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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 15/04/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott. Michele VIDETTA presidente
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere relatore
- avv. Roberto Eustacchio SIVILLA giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 561/22, vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
AN OM
APPELLANTE
E
(P.I.: , rappresentata da in persona del Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
procuratore dott.ssa rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Nocilla Controparte_3
(C.F. ), già in persona del Controparte_4 P.IVA_2 Controparte_5
procuratore dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Vicenzo Nocilla CP_6
APPELLATI
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 586/2022 del Tribunale di Lagonegro;
opposizione del terzo all'esecuzione immobiliare.
SVOLGIMENTO del PROCESSO 1. Con ricorso del 13.5.2016 proponeva opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. Parte_1 avverso l'esecuzione immobiliare RG n. 59/2007, instaurata dal in danno di Controparte_5
OM AN, in forza di due mutui ipotecari del 28.9.1994 e del 12.4.1999; con ordinanza del
23.9.2016, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.7.2016, il Giudice dell'Esecuzione rigettava l'opposizione; anche il Collegio adito in sede di reclamo, con ordinanza del
18.1.2017, confermava il rigetto dell'opposizione.
Con atto di citazione notificato il 15.3.2017 introduceva il giudizio di merito;
Parte_1 deduceva, in particolare, l'opponente di avere usucapito i beni pignorati, ubicati in Casalnuovo e censiti al Fg. 12, part. 1148, sub 4, 5, 8, 9, 7, 10 e 15, per averne avuto il possesso pacifico ed ininterrotto a decorrere dal 5.2.1994, data di stipula di un contratto di permuta con l'esecutato
AN OM;
chiedeva di accertare l'intervenuta usucapione dei beni e, per l'effetto, di dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva RG n. 59/2007.
Si costituiva il il quale, in via preliminare, eccepiva la tardività Controparte_5 dell'instaurazione del giudizio di merito e, dunque, l'intervenuta estinzione dell'opposizione; nel merito, sosteneva l'infondatezza delle censure proposte dal OM.
OM AN non si costituiva.
Interveniva ai sensi dell'art. 111 c.p.c. in qualità di cessionaria dei crediti di Controparte_1 [...]
già Controparte_4 Controparte_5
2. Con sentenza n. 586/2022 pubblicata in data 21.11.2022, il Tribunale di Potenza rigettava l'opposizione e condannava al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
-liquidate in Euro 3.297,70 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa - e di CP_5 CP_1
-liquidate in Euro 2.033,50 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa-.
[...]
Osservava, in particolare, il Tribunale:
a) che doveva essere disattesa l'istanza di estromissione del formulata dalla Controparte_5 interventrice non risultando manifestato dalle altre parti l'assenso imposto Controparte_1 dall'art. 111 c.p.c.;
b) che doveva essere disattesa l'eccezione di estinzione del giudizio per tardiva instaurazione della fase di merito, essendo emerso che, a fronte del termine di sessanta giorni concesso dal
Giudice dell'Esecuzione, aveva notificato l'atto di citazione in data Parte_1
15.3.2015 a fronte del deposito della ordinanza di rigetto del reclamo in data 18.1.2017;
c) che non aveva fornito la prova dell'intervenuto acquisto per usucapione dei Parte_1 beni oggetto di causa;
infatti, il contratto di permuta del 5.2.1994 assumeva rilievo al solo fine di determinare il momento a partire dal quale egli avrebbe iniziato a possedere uti domimus, ma l'opponente non aveva indicato le concrete attività materiali e le modalità di esercizio della signoria di fatto sulla cosa e non aveva dimostrato che in seguito al perfezionamento del contratto vi era stata effettivamente l'immissione dell'acquirente nel possesso del bene;
d) che le spese di lite seguivano la soccombenza, tenuto conto del valore indeterminato, complessità bassa, della causa e delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e trattazione in favore del decisoria in favore della , operata Controparte_5 Controparte_1 una riduzione del 30% per la bassa complessità delle questioni trattate;
nulla occorreva disporre con riferimento alla posizione di OM AN, che non si era costituito.
