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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/09/2025, n. 6524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6524 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha emesso il giorno 24/09/2025, alla scadenza del termine per il deposito, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, delle note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. del ruolo gen. 23185 dell'anno 2024
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti dall'Avv. Emanuele Improta presso il quale
è elettivamente domiciliato ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
Convenuto contumace
E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.10.2024 il ricorrente indicato in epigrafe ha dedotto di aver ottenuta la sentenza n°6075-2023 di condanna dell' a proprio favore emessa da questo CP_1
Tribunale del Lavoro e della previdenza, passata in cosa giudicata, con la quale dichiarato il diritto del ricorrente all'assegno sociale nell'importo intero da luglio 2020 l è stato CP_1 condannato al pagamento delle differenze economiche tra quanto spettante e quanto erogato a titolo di assegno sociale da luglio 2020 a ottobre 2023 pari a complessivi € 17.185,88 oltre interessi legali dalla maturazione di ciascuna componente del credito al soddisfo;
che l è rimasto inadempiente anche per i ratei maturato da ottobre 2023. Ha CP_1 quindi concluso chiedendo “IN VIA PRINCIPALE:
- Accertare che il sig. per i motivi in ricorso, ha diritto Parte_1 all'assegno sociale in misura integrale di €507,03 per Novembre e Dicembre 2023 oltre 13° CP_ mensilità (a fronte di €192,16 mensili a lui erogati dall' ) per complessivi €944,61; nonché per l'anno 2024 ha diritto a tale prestazione nell'importo mensile di €463,40 (a fronte degli CP_
€172,06 mensili a lui erogati dall' ), avendo così maturato da Gennaio a Novembre 2024 complessivi €3204,74 arretrati.
Oltre alle differenze a titolo di assegno sociale sui ratei che matureranno in corso di causa e di cui si fa riserva di specifica quantificazione in sede di conclusioni, nonché al pagamento della maggior somma tra il differenziale di svalutazione e gli interessi legali calcolati sull'ammontare nominale del credito dovuto dal singolo mese di spettanza al saldo effettivo.
- Accertare inoltre che l'istante ha diritto alla maggiorazione dell'assegno sociale ex art. 38
L. 448/2001 in €161,84 mensili per Novembre e Dicembre 2023 oltre 13° mensilità (a fronte CP_ di €44,91 mensili a lui erogati dall' ) per complessivi €350,79; nonché per l'anno 2024 ha diritto a tale prestazione nell'importo mensile integrale €200,64 da Gennaio a Novembre CP_ 2024 (a fronte degli €101,46 mensili a lui erogati dall' ) per complessivi €1090,98.
Oltre alle differenze a titolo di maggiorazione sociale sui ratei che matureranno in corso di causa e di cui si fa riserva di specifica quantificazione in sede di conclusioni, nonché al pagamento della maggior somma tra il differenziale di svalutazione e gli interessi legali calcolati sull'ammontare nominale del credito dovuto dal singolo mese di spettanza al saldo effettivo.
- Per l'effetto condannare I' al pagamento delle somme sopra indicate, a titolo di CP_1 assegno sociale e relativa maggiorazione ex art. 38 l. 448/2001 spettanti all'istante da novembre 2023 a novembre 2024, per la complessiva somma di € 5.591,12 (derivante da
€944,61+€3204,74+€244,41€1090,98), oltre alle differenze sui ratei che matureranno in corso di causa, di cui si fa riserva di specifica quantificazione in sede di conclusioni, nonché al pagamento della maggior somma tra il differenziale di svalutazione e gli interessi legali calcolati sull'ammontare nominale del credito dovuto dal singolo mese di spettanza al saldo effettivo…” spese vinte
L' cui è stato notifica il ricorso non si è costituito in giudizio. Ne va pertanto dichiarata CP_1 la contumacia *****
Va preliminarmente dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso che parte ricorrente avendo ottenuto, nelle more del giudizio, il pagamento da parte dell' di CP_1 quanto in questa sede rivendicato, ha chiesto emettersi una siffatta pronuncia (cfr note per la trattazione scritta depositate il 17.9.2025)
La cessazione della materia del contendere è riconducibile tra le fattispecie di estinzione del giudizio, per sopravvenuta caducazione del reciproco interesse delle parti alla sua naturale conclusione ( cfr. Cass. SU., 28 settembre 2000, n. 1048).
Le spese, in relazione alle quali parte ricorrente ha chiesto la statuizione, in virtù del principio di soccombenza virtuale, vanno poste a carico dell' tenuto conto che il pagamento è CP_1 intervenuto in pendenza di giudizio ( cfr cedolino pensione di maggio 2025) e si liquidano come da dispositivo sulla base del valore unicamente della presente controversia con la richiesta maggiorazione per i collegamenti ipertestuali contenuti nell'atto introduttivo ( art 4 comma 1 bis DM 55/2014)
P.Q.M.
