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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/12/2025, n. 6705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6705 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Francesca SICILIA - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 271 dell'anno 2025, vertente tra
, nato a San Giorgio a [...] il [...] Parte_1
( ) e residente in Giugliano in Campania (NA) alla via Flavio CodiceFiscale_1
Gioia n. 9, rapp.to e difeso dall'avv. Salvatore Di Sarno (C.F. – C.F._2
P.iva ), in virtù di procura alle liti ed elett.te dom.to presso il suo P.IVA_1 studio in Somma Vesuviana (NA) alla via Aldo Moro, 9;
Appellante
e
(C.F. ) con sede in Mogliano Veneto (TV) via Controparte_1 P.IVA_2
Marocchesa 14, nella qualità di Impresa designata per la gestione del Fondo di
Garanzia delle Vittime della Strada, in persona dei suoi legali rappresentanti pt dott.
e dott. , rappresentati e difesi dall'avv. Controparte_2 Controparte_3
NO MA (cf: ) con studio in Napoli alla via V. CodiceFiscale_3
NG RU 69, in virtù di procura alle liti per NO di IS (rep. Persona_1
186905 - racc. 30367) del 18/12/2014;
pagina 1 di 15 Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 7053 del Tribunale di Napoli, depositata in data 12/07/2024, non notificata, in materia di lesioni personali.
Conclusioni: come da note c.d. di trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., per la trattazione scritta del giorno 9.12.2025 depositate dalle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. Giudizio di primo grado
conveniva in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Napoli, la Parte_1 Controparte_1
quale impresa designata dal F.G.V.S. per la Regione Campania, asserendo
[...] che in data 16.11.2019, alle ore 15.25 circa, mentre percorreva, alla guida del suo scooter (HONDA SH tg DT 14346), la Tangenziale di Napoli A56, all'altezza della località Camaldoli in direzione Pozzuoli, veniva investito da un motociclo non identificato proveniente da tergo e veniva “scaraventato” contro l'autovettura RD
UG tg. ER895WP che lo precedeva.
Il conducente del motoveicolo non si fermava a prestare soccorso, né l'appellante riusciva a leggere la targa del motociclo.
A seguito di tale impatto, riportava la frattura del terzo distale del perone Parte_1 destro e, pertanto, subiva un intervento chirurgico di osteosintesi che determinava una invalidità permanente quantificabile, secondo l'atto di citazione in primo grado, in 13 punti percentuali di danno biologico, oltre I.T.T. e I.T.P..
Sicché, l'attore agiva onde sentire accertare e dichiarare che il sinistro in questione si verificava per esclusiva responsabilità del conducente del motoveicolo rimasto sconosciuto ed ottenere il risarcimento di tutti i danni lamentati, patrimoniali e non, quantificati in € 44.805,50 o così come valutati in corso di causa.
Provvedeva a costituirsi in giudizio la la quale resisteva Controparte_1 all'azione e ne chiedeva il rigetto.
In subordine, in caso di accoglimento, la stessa chiedeva di dichiarare non superata la presunzione di cui all'art. 2054 c.c..
Così instauratosi il contraddittorio, la causa veniva istruita con l'espletamento di una prova testimoniale e di una C.T.U. medico legale e veniva decisa con la sentenza n. 7053 del Tribunale di Napoli, depositata in data 12.07.2024, che così statuiva:
pagina 2 di 15 “a) rigetta la domanda di parte attrice;
b) condanna al pagamento, in Parte_1 favore della in qualità di impresa designata dal F.G.V.S. per la Controparte_1
Regione Campania, nella qualità ed in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 4.500,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge;
c) pone definitivamente le spese di C.T.U. a carico di parte attrice.”
Nella motivazione della sentenza impugnata si legge: “La domanda di parte attrice è infondata e deve essere rigettata per le ragioni che qui di seguito si espongono.
Occorre premettere che il danneggiato, il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del , sul presupposto che il Parte_2 sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, ha l'onere sia di provare che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo, sia che questo è rimasto sconosciuto (Cass. civ., sent. n. 15367 del 13.07.2011).
