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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 19/12/2025, n. 827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 827 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
RGEN N 1539/23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
…
IL G.U.
Dr. Francesco Lauricella
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento indicato in epigrafe, avente ad oggetto: “Opposizione all'esecuzione mobiliare”
PROMOSSO DA
, in persona del in persona del Sindaco e legale rappresentante pro Controparte_1
tempore (C.F.: ) P.IVA_1
Avv. Alessandro Geraci
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, elettivamente dom. in Caltanissetta nel Corso Vittorio
Emanuele, 126, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Panepinto (P.I. P.IVA_2
CONVENUTA OPPOSTA CONTUMACE E
Conclusioni delle parti:
Concludono come in atti (da intendersi qui richiamati), chiedendo i termini ex art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato a controparte in data 9/10/2023, presso il domicilio eletto,
il , in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore (di seguito Controparte_1
), agiva in giudizio a seguito dell'ordinanza del Tribunale di Caltanissetta del CP_1
23.07.2023, emessa nella procedura esecutiva NRG 459/2022, incardinata a carico del debitore, dalla in persona del legale rappresentante pro tempore, (d'ora in Controparte_2
poi “OPPOSTA”), sulla base della sentenza n. 575/2020 della Corte d'Appello di Caltanissetta, con cui il G.E. accoglieva l'istanza di sospensione, concedendo all'opponente termine perentorio di giorni
60 per introdurre il giudizio di merito e, quindi, ottenere:
- l'accoglimento dell'opposizione proposta;
- la condanna dell'OPPOSTA alla rifusione, in favore dell'attore, delle spese di lite nonché ex art. 96
c.p.c. per lite temeraria.
Rimaneva contumace la in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore.
Con ordinanza del 25/1/2024, il GU, dichiarata la contumacia della parte convenuta, concedeva i termini ex art. 183, co. VI cpc.
La causa, istruita documentalmente, veniva rinviata all'udienza, a trattazione scritta del 13/2/2025, di precisazione delle conclusioni. La medesima veniva, pertanto, trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc,
termini che venivano a scadere in data 3/9/2025.
OSSERVA
PIGNORAMENTO PRESSO TERZI – DIRITTO A PROCEDERE AD ESECUZIONE
FORZATA – CREDITO AZIONATO – PARZIALE SUSSISTENZA
L'odierno attore eccepisce l'inammissibilità dell'azione esecutiva, promossa a suo carico, essendo l'intervenuta dichiarazione di dissesto finanziario dello stesso, con provvedimento consiliare n. 5 del
25.01.2018, in quanto i crediti azionati, limitatamente a quelli sorti in epoca temporale anteriore al
31.12.2016, rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione con conseguente impossibilità di iniziare ogni azione esecutiva nei confronti del comune di CP_1
L'eccezione merita accoglimento . E' infatti emerso che il titolo azionato trova giustificazione
causale in prestazioni di assistenza - erogate in favore di soggetto svantaggiato, il Sig. Parte_1
nell'anno 2012 - oltre accessori, prestazioni il cui carico é per legge posto a carico del
[...]
Comune di residenza del soggetto assistito.
E' emerso documentalmente nel giudizio che il ha deliberato, con Controparte_1
provvedimento consiliare n. 5 del 25.01.2018, lo stato di dissesto finanziario ai sensi degli art.
244 e ss del D.lgs. n. 276/00.
Ai sensi dell'art. 248, c.2, d.lgs. 276/00, dalla data di dichiarazione di dissesto non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. In relazione allo stato di dissesto, il comma 2 dell'art. 248 TUEL prescrive che “Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. ”.
L' art. 252 al comma 4 TUEL aggiunge, poi, al fine di meglio chiarire quali crediti rientrano nella competenza dell' che: “L'organo straordinario di liquidazione ha competenza Pt_2
relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato..” e l'art. 5, comma 2, D.L. n. 80/2004, specifica ancora che “Ai fini dell'applicazione degli articoli 252, comma 4, e 254, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si intendono compresi nella fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all'art. 256, comma
11, del medesimo Testo Unico”.
Ebbene, nel caso in ispecie, l'Organo Straordinario di Liquidazione del Controparte_1
ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre 2016 (
avviso della Commissione Straordinaria di Liquidazione del 18 aprile 2018 ).
I debiti del azionati con la procedura esecutiva immobiliare di cui oggi si dichiara CP_1
la improcedibilità sono debiti del che si situano nel 2012 ovvero Controparte_1
in periodo rientrante nella vigenza dello stato di dissesto finanziario, con conseguente preclusione di azioni esecutive e necessaria declaratoria di improcedibilità della procedura esecutiva mobiliare di pignoramento presso terzi di cui al N RGES 459/2022 pendente innanzi
a questo Tribunale.
