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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 05/02/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
n. R.G. 4709/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Cesare De Sapia Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice Relatore dott.ssa Carlotta Rosa Maria Griffini Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4709/2024 promossa da:
nata in [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. LAURA Parte_1
CLEMENTINA ROSSONI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura agli atti
RICORRENTE contro nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. LUANA CP_1
RIZZI e dall'Avv. DONATO GIULIO FERRINGO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura agli atti
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per le parti: come da conclusioni congiuntamente rassegnate nel verbale di udienza del 21/01/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/08/2024, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale da avendo le parti contratto matrimonio in CP_1
COLOGNO MONZESE in data 15/06/2013 e dalla cui unione sono nati i figli , nato a Persona_1
TR (BG) il 05/09/2014 e , nato a [...] il [...], alle condizioni ivi Persona_2
pagina 1 di 6 indicate e con richiesta di applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 473 bis 40 e ss. c.p.c., stanti le contestazioni di violenza e maltrattamenti elevate nei confronti del marito e denunciate.
Considerate le allegazioni di violenza contenute nel ricorso depositato da parte ricorrente, il Giudice relatore d., con decreto del 15/09/2024 fissava l'udienza per la comparizione delle parti, richiedendo altresì, ai sensi dell'art. 473bis.42, comma 5, c.p.c., al Pubblico Ministero di informare il Tribunale in ordine all'esistenza di eventuali procedimenti, definiti o pendenti, a carico della parte convenuta per abusi o violenze commesse nei confronti di parte attrice e/o della prole e di trasmettere i relativi atti non coperti dal segreto di cui all'art. 329 c.p.p.
All'udienza del 4/12/2024, svoltasi con collegamento da remoto ex art. 127 bis c.p.c., il Giudice relatore delegato, verificata la regolarità della notificazione degli atti introduttivi, dava atto che parte resistente, benché ritualmente citata non compariva né si costituiva, dichiarandone la contumacia. Nel corso dell'udienza, la parte ricorrente dichiarava di aver raggiunto un accordo con il marito in forza del quale i due figli erano rientrati a Calvenzano con il padre presso la casa familiare per ivi frequentare le scuole e il contesto sociale di riferimento, incontrando la madre ogni fine settimana da venerdì a domenica e di aver così raggiunto un equilibrio familiare, chiedendo al Tribunale di prendere atto di tale accordo in quanto funzionale alla tutela dei figli minori e precisando di non aver subito ulteriori condotte pregiudizievoli da parte del marito con il quale aveva anzi iniziato a comunicare per la soluzione condivisa delle questioni relative alla prole.
Il Giudice, in assenza di costituzione di controparte e ritenuta la necessità di verificare la rispondenza di tale assetto alle effettive esigenze dei minori e della ricorrente – quale presunta vittima di violenza – assumeva i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c., sollecitando il PM a trasmettere le informazioni richieste con il decreto sopra citato, non ancora pervenute.
In vista della successiva udienza del 21/01/2025, si costituiva in giudizio il sig. CP_1
aderendo alla domanda di separazione e confermando l'effettivo raggiungimento dell'accordo con la moglie nell'interesse dei figli minori, nonché la volontà di non dare seguito alle rispettive denunce sporte innanzi all'AG penale.
Ciò premesso, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale dei coniugi deve essere accolta.
Dagli atti del processo è infatti emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi così come previsto ex art. 151, primo comma, c.c. Nel caso di specie, invero, lo stato di disaffezione appare tanto irreversibile quanto comune ad entrambi i coniugi, vista l'interruzione della convivenza, nonché i fatti allegati nei rispettivi atti e le dichiarazioni rese da entrambe le parti.
pagina 2 di 6 La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e a rapporti economici. Valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli minori non sono in contrasto con gli interessi dei medesimi, né a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della presente decisione, come in dispositivo. In particolare, ritiene il Tribunale che, a fronte del rilevante squilibrio economico tra le parti (atteso che la ricorrente è ancora in attesa di reperire un'occupazione) e degli ampi tempi di permanenza dei figli presso la madre, nonché considerata l'assegnazione della casa familiare al resistente, possa essere disposto l'obbligo per ciascun genitore di provveder al mantenimento diretto dei due figli nei tempi di rispettiva permanenza, ferma la suddivisione al 50% delle spese straordinarie.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo (art. 337-octies c.c.), alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Stante l'accordo delle parti sul punto, va dichiarata la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in conformità alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti come indicate in epigrafe, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio civile in COLOGNO MONZESE in data
[...]