…Tanto premesso in termini generali e passando all'esame delle risultanze probatorie acquisite, deve in primo luogo osservarsi che non è stata prodotta in giudizio alcuna denuncia-querela. Tale circostanza, comunque, non è né indicativa della effettiva verificazione dell'incidente stradale né del contrario, ma verrà considerata per la valutazione delle complessive risultanze processuali.
Parte attrice ha invece correttamente adempiuto a tutti i presupposti di legge imposti dal decreto legislativo n. 209/05 e, segnatamente, dall'art. 287 D.lgs. 209/05. Deve, quindi, passarsi all'esame critico delle deposizioni dell'unico testimone escusso al fine di accertare se le dichiarazioni rese possano, o meno, supportare un giudizio di riconducibilità causale dell'incidente alla condotta di guida del conducente del motociclo investitore, non identificato nonostante l'uso dell'ordinaria diligenza.
Tale prova non è stata fornita in quanto le dichiarazioni testimoniali non sono apparse attendibili.
L'unico testimone di parte attrice ascoltato in corso di causa ha, infatti, riferito una dinamica dell'incidente del tutto generica ed imprecisa, anche nel ricordo di dettagli dell'accaduto fondamentali.
…Le dichiarazioni sono state del tutto generiche nella descrizione dei veicoli coinvolti nell'incidente, non solo di quello che avrebbe causato la caduta dello scooter dell'attore ma, altresì, di quello da lui condotto e che vide a terra dopo l'incidente, di
pagina 3 di 15 cui non ha indicato neppure se avesse o meno un parabrezza frangivento. Il testimone non ha, poi, saputo indicare chi fosse alla guida del veicolo che avrebbe causato
l'incidente, non indicando neppure se fosse un uomo o una donna, così come le generalità delle persone che scesero dalla RD.
Poco credibile è il fatto che il testimone, così come da lui riferito, possa, senza pericolo per la sua incolumità, essersi fermato sulla corsia centrale di marcia su di una strada
a scorrimento veloce, scendendo dall'abitacolo e portandosi sulla corsia di sorpasso.
Tale condotta alquanto pericolosa, inoltre, fu posta in essere non già per soccorrere
l'attore, bensì solo per lasciargli il suo numero di telefono.
Quanto narrato dal testimone, inoltre, è parzialmente difforme rispetto alla dinamica dell'incidente riferita nell'atto di citazione.
In relazione all'urto contro l'autovettura RD UG, il testimone ha riferito che “lo scooter, dopo essere stato colliso, proseguì la sua marcia ed urtò un'automobile che lo precedeva sulla corsia di sorpasso […] Dopo aver tamponato la RD lo scooter cadde a terra, sul lato destro. Quando lo scooter fu colpito procedeva sulla tangenziale a modesta velocità, credo a circa 20 km/h.”, mentre nell'atto di citazione l'attore ha riferito di esser stato “scaraventato” contro l'autovettura che lo precedeva nella stessa corsia di marcia e di esser “rovinosamente” caduto a terra.
La descrizione della dinamica offerta dall'attore, quindi, lascia presumere che la caduta e la perdita di equilibrio si fossero avute già prima della collisione con la RD
UG e non già dopo.
La dichiarazione del testimone contrasta, altresì, con quanto emerge dalla documentazione medica depositata in atti ove, nei referti relativi agli RX eseguiti alla caviglia sinistra, caviglia destra, gamba destra, bacino e torace, si legge che il paziente era giunto in ospedale a seguito di un sinistro stradale in cui era stato
“catapultato” lontano dal motociclo (cfr. referti medici “quesito clinico: trauma della strada con pz. catapultato lontano dal proprio motoveicolo”).
L'inattendibilità del testimone emerge anche dal fatto che non vi è riscontro documentale del fatto che l'attore avesse riportato escoriazioni alle braccia e alle mani.
In conclusione, le dichiarazioni rese dal testimone non appaiono attendibili perché scarne e poco chiare, nonché contrastanti con la dinamica offerta dall'attore.
pagina 4 di 15 La mancata allegazione della denuncia-querela concorre a far ulteriormente dubitare non solo dell'attendibilità del testimone, ma anche del verificarsi del fatto storico dell'investimento da parte di un motociclo rimasto sconosciuto.