Restano compresi nella improcedibilità oltre che gli accessori del debito del anche CP_1
le spese legali progressivamente liquidate nei giudizi che hanno portato al consolidamento del titolo azionato, trattandosi di spese strumentali alla formazione del titolo stesso ed all'accertamento della riferibilità storica del credito al periodo compreso nell'arco temporale di operatività del dissesto. Trattasi infatti di debiti “ correlati ” ai fatti di gestione per cui vige la competenza dell' Organo Straordinario . RESPONSABILITÀ AGGRAVATA EX ART 96 CPC – INSUSSISTENZA
Non può farsi luogo a condanna per responsabilità aggravata ex articolo 96 c.p.c. a carico dell'OPPOSTA stante la parziale sussistenza del credito azionato.
Ad ogni modo, si rileva la mancanza di prova del danno da parte del CP_1
Secondo la Suprema Corte, infatti, “in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha
natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. richiede pur
sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'"an" e sia del "quantum debeatur", o
comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in
concreto desumibili dagli atti di causa” (cfr. Cass. n. 9080/2013, Cass. n.1384/80 e ord. n.117/93),
dunque provati nel giudizio.
Necessita, dunque, la prova degli elementi oggettivi e soggettivi del danno nonché del nesso di causalità.
Va precisato che al riguardo l'odierno attore non ha dato né si è offerto di dare compiutamente,
secondo il principio dettato dall'art. 2697 c.c., la predetta prova in istruttoria.
SPESE DEL PROCEDIMENTO
Sussiste anche in ragione della mantenuta contumacia da parte dell'opposta, che ha agevolato la veloce definizione del giudizio, la necessità di compensare per metà le spese di lite.
La restante metà va posta a carico della opposta in favore del e tale metà – non computata CP_1
la fase istruttoria, in quanto non tenutasi ed applicata una riduzione del 50 % in ragione della particolare semplicità della controversia – si liquida come in dispositivo.
PQM
Definitivamente pronunciando, nella contumacia della in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa:
- Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la improcedibilità della procedura esecutiva mobiliare presso terzi iscritta al RGES N 459/2022;
- Rigetta la richiesta avanzata dal , in persona del in persona del Sindaco e Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, di condanna di parte opposta al risarcimento dei danni per lite temeraria ex articolo 96 c.p.c.;
- Compensa in ragione della metà le spese di lite. Condanna la Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore del della
[...] CP_1
restante metà, liquidata tale metà in complessivi Euro 2.108,25 oltre il 15 % a titolo di rimborso forfettario spese generali ed oltre IVA e CA.
Caltanissetta, così deciso in data 19/12/2025
Il G.U.
Dr. Francesco Lauricella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
…
IL G.U.
Dr. Francesco Lauricella
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento indicato in epigrafe, avente ad oggetto: “Opposizione all'esecuzione mobiliare”
PROMOSSO DA
, in persona del in persona del Sindaco e legale rappresentante pro Controparte_1
tempore (C.F.: ) P.IVA_1
Avv. Alessandro Geraci
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, elettivamente dom. in Caltanissetta nel Corso Vittorio
Emanuele, 126, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Panepinto (P.I. P.IVA_2
CONVENUTA OPPOSTA CONTUMACE E
Conclusioni delle parti:
Concludono come in atti (da intendersi qui richiamati), chiedendo i termini ex art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato a controparte in data 9/10/2023, presso il domicilio eletto,
il , in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore (di seguito Controparte_1
), agiva in giudizio a seguito dell'ordinanza del Tribunale di Caltanissetta del CP_1
23.07.2023, emessa nella procedura esecutiva NRG 459/2022, incardinata a carico del debitore, dalla in persona del legale rappresentante pro tempore, (d'ora in Controparte_2
poi “OPPOSTA”), sulla base della sentenza n. 575/2020 della Corte d'Appello di Caltanissetta, con cui il G.E. accoglieva l'istanza di sospensione, concedendo all'opponente termine perentorio di giorni
60 per introdurre il giudizio di merito e, quindi, ottenere:
- l'accoglimento dell'opposizione proposta;
- la condanna dell'OPPOSTA alla rifusione, in favore dell'attore, delle spese di lite nonché ex art. 96
c.p.c. per lite temeraria.
Rimaneva contumace la in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore.
Con ordinanza del 25/1/2024, il GU, dichiarata la contumacia della parte convenuta, concedeva i termini ex art. 183, co. VI cpc.
La causa, istruita documentalmente, veniva rinviata all'udienza, a trattazione scritta del 13/2/2025, di precisazione delle conclusioni. La medesima veniva, pertanto, trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc,
termini che venivano a scadere in data 3/9/2025.