3. Con atto di citazione notificato il 15.12.2022 evocava in appello il Parte_1 [...]
e la in persona del procuratore lamentando: CP_5 Controparte_1 Controparte_2
3.1. la mancata ammissione delle prove testimoniali;
deduceva, sul punto, che le prove testimoniali richieste erano indispensabili per fornire, insieme al contratto di permuta del 5.2.1994, la prova del possesso pacifico, incontestato, continuativo ed ultraventennale e, quindi, dell'avvenuta usucapione dei beni;
3.2. il difetto e contraddittoria motivazione;
deduceva, sul punto, che non era stata spesa alcuna motivazione in ordine alla mancata ammissione delle prove testimoniali richieste e che la motivazione era fuorviante e contraddittoria nella parte in cui faceva riferimento alla mancanza di una prova compiuta ai fini dell'usucapione, prova che poteva essere raggiunta solo con l'escussione dei testimoni sui capitoli articolati dall'opponente;
3.3. il travisamento delle risultanze probatorie;
deduceva, sul punto, che il Tribunale aveva travisato il valore probatorio del contratto di permuta del 5.2.1994, sottoscritto tra e OM Parte_1
AN, erroneamente ritenendo che esso rilevasse solo al fine di individuare il momento a partire dal quale il OM aveva cominciato a possedere uti dominus, mentre dal contratto emergeva anche l'avvenuta consegna dei beni all'atto della stipula e la volontà delle parti di permutare i rispettivi beni immobili senza ulteriori condizioni o obbligazioni, così che era divenuto Parte_1 immediatamente proprietario e aveva goduto dei beni come possessore e non come detentore qualificato.
Chiedeva, in riforma dell'impugnata sentenza: 1) dichiarare che i beni censiti al nuovo catasto urbano nel comune di Casalbuono contraddistinti con n. Sub. 9 e Sub. 10 della particella n. 1148 del foglio
12 sono di esclusiva proprietà del sig. per averli lui usucapiti essendo trascorso più Parte_1 di un ventennio dall'inizio del preso possesso e per effetto dichiarare estinta e di nessun effetto la procedura esecutiva R.G. 59/07, ex Tribunale di Sala Consilina, segnatamente agli immobili contraddistinti, sub. 9 e Sub. 10 della particella n. 1148 del foglio 12 del comune di Casalbuono avendo cura, tra l'altro, di Ordinare al Conservatore del Pubblico Registro Immobiliare di Salerno la cancellazione dell'ipoteca e del pignoramento iscritto sui sopra richiamati subalterni, 9 e 10; 2) revocare e dichiarare di nessun effetto l'Ordinanza R.G. n. 59/07-4 emessa dal Tribunale di
Lagonegro del 13/07/2016; 3) revocare e dichiarare di nessun effetto l'Ordinanza R.G. 1148/2016 emessa dal Tribunale di Lagonegro in composizione Collegiale del 18/01/2017; 4) ammettere le prove Tes_ testimoniali dei seguenti testi, e Parte_2 Testimone_2 Testimone_3 sui capitoli articolati nell'atto di citazione del giudizio di primo grado.
Si costituiva rappresentata da , la quale in via preliminare eccepiva Controparte_1 Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e per manifesta infondatezza;
nel merito, chiedeva il rigetto dell'appello.
Si costituiva già il quale si associava alle difese e alle Controparte_4 Controparte_5 conclusioni svolte da Controparte_1
All'udienza del 17.12.2024 la Corte tratteneva la causa in decisione, assegnando sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e venti giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI della DECISIONE
4. Occorre in via preliminare esaminare le eccezioni di inammissibilità dell'appello formulate dalle parti appellate, le quali, risultando infondate, devono essere rigettate.
Ed invero, quanto all'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. (per non avere l'impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta) occorre evidenziare che, essendo stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, la Corte ha implicitamente ritenuto che non vi fossero i presupposti per la pronuncia di un'ordinanza di inammissibilità ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., impregiudicata ovviamente ogni valutazione in sede di decisione, con la conseguenza che la decisione della presente causa non può che avvenire con la forma della sentenza e non dell'ordinanza.
Anche l'ulteriore eccezione di inammissibilità sollevata in relazione alla violazione dell'art. 342 c.p.c. risulta destituita di fondamento, considerato che la parte appellante ha circoscritto il gravame a specifici punti di censura della sentenza, indicando i passaggi argomentativi che li sorreggono e formulando le ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo seguito dal giudice di primo grado, così chiarendo la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata. 5. Nel merito, l'appello -i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente, stante la loro intima connessione- è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
Ed invero, il Tribunale ha rigettato l'opposizione all'esecuzione proposta dal terzo, non essendo risultata fondata la domanda formulata dal terzo di declaratoria di intervenuta usucapione degli immobili oggetto della procedura esecutiva.
In particolare, ha spiegato il Tribunale che non aveva fornito la prova Parte_1 dell'intervenuto acquisto per usucapione dei beni oggetto di causa;
infatti, il contratto di permuta del
5.2.1994 assumeva rilievo al solo fine di determinare il momento a partire dal quale egli avrebbe iniziato a possedere uti domimus, ma l'opponente non aveva indicato le concrete attività materiali e le modalità di esercizio della signoria di fatto sulla cosa e non aveva dimostrato che in seguito al perfezionamento del contratto vi era stata effettivamente l'immissione dell'acquirente nel possesso del bene.