Da ultimo non può sottacersi che le risultanze della certificazione IVASS attestano una pluralità di ricorrenze a carico del testimone (quindici, di cui otto nell'ultimo quinquennio), non negate dalla difesa di parte attrice, sicché può dubitarsi della credibilità di quanto riferito stante il significativo e non usuale coinvolgimento in più di un incidente stradale, talvolta in veste di danneggiante, talaltra di danneggiato ed, altresì, in due occasioni di testimoni.”
B. Giudizio d'appello.
Con atto di citazione regolarmente notificato a parte appellata, ha Parte_1 proposto appello avverso la testé menzionata sentenza del Tribunale di Napoli, articolando all'uopo un solo motivo di gravame: “Errato esame ed errata valutazione delle risultanze istruttorie−illogicità della motivazione.”
L'appellante, innanzitutto, ha lamentato la contraddittorietà tra l'esito del giudizio, ossia il rigetto della domanda, e le risultanze probatorie, alla luce delle statuizioni giurisprudenziali costanti e puntualmente richiamate dallo stesso Giudice di primo grado in sentenza.
Pertanto, in primo luogo, l'appellante ha lamentato il cattivo uso dei poteri discrezionali di cui è investito ex lege il Giudice di primo grado nell'accertamento dei fatti rilevanti ai fini del decidere.
In particolare, secondo l'appellante, “con riguardo al giudizio di fatto, cioè alla ricostruzione dei fatti rilevanti per il giudizio, per come allegati dalle parti ex art. 112
c.p.c. in sede di domande e di eccezioni, pur tenendo presente che, ai sensi dell'art.
116 co. 1 c.p.c., il Giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, questa difesa ritiene che obiettivamente l'onere probatorio da parte del danneggiato sia stato assolto in maniera rigorosa, precisa ed adeguata.
Dunque, il passo motivazionale in questione appare illogico, in considerazione proprio dei precedenti richiami giurisprudenziali.
In primo luogo, dall'esame critico delle deposizioni del teste escusso, contrariamente a quanto asserito dal giudice di prime cure, si evincono dichiarazioni tali da supportare
pagina 5 di 15 un giudizio di riconducibilità causale dell'incidente alla condotta di guida del conducente del motociclo investitore, rimasto non identificato nonostante l'uso della ordinaria diligenza.
Il teste escusso, , ha riferito una dinamica precisa, dettagliata e priva Testimone_1 di contraddizioni, dove alcuni “non ricordo” non sono altro che il frutto della genuinità delle dichiarazioni rese a distanza di anni, attraverso una descrizione chiara ed univoca relativamente alle circostanze temporali, ai punti di impatto, allo stato dei luoghi, all'evoluzione degli eventi da cui desumere pacificamente non solo la responsabilità esclusiva del sinistro in capo al conducente del motociclo rimasto non identificato, ma anche le ragioni obiettive della mancata identificazione dello stesso, ossia non dovute a negligenza del danneggiato, ma all'immediata e rovinosa caduta al suolo dell'istante, alla condotta di guida ed alla velocità con cui si è dileguato la moto pirata ed alle circostanze dell'evento, alle condizioni di traffico presenti, le cui autovetture hanno sicuramente ostacolato il campo visivo. È chiaro che il teste ha reso una testimonianza genuina e chiarificatrice rispetto ai fatti di causa.”
Il Giudice di prime cure, secondo l'appellante, avrebbe valutato inattendibile il teste alla luce di taluni dettagli da lui non ricordati (come la presenza o meno del parabrezza frangivento sullo scooter dell'attore), non considerando l'irrilevanza di tali circostanze ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro.
