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Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 28/11/2024, n. 2827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2827 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza del 28 novembre 2024 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dagli avv.ti Giovanni Scapati e Lorenzo Scarano
- ricorrente - contro
(già , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 CP_2
tempore rappr. e dif. dall'avv. Sharon De Fabrizio
- convenuto –
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 22.22.2022, la parte ricorrente in epigrafe indicata - premesso di aver partecipato, nel 2013, ad una selezione pubblica indetta dall' con determinazione CP_2 dell'A.D. n. 43 del 21.11.13 per l'assunzione a tempo indeterminato, con contratto di lavoro a tempo pieno, di n. 27 conducenti di autobus con profilo professionale di “operatore di esercizio”, parametro retributivo 140 secondo il CCNL settore Autoferrotranvieri del 27.11.2000, collocandosi, all'esito, al 95° posto nella graduatoria di merito formata dalla Commissione;
che in data 18.06.18 l' CP_2
, stante la necessità di potenziare il contingente del personale viaggiante nonostante lo stato di
[...]
blocco delle assunzioni a tempo indeterminato che era stato previsto fino al 30/06/2018 dal D. Lgs.
175/2006 e ss.mm.ii., provvedeva ad assumerlo con un contratto a termine ed a tempo pieno e con scadenza fissata per il 15.09.2018 (poi prorogata sino al 31.05.2019), attribuendogli il compito di guida degli automezzi aziendali per il trasporto pubblico di persone oltre alle mansioni
1
contrattualmente previste per lo specifico profilo professionale attribuito (operatore di esercizio) secondo il CCNL di riferimento;
che, ottenuta nel frattempo la prescritta autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale di Taranto, l' avviava nel giugno 2019 la procedura di CP_2
assunzione del personale con contratti a tempo indeterminato full-time, attingendo a scorrimento dalla graduatoria di cui alla selezione pubblica indetta nel 2013 la cui validità era stata nel frattempo prorogata sino al 21.12.2019; che tuttavia con nota n. di prot. 0009547/2019 dell'11.06.19 l' CP_2
comunicava al sig. la decadenza dalla graduatoria di merito e, conseguentemente, Pt_1
l'impossibilità di procedere alla sua assunzione in servizio, stante l'assenza dei requisiti previsti dal bando;
che con ordinanza di accoglimento di reclamo nel procedimento ex art. 700 c.p.c. dalla
Sezione Lavoro del Tribunale di Taranto e poi con sentenza resa dal dott. De Palma, veniva accertata l'illegittimità di tale esclusione;
che - in ottemperanza alle decisioni del Tribunale di
Taranto - l' rocedeva a riammettere in servizio il ricorrente ma senza ripristinare l'originario CP_2
rapporto di lavoro che era in essere, essendosi limitata a riassumere l'istante con un nuovo contratto di lavoro con decorrenza dall'1.12.2019; che alla luce della persistenza del rapporto di lavoro accertata in sede giudiziale, il comportamento dell' ra da qualificarsi illegittimo, non avendo CP_2
ricostituito ex tunc il rapporto di lavoro che contabilmente non era mai stato interrotto – tutto ciò premesso ha chiesto a questo Tribunale di accertare il proprio diritto alla ricostituzione della carriera lavorativa a seguito del ripristino del rapporto di lavoro con prima assunzione del 19.6.2018, e per
l'effetto, condannare l' in p.l.r.p.t., al pagamento della somma di EURO 12.161,47 a CP_2
titolo di differenze retributive e normative derivanti dalla legge e dal Ccnl Autoferrotranvieri applicato, o di quell'altra somma superiore od inferiore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge, con vittoria di spese da distrarsi.
Si costituiva la convenuta sostenendo l'infondatezza del ricorso, atteso che nessuna pronuncia giudiziale aveva ordinato la riassunzione del dipendente, con ricostituzione ex tunc del rapporto.
Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa, istruita documentalmente, è stata, infine, discussa dai procuratori delle parti. Questo giudice ha poi deciso ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
***
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Parte ricorrente ha avanzato le proprie rivendicazioni economiche fondandole sull'asserito
2
accertamento, compiuto in sede giudiziale da questo Tribunale (prima in sede collegiale di reclamo ex art. 669 terdecies cpc e poi con sentenza del giudice monocratico del dott. G. De Palma), del diritto del al ripristino ex tunc (sin dalla data di assunzione con contratto a termine) del Pt_1
proprio rapporto di lavoro, senza alcuna soluzione di continuità.
