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Sentenza 22 gennaio 2024
Sentenza 22 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 22/01/2024, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2024 |
Testo completo
N.R.G. 9670/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Quarta Sezione Civile
riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente dr.ssa Caterina CANIATO Giudice dr. Ethel Matilde ANCONA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 23/11/2022, assunto in decisione all'udienza in data 18/01/2024 e vertente TRA
nato a [...]Ù) in data 15/11/1980 (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. CASALI SONIA, ed elettivamente domiciliato C.F._1 presso il suo studio in SA NO, viale Predetti n.1, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE –
E nata in [...] in data [...] (C.F.: Controparte_1
, non costituita;
C.F._2
- CONVENUTA CONTUMACE –
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica OGGETTO: Separazione giudiziale Parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni con foglio depositato in 17.01.2024 nei seguenti termini: pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1) I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Con la presente separazione si dichiara di aver regolato tutti i rapporti economico/patrimoniali di dare/avere e per tali effetti i coniugi non avranno null'altro avere a che pretendere l'uno dall'altro. **** Con ricorso depositato in data 23.11.2022, ha adito l'intestato Tribunale al Parte_1 fine di sentire pronunciare la sentenza di separazione personale nei confronti di Controparte_1
dava atto che dal loro matrimonio contratto in SA NO in data 21.11.2014 non erano
[...] nati figli e che, a far data dal 2016, il venir meno dell'affectio coniugalis rendeva infruttuoso ogni tentativo di conciliazione. Esponeva che ormai da tempo la convenuta si era resa irreperibile, ignorandone anche la residenza, e che tra le parti non pendeva alcun tipo di rapporto o di dipendenza economica, per cui nessuna richiesta veniva avanzata in tal senso. Nel foglio di PC del 17.01.2024 parte ricorrente rinunciava ai termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di pronuncia della separazione personale avanzata dal ricorrente è fondata. I coniugi hanno contratto matrimonio a SA NO (MI) in data 21.11.2014 e il ricorrente è comparso avanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione in data 23.05.2023. Le affermazioni contenute negli atti di causa, l'insistenza nella domanda, il perdurare della separazione di fatto attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe certamente intollerabile la prosecuzione della convivenza. Deve, dunque, emettersi la relativa pronuncia. II. Nessuna statuizione in punto economico, data l'assenza di figli e considerata l'indipendenza economica di entrambe le parti. Le deduzioni e le allegazioni del ricorrente non trovano alcuna eccezione di segno contrario, non essendosi la convenuta costituita e non essendo neppure comparsa personalmente in udienza. III. Vista la natura e l'esito del giudizio, denotato dalla contumacia di Controparte_1 dichiara irripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni ulteriore istanza o eccezione, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
, con ricorso depositato in data 23/11/2022, così provvede: Controparte_1
I. PRONUNCIA la separazione di e Parte_1 Controparte_1
che hanno celebrato matrimonio con rito civile in SA NO (MI) il giorno
[...]
21.11.2014 (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SA NO (MI) al n.20, parte I, Anno 2014); II. MANDA la Cancelleria di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SA NO (MI) al suo passaggio in giudicato per le annotazioni di legge;
III. DICHIARA irripetibili le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio in data 18 gennaio 2024
Il Presidente Dott.ssa Laura Gaggiotti Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Quarta Sezione Civile
riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente dr.ssa Caterina CANIATO Giudice dr. Ethel Matilde ANCONA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 23/11/2022, assunto in decisione all'udienza in data 18/01/2024 e vertente TRA
nato a [...]Ù) in data 15/11/1980 (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. CASALI SONIA, ed elettivamente domiciliato C.F._1 presso il suo studio in SA NO, viale Predetti n.1, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE –
E nata in [...] in data [...] (C.F.: Controparte_1
, non costituita;
C.F._2
- CONVENUTA CONTUMACE –
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica OGGETTO: Separazione giudiziale Parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni con foglio depositato in 17.01.2024 nei seguenti termini: pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1) I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Con la presente separazione si dichiara di aver regolato tutti i rapporti economico/patrimoniali di dare/avere e per tali effetti i coniugi non avranno null'altro avere a che pretendere l'uno dall'altro. **** Con ricorso depositato in data 23.11.2022, ha adito l'intestato Tribunale al Parte_1 fine di sentire pronunciare la sentenza di separazione personale nei confronti di Controparte_1
dava atto che dal loro matrimonio contratto in SA NO in data 21.11.2014 non erano
[...] nati figli e che, a far data dal 2016, il venir meno dell'affectio coniugalis rendeva infruttuoso ogni tentativo di conciliazione. Esponeva che ormai da tempo la convenuta si era resa irreperibile, ignorandone anche la residenza, e che tra le parti non pendeva alcun tipo di rapporto o di dipendenza economica, per cui nessuna richiesta veniva avanzata in tal senso. Nel foglio di PC del 17.01.2024 parte ricorrente rinunciava ai termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di pronuncia della separazione personale avanzata dal ricorrente è fondata. I coniugi hanno contratto matrimonio a SA NO (MI) in data 21.11.2014 e il ricorrente è comparso avanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione in data 23.05.2023. Le affermazioni contenute negli atti di causa, l'insistenza nella domanda, il perdurare della separazione di fatto attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe certamente intollerabile la prosecuzione della convivenza. Deve, dunque, emettersi la relativa pronuncia. II. Nessuna statuizione in punto economico, data l'assenza di figli e considerata l'indipendenza economica di entrambe le parti. Le deduzioni e le allegazioni del ricorrente non trovano alcuna eccezione di segno contrario, non essendosi la convenuta costituita e non essendo neppure comparsa personalmente in udienza. III. Vista la natura e l'esito del giudizio, denotato dalla contumacia di Controparte_1 dichiara irripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni ulteriore istanza o eccezione, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
, con ricorso depositato in data 23/11/2022, così provvede: Controparte_1
I. PRONUNCIA la separazione di e Parte_1 Controparte_1
che hanno celebrato matrimonio con rito civile in SA NO (MI) il giorno
[...]
21.11.2014 (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SA NO (MI) al n.20, parte I, Anno 2014); II. MANDA la Cancelleria di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SA NO (MI) al suo passaggio in giudicato per le annotazioni di legge;
III. DICHIARA irripetibili le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio in data 18 gennaio 2024
Il Presidente Dott.ssa Laura Gaggiotti Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona