Sentenza 27 giugno 2019
Massime • 1
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, nella liquidazione equitativa dell'indennità per le ulteriori conseguenze personali e familiari derivanti dalla ingiusta privazione della libertà, il giudice è tenuto ad indicare, in maniera puntuale e corretta, i criteri di calcolo utilizzati a tal fine. (Nella fattispecie la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza che, pur riconoscendo ulteriori e specifici profili di pregiudizio alla salute subiti dal ricorrente, si era limitata ad operare un aumento secco dell'indennità determinata su base aritmetica, richiamando genericamente le "Tabelle di Milano" quale fonte da cui venivano tratti i valori applicati nella liquidazione del danno alla salute, senza indicare la percentuale di pregiudizio riconosciuto, né la somma riconosciuta per ciascun punto di invalidità, né i criteri utilizzati per la liquidazione del danno morale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/06/2019, n. 28126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28126 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2019 |
Testo completo
ACR 2 8126-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta dai magistrati - Presidente - Sent. n. Sez. 747/19 Fausto Izzo Donatella Ferranti Maura Nardin C.C.
7.5.2019 Aldo Esposito R.G.N. 4049/2019 Ugo Bellini - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZA TO nato a [...] il [...]. nei confronti di : MINISTERO ECONOMIA e FINANZE avverso la ordinanza della Corte di Appello di Roma in data 21 Giugno 2018 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Ugo Bellini lette le conclusioni del P.G. il quale ha chiesto rigettarsi il ricorso. 1 Jill RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di Appello di Roma accoglieva parzialmente la richiesta di riparazione di ingiusta detenzione proposta da ZA TO in ragione della detenzione sofferta dal 23.2.2010 al 12.8.2010 in stato di custodia cautelare in carcere per 168 giorni e agli arresti domiciliari per ulteriori 194 giorni fino al 23.2.2011 in relazione a ipotesi di associazione per delinquere, violazioni fiscali e finanziarie connesse ad operazioni di traffico telefonico nella sua qualità di responsabile del settore vendita di Telecom Italian Sparkle, ipotesi di reato dalla quale veniva definitivamente assolto con sentenza del 27 Settembre 2017 della Corte di Appello di Roma.
2. La corte territoriale, esclusa la ipotesi impeditiva del dolo e della colpa grave di cui all'art.314 comma I c.p.p. e ritenuta la ammissibilità e fondatezza della pretesa del ricorrente, riconosciuto altresì un pregiudizio morale e biologico, determinava l'indennizzo nella misura di € 115.296,33 sulla base del criterio di liquidazione aritmetico basato sulla indennità giornaliera modulata sul limite massimo indennizzabile, che veniva integrato in una prospettiva di personalizzazione del pregiudizio, con particolare riferimento ad un pregiudizio biologico post traumatico che aveva avuto riflessi sulla vita sociale, relazionale e lavorativa del prevenuto, mediante un aumento pari a euro 37.756 a titolo di danno biologico permanente e ad euro 12.585,33 a titolo di danno morale.
3. ZA TO ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Roma. Il ricorrente con il primo articolato motivo, denunzia difetto di motivazione in ordine alla quantificazione dell'indennizzo. Secondo l'assunto impugnatorio la Corte di appello di Roma, limitandosi a mere generiche asserzioni, se da un lato aveva mostrato di conoscere i criteri utilizzabili per la quantificazione del danno, non ne aveva fatto logica e motivata applicazione, soprattutto nella parte in cui aveva escluso la diretta incidenza della detenzione sui molteplici, e documentati, ulteriori profili di pregiudizio lamentati dal ricorrente nel versante della vita di relazione, della immagine e del pregiudizio patrimoniale (lucro cessante per mancata remunerazione del periodo in cui era sottoposto a misura detentiva), ovvero omettendo di indicare i criteri liquidatori seguiti per la determinazione del pregiudizio aggiuntivo, pure richiamando fonti di prova (relazioni cliniche psichiatriche quell 2 medico legali) e criteri di liquidazioni del danno (tabelle di liquidazione a punto percentuale elaborate dal Milano) che avrebbero giustificato la determinazione di tali voci di danno in misura di gran lunga superiore a quanto liquidato.