Ritiene la Corte che la motivazione espressa dal Tribunale debba essere condivisa.
Ed infatti, le richieste di prova testimoniale formulate dall'opponente nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, reiterate in sede di precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado e poi riproposte con l'atto di appello non risultavano -e non risultano in questa sede- meritevoli di accoglimento.
Ininfluente ai fini della decisione risulta la prima circostanza capitolata dall'opponente, con la quale il predetto avrebbe inteso far riferire al teste se era vero o meno “che nell'estate dell'anno 1994 il sig. ha cominciato i lavori in economia di finitura degli appartamenti siti nel comune Parte_1 di Casalbuono alla via Tempa La Casa del condominio del sig. OM AN e contraddistinti in Catasto al foglio 12 particella n. 1148 subalterni n.
9-10. Lavori consistiti in pavimentazione dei locali interni e piastrellatura dei bagli e delle cucine, costruzione dei relativi caminetti con caldaie, installazione di infissi interni ed esterni, installazione dei termosifoni, installazione dell'impianto elettrico e tinteggiatura dei muri”; l'ininfluenza della detta circostanza -unica circostanza avente ad oggetto le concrete modalità di utilizzo del bene da parte del OM- si rinviene nel fatto che la prova dell'intervenuta usucapione di un bene immobile richiede la dimostrazione del possesso continuo, pacifico ed ultraventennale del bene, mentre la circostanza in questione -per come formulata- è riferita solo a lavori di finitura iniziati nell'estate dell'anno 1994 -e quindi poco dopo la stipula del contratto di permuta, in forza del quale, secondo la sua stessa prospettazione, il OM avrebbe iniziato a possedere (febbraio 1994)-, senza contenere alcun riferimento ad ulteriori fatti atti a dimostrare quale sia stata la relazione del OM con l'immobile per tutto il corso del successivo ventennio necessario ai fini dell'usucapione.
Irrilevante anche la seconda circostanza capitolata dall'opponente, con la quale il predetto avrebbe inteso far riferire al teste se era vero o meno “che il sig. ha stipulato l'atto di Parte_1 permuta del 5/02/1994 con il germano OM AN ad oggetto cessione di alcuni appezzamenti di terreno edificabili, avuti per donazione dal padre contro l'acquisto di due Persona_1 appartamenti contraddistinti in Catasto al foglio 12 particella 1148 subalterni 9-1”; l'irrilevanza della circostanza si rinviene nel fatto che l'avvenuta sottoscrizione del contratto di permuta in data 5.2.1994
è una circostanza provata in via documentale e la testimonianza nulla avrebbe aggiunto rispetto agli elementi emergenti dalla lettura del contratto.
Quindi, le prove orali capitolate risultano intrinsecamente inidonee a fornire la prova dell'intervenuta usucapione.
Ciò posto, l'appellante ha anche censurato il travisamento delle risultanze probatorie, sostenendo che il Tribunale abbia travisato il valore probatorio del contratto di permuta del 5.2.1994, sottoscritto tra e OM AN, erroneamente ritenendolo rilevante al solo fine di individuare Parte_1 il momento a partire dal quale il OM avrebbe cominciato a possedere uti dominus, mentre dal contratto emergerebbe anche l'avvenuta consegna dei beni all'atto della stipula e la volontà delle parti di permutare i rispettivi beni immobili senza ulteriori condizioni o obbligazioni, così da indurre a ritenere che sia divenuto immediatamente proprietario e abbia goduto dei beni Parte_1 come possessore e non come detentore qualificato.
Ebbene, osserva la Corte che il contratto prodotto in giudizio, recante la data del 5.2.1994, è una scrittura privata di permuta;
trattandosi di un contratto non trascritto ed avendo il OM chiesto l'accertamento dell'acquisto a titolo originario della proprietà dei beni oggetto della permuta, è evidente che il contratto sia stato allegato al solo fine di individuare il momento a partire dal quale il
OM avrebbe iniziato a possedere;
in altri termini, è la stessa prospettazione dell'opponente, che ha richiesto l'accertamento dell'acquisto della proprietà a titolo originario, che rende evidente come il contratto rilevi al solo fine di individuare la data di decorrenza del presunto possesso uti dominus.