Inoltre, secondo il , “a conferma dell'errata interpretazione della testimonianza Pt_1 resa dal teste e, soprattutto della svista in cui è incorso il Giudice di prime cure, è la circostanza che il teste avrebbe dichiarato di essere sceso dall'abitacolo con una condotta alquanto pericolosa non per soccorrere l'attore, bensì solo per lasciargli il suo numero di telefono. Orbene, per semplicità si riporta il relativo passo della dichiarazione testimoniale: “Nonostante il traffico procedesse, mi avvicinai allo scooter per prestare soccorso al ragazzo, che di nome faceva e di cui non ricordo il Pt_1 cognome. Il ragazzo era cosciente e lamentava dolore alla gamba destra ed aveva riportato, nello scivolare, escoriazioni alle mani e alle braccia. Il ragazzo non riusciva a rialzarsi ed erano stati già chiamati i mezzi di soccorso”. Da ciò deriva non solo
l'assoluto errore del Giudice nel verificare e interpretare le dichiarazioni testimoniali nonché il giudizio errato di credibilità del teste.
pagina 6 di 15 Inoltre, secondo l'appellante, non sussisterebbe contraddittorietà tra la dinamica descritta nell'atto di citazione e quella riferita dal teste.
Difatti, per l'appellante, sarebbero equivalenti l'affermazione secondo la quale il motociclo dell'attore, per effetto dell'urto causato dalla moto “pirata”, tamponava la
RD UG che lo precedeva e quella secondo cui lo scooter veniva scaraventato contro la RD UG dalla moto non identificata.
Concludeva, dunque, parte appellante chiedendo: -“Voglia l'adita Corte di Appello di
Napoli, in accoglimento dell'appello, annullare e/o riformare la sentenza impugnata e per l'effetto così pronunciare: 1) accogliere l'appello e annullare la sentenza impugnata poiché viziata per i motivi suindicati, accertando e dichiarando l'esclusiva responsabilità, nel causare il sinistro per cui è causa, del conducente del motociclo non identificato;
2) Per l'effetto, condannare, in virtù del D.lgs. 209/05 la Compagnia
Assicuratrice “ c.f. – P. iva n. nella qualità di Controparte_1 P.IVA_2
Impresa designata per la Regione Campania alla gestione del Fondo di Garanzia
Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato per la carica in Mogliano Veneto (TV) alla via Marocchesa n− 14, della somma di euro 20.140,00 stabilita all'esito della C.T.U; 3) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, con attribuzione.”
La nella comparsa di costituzione nel presente giudizio, Controparte_1 ha, preliminarmente, evidenziato l'inammissibilità dell'atto di appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c..
Invero, secondo l'appellata, “Il nuovo atto di appello di cui all'art. 342 cpc deve contenere, insomma, una parte “rescindente ed una rescissoria”, ovvero sia criticare sia costruire mentre, prima della novella, l'atto processuale era essenzialmente costruito in “modo rescindente” perché si colpiva solo la sentenza di primo grado indicando cosa non andava: i motivi potevano limitarsi ad evidenziare i contrasti diretti con la legge, ovvero indiretti.”
Al contrario, l'appello proposto da conterrebbe la sola parte rescindente e Parte_1 non anche quella rescissoria.
L'appellata, altresì, ha sottolineato un ulteriore motivo di inammissibilità dell'appello ai sensi dell' art. 348 bis c.p.c..
pagina 7 di 15 Difatti, a suo dire, le censure proposte appaiono prima facie infondate, tanto da ingenerare l'inammissibilità del gravame, posto che nessuna di esse impinge in una violazione di legge effettivamente riscontrabile e/o in un'obiezione giuridicamente fondata.
Passando al merito dell'impugnazione, l'appellata ha evidenziato che il Giudice di primo grado si è correttamente determinato ritenendo inattendibile il teste escusso.
Invero, ciò risulta ulteriormente confermato dalla visura IVASS effettuata a seguito della escussione, secondo cui (cf: ) è risultato Testimone_1 C.F._4 esser rimasto coinvolto in altre quindici ricorrenze di cui otto negli ultimi cinque anni.
La inoltre, ha criticato la espletata CTU perché, secondo la Controparte_1 stessa, l'ausiliario avrebbe elargito in modo del tutto incomprensibile oltre che ingiustificato ben otto punti percentuali di postumi senza esprimere alcun concetto medico-legale utile a confortare le conclusioni cui è pervenuto.