3.1 Con una ulteriore articolazione lamenta violazione di legge in relazione alla statuizione concernente il regolamento delle spese tra le parti laddove, alla stregua del principio civilistico della soccombenza, enucleabile dall'art.91 cod. proc. civ., l'onere delle spese processuali sarebbe dovuto gravare sulla parte pubblica a fronte dell'accoglimento delle pretese del ricorrente, a nulla rilevando che la stessa fosse stata limitata dal punto di vista quantitativo.
3. Con memoria pervenuta il 25/11/2015 l'Avvocatura generale dello Stato si costituiva per l'Amministrazione resistente, sostenendo l'infondatezza del ricorso.
4. La procura Generale presso la Corte di cassazione concludeva per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti di quanto di seguito precisato. Condivisamente questa Corte ha avuto modo di affermare che, fermo restando il tetto massimo fissato dalla legge in Euro 516.456,90, il giudice della riparazione può discostarsi dall'ammontare giornaliero di Euro 235,82 (Euro 117,91 per gli arresti domiciliari, da ultimo, Cass., Sez. 4^, n. 34664 del 10/6/2010, Rv. 248078), valorizzando lo specifico pregiudizio, di natura patrimoniale e non patrimoniale, derivante dalla restrizione della libertà, dimostratasi ingiusta (cfr. fra le tante, Cass., Sez. 4^, del 17/11/2011 n. 10123, Rv. 252026; 6.10.2009 n.40906; 25/2/2010, 10690, Rv. 246425).
2. Lo scostamento, tuttavia, deve trovare giustificazione in particolari specifiche ripercussioni in termini negativi sotto il versante patrimoniale, familiare, della vita di relazione, della pubblica ripercussione dell'evento, che non risulterebbero adeguatamente soddisfatte, quantomeno in termini di equo ristoro in una valutazione aritmetica ponderata come quella agganciata al valore massimo indennizzabile diviso per la estrema durata della detenzione riconosciuta dalla normativa penale processualistica. Sotto questo profilo è stato affermato che, affinchè l'equità non tracimi in 3 Jach arbitrio incontrollabile, è necessario che il giudice individui in maniera puntuale e corretta i parametri specifici di riferimento, la valorizzazione dei quali imponga di rilevare un surplus di effetto lesivo da atto legittimo (la misura cautelare) rispetto alle gravi, ma ricorrenti e, per così dire, fisiologiche, conseguenze derivanti dalla privazione della libertà, sia quale atto limitativo della sfera più intima e garantita del soggetto, che come alone di discredito sociale (sez. IV, 1.4.2014 n.21077 Silletti, Rv. 259237).
3. Invero il giudice nel fare ricorso alla liquidazione equitativa, deve sintetizzare i criteri di calcolo utilizzati ed esprimere la valutazione fattane ai fini della decisione, non potendo il giudizio di equità risolversi nel merum arbitrium, ma dovendo invece essere sorretto da una giustificazione adeguata e logicamente congrua, così assoggettandosi alla possibilità del controllo da parte dei destinatari e dei consociati (sez.III, 1.4.2014 Chaaij, Rv. 259940) 4. A detti principi, nella sostanza, non pare essersi attenuta la Corte di Appello di Roma la quale ha sì applicato in maniera corretta misure unitarie indennitarie determinate su base aritmetica ma, nel riconoscere ulteriori e specifici profili di pregiudizio subiti dal ZA in ragione della sofferta detenzione (danno alla persona per trauma psichiatrico conseguente all'ingiusta detenzione), ha operato una aumento secco, pure richiamando genericamente le fonti da cui venivano tratti i valori applicati (Tabelle di valutazione del danno alla persona elaborati dal Tribunale di Milano), senza peraltro indicare né la percentuale di pregiudizio riconosciuto, né la somma riconosciuta per ciascun punto di invalidità permanente, limitandosi a fornire una sintesi aritmetica di un calcolo operato mediante l'impiego di fattori non esplicitati e pertanto sulla base di criteri integrativi dell'indennizzo del tutto ignoti.
4.1 Analoghe ragioni di critica vanno mosse in relazione alla assoluta vaghezza dei criteri utilizzati per la determinazione del danno morale (che parrebbe essere comprensivo anche del danno alla reputazione derivante dallo strepitus fori), verosimilmente indicato in una percentuale del danno biologico, ma anche in questo caso in assenza di una più specifica r enucleazione dei criteri indennitari impiegati. Tale valutazione si pone in contrasto con il sopra richiamato insegnamento di questa corte che pure consente di valorizzare ulteriori tali profili di pregiudizio, in accordo alla lettera di cui all'art.643 I comma c.p.p., come autonomamente indennizzabili attraverso una integrazione del criterio di calcolo aritmetico (sez.IV, 6.10.2009 Mazzarotto, Rv. 245369, 21.6.2005, Bruzzano, Rv. 232025; sez.III, 5.12.2013, D'Adamo), ma è pur sempre necessario che il giudice distrettuale espliciti, in maniera chiara e verificabile, i criteri utilizzati per il ristoro degli ulteriori profili di nocumento che vanno ad integrare l'indennizzo computato su base aritmetica.
5. Il giudice della riparazione invero, se da un lato non deve dare conto, in maniera puntuale e particolareggiata, dei singoli aumenti apportati per le voci integrative, stante la natura indennitaria della liquidazione, certamente non può totalmente astrarsi dagli elementi documentali e sanitari forniti dal ricorrente in ordine alla natura e alla durata della malattia, soprattutto quando gli stessi quantifichino in una percentuale di invalidità la entità della lesione alla integrità psico fisica determinata dalla ingiusta detenzione. In tale ipotesi il giudice è tenuto a fornire in motivazione la ragione per cui ha inteso discostarsi dalla valutazione tecnico sanitaria, ovvero la abbia ritenuta insufficiente o carente, così da apportare un aumento percentuale sull'importo liquidato sulla base del calcolo aritmetico, e contestualmente di fornire adeguata contezza dei criteri utilizzati per il ragguaglio (sez.IV, 10.2.2017, D'Elia, Rv. 269077 in applicazione del suddetto principio, la S.C. ha annullato con rinvio l'ordinanza della Corte territoriale che, pur riconoscendo ulteriori e specifici profili di pregiudizio per il ricorrente, si era limitata ad operare un aumento forfetario e percentuale sulle misure indennitarie determinate su base aritmetica, omettendo di motivare sui criteri seguiti e di tener conto degli elementi documentali e sanitari forniti dall'interessato).
6. Anche in relazione al danno patrimoniale per la mancata percezione dei compensi lavorativi durante il periodo di compressione della libertà personale la ordinanza impugnata risulta lacunosa laddove ha escluso la risarcibilità dei mancati compensi percepiti per essere stati gli stessi indennizzati dal giudice del lavoro che aveva ritenuto la illegittimità del licenziamento del ricorrente sulla base della mera notitia crimis;
invero in relazione al periodo in cui è mancata la prestazione lavorativa in epoca anteriore alla revoca della misura cautelare (22.2.2011) il giudice del lavoro ha limitato a cinque mensilità l'oggetto dell'obbligo risarcitorio, mentre la privazione della libertà personale ha avuto una durata di quasi un anno.
7. Il motivo afferente alla violazione di legge insita nel giudizio di compensazione delle spese processuali risulta assorbito nella pronuncia di annullamento delle statuizioni concernenti il quantum indennizzabile, ستم 5 laddove la nuova valutazione demandata al giudice distrettuale di Roma non potrà non ripercuotersi anche sulla finale valutazione della soccombenza, totale o parziale di una delle parti, e sulla individuazione della parte tenuta a sostenere il carico delle spese processuali sulla base dei criteri di cui all'art.91 cod.proc.civ. (per una corretta declinazione dei principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità civile sez.III, 22.2.2016, n. 3438, Rv. 638888 - 01; 21.10.2009 n.22381, Rv.610563 01).
8. La ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma la quale procederà ad un nuovo esame sul punto. Il giudice di rinvio provvederà anche alla regolamentazione tra le parti delle spese della presente fase.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Roma, cui rimette anche il regolamento delle spese di questo giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7.5.2019 Il consigliere estensore Il Presidente. Ugo Bellini Fausto up Beri DEPOSITATO IN CANCELLERIA N O 092: 24/06/14 I Z oggi, 0 A 1 S IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO ZIARIO Dott.ssa Irene Caliendo 6