Tuttavia, pur volendo -come sostenuto dall'appellante- ritenere che il OM abbia ottenuto -nel
1994- la materiale disponibilità dei beni sorretta dall'animus rem sibi habendi, si deve prendere atto della circostanza che nessuna prova il predetto ha offerto al fine di dimostrare la protrazione del possesso continuo e pacifico per una durata ultraventennale mediante l'utilizzo del bene con modalità espressive di facoltà corrispondenti al contenuto del diritto di proprietà; appare utile sul punto precisare che, in verità, come evidenziato anche dal Tribunale, le deduzioni svolte dal OM sono state generiche anche sul piano assertivo, non avendo egli “individuato ed indicato le concrete attività materiali e le modalità di esercizio della signoria di fatto sulla cosa”; né il OM ha fornito la prova di avere avuto il possesso attuale -alla data della domanda- del bene, così da far presumere che egli abbia posseduto dalla data del titolo vantato a fondamento del suo possesso.
Mancando la prova di uno degli elementi costitutivi del diritto fatto valere dal OM - espressamente previsto dall'art. 1158 c.c. e consistente nel protrarsi continuativo del possesso per il previsto periodo ventennale-, si deve concludere che, a prescindere dalla deduzione o meno di tale carenza ad opera della controparte, la domanda di usucapione è stata correttamente rigettata dal
Tribunale.
Occorre da ultimo precisare che, nella comparsa conclusionale del giudizio di appello, la parte appellante ha formulato per la prima volta un'eccezione di carenza di legittimazione in capo alla società rappresentata da intervenuta in primo grado in qualità di Controparte_1 Controparte_7 successore a titolo particolare nel diritto controverso ai sensi dell'art. 111 terzo comma c.p.c..
Ebbene, l'intervento di è avvenuto in primo grado con comparsa depositata in data Controparte_1
19.5.2021 eppure, nella prima difesa utile -note di trattazione scritta depositate il 7.6.2021 in vista dell'udienza a trattazione scritta di precisazione delle conclusioni- l'opponente nulla ha eccepito;
invero nessuna questione in ordine alla legittimazione di è stata formulata neanche Controparte_1 nell'atto introduttivo del giudizio di appello, ma solo nella comparsa conclusionale del giudizio di appello.
Sul punto, osserva la Corte che all'atto della costituzione nel giudizio di primo grado, Controparte_1 ha indicato gli estremi del contratto di cessione -contratto di cessione dei crediti concluso in data
10.12.2020, avente ad oggetto tutti i crediti qualificati come attività finanziarie deteriorate, identificabili secondo i criteri indicati nell'avviso di cessione dei crediti pubblicato sulla G.U. della
Repubblica Italiana – Parte Seconda n. 145 del 12.12.2020- e ha allegato la G.U. Parte Seconda n.
145 del 12.12.2020, nonché l'elenco codici crediti ceduti (all. 5 e 6 del fascicolo di primo grado di prodotti anche in appello). Dalla lettura dell'avviso di cessione pubblicato nella citata Controparte_1
G.U. risulta che i crediti ceduti sono stati ivi specificamente indicati e la loro descrizione -“tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, Controparte_4 saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi sorti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1950 ed il 30 giugno 2020, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” a sensi della Circolare della Banca d'Italia n.272/2008 (Matrice dei Conti) e segnali in Centrale dei Rischi ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n.139/199”- è sufficiente a dimostrare l'inclusione del credito azionato nella procedura esecutiva oggetto di opposizione -nascente da due mutui ipotecari del 28.9.1994 e del 12.4.1999- tra quelli ceduti.
Ne consegue che l'eccezione di difetto di legittimazione in capo a oltre che tardiva, Controparte_1
è anche infondata.
6. In ordine alle spese di lite.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8.10.2022 ed entrato in vigore dal 23.10.2022 -tenuto conto del valore della causa (rientrante nello scaglione di valore indeterminato, complessità bassa) e dei parametri minimi, con esclusione della fase istruttoria in quanto non espletata-.
Appare utile evidenziare che -rappresentata dalla mandataria e Controparte_1 Controparte_7
si sono costituite con il medesimo difensore e hanno svolto le medesime Controparte_4
difese; pertanto, sussistono i presupposti per la liquidazione, ai sensi dell'art. 4, comma 2 della norma citata, di un compenso unico, aumentato del 30% per la difesa del secondo soggetto, pari a complessivi Euro 4.514,90 (Euro 3.473,00 maggiorato del 30%).
Il tenore della decisione comporta l'obbligo a carico della parte appellante di versare un ulteriore importo, pari a quello del contributo unificato previsto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 586/2022 emessa dal Tribunale di Potenza e pubblicata in data 21.11.2022, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna la parte appellante alla rifusione delle spese di lite sostenute da - Controparte_1 rappresentata dalla mandataria e da liquidate in complessivi Controparte_7 Controparte_4
Euro 4.514,90 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
c) dà atto dell'obbligo a carico della parte appellante di versare un ulteriore importo, pari a quello del contributo unificato previsto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. 115/02.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 15.4.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott. Michele
Videtta
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott. Michele VIDETTA presidente
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere relatore
- avv. Roberto Eustacchio SIVILLA giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 561/22, vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
AN OM
APPELLANTE
E
(P.I.: , rappresentata da in persona del Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
procuratore dott.ssa rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Nocilla Controparte_3
(C.F. ), già in persona del Controparte_4 P.IVA_2 Controparte_5
procuratore dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Vicenzo Nocilla CP_6
APPELLATI
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 586/2022 del Tribunale di Lagonegro;
opposizione del terzo all'esecuzione immobiliare.
SVOLGIMENTO del PROCESSO 1. Con ricorso del 13.5.2016 proponeva opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. Parte_1 avverso l'esecuzione immobiliare RG n. 59/2007, instaurata dal in danno di Controparte_5
OM AN, in forza di due mutui ipotecari del 28.9.1994 e del 12.4.1999; con ordinanza del
23.9.2016, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.7.2016, il Giudice dell'Esecuzione rigettava l'opposizione; anche il Collegio adito in sede di reclamo, con ordinanza del
18.1.2017, confermava il rigetto dell'opposizione.
Con atto di citazione notificato il 15.3.2017 introduceva il giudizio di merito;
Parte_1 deduceva, in particolare, l'opponente di avere usucapito i beni pignorati, ubicati in Casalnuovo e censiti al Fg. 12, part. 1148, sub 4, 5, 8, 9, 7, 10 e 15, per averne avuto il possesso pacifico ed ininterrotto a decorrere dal 5.2.1994, data di stipula di un contratto di permuta con l'esecutato
AN OM;
chiedeva di accertare l'intervenuta usucapione dei beni e, per l'effetto, di dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva RG n. 59/2007.
Si costituiva il il quale, in via preliminare, eccepiva la tardività Controparte_5 dell'instaurazione del giudizio di merito e, dunque, l'intervenuta estinzione dell'opposizione; nel merito, sosteneva l'infondatezza delle censure proposte dal OM.
OM AN non si costituiva.
Interveniva ai sensi dell'art. 111 c.p.c. in qualità di cessionaria dei crediti di Controparte_1 [...]
già Controparte_4 Controparte_5
2. Con sentenza n. 586/2022 pubblicata in data 21.11.2022, il Tribunale di Potenza rigettava l'opposizione e condannava al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
-liquidate in Euro 3.297,70 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa - e di CP_5 CP_1
-liquidate in Euro 2.033,50 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa-.
[...]
Osservava, in particolare, il Tribunale:
a) che doveva essere disattesa l'istanza di estromissione del formulata dalla Controparte_5 interventrice non risultando manifestato dalle altre parti l'assenso imposto Controparte_1 dall'art. 111 c.p.c.;
b) che doveva essere disattesa l'eccezione di estinzione del giudizio per tardiva instaurazione della fase di merito, essendo emerso che, a fronte del termine di sessanta giorni concesso dal
Giudice dell'Esecuzione, aveva notificato l'atto di citazione in data Parte_1
15.3.2015 a fronte del deposito della ordinanza di rigetto del reclamo in data 18.1.2017;
c) che non aveva fornito la prova dell'intervenuto acquisto per usucapione dei Parte_1 beni oggetto di causa;
infatti, il contratto di permuta del 5.2.1994 assumeva rilievo al solo fine di determinare il momento a partire dal quale egli avrebbe iniziato a possedere uti domimus, ma l'opponente non aveva indicato le concrete attività materiali e le modalità di esercizio della signoria di fatto sulla cosa e non aveva dimostrato che in seguito al perfezionamento del contratto vi era stata effettivamente l'immissione dell'acquirente nel possesso del bene;
d) che le spese di lite seguivano la soccombenza, tenuto conto del valore indeterminato, complessità bassa, della causa e delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e trattazione in favore del decisoria in favore della , operata Controparte_5 Controparte_1 una riduzione del 30% per la bassa complessità delle questioni trattate;
nulla occorreva disporre con riferimento alla posizione di OM AN, che non si era costituito.
3. Con atto di citazione notificato il 15.12.2022 evocava in appello il Parte_1 [...]
e la in persona del procuratore lamentando: CP_5 Controparte_1 Controparte_2
3.1. la mancata ammissione delle prove testimoniali;
deduceva, sul punto, che le prove testimoniali richieste erano indispensabili per fornire, insieme al contratto di permuta del 5.2.1994, la prova del possesso pacifico, incontestato, continuativo ed ultraventennale e, quindi, dell'avvenuta usucapione dei beni;
3.2. il difetto e contraddittoria motivazione;
deduceva, sul punto, che non era stata spesa alcuna motivazione in ordine alla mancata ammissione delle prove testimoniali richieste e che la motivazione era fuorviante e contraddittoria nella parte in cui faceva riferimento alla mancanza di una prova compiuta ai fini dell'usucapione, prova che poteva essere raggiunta solo con l'escussione dei testimoni sui capitoli articolati dall'opponente;
3.3. il travisamento delle risultanze probatorie;
deduceva, sul punto, che il Tribunale aveva travisato il valore probatorio del contratto di permuta del 5.2.1994, sottoscritto tra e OM Parte_1
AN, erroneamente ritenendo che esso rilevasse solo al fine di individuare il momento a partire dal quale il OM aveva cominciato a possedere uti dominus, mentre dal contratto emergeva anche l'avvenuta consegna dei beni all'atto della stipula e la volontà delle parti di permutare i rispettivi beni immobili senza ulteriori condizioni o obbligazioni, così che era divenuto Parte_1 immediatamente proprietario e aveva goduto dei beni come possessore e non come detentore qualificato.
Chiedeva, in riforma dell'impugnata sentenza: 1) dichiarare che i beni censiti al nuovo catasto urbano nel comune di Casalbuono contraddistinti con n. Sub. 9 e Sub. 10 della particella n. 1148 del foglio
12 sono di esclusiva proprietà del sig. per averli lui usucapiti essendo trascorso più Parte_1 di un ventennio dall'inizio del preso possesso e per effetto dichiarare estinta e di nessun effetto la procedura esecutiva R.G. 59/07, ex Tribunale di Sala Consilina, segnatamente agli immobili contraddistinti, sub. 9 e Sub. 10 della particella n. 1148 del foglio 12 del comune di Casalbuono avendo cura, tra l'altro, di Ordinare al Conservatore del Pubblico Registro Immobiliare di Salerno la cancellazione dell'ipoteca e del pignoramento iscritto sui sopra richiamati subalterni, 9 e 10; 2) revocare e dichiarare di nessun effetto l'Ordinanza R.G. n. 59/07-4 emessa dal Tribunale di
Lagonegro del 13/07/2016; 3) revocare e dichiarare di nessun effetto l'Ordinanza R.G. 1148/2016 emessa dal Tribunale di Lagonegro in composizione Collegiale del 18/01/2017; 4) ammettere le prove Tes_ testimoniali dei seguenti testi, e Parte_2 Testimone_2 Testimone_3 sui capitoli articolati nell'atto di citazione del giudizio di primo grado.
Si costituiva rappresentata da , la quale in via preliminare eccepiva Controparte_1 Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e per manifesta infondatezza;
nel merito, chiedeva il rigetto dell'appello.
Si costituiva già il quale si associava alle difese e alle Controparte_4 Controparte_5 conclusioni svolte da Controparte_1
All'udienza del 17.12.2024 la Corte tratteneva la causa in decisione, assegnando sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e venti giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI della DECISIONE
4. Occorre in via preliminare esaminare le eccezioni di inammissibilità dell'appello formulate dalle parti appellate, le quali, risultando infondate, devono essere rigettate.
Ed invero, quanto all'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. (per non avere l'impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta) occorre evidenziare che, essendo stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, la Corte ha implicitamente ritenuto che non vi fossero i presupposti per la pronuncia di un'ordinanza di inammissibilità ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., impregiudicata ovviamente ogni valutazione in sede di decisione, con la conseguenza che la decisione della presente causa non può che avvenire con la forma della sentenza e non dell'ordinanza.
Anche l'ulteriore eccezione di inammissibilità sollevata in relazione alla violazione dell'art. 342 c.p.c. risulta destituita di fondamento, considerato che la parte appellante ha circoscritto il gravame a specifici punti di censura della sentenza, indicando i passaggi argomentativi che li sorreggono e formulando le ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo seguito dal giudice di primo grado, così chiarendo la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata. 5. Nel merito, l'appello -i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente, stante la loro intima connessione- è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
Ed invero, il Tribunale ha rigettato l'opposizione all'esecuzione proposta dal terzo, non essendo risultata fondata la domanda formulata dal terzo di declaratoria di intervenuta usucapione degli immobili oggetto della procedura esecutiva.
In particolare, ha spiegato il Tribunale che non aveva fornito la prova Parte_1 dell'intervenuto acquisto per usucapione dei beni oggetto di causa;
infatti, il contratto di permuta del
5.2.1994 assumeva rilievo al solo fine di determinare il momento a partire dal quale egli avrebbe iniziato a possedere uti domimus, ma l'opponente non aveva indicato le concrete attività materiali e le modalità di esercizio della signoria di fatto sulla cosa e non aveva dimostrato che in seguito al perfezionamento del contratto vi era stata effettivamente l'immissione dell'acquirente nel possesso del bene.
