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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 15/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1730 /2023 R.G.
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 18/12/2024 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da
nato a [...] il [...], C. F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. MANIGLIA GIUSEPPE C.F._1
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “L'espletamento della CTU Parte_1
(dott.ssa ) ha permesso di accertare la fondatezza del ricorso. Per_1
La Consulente del Giudice, con relazione del 09.09.24, ha infatti concluso che il sig. Pt_1
, per le patologie cui è affetto, ha una infermità a carattere di permanenza in senso
[...]
medico-legale e condizionano una invalidità pari al 74 (settantaquattro) % a partire dal mese di agosto del 2024, epoca della visita peritale.
Le conclusioni del CTU non sono state sottoposte a critiche da parte dell' CP_2
Per i motivi su esposti si insiste per l'accoglimento del ricorso e richiesta di liquidazione dei compensi a carico dell'Erario, sia per la fase di ATP che per la fase di merito, essendo il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato per entrambe le fasi.
(RG n. 71/2023) Pt_2
Valori minimi già ridotti del 50%: € 1.178,00 Oltre rimborso forfettario al 15%, cpa ed iva se dovuta.
(R.G. N. 1730/2023) Parte_3
Valori minimi già ridotti del 50 %: € 1.178,00 Oltre rimborso forfettario al 15%, cpa ed iva se dovuta. oggetto Assegno - pensione. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
27/12/2023, il ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di invalidità civile di cui alla l. n. 118/71, non riconosciuta in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_2
Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_2
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. –è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
***********
Preliminarmente, va ritenuto osservato il requisito della tempestività, riferito sia alla domanda per accertamento tecnico preventivo, che al ricorso introduttivo del giudizio di merito
Nel merito, va ritenuta la sussistenza del dedotto requisito sanitario.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che il ricorrente è affetto da
“Cardiopatia ischemica cronica da ATS coronarica con pregresso STEMI anteriore sottoposto a PCI
e STENT medicato su IVA, angina da sforzo, in soggetto affetto da disturbo disventilatorio di tipo misto con utilizzo di C-PAP. Artrosi polidistrettuale ad elevata incidenza funzionale. Sindrome ansioso-depressiva. CONCLUSIONI MEDICO--LEGALI
nato a [...] il [...] e residente a [...]
Bologna, n. 17, soggetto di 59 anni in discrete condizioni generali è affetto da: Cardiopatia ischemica cronica da ATS coronarica con pregresso STEMI anteriore sottoposto a PCI e STENT medicato su
IVA, angina da sforzo, in soggetto affetto da disturbo disventilatorio di tipo misto con utilizzo di C-
PAP. Artrosi polidistrettuale ad elevata incidenza funzionale. Sindrome ansioso-depressiva.
Tali infermità hanno carattere di permanenza in senso medico-legale e condizionano una invalidità pari al 74 (settantaquattro) % a partire dal mese di agosto del 2024, epoca della visita peritale. “
(v. conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata. Pertanto, va ritenuto che il ricorrente presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di invalidità con decorrenza dall'agosto 2024.
Essendo stato riconosciuto il diritto del ricorrente con decorrenza successiva sia alla domanda amministrativa che alla perizia svolta in sede di ATP le spese vanno integralmente compensate.
CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- accoglie la domanda e dichiara che presenta i requisiti sanitari per il Parte_1
riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità con decorrenza dall'agosto 2024;
- compensa integralmente le spese di lite;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_3
riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) –
Così deciso in Sciacca 15/01/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 18/12/2024 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da
nato a [...] il [...], C. F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. MANIGLIA GIUSEPPE C.F._1
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “L'espletamento della CTU Parte_1
(dott.ssa ) ha permesso di accertare la fondatezza del ricorso. Per_1
La Consulente del Giudice, con relazione del 09.09.24, ha infatti concluso che il sig. Pt_1
, per le patologie cui è affetto, ha una infermità a carattere di permanenza in senso
[...]
medico-legale e condizionano una invalidità pari al 74 (settantaquattro) % a partire dal mese di agosto del 2024, epoca della visita peritale.
Le conclusioni del CTU non sono state sottoposte a critiche da parte dell' CP_2
Per i motivi su esposti si insiste per l'accoglimento del ricorso e richiesta di liquidazione dei compensi a carico dell'Erario, sia per la fase di ATP che per la fase di merito, essendo il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato per entrambe le fasi.
(RG n. 71/2023) Pt_2
Valori minimi già ridotti del 50%: € 1.178,00 Oltre rimborso forfettario al 15%, cpa ed iva se dovuta.
(R.G. N. 1730/2023) Parte_3
Valori minimi già ridotti del 50 %: € 1.178,00 Oltre rimborso forfettario al 15%, cpa ed iva se dovuta. oggetto Assegno - pensione. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
27/12/2023, il ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di invalidità civile di cui alla l. n. 118/71, non riconosciuta in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_2
Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_2
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. –è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
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Preliminarmente, va ritenuto osservato il requisito della tempestività, riferito sia alla domanda per accertamento tecnico preventivo, che al ricorso introduttivo del giudizio di merito
Nel merito, va ritenuta la sussistenza del dedotto requisito sanitario.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che il ricorrente è affetto da
“Cardiopatia ischemica cronica da ATS coronarica con pregresso STEMI anteriore sottoposto a PCI
e STENT medicato su IVA, angina da sforzo, in soggetto affetto da disturbo disventilatorio di tipo misto con utilizzo di C-PAP. Artrosi polidistrettuale ad elevata incidenza funzionale. Sindrome ansioso-depressiva. CONCLUSIONI MEDICO--LEGALI
nato a [...] il [...] e residente a [...]
Bologna, n. 17, soggetto di 59 anni in discrete condizioni generali è affetto da: Cardiopatia ischemica cronica da ATS coronarica con pregresso STEMI anteriore sottoposto a PCI e STENT medicato su
IVA, angina da sforzo, in soggetto affetto da disturbo disventilatorio di tipo misto con utilizzo di C-
PAP. Artrosi polidistrettuale ad elevata incidenza funzionale. Sindrome ansioso-depressiva.
Tali infermità hanno carattere di permanenza in senso medico-legale e condizionano una invalidità pari al 74 (settantaquattro) % a partire dal mese di agosto del 2024, epoca della visita peritale. “
(v. conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata. Pertanto, va ritenuto che il ricorrente presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di invalidità con decorrenza dall'agosto 2024.
Essendo stato riconosciuto il diritto del ricorrente con decorrenza successiva sia alla domanda amministrativa che alla perizia svolta in sede di ATP le spese vanno integralmente compensate.
CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- accoglie la domanda e dichiara che presenta i requisiti sanitari per il Parte_1
riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità con decorrenza dall'agosto 2024;
- compensa integralmente le spese di lite;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_3
riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) –
Così deciso in Sciacca 15/01/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini