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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 23/12/2025, n. 3865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3865 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 6508/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE SEZIONE I CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Claudia Tordo Caprioli, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa iscritta agli affari contenziosi civili al numero di ruolo 6508 dell'anno 2024 e vertente TRA
rappresentato e difeso dall'avv. PETRUCCI MARIA GRAZIA presso il cui Parte_1 domicilio digitale è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
ricorrente E
, in persona del tempore; Controparte_1 CP_2 resistente contumace OGGETTO: ricorso in opposizione a decreto di liquidazione spese di giustizia CONCLUSIONI: per l'attore: “Voglia il Tribunale di Lecce adito annullare e/o riformare il decreto di liquidazione impugnato e conseguentemente liquidare in favore del difensore delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato il compenso indicato in narrativa e precisamente: € 2.870,40, oltre cap e iva, o comunque il compenso maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia, secondo le previsioni del D.M. 55/2014, comprensivo di tutte le fasi processuali effettivamente svolte, oltre accessori legge e con l'ulteriore liquidazione anche delle spese ed onorari relativi al presente giudizio, oltre accessori di legge.” RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE (ex artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.) 1. Con ricorso ex artt. 170 d.P.R. 115/2002, 15 d.lgs. n. 150/2011 e 281 decies c.p.c. depositato in data 8.10.2024 evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Lecce Parte_1
per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia il Controparte_1
Tribunale di Lecce adito annullare e/o riformare il decreto di liquidazione impugnato e conseguentemente liquidare in favore del difensore delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato il compenso indicato in narrativa e precisamente: € 2.870,40, oltre cap e iva, o comunque il compenso maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia, secondo le previsioni del D.M. 55/2014, comprensivo di tutte le fasi processuali effettivamente svolte, oltre accessori legge e con l'ulteriore liquidazione anche delle spese ed onorari relativi al presente giudizio, oltre accessori di legge.”
La presente opposizione ha ad oggetto il decreto di liquidazione dei compensi spettanti al difensore ricorrente per l'attività difensiva svolta nel procedimento penale n. 2143/2016 R.G.N.R. e 2904/2017 R.G.T., definito con sentenza n. 331/2023 del 27.1.2023, a carico di e ammessi al patrocinio a spese dello Stato (giusti Parte_2 Parte_3 provvedimenti del 17.1.2021 e 13.12.2018), emesso dal Tribunale penale di Lecce, Sezione I, il 06.09.2024, notificato il 10.09.2024. Con detto provvedimento era stato liquidato al difensore l'importo di € 819,87 oltre rimborso forfettario, IVA e C.P.A.. Il ricorrente aveva, però, domandato l'importo di € 3.113,07, oltre accessori. L'opposizione si fonda sui seguenti motivi:
1. errata classificazione del procedimento, considerato “semplice” dal Tribunale, mentre doveva qualificarsi come “medio” in base al Protocollo d'intesa adottato dalla Corte d'Appello di Lecce (vigente presso il Tribunale di Lecce), dato lo svolgimento di quattro udienze (nelle date del 22.01.2021, 19.11.2021, 15.07.2022 e del 27.01.2023) ed essendosi svolta attività istruttoria con audizione dei due imputati;
2. errata applicazione della tabella 7, avendo il Tribunale liquidato solo le fasi di studio (€ 237) e decisionale (€ 709), omettendo, invece, la fase istruttoria;
3. erroneo aumento del 20%, anziché del 30%, per la presenza di più imputati, previsto dal D.M. n. 55/2014. Pur regolarmente evocato in giudizio, il MINISTERO non si costituiva, sicché all'udienza del 19.6.2025 ne veniva dichiarata la contumacia. Giusta ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 22.12.2025, la causa, istruita documentalmente, veniva trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c..
2. Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato per le ragioni e nei limiti di seguito illustrati. Va premesso che l'art. 83, co. 2, TUSG (d.P.R. n. 115/2002) dispone che “la liquidazione (delle spese e dell'onorario spettanti al difensore) è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico”. Dalla documentazione offerta in produzione dal ricorrente è emerso che l'avv. ha Pt_1 difeso e (ammessi al patrocinio a spese dello Stato – all. 5) Parte_2 Parte_3 nel procedimento penale promosso a loro carico n. 2904/2017 R.G.T. e definito con sentenza n. 331/2023 del 27.1.2023 (all. 2 e 6). 2.1. Con riferimento al primo motivo di opposizione, va richiamata la tabella 7 del Protocollo d'intesa della Corte d'appello di Lecce (all. 6) in materia di patrocinio a spese dello Stato nei giudizi penali di I grado, ove viene specificato che i procedimenti sono suddivisi in tre categorie: “semplici”, “medi” e “complessi”. Va, allora, osservato che ai fini della classificazione del procedimento in tali categorie, l'Autorità giudiziaria deve tener conto dei parametri indicati dall'art. 12 del D.M. 55/2014, valorizzando i seguenti criteri: 1) numero di testimoni escussi, complessità dell'attività istruttoria e della documentazione acquisita ed esaminata (si considera di regola semplice il processo nel quale viene ascoltato al massimo un testimone); 2) numero e durata delle udienze, ad eccezione di quelle di mero rinvio (si considera di regola semplice il processo che si esaurisce nell'arco di una sola udienza di breve durata e si considera complesso quello che si protrae per almeno cinque udienze); 3) pendenza di misure cautelari, nel senso che il procedimento nel quale sono - o sono state - applicate misure cautelari è di regola classificabile quantomeno come “medio”; 4) numero e complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
