Articolo 54 della Legge 28 marzo 1968, n. 434
Articolo 53Articolo 55
Versione
5 maggio 1968
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Versione
14 marzo 1991
Art. 54. Ricorsi avverso le decisioni del consiglio del collegio nonche' in
materia elettorale e disciplinare.

Le decisioni del consiglio del collegio in materia di iscrizione, cancellazione e reiscrizione nell'albo o nello elenco speciale, nonche' in materia disciplinare, sono impugnabili dagli interessati e dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede il collegio, con ricorso al consiglio del collegio nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla loro comunicazione o notificazione.
Il ricorso al consiglio del collegio nazionale e' presentato o notificato al consiglio del collegio che ha emesso la deliberazione impugnata.
((In materia di eleggibilita' o di regolarita' delle operazioni elettorali ogni iscritto nell'albo ed il procuratore della Repubblica competente a norma del primo comma possono proporre ricorso al consiglio del collegio nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti))
Salvo che in materia elettorale, e nei casi di cui all'articolo 41, ultimo comma, e 52, il ricorso al consiglio del collegio nazionale ha effetto sospensivo.
Entrata in vigore il 14 marzo 1991