OSSERVA
PIGNORAMENTO PRESSO TERZI – DIRITTO A PROCEDERE AD ESECUZIONE
FORZATA – CREDITO AZIONATO – PARZIALE SUSSISTENZA
L'odierno attore eccepisce l'inammissibilità dell'azione esecutiva, promossa a suo carico, essendo l'intervenuta dichiarazione di dissesto finanziario dello stesso, con provvedimento consiliare n. 5 del
25.01.2018, in quanto i crediti azionati, limitatamente a quelli sorti in epoca temporale anteriore al
31.12.2016, rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione con conseguente impossibilità di iniziare ogni azione esecutiva nei confronti del comune di CP_1
L'eccezione merita accoglimento . E' infatti emerso che il titolo azionato trova giustificazione
causale in prestazioni di assistenza - erogate in favore di soggetto svantaggiato, il Sig. Parte_1
nell'anno 2012 - oltre accessori, prestazioni il cui carico é per legge posto a carico del
[...]
Comune di residenza del soggetto assistito.
E' emerso documentalmente nel giudizio che il ha deliberato, con Controparte_1
provvedimento consiliare n. 5 del 25.01.2018, lo stato di dissesto finanziario ai sensi degli art.
244 e ss del D.lgs. n. 276/00.
Ai sensi dell'art. 248, c.2, d.lgs. 276/00, dalla data di dichiarazione di dissesto non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. In relazione allo stato di dissesto, il comma 2 dell'art. 248 TUEL prescrive che “Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. ”.
L' art. 252 al comma 4 TUEL aggiunge, poi, al fine di meglio chiarire quali crediti rientrano nella competenza dell' che: “L'organo straordinario di liquidazione ha competenza Pt_2
relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato..” e l'art. 5, comma 2, D.L. n. 80/2004, specifica ancora che “Ai fini dell'applicazione degli articoli 252, comma 4, e 254, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si intendono compresi nella fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all'art. 256, comma
11, del medesimo Testo Unico”.
Ebbene, nel caso in ispecie, l'Organo Straordinario di Liquidazione del Controparte_1
ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre 2016 (
avviso della Commissione Straordinaria di Liquidazione del 18 aprile 2018 ).
I debiti del azionati con la procedura esecutiva immobiliare di cui oggi si dichiara CP_1
la improcedibilità sono debiti del che si situano nel 2012 ovvero Controparte_1
in periodo rientrante nella vigenza dello stato di dissesto finanziario, con conseguente preclusione di azioni esecutive e necessaria declaratoria di improcedibilità della procedura esecutiva mobiliare di pignoramento presso terzi di cui al N RGES 459/2022 pendente innanzi
a questo Tribunale.
Restano compresi nella improcedibilità oltre che gli accessori del debito del anche CP_1
le spese legali progressivamente liquidate nei giudizi che hanno portato al consolidamento del titolo azionato, trattandosi di spese strumentali alla formazione del titolo stesso ed all'accertamento della riferibilità storica del credito al periodo compreso nell'arco temporale di operatività del dissesto. Trattasi infatti di debiti “ correlati ” ai fatti di gestione per cui vige la competenza dell' Organo Straordinario . RESPONSABILITÀ AGGRAVATA EX ART 96 CPC – INSUSSISTENZA
Non può farsi luogo a condanna per responsabilità aggravata ex articolo 96 c.p.c. a carico dell'OPPOSTA stante la parziale sussistenza del credito azionato.
Ad ogni modo, si rileva la mancanza di prova del danno da parte del CP_1
Secondo la Suprema Corte, infatti, “in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha
natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. richiede pur
sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'"an" e sia del "quantum debeatur", o
comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in
concreto desumibili dagli atti di causa” (cfr. Cass. n. 9080/2013, Cass. n.1384/80 e ord. n.117/93),
dunque provati nel giudizio.
Necessita, dunque, la prova degli elementi oggettivi e soggettivi del danno nonché del nesso di causalità.
Va precisato che al riguardo l'odierno attore non ha dato né si è offerto di dare compiutamente,
secondo il principio dettato dall'art. 2697 c.c., la predetta prova in istruttoria.
SPESE DEL PROCEDIMENTO
Sussiste anche in ragione della mantenuta contumacia da parte dell'opposta, che ha agevolato la veloce definizione del giudizio, la necessità di compensare per metà le spese di lite.
La restante metà va posta a carico della opposta in favore del e tale metà – non computata CP_1
la fase istruttoria, in quanto non tenutasi ed applicata una riduzione del 50 % in ragione della particolare semplicità della controversia – si liquida come in dispositivo.
PQM
Definitivamente pronunciando, nella contumacia della in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa:
- Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la improcedibilità della procedura esecutiva mobiliare presso terzi iscritta al RGES N 459/2022;
- Rigetta la richiesta avanzata dal , in persona del in persona del Sindaco e Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, di condanna di parte opposta al risarcimento dei danni per lite temeraria ex articolo 96 c.p.c.;
- Compensa in ragione della metà le spese di lite. Condanna la Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore del della
[...] CP_1
restante metà, liquidata tale metà in complessivi Euro 2.108,25 oltre il 15 % a titolo di rimborso forfettario spese generali ed oltre IVA e CA.
Caltanissetta, così deciso in data 19/12/2025
Il G.U.
Dr. Francesco Lauricella