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l al pagamento delle spese di giustizia che si liquidano in complessivi € CP_1
2.191,80 oltre spese generali IVA e CPA come per legge con attribuzione
Napoli 24.09.2025
Il giudice del lavoro
( dott. A. Bonfiglio)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha emesso il giorno 24/09/2025, alla scadenza del termine per il deposito, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, delle note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. del ruolo gen. 23185 dell'anno 2024
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti dall'Avv. Emanuele Improta presso il quale
è elettivamente domiciliato ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
Convenuto contumace
E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.10.2024 il ricorrente indicato in epigrafe ha dedotto di aver ottenuta la sentenza n°6075-2023 di condanna dell' a proprio favore emessa da questo CP_1
Tribunale del Lavoro e della previdenza, passata in cosa giudicata, con la quale dichiarato il diritto del ricorrente all'assegno sociale nell'importo intero da luglio 2020 l è stato CP_1 condannato al pagamento delle differenze economiche tra quanto spettante e quanto erogato a titolo di assegno sociale da luglio 2020 a ottobre 2023 pari a complessivi € 17.185,88 oltre interessi legali dalla maturazione di ciascuna componente del credito al soddisfo;
che l è rimasto inadempiente anche per i ratei maturato da ottobre 2023. Ha CP_1 quindi concluso chiedendo “IN VIA PRINCIPALE:
- Accertare che il sig. per i motivi in ricorso, ha diritto Parte_1 all'assegno sociale in misura integrale di €507,03 per Novembre e Dicembre 2023 oltre 13° CP_ mensilità (a fronte di €192,16 mensili a lui erogati dall' ) per complessivi €944,61; nonché per l'anno 2024 ha diritto a tale prestazione nell'importo mensile di €463,40 (a fronte degli CP_
€172,06 mensili a lui erogati dall' ), avendo così maturato da Gennaio a Novembre 2024 complessivi €3204,74 arretrati.
Oltre alle differenze a titolo di assegno sociale sui ratei che matureranno in corso di causa e di cui si fa riserva di specifica quantificazione in sede di conclusioni, nonché al pagamento della maggior somma tra il differenziale di svalutazione e gli interessi legali calcolati sull'ammontare nominale del credito dovuto dal singolo mese di spettanza al saldo effettivo.
- Accertare inoltre che l'istante ha diritto alla maggiorazione dell'assegno sociale ex art. 38
L. 448/2001 in €161,84 mensili per Novembre e Dicembre 2023 oltre 13° mensilità (a fronte CP_ di €44,91 mensili a lui erogati dall' ) per complessivi €350,79; nonché per l'anno 2024 ha diritto a tale prestazione nell'importo mensile integrale €200,64 da Gennaio a Novembre CP_ 2024 (a fronte degli €101,46 mensili a lui erogati dall' ) per complessivi €1090,98.
Oltre alle differenze a titolo di maggiorazione sociale sui ratei che matureranno in corso di causa e di cui si fa riserva di specifica quantificazione in sede di conclusioni, nonché al pagamento della maggior somma tra il differenziale di svalutazione e gli interessi legali calcolati sull'ammontare nominale del credito dovuto dal singolo mese di spettanza al saldo effettivo.
- Per l'effetto condannare I' al pagamento delle somme sopra indicate, a titolo di CP_1 assegno sociale e relativa maggiorazione ex art. 38 l. 448/2001 spettanti all'istante da novembre 2023 a novembre 2024, per la complessiva somma di € 5.591,12 (derivante da
€944,61+€3204,74+€244,41€1090,98), oltre alle differenze sui ratei che matureranno in corso di causa, di cui si fa riserva di specifica quantificazione in sede di conclusioni, nonché al pagamento della maggior somma tra il differenziale di svalutazione e gli interessi legali calcolati sull'ammontare nominale del credito dovuto dal singolo mese di spettanza al saldo effettivo…” spese vinte
L' cui è stato notifica il ricorso non si è costituito in giudizio. Ne va pertanto dichiarata CP_1 la contumacia *****
Va preliminarmente dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso che parte ricorrente avendo ottenuto, nelle more del giudizio, il pagamento da parte dell' di CP_1 quanto in questa sede rivendicato, ha chiesto emettersi una siffatta pronuncia (cfr note per la trattazione scritta depositate il 17.9.2025)
La cessazione della materia del contendere è riconducibile tra le fattispecie di estinzione del giudizio, per sopravvenuta caducazione del reciproco interesse delle parti alla sua naturale conclusione ( cfr. Cass. SU., 28 settembre 2000, n. 1048).
Le spese, in relazione alle quali parte ricorrente ha chiesto la statuizione, in virtù del principio di soccombenza virtuale, vanno poste a carico dell' tenuto conto che il pagamento è CP_1 intervenuto in pendenza di giudizio ( cfr cedolino pensione di maggio 2025) e si liquidano come da dispositivo sulla base del valore unicamente della presente controversia con la richiesta maggiorazione per i collegamenti ipertestuali contenuti nell'atto introduttivo ( art 4 comma 1 bis DM 55/2014)
P.Q.M.
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l al pagamento delle spese di giustizia che si liquidano in complessivi € CP_1
2.191,80 oltre spese generali IVA e CPA come per legge con attribuzione
Napoli 24.09.2025
Il giudice del lavoro
( dott. A. Bonfiglio)