Deve rilevarsi che parte ricorrente rivendica tali diritti muovendo da un presupposto erroneo: come è agevolmente desumibile dalla piana lettura dei provvedimenti allegati dallo stesso ricorrente, in entrambi i casi il Tribunale fu chiamato a decidere (pronunciandosi a favore del in ordine Pt_1
alla questione del reinserimento del ricorrente nella graduatoria di merito di cui alla selezione pubblica indetta da il 21.11.13, e del conseguente diritto dello stesso all'assunzione in CP_2
servizio a tempo indeterminato (dunque ex nunc). Nessuno dei provvedimenti, a dispetto di quanto sostenuto in questa sede dal ricorrente, ha stabilito il diritto al ripristino ex tunc del rapporto
(coerentemente peraltro rispetto alle richieste del ricorrente che nel reclamo chiedeva “accertare il diritto del ricorrente all'inserimento nelle graduatorie di merito di cui alla selezione pubblica indetta il 21.11.13 dall e disporre l'inserimento (con la modalità che sarà ritenuta più CP_2
opportuna) con riserva del sig. nella graduatoria medesima;
- per l'effetto, Parte_1 ordinare all' in p.l.r.p.t., di procedere all'assunzione del ricorrente con rapporto di CP_2
lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato e attribuzione del profilo professionale di operatore di esercizio, parametro retributivo 140 ex CCNL autoferrotranvieri vigente e con mansioni di conducente di automezzi aziendali per il trasporto di persone”).
Nel senso di una cesura tra il primo rapporto a tempo determinato ed il secondo a tempo indeterminato depone altresì la stessa indicazione riportata sulle buste paga del primo rapporto
(allegate al ricorso), le quali espressamente prevedono, quale data di cessazione, il 31.05.2019.
Il fatto che la convenuta, al fine di provvedere alle assunzioni a termine, abbia attinto dalla graduatoria di cui alla selezione pubblica indetta il 21.11.2013, non implica affatto una continuità tra i due rapporti, essendo peraltro tale possibilità espressamente prevista dal bando di concorso che, all'art.11, tra l'altro, prevede espressamente che “… L' nel rispetto degli accordi CP_2
aziendali vigenti, si riserva ampia facoltà di utilizzare la graduatoria così formata per l'assunzione
a tempo determinato di “Operatori di esercizio” …”, facoltà ribadita altresì dal contratto individuale a tempo determinato del del 18.06.2018 che parla di “successive assunzioni a Pt_1 tempo indeterminato” (Cfr. allegato al ricorso denominato “atti del ricorso 700, del reclamo e del merito”).
Pertanto, non esistendo alcun pregresso accertamento in ordine alla persistenza del rapporto, immune da censure si appalesa la condotta della convenuta che ha inteso procedere a nuova assunzione del ricorrente.
3
Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della convenuta, delle spese e competenze del giudizio liquidate ex D.M. n° 55/14 in €1.800,00 a titolo di compenso professionale oltre rimborso spese forfetarie, IVA e CPA.
Taranto, 28 novembre 2024.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Giulia VIESTI)
4
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza del 28 novembre 2024 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dagli avv.ti Giovanni Scapati e Lorenzo Scarano
- ricorrente - contro
(già , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 CP_2
tempore rappr. e dif. dall'avv. Sharon De Fabrizio
- convenuto –
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 22.22.2022, la parte ricorrente in epigrafe indicata - premesso di aver partecipato, nel 2013, ad una selezione pubblica indetta dall' con determinazione CP_2 dell'A.D. n. 43 del 21.11.13 per l'assunzione a tempo indeterminato, con contratto di lavoro a tempo pieno, di n. 27 conducenti di autobus con profilo professionale di “operatore di esercizio”, parametro retributivo 140 secondo il CCNL settore Autoferrotranvieri del 27.11.2000, collocandosi, all'esito, al 95° posto nella graduatoria di merito formata dalla Commissione;
che in data 18.06.18 l' CP_2
, stante la necessità di potenziare il contingente del personale viaggiante nonostante lo stato di
[...]
blocco delle assunzioni a tempo indeterminato che era stato previsto fino al 30/06/2018 dal D. Lgs.
175/2006 e ss.mm.ii., provvedeva ad assumerlo con un contratto a termine ed a tempo pieno e con scadenza fissata per il 15.09.2018 (poi prorogata sino al 31.05.2019), attribuendogli il compito di guida degli automezzi aziendali per il trasporto pubblico di persone oltre alle mansioni
1
contrattualmente previste per lo specifico profilo professionale attribuito (operatore di esercizio) secondo il CCNL di riferimento;
che, ottenuta nel frattempo la prescritta autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale di Taranto, l' avviava nel giugno 2019 la procedura di CP_2
assunzione del personale con contratti a tempo indeterminato full-time, attingendo a scorrimento dalla graduatoria di cui alla selezione pubblica indetta nel 2013 la cui validità era stata nel frattempo prorogata sino al 21.12.2019; che tuttavia con nota n. di prot. 0009547/2019 dell'11.06.19 l' CP_2
comunicava al sig. la decadenza dalla graduatoria di merito e, conseguentemente, Pt_1
l'impossibilità di procedere alla sua assunzione in servizio, stante l'assenza dei requisiti previsti dal bando;
che con ordinanza di accoglimento di reclamo nel procedimento ex art. 700 c.p.c. dalla
Sezione Lavoro del Tribunale di Taranto e poi con sentenza resa dal dott. De Palma, veniva accertata l'illegittimità di tale esclusione;
che - in ottemperanza alle decisioni del Tribunale di
Taranto - l' rocedeva a riammettere in servizio il ricorrente ma senza ripristinare l'originario CP_2
rapporto di lavoro che era in essere, essendosi limitata a riassumere l'istante con un nuovo contratto di lavoro con decorrenza dall'1.12.2019; che alla luce della persistenza del rapporto di lavoro accertata in sede giudiziale, il comportamento dell' ra da qualificarsi illegittimo, non avendo CP_2
ricostituito ex tunc il rapporto di lavoro che contabilmente non era mai stato interrotto – tutto ciò premesso ha chiesto a questo Tribunale di accertare il proprio diritto alla ricostituzione della carriera lavorativa a seguito del ripristino del rapporto di lavoro con prima assunzione del 19.6.2018, e per
l'effetto, condannare l' in p.l.r.p.t., al pagamento della somma di EURO 12.161,47 a CP_2
titolo di differenze retributive e normative derivanti dalla legge e dal Ccnl Autoferrotranvieri applicato, o di quell'altra somma superiore od inferiore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge, con vittoria di spese da distrarsi.