Pertanto, la ha chiesto il rigetto dell'appello. Controparte_1
Con ordinanza comunicata ritualmente alle parti dalla cancelleria, è stata rigettata l'istanza dell'appellante volta a ottenere la sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado e, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata rinviata la causa per la rimessione in decisione all'udienza a trattazione scritta del 9.12.2025, assegnando alle parti i seguenti termini perentori: I) termine di sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
II) termine di trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
III) termine di quindici giorni prima per il deposito delle note di replica.
Con ordinanza del 10.12.2025 ritualmente comunicata alle parti dalla cancelleria, la causa è stata trattenuta in decisione riservandola al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
C. Esame dei motivi di appello
Premessa la tempestività dell'appello proposto, la Corte ritiene che l'appello proposto da sia infondato e che, pertanto, non meriti accoglimento per le ragioni Parte_1 di seguito esposte.
pagina 8 di 15 Preliminarmente, va dichiarato ammissibile l'appello proposto dall'appellante, contrariamente a quanto dedotto da parte appellata.
Invero, secondo la Corte, non risulta violato l'art. 342 c.p.c. nella stesura dell'atto di appello da parte di . Parte_1
Difatti, come richiesto dalla norma suddetta, l'atto di appello indica in maniera chiara, sintetica e specifica il capo della decisione impugnata, evidenziando sia le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, sia le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione.
Ancora in via preliminare va detto, quanto all'inammissibilità dell'avverso gravame, eccepita anche ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. (concernente l'inammissibilità del gravame per mancanza di probabilità di accoglimento), che la facoltà per il giudice d'appello di rendere l'ordinanza ex art. 348-bis c.p.c. deve essere esercitata all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. prima di procedere alla trattazione, sicché tale facoltà è preclusa – come nel caso di specie- ove siano stati svolti gli adempimenti di cui al comma 2 del medesimo art. 350 (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, n. 14696 del
19/07/2016; Sez. L, n. 10409 del 01/06/2020).
Del resto, la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma
1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, “in procedendo” o “in iudicando”, e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (cfr. Cass. Civ., Sez. 6 – L, Ord. N. 37272 del 29/11/2021).
Passando all'esame nel merito del gravame, innanzitutto, giova precisare che in tema di sinistri automobilistici l'intervento del Parte_2
, in luogo dell'assicuratore per la responsabilità civile del danneggiante,
[...] postula, a norma dell'art. 297 del d.lgs. n. 209 del 2005 ed in linea con l'art. 1, comma 4, della direttiva CE del Consiglio del 30 dicembre 1983, n. 84/5, trasfuso nell'art. 10, comma 1, della direttiva CE del 16 settembre 2009, n. 2009/103, che i danni siano stati causati da veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive pagina 9 di 15 e non imputabili a negligenza della vittima, alla quale non è tuttavia richiesto di compiere specifiche indagini volte all'identificazione dell'investitore.
È principio pacifico in giurisprudenza che, in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, incombe sul danneggiato, che promuova richiesta di risarcimento dei danni nei confronti del
, l'onere di provare, oltre che il sinistro si è verificato per la Parte_2 condotta dolosa o colposa di altro veicolo o natante, anche che il conducente sia rimasto sconosciuto. Inoltre, l'onere probatorio va assolto dal danneggiato in maniera particolarmente rigorosa, in quanto il convenuto non ha strumenti per interloquire rispetto a un fatto asseritamente verificatosi secondo le modalità indicate dall'attore: spetta alla vittima fornire adeguata dimostrazione dell'evento lesivo subito e dell'imputabilità dello stesso alla condotta colposa o dolosa del conducente rimasto sconosciuto (cfr. Cass. 10/06/2005, n. 12304, Trib. Bari,
29/06/2016, n. 3612).
Giova, infatti, evidenziare che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'art. 19, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nello stabilire che l'azione per il risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti per i quali vi è l'obbligo di assicurazione è ammessa nel caso in cui il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato, ha inteso riferirsi con quest'ultima espressione ai veicoli ed ai natanti che siano rimasti sconosciuti.
Da ciò deriva il principio secondo cui in materia di risarcimento danni subiti in conseguenza della circolazione di veicoli non identificati spetta alla vittima fornire adeguata dimostrazione non solo dell'evento lesivo, ma altresì dell'imputabilità dello stesso alla condotta colposa o dolosa del conducente rimasto sconosciuto (cfr.
Cassazione civile, sez. III, 18/09/2015, n. 18308; Cass. 10 giugno 2005, n. 12304).
La giurisprudenza di legittimità ha, poi, precisato che la prova che il danneggiato è tenuto a fornire in ordine all'effettiva causazione del danno da parte di un veicolo non identificato, può essere data dal danneggiato anche in base a mere "tracce ambientali" o "dichiarazioni orali", soggette al prudente apprezzamento del giudice e valutabili attraverso opportuni riscontri che ne garantiscano l'attendibilità, non essendo alla vittima richiesto di mantenere un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa ed onerosa attuazione, avuto riguardo alle sue pagina 10 di 15 condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso concreto (cfr. Cass. 18 giugno
2012, n. 9939 e Cass. 18 novembre 2005, n. 24449). La possibilità per l'attore di identificare il veicolo dipende evidentemente dalle circostanze del caso concreto, non potendosi prescindere dalla dinamica del sinistro, dall'età e prontezza di riflessi della vittima, dalle condizioni di visibilità e dalla concreta visuale che il danneggiato aveva al momento dell'impatto, dall'entità e dalla tipologia delle lesioni riportate, dalla presenza di altri soggetti al momento del verificarsi dell'evento.
Inoltre, deve aggiungersi che nel caso in cui si ricorra al Parte_2
a seguito del verificarsi di sinistri stradali cagionati da
[...] autoveicolo non identificato, l'eventuale giudizio si svolge necessariamente in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto.
Per tale ragione, il regime probatorio deve fondarsi su prove rigorose e il danneggiato che richieda l'intervento del Fondo deve dimostrare non solo che il veicolo coinvolto nel sinistro non è stato identificato ma anche che lo stesso non era identificabile neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza.
Ciò in quanto l'accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato: questo è dunque l'oggetto dell'indagine demandata al giudice di merito, il quale potrà - ovviamente - tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 09/01/2025, n. 450 cit.; Sez. III, 17/02/2016, n. 3019).
Premesso, dunque, che per la giurisprudenza sopra richiamata, cui la Corte aderisce, in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti è onere del danneggiato, che promuova richiesta di risarcimento nei confronti del , Parte_2 dimostrare sia le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo, sia che pagina 11 di 15 tale veicolo sia rimasto non identificato (cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord.,
19/11/2021, n. 35605; Cass. civ., III, Ord., 17/03/2022, n. 8809), deve ritenersi che nel caso in esame, l'attore in primo grado, odierno appellante, non abbia dato prova dell'attribuibilità del sinistro alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente del motoveicolo non identificato.
Ed invero, secondo la Corte, le deduzioni del Giudice di prime cure in ordine alle dichiarazioni dell'unico teste escusso appaiono corrette.
Invero, diversamente da quanto asserito dall'appellante, la dichiarazione di Tes_1 non è generica esclusivamente su dettagli di poco conto, non rilevanti ai fini
[...] della ricostruzione del fatto.
Invero, il teste ha dichiarato di non ricordare il luogo esatto dell'evento (prima o dopo l'uscita Camaldoli sulla Tangenziale A56), circostanza indubbiamente rilevante ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro.
Durante l'escussione lo stesso non ha ricordato, inoltre, né il colore del motoveicolo sul quale viaggiava l'attore (a cui il teste ha dichiarato di aver prestato soccorso), né della moto “pirata” che, a suo dire, è stata da lui vista mentre tamponava il motoveicolo dell'attore. Altresì, non ha ricordato se alla guida della moto “pirata” ci fosse una donna o un uomo.
Orbene, tali circostanze non appaiono, a questa Corte, irrilevanti e di poco conto, ben potendo gli stessi determinare la genericità e imprecisione della deposizione del teste . Testimone_1
A rafforzare la valutazione di inattendibilità del per la Corte, risultano, Tes_1 inoltre, le contraddizioni tra il contenuto della cartella clinica di e la Parte_1 dichiarazione del teste.
Invero, durante la sua escussione ha dichiarato di aver visto Testimone_1 sull'attore escoriazioni a mani e braccia dovute al sinistro.
Ebbene, di tali escoriazioni non risulta menzione nella cartella clinica. Pertanto, tale elemento conferma la inattendibilità del teste escusso.
Inoltre, come correttamente evidenziato dal Giudice di primo grado, l'attore non ha prodotto alcuna denuncia−querela.
A tale ultimo riguardo, si osserva che se è vero, infatti, che in caso di sinistro stradale causato da veicolo non identificato, l'omessa denuncia dell'accaduto pagina 12 di 15 all'autorità di polizia od inquirente non è sufficiente, in sé, a rigettare la domanda di risarcimento proposta, nei confronti dell'impresa designata dal
[...]
e che, allo stesso modo, la presentazione di denuncia o Parte_2 querela contro ignoti non vale, di per sé, a dimostrare che il sinistro sia senz'altro accaduto, è altrettanto vero che entrambe le suddette circostanze possono, al più, costituire meri indizi dell'effettivo avveramento del sinistro (cfr. Cass. civ., Sez. VI -
3, Ord., 11/04/2022, n. 11656; Sez. VI - 3, Ord., 31/08/2020, n. 1809; Sez. VI - 3,
Ord., 15/09/2017, n. 21373; Sez. VI - 3, Ord., 26/05/2017, n. 13415).
In sostanza, la sussistenza o meno di una denuncia od una querela contro ignoti si atteggia a mero indizio, è vero, ma da valutare comunque unitamente alle altre risultanze istruttorie (cfr. Cass. civ., Sez. III, 17/02/2016, n. 3019).
Non è superfluo precisare in questa sede che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili (cfr. Cass. civ., Sez.
1, n. 11511 del 23/05/2014; Sez. L, n. 42 del 07/01/2009), non incontrando al riguardo altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (cfr.
Cass. civ., Sez. 1, n. 16056 del 02/08/2016; Sez. 3, n. 12988 del 24/05/2013).
E, in particolare, in materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all'attendibilità del teste – che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso – forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite (cfr. Cass. civ., Sez.
3, n. 7623 del 18/04/2016; cfr. anche Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ord. n. 26547 del
30/09/2021; Sez. 2, Ord. n. 21239 del 09/08/2019).
Ritenuto, dunque, per tutto quanto sopra esposto, che le evidenziate lacune probatorie, non consentono di ritenere accertata la dinamica del sinistro come descritta in citazione e cioè che esso si ebbe a verificare a causa della condotta, dolosa o colposa, del conducente di un autoveicolo rimasto non identificato, come pagina 13 di 15 invece sostenuto dall'appellante, deve, dunque, ritenersi che l'appellante attore in primo grado non abbia assolto, sul piano probatorio, l'onere, su di lui gravante, di dimostrare l'esatta dinamica del sinistro ai fini del riconoscimento di una responsabilità esclusiva in capo al conducente.
Ne consegue, per tutto quanto sopra esposto, il rigetto del motivo di appello inerente
“Errato esame ed errata valutazione delle risultanze istruttorie−illogicità della motivazione” con rigetto integrale dell'appello proposto infondato in fatto e in diritto e conferma della sentenza impugnata.
D. Le spese processuali
Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e vanno poste a suo esclusivo carico e vengono qui liquidate in applicazione dei parametri di cui al D.M.
n. 55/2014, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri tra minimi e medi, per tutte le fasi ad esclusione della fase istruttoria (cfr.
Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI -
3, Ord., 29/09/2022, n. 28325) di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal
DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse della detta appellata stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro 5.200.01 ad euro 26.000,00.
In considerazione del rigetto dell'appello deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228 (applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
PQM
pagina 14 di 15 La Corte d'Appello di Napoli, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
, avverso la sentenza n. 7053 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data CP_1
12/07/2024, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado in favore dell'appellato che si liquidano in complessivi € 3.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R.
n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Napoli, 15.12.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Sicilia dr. Giuseppe De Tullio
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