenza, alternando di anno in anno con la madre e il padre la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
- dal 1° luglio al 31 agosto due settimane anche non consecutive, in base alla scelta di ciascun genitore, da concordare tra questi ultimi entro il 30 maggio di ogni anno e comunicando il luogo prescelto;
- il giorno del proprio compleanno secondo il criterio dell'alternanza annuale, il tutto nel rispetto degli impegni scolastici di salvo che i coniugi non decidano di Per_1 trascorrerlo insieme allo stesso;
- il 10 e il 19 marzo con il signor , mentre la festa della mamma ed il 24 Pt_1 novembre con la signora;
Pt_2
3) a far data dal deposito della domanda, sancisce che i genitori provvedano al mantenimento ordinario diretto del figlio per i periodi di convivenza con lo stesso;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita del minore (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
4) dispone che i genitori si facciano carico al 50% ciascuno delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per il minore da determinarsi sulla base del Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare del 9 agosto 2017 e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse del figlio: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
pagina 3 di 4 e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi:
Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
5) prende atto che le parti si danno reciproco consenso per il rilascio del passaporto loro e di;
Per_1
6) prende atto che i ricorrenti hanno dichiarato di non aver nulla a pretendere in ordine ai diritti di proprietà sugli immobili di cui al ricorso;
7) prende atto che le parti hanno concordato che l'assegno unico sarà diviso al 50% ciascuno, come di legge, obbligandosi ognuno a porre in essere gli eventuali adempimenti burocratici per garantire la fruizione all'altro;
8) prende atto che le parti rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento reciproco e quindi all'assegno divorzile reputandosi economicamente autosufficienti. Nulla sulle spese. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, 23 aprile 2025
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
e
nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dagli Avv. ti Maria OTTIERI e Francesco SAVANELLI ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo a Napoli, Piazza Dante, n. 89,
RICORRENTI
***** Oggetto del processo: << cessazione degli effetti civili del matrimonio>>.
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 17 aprile 2025.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno presentato domanda congiunta di Parte_1 Parte_2 cessazione degli effetti civili del matrimonio con ricorso depositato il 13 marzo 2025. Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione del 17 aprile 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I coniugi hanno contratto matrimonio a Bologna il 22 settembre 2012. Dall'unione è nato , il [...]. Per_1
La cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere senz'altro dichiarata. Come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la pagina 1 di 4 separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dal deposito delle note in sostituzione dell'udienza per la comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale del 12 marzo 2024 nel procedimento di separazione consensuale alle condizioni omologate con sentenza del 3 aprile 2024. La comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole. Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 28 marzo
2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20).
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente,
A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , Parte_1 nato a [...] il [...] e , nata a [...] il [...], Parte_2 unitisi in matrimonio a Bologna il 22 settembre 2012, atto trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al N. 276 P. 2 S. A anno 2012; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) affida a entrambi i genitori, i quali prenderanno di comune accordo le Per_1 decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute del minore, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dello stesso;
le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa;
2) colloca il minore (che manterrà la residenza anagrafica con la madre) presso i genitori in forma paritaria alternata e dispone che stia con ciascuno secondo le seguenti modalità:
- una settimana con la madre e l'altra col padre dal lunedì all'uscita da scuola al lunedì successivo all'ingresso a scuola, oppure, nei periodi di chiusura/assenza scolastica, dalla domenica sera tra le 20:00 e le 21:00 con consegna del minore presso la casa del genitore con il quale quella settimana è allocato;
pagina 2 di 4 - il martedì e il giovedì dall'uscita di scuola fino alle 21:00 (in caso di sospensione/assenza scolastica dalle 16:00 alle 21:00 nella casa in cui è allocato quella settimana) con il genitore in cui non sta durante la settimana, richiamando per il resto quanto specificato nel Piano Genitoriale sottoscritto tra i coniugi;
- nelle festività natalizie, a prescindere dalla settimana di pertinenza, ad anni alterni il 25 dicembre con un genitore e il 1° gennaio con l'altro;
- nelle vacanze pasquali, a prescindere dalla settimana di pertinenza, alternando di anno in anno con la madre e il padre la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
- dal 1° luglio al 31 agosto due settimane anche non consecutive, in base alla scelta di ciascun genitore, da concordare tra questi ultimi entro il 30 maggio di ogni anno e comunicando il luogo prescelto;
- il giorno del proprio compleanno secondo il criterio dell'alternanza annuale, il tutto nel rispetto degli impegni scolastici di salvo che i coniugi non decidano di Per_1 trascorrerlo insieme allo stesso;
- il 10 e il 19 marzo con il signor , mentre la festa della mamma ed il 24 Pt_1 novembre con la signora;
Pt_2
3) a far data dal deposito della domanda, sancisce che i genitori provvedano al mantenimento ordinario diretto del figlio per i periodi di convivenza con lo stesso;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita del minore (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
4) dispone che i genitori si facciano carico al 50% ciascuno delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per il minore da determinarsi sulla base del Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare del 9 agosto 2017 e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse del figlio: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
pagina 3 di 4 e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi:
Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
5) prende atto che le parti si danno reciproco consenso per il rilascio del passaporto loro e di;
Per_1
6) prende atto che i ricorrenti hanno dichiarato di non aver nulla a pretendere in ordine ai diritti di proprietà sugli immobili di cui al ricorso;
7) prende atto che le parti hanno concordato che l'assegno unico sarà diviso al 50% ciascuno, come di legge, obbligandosi ognuno a porre in essere gli eventuali adempimenti burocratici per garantire la fruizione all'altro;
8) prende atto che le parti rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento reciproco e quindi all'assegno divorzile reputandosi economicamente autosufficienti. Nulla sulle spese. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, 23 aprile 2025
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
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