Si costituiva la convenuta sostenendo l'infondatezza del ricorso, atteso che nessuna pronuncia giudiziale aveva ordinato la riassunzione del dipendente, con ricostituzione ex tunc del rapporto.
Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa, istruita documentalmente, è stata, infine, discussa dai procuratori delle parti. Questo giudice ha poi deciso ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
***
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Parte ricorrente ha avanzato le proprie rivendicazioni economiche fondandole sull'asserito
2
accertamento, compiuto in sede giudiziale da questo Tribunale (prima in sede collegiale di reclamo ex art. 669 terdecies cpc e poi con sentenza del giudice monocratico del dott. G. De Palma), del diritto del al ripristino ex tunc (sin dalla data di assunzione con contratto a termine) del Pt_1
proprio rapporto di lavoro, senza alcuna soluzione di continuità.
Deve rilevarsi che parte ricorrente rivendica tali diritti muovendo da un presupposto erroneo: come è agevolmente desumibile dalla piana lettura dei provvedimenti allegati dallo stesso ricorrente, in entrambi i casi il Tribunale fu chiamato a decidere (pronunciandosi a favore del in ordine Pt_1
alla questione del reinserimento del ricorrente nella graduatoria di merito di cui alla selezione pubblica indetta da il 21.11.13, e del conseguente diritto dello stesso all'assunzione in CP_2
servizio a tempo indeterminato (dunque ex nunc). Nessuno dei provvedimenti, a dispetto di quanto sostenuto in questa sede dal ricorrente, ha stabilito il diritto al ripristino ex tunc del rapporto
(coerentemente peraltro rispetto alle richieste del ricorrente che nel reclamo chiedeva “accertare il diritto del ricorrente all'inserimento nelle graduatorie di merito di cui alla selezione pubblica indetta il 21.11.13 dall e disporre l'inserimento (con la modalità che sarà ritenuta più CP_2
opportuna) con riserva del sig. nella graduatoria medesima;
- per l'effetto, Parte_1 ordinare all' in p.l.r.p.t., di procedere all'assunzione del ricorrente con rapporto di CP_2
lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato e attribuzione del profilo professionale di operatore di esercizio, parametro retributivo 140 ex CCNL autoferrotranvieri vigente e con mansioni di conducente di automezzi aziendali per il trasporto di persone”).
Nel senso di una cesura tra il primo rapporto a tempo determinato ed il secondo a tempo indeterminato depone altresì la stessa indicazione riportata sulle buste paga del primo rapporto
(allegate al ricorso), le quali espressamente prevedono, quale data di cessazione, il 31.05.2019.
Il fatto che la convenuta, al fine di provvedere alle assunzioni a termine, abbia attinto dalla graduatoria di cui alla selezione pubblica indetta il 21.11.2013, non implica affatto una continuità tra i due rapporti, essendo peraltro tale possibilità espressamente prevista dal bando di concorso che, all'art.11, tra l'altro, prevede espressamente che “… L' nel rispetto degli accordi CP_2
aziendali vigenti, si riserva ampia facoltà di utilizzare la graduatoria così formata per l'assunzione
a tempo determinato di “Operatori di esercizio” …”, facoltà ribadita altresì dal contratto individuale a tempo determinato del del 18.06.2018 che parla di “successive assunzioni a Pt_1 tempo indeterminato” (Cfr. allegato al ricorso denominato “atti del ricorso 700, del reclamo e del merito”).
Pertanto, non esistendo alcun pregresso accertamento in ordine alla persistenza del rapporto, immune da censure si appalesa la condotta della convenuta che ha inteso procedere a nuova assunzione del ricorrente.
3
Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della convenuta, delle spese e competenze del giudizio liquidate ex D.M. n° 55/14 in €1.800,00 a titolo di compenso professionale oltre rimborso spese forfetarie, IVA e CPA.
Taranto, 28 novembre 2024.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Giulia VIESTI)
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