caratteristiche, urgenza e pregio dell'attività prestata;
importanza, natura e
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complessità del procedimento;
concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della parte assistita;
rilevanza patrimoniale. Alla luce di tali parametri, va osservato che l'udienza del 19.11.2021 si è sostanziata in un mero rinvio per assenza del teste, così come l'udienza del 15.7.2022, e che all'udienza del 27.1.2023 il Tribunale ha considerato esaurita l'istruttoria dibattimentale, senza previa escussione del teste, e invitato alla discussione orale. Va, allora, considerato che il difensore si è semplicemente associato alla richiesta del Pubblico Ministero di emissione di sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Vero, poi, è che all'udienza del 22.1.2021 sono stati esaminati gli imputati, ma l'intera udienza ha avuto una durata estremamente limitata (dalle ore 15,00 alle ore 15,20, comprensiva dell'apertura del dibattimento e ammissione prove) poiché né il Pubblico Ministero, né il Giudice hanno sottoposto domande agli imputati, che erano liberi e non soggetti a misure cautelari. La durata delle altre udienze – senza considerare che due delle quattro totali sono state di mero rinvio - è stata di gran lunga inferiore. Avendo entrambe le parti concordemente richiesto sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione è evidente che non sono state trattate questioni giuridiche complesse e, pertanto, non è emerso un particolare pregio nell'opera defensionale svolta dall'avv. Pt_1
Da ultimo, va considerato che non sono stati escussi i testimoni e ciò rileva ai fini del parametro 1 della tabella 7. Sulla scorta di tutte le osservazioni svolte, in base ai parametri di cui all'art. 12 del D.M. n. 55/2014, richiamato dal Protocollo d'intesa adottato dalla Corte d'Appello di Lecce (e vigente presso codesto Ufficio) deve ritenersi corretta la qualificazione attribuita dal Tribunale al procedimento penale, considerato - e da considerarsi – effettivamente come di complessità
“semplice”. 2.2. Quanto al secondo motivo di opposizione va ricordato che il compenso spettante al difensore va liquidato tenendo conto dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione vigente ratione temporis al momento dell'esaurimento dell'incarico), senza superare i valori medi – come stabilito dall'art. 82 d.P.R. n. 115/2002 – operando, poi, la riduzione di 1/3 prevista dall'art. 106 bis d.P.R. n. 115/2002 quando il difensore assiste un soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Nel decreto opposto il Tribunale ha correttamente escluso la fase introduttiva, essendo stato il ricorrente nominato difensore degli imputati solo all'udienza del 22.1.2021. Non risulta, però, corretto escludere il riconoscimento dell'onorario per la fase istruttoria/dibattimentale, essendo stati esaminati i due imputati, come previsto dall'art. 12, co. 3, del D.M. n. 55/2014. Come per le fasi di studio e decisionale, alla luce della durata della prova, dell'assenza di domande da parte del Pubblico Ministero e di richiesta di chiarimenti da parte del Giudice, anche il compenso spettante per la fase istruttoria va liquidato in base ai valori minimi, per € 567,00, in aggiunta ad € 237,00 per la fase di studio ed € 709,00 per la fase decisionale. 2.3 L'importo totale di € 1.513,00 può esser aumentato ai sensi dell'art. 12, co. 2, del D.M. n. 55/2014 avendo il difensore assistito più imputati. La norma non prevede alcuna discrezionalità dell'autorità giudiziaria nella misura dell'aumento, ma solo nel riconoscimento o meno della maggiorazione del 30%. Pertanto, la somma sopra liquidata va aumentata del
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30%, per un totale di € 1.966,90. Tale importo va, poi, ridotto di un terzo ai sensi dell'art. 106 bis TUSG (- € 655,63). 2.4 In conclusione, all'avv. va riconosciuto per l'attività defensionale espletata nel Pt_1 procedimento penale n. R.G.T. 2904/2017 un onorario di € 1.311,27, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA se dovuta e c.p.a. come per legge.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno poste a carico del convenuto, trattandosi di contenzioso che il legale ha dovuto instaurare per il CP_1 recupero di quanto allo stesso dovuto;
esse vengono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (aggiornato al D.M. n. 147/2022), tenuto conto del valore del decisum ai sensi dell'art. 5, in base ai parametri minimi per tutte le fasi processuali tenuto conto della natura semplificata del rito, della contumacia del resistente, dell'opera concretamente prestata e della prossimità del valore della controversia allo scaglione inferiore;
esclusa, però, la fase istruttoria, stante la mancata assunzione di prove costituende.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'opposizione, riforma il decreto di liquidazione opposto e liquida in favore dell'avv. il compenso di € 1.311,27, oltre rimborso Parte_1 forfettario al 15%, IVA se dovuta e c.p.a. come per legge, ponendo la predetta somma a carico dell'Erario;
- condanna il a rimborsare in favore dell'avv. Controparte_1 Pt_1 le spese processuali, che liquida in € 852,00 per onorari, € 125,00 per spese, oltre
[...] spese generali al 15%, I.V.A. se dovuta e C.A.P. come per legge. Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c.. Lecce, 22/12/2025 Il Giudice
dott.ssa Claudia Tordo Caprioli
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