Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo internazionale sulla juta e sui prodotti di juta, con annessi, fatto a Ginevra il 3 novembre 1989.
Articolo 1 della Legge 5 ottobre 1991, n. 325
Articolo 2
- Legge 5 ottobre 1991, n. 325
Articolo 1 della Legge 5 ottobre 1991, n. 325
Versione
25 ottobre 1991
25 ottobre 1991