Ritiene la Corte che la motivazione espressa dal Tribunale debba essere condivisa.
Ed infatti, le richieste di prova testimoniale formulate dall'opponente nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, reiterate in sede di precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado e poi riproposte con l'atto di appello non risultavano -e non risultano in questa sede- meritevoli di accoglimento.
Ininfluente ai fini della decisione risulta la prima circostanza capitolata dall'opponente, con la quale il predetto avrebbe inteso far riferire al teste se era vero o meno “che nell'estate dell'anno 1994 il sig. ha cominciato i lavori in economia di finitura degli appartamenti siti nel comune Parte_1 di Casalbuono alla via Tempa La Casa del condominio del sig. OM AN e contraddistinti in Catasto al foglio 12 particella n. 1148 subalterni n.
9-10. Lavori consistiti in pavimentazione dei locali interni e piastrellatura dei bagli e delle cucine, costruzione dei relativi caminetti con caldaie, installazione di infissi interni ed esterni, installazione dei termosifoni, installazione dell'impianto elettrico e tinteggiatura dei muri”; l'ininfluenza della detta circostanza -unica circostanza avente ad oggetto le concrete modalità di utilizzo del bene da parte del OM- si rinviene nel fatto che la prova dell'intervenuta usucapione di un bene immobile richiede la dimostrazione del possesso continuo, pacifico ed ultraventennale del bene, mentre la circostanza in questione -per come formulata- è riferita solo a lavori di finitura iniziati nell'estate dell'anno 1994 -e quindi poco dopo la stipula del contratto di permuta, in forza del quale, secondo la sua stessa prospettazione, il OM avrebbe iniziato a possedere (febbraio 1994)-, senza contenere alcun riferimento ad ulteriori fatti atti a dimostrare quale sia stata la relazione del OM con l'immobile per tutto il corso del successivo ventennio necessario ai fini dell'usucapione.
Irrilevante anche la seconda circostanza capitolata dall'opponente, con la quale il predetto avrebbe inteso far riferire al teste se era vero o meno “che il sig. ha stipulato l'atto di Parte_1 permuta del 5/02/1994 con il germano OM AN ad oggetto cessione di alcuni appezzamenti di terreno edificabili, avuti per donazione dal padre contro l'acquisto di due Persona_1 appartamenti contraddistinti in Catasto al foglio 12 particella 1148 subalterni 9-1”; l'irrilevanza della circostanza si rinviene nel fatto che l'avvenuta sottoscrizione del contratto di permuta in data 5.2.1994
è una circostanza provata in via documentale e la testimonianza nulla avrebbe aggiunto rispetto agli elementi emergenti dalla lettura del contratto.
Quindi, le prove orali capitolate risultano intrinsecamente inidonee a fornire la prova dell'intervenuta usucapione.
Ciò posto, l'appellante ha anche censurato il travisamento delle risultanze probatorie, sostenendo che il Tribunale abbia travisato il valore probatorio del contratto di permuta del 5.2.1994, sottoscritto tra e OM AN, erroneamente ritenendolo rilevante al solo fine di individuare Parte_1 il momento a partire dal quale il OM avrebbe cominciato a possedere uti dominus, mentre dal contratto emergerebbe anche l'avvenuta consegna dei beni all'atto della stipula e la volontà delle parti di permutare i rispettivi beni immobili senza ulteriori condizioni o obbligazioni, così da indurre a ritenere che sia divenuto immediatamente proprietario e abbia goduto dei beni Parte_1 come possessore e non come detentore qualificato.
Ebbene, osserva la Corte che il contratto prodotto in giudizio, recante la data del 5.2.1994, è una scrittura privata di permuta;
trattandosi di un contratto non trascritto ed avendo il OM chiesto l'accertamento dell'acquisto a titolo originario della proprietà dei beni oggetto della permuta, è evidente che il contratto sia stato allegato al solo fine di individuare il momento a partire dal quale il
OM avrebbe iniziato a possedere;
in altri termini, è la stessa prospettazione dell'opponente, che ha richiesto l'accertamento dell'acquisto della proprietà a titolo originario, che rende evidente come il contratto rilevi al solo fine di individuare la data di decorrenza del presunto possesso uti dominus.
Tuttavia, pur volendo -come sostenuto dall'appellante- ritenere che il OM abbia ottenuto -nel
1994- la materiale disponibilità dei beni sorretta dall'animus rem sibi habendi, si deve prendere atto della circostanza che nessuna prova il predetto ha offerto al fine di dimostrare la protrazione del possesso continuo e pacifico per una durata ultraventennale mediante l'utilizzo del bene con modalità espressive di facoltà corrispondenti al contenuto del diritto di proprietà; appare utile sul punto precisare che, in verità, come evidenziato anche dal Tribunale, le deduzioni svolte dal OM sono state generiche anche sul piano assertivo, non avendo egli “individuato ed indicato le concrete attività materiali e le modalità di esercizio della signoria di fatto sulla cosa”; né il OM ha fornito la prova di avere avuto il possesso attuale -alla data della domanda- del bene, così da far presumere che egli abbia posseduto dalla data del titolo vantato a fondamento del suo possesso.
Mancando la prova di uno degli elementi costitutivi del diritto fatto valere dal OM - espressamente previsto dall'art. 1158 c.c. e consistente nel protrarsi continuativo del possesso per il previsto periodo ventennale-, si deve concludere che, a prescindere dalla deduzione o meno di tale carenza ad opera della controparte, la domanda di usucapione è stata correttamente rigettata dal
Tribunale.
Occorre da ultimo precisare che, nella comparsa conclusionale del giudizio di appello, la parte appellante ha formulato per la prima volta un'eccezione di carenza di legittimazione in capo alla società rappresentata da intervenuta in primo grado in qualità di Controparte_1 Controparte_7 successore a titolo particolare nel diritto controverso ai sensi dell'art. 111 terzo comma c.p.c..
Ebbene, l'intervento di è avvenuto in primo grado con comparsa depositata in data Controparte_1
19.5.2021 eppure, nella prima difesa utile -note di trattazione scritta depositate il 7.6.2021 in vista dell'udienza a trattazione scritta di precisazione delle conclusioni- l'opponente nulla ha eccepito;
invero nessuna questione in ordine alla legittimazione di è stata formulata neanche Controparte_1 nell'atto introduttivo del giudizio di appello, ma solo nella comparsa conclusionale del giudizio di appello.
Sul punto, osserva la Corte che all'atto della costituzione nel giudizio di primo grado, Controparte_1 ha indicato gli estremi del contratto di cessione -contratto di cessione dei crediti concluso in data
10.12.2020, avente ad oggetto tutti i crediti qualificati come attività finanziarie deteriorate, identificabili secondo i criteri indicati nell'avviso di cessione dei crediti pubblicato sulla G.U. della
Repubblica Italiana – Parte Seconda n. 145 del 12.12.2020- e ha allegato la G.U. Parte Seconda n.
145 del 12.12.2020, nonché l'elenco codici crediti ceduti (all. 5 e 6 del fascicolo di primo grado di prodotti anche in appello). Dalla lettura dell'avviso di cessione pubblicato nella citata Controparte_1
G.U. risulta che i crediti ceduti sono stati ivi specificamente indicati e la loro descrizione -“tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, Controparte_4 saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi sorti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1950 ed il 30 giugno 2020, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” a sensi della Circolare della Banca d'Italia n.272/2008 (Matrice dei Conti) e segnali in Centrale dei Rischi ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n.139/199”- è sufficiente a dimostrare l'inclusione del credito azionato nella procedura esecutiva oggetto di opposizione -nascente da due mutui ipotecari del 28.9.1994 e del 12.4.1999- tra quelli ceduti.
Ne consegue che l'eccezione di difetto di legittimazione in capo a oltre che tardiva, Controparte_1
è anche infondata.
6. In ordine alle spese di lite.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8.10.2022 ed entrato in vigore dal 23.10.2022 -tenuto conto del valore della causa (rientrante nello scaglione di valore indeterminato, complessità bassa) e dei parametri minimi, con esclusione della fase istruttoria in quanto non espletata-.
Appare utile evidenziare che -rappresentata dalla mandataria e Controparte_1 Controparte_7
si sono costituite con il medesimo difensore e hanno svolto le medesime Controparte_4
difese; pertanto, sussistono i presupposti per la liquidazione, ai sensi dell'art. 4, comma 2 della norma citata, di un compenso unico, aumentato del 30% per la difesa del secondo soggetto, pari a complessivi Euro 4.514,90 (Euro 3.473,00 maggiorato del 30%).
Il tenore della decisione comporta l'obbligo a carico della parte appellante di versare un ulteriore importo, pari a quello del contributo unificato previsto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 586/2022 emessa dal Tribunale di Potenza e pubblicata in data 21.11.2022, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna la parte appellante alla rifusione delle spese di lite sostenute da - Controparte_1 rappresentata dalla mandataria e da liquidate in complessivi Controparte_7 Controparte_4
Euro 4.514,90 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
c) dà atto dell'obbligo a carico della parte appellante di versare un ulteriore importo, pari a quello del contributo unificato previsto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. 115/02.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 15.4.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott. Michele
Videtta