Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/06/2019, n. 28126
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Sentenza 27 giugno 2019

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione IV Penale, emessa il 7 maggio 2019, con relatore il Dott. Ugo Bellini. Le parti in causa erano un soggetto che aveva richiesto la riparazione per ingiusta detenzione e il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il ricorrente contestava la quantificazione dell'indennizzo per la detenzione subita, lamentando un difetto di motivazione da parte della Corte di Appello di Roma, che aveva riconosciuto un indennizzo parziale senza adeguate giustificazioni per i danni patrimoniali e morali subiti.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, evidenziando che la Corte di Appello non aveva fornito una motivazione adeguata riguardo ai criteri utilizzati per la liquidazione del danno, né aveva esplicitato le ragioni per cui si era discostata dalle valutazioni tecnico-sanitarie presentate dal ricorrente. Inoltre, la Cassazione ha sottolineato l'importanza di una valutazione equa e giustificata, evitando l'arbitrio, e ha annullato l'ordinanza impugnata, rinviando il caso alla Corte di Appello per un nuovo esame e per la regolamentazione delle spese.

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Massime1

In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, nella liquidazione equitativa dell'indennità per le ulteriori conseguenze personali e familiari derivanti dalla ingiusta privazione della libertà, il giudice è tenuto ad indicare, in maniera puntuale e corretta, i criteri di calcolo utilizzati a tal fine. (Nella fattispecie la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza che, pur riconoscendo ulteriori e specifici profili di pregiudizio alla salute subiti dal ricorrente, si era limitata ad operare un aumento secco dell'indennità determinata su base aritmetica, richiamando genericamente le "Tabelle di Milano" quale fonte da cui venivano tratti i valori applicati nella liquidazione del danno alla salute, senza indicare la percentuale di pregiudizio riconosciuto, né la somma riconosciuta per ciascun punto di invalidità, né i criteri utilizzati per la liquidazione del danno morale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/06/2019, n. 28126
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 28126
    Data del deposito : 27 giugno 2019

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