Decreto 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, decreto 11/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
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CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, delegata alla materia con decreto del Presidente della Corte di Appello prot. 7261 del 20 ottobre 2017, in composizione monocratica, in persona del C.D., dott.ssa Marialuisa Crucitti, ha emesso il seguente
DECRETO nel procedimento iscritto al n. 107/2025 R.G.V.G., promosso DA
, nato il [...] a [...] ed ivi residente in [...]
Sbarre Inferiori n. 361 D, (C.F. ), elettivamente domiciliato in C.F._1
Reggio Calabria, alla Via Nazionale Complesso “Polidea 1”, n. 35, presso lo studio dell'Avv. Pamela Maria Antonia Scullino, CF , che lo C.F._2 rappresenta e difende, pec Email_1
CONTRO
, in persona del Ministro p.t. Controparte_1
1. Con atto depositato in data 12.03.2025, il ricorrente ha proposto domanda, ai sensi dell'art. 1 comma 2 L. 89/2001, per il superamento del termine ragionevole previsto dall'art. 6 par. 1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ratificata con L. 848/1955.
Ha chiesto la condanna del al pagamento di un'equa Controparte_1 riparazione per la durata irragionevole del procedimento civile n. R.G.N.R. – 2347/2016, celebratosi innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, introdotto con atto di citazione notificato il 14.06.2016, avente ad oggetto risarcimento danni da sinistro stradale, procedimento definito con sentenza del 12.09.2024, pubblicata il 13.09.2024, valore della controversia € 13.019,04.
2. Rilevato che il giudizio presupposto risulta introdotto quale giudizio civile a cognizione ordinaria innanzi al Tribunale, va dichiarata l'inammissibilità della domanda ai sensi dell'art.
2. L. n. 89/2001 come novellato dalla legge n. 208/2015, sanzione ivi prevista per il “soggetto che non ha esperito i rimedi preventivi all'irragionevole durata del processo di cui all'articolo 1-ter”. Viene, infatti, in rilievo il primo comma dell'art. 1 ter: “Nelle cause in cui non si applica il rito sommario di cognizione, ivi comprese quelle in grado di appello, costituisce rimedio preventivo proporre istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis”. La norma ha superato il vaglio di legittimità costituzionale con la sentenza n.
121/2020 della Corte Costituzionale.
Risulta dagli atti, come detto, che il dies a quo del giudizio presupposto va individuato nel 14.06.2016 (data di notifica della citazione), tale che il triennio di durata ragionevole andava a scadere il giorno 14.06.2019. Fino a quella data il giudizio presupposto non eccedeva i termini ragionevoli di cui all'articolo 2, comma 2-bis, né era stato assunto in decisione, con la conseguenza
che non trova applicazione la norma di salvaguardia e non ricorrono le condizioni di inapplicabilità del comma 1 dell'art. 2 fissate dall'art. 6 della legge (norma transitoria); la norma, altresì, si applica per tutti i giudizi di equa riparazione introdotti dopo il 1° gennaio 2016, data che ha segnato l'entrata in vigore della novella introdotta con la legge di stabilità n. 208/2015.
Il termine semestrale entro cui la parte avrebbe dovuto attivarsi al fine di esperire i rimedi preventivi scadeva il giorno 14 dicembre 2018, compiendosi il triennio di pendenza del giudizio presupposto alla data del 14 giugno 2019. Il ricorrente entro tale data non ha depositato né formulato l'istanza di decisione ex art. 281 sexies c.p.c. e a tale omissione è annessa la sanzione dell'inammissibilità della domanda. Le spese rimangono a carico della parte che le ha anticipate.
PQM
Dichiara inammissibile la domanda. Spese irripetibili. Reggio Calabria, 11 aprile 2025.
Il C.D.
dott.ssa Marialuisa Crucitti