15/06/2013 (iscritto nei registri dello Stato civile del Comune di COLOGNO MONZESE
– anno 2013 , n. 41 P. 1);
2. DISPONE l'affido condiviso dei figli minori e d entrambi genitori, disponendo Per_1 Per_2
che essi siano prevalentemente collocati con il padre presso la casa familiare, mentre la madre potrà vedere e tenere con sé i due figli ogni fine settimana. Le parti suddivideranno equamente i periodi delle festività e trascorreranno con i figli almeno due settimane durante le ferie estive da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
3. PONE A CARICO di ciascun genitore l'obbligo di provvedere al mantenimento diretto dei due figli nei tempi di rispettiva spettanza, provvedendo in misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie relative ai figli minori - con la precisazione che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative pagina 3 di 6 abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo - secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale
(o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, nonché ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e
DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
pagina 4 di 6 spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad € 200 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata pagina 5 di 6 al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente
Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio del padre collocatario prevalente;
4. ASSEGNA la casa familiare al padre affinchè vi continui ad abitare con i due figli minori;
5. COMPENSA le spese di lite;
6. MANDA alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di COLOGNO MONZESE per le annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 23/01/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente Raffaella Cimminiello Cesare De Sapia
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Cesare De Sapia Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice Relatore dott.ssa Carlotta Rosa Maria Griffini Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4709/2024 promossa da:
nata in [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. LAURA Parte_1
CLEMENTINA ROSSONI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura agli atti
RICORRENTE contro nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. LUANA CP_1
RIZZI e dall'Avv. DONATO GIULIO FERRINGO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura agli atti
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per le parti: come da conclusioni congiuntamente rassegnate nel verbale di udienza del 21/01/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/08/2024, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale da avendo le parti contratto matrimonio in CP_1
COLOGNO MONZESE in data 15/06/2013 e dalla cui unione sono nati i figli , nato a Persona_1
TR (BG) il 05/09/2014 e , nato a [...] il [...], alle condizioni ivi Persona_2
pagina 1 di 6 indicate e con richiesta di applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 473 bis 40 e ss. c.p.c., stanti le contestazioni di violenza e maltrattamenti elevate nei confronti del marito e denunciate.
Considerate le allegazioni di violenza contenute nel ricorso depositato da parte ricorrente, il Giudice relatore d., con decreto del 15/09/2024 fissava l'udienza per la comparizione delle parti, richiedendo altresì, ai sensi dell'art. 473bis.42, comma 5, c.p.c., al Pubblico Ministero di informare il Tribunale in ordine all'esistenza di eventuali procedimenti, definiti o pendenti, a carico della parte convenuta per abusi o violenze commesse nei confronti di parte attrice e/o della prole e di trasmettere i relativi atti non coperti dal segreto di cui all'art. 329 c.p.p.
All'udienza del 4/12/2024, svoltasi con collegamento da remoto ex art. 127 bis c.p.c., il Giudice relatore delegato, verificata la regolarità della notificazione degli atti introduttivi, dava atto che parte resistente, benché ritualmente citata non compariva né si costituiva, dichiarandone la contumacia. Nel corso dell'udienza, la parte ricorrente dichiarava di aver raggiunto un accordo con il marito in forza del quale i due figli erano rientrati a Calvenzano con il padre presso la casa familiare per ivi frequentare le scuole e il contesto sociale di riferimento, incontrando la madre ogni fine settimana da venerdì a domenica e di aver così raggiunto un equilibrio familiare, chiedendo al Tribunale di prendere atto di tale accordo in quanto funzionale alla tutela dei figli minori e precisando di non aver subito ulteriori condotte pregiudizievoli da parte del marito con il quale aveva anzi iniziato a comunicare per la soluzione condivisa delle questioni relative alla prole.
Il Giudice, in assenza di costituzione di controparte e ritenuta la necessità di verificare la rispondenza di tale assetto alle effettive esigenze dei minori e della ricorrente – quale presunta vittima di violenza – assumeva i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c., sollecitando il PM a trasmettere le informazioni richieste con il decreto sopra citato, non ancora pervenute.
In vista della successiva udienza del 21/01/2025, si costituiva in giudizio il sig. CP_1
aderendo alla domanda di separazione e confermando l'effettivo raggiungimento dell'accordo con la moglie nell'interesse dei figli minori, nonché la volontà di non dare seguito alle rispettive denunce sporte innanzi all'AG penale.
Ciò premesso, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale dei coniugi deve essere accolta.
Dagli atti del processo è infatti emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi così come previsto ex art. 151, primo comma, c.c. Nel caso di specie, invero, lo stato di disaffezione appare tanto irreversibile quanto comune ad entrambi i coniugi, vista l'interruzione della convivenza, nonché i fatti allegati nei rispettivi atti e le dichiarazioni rese da entrambe le parti.
pagina 2 di 6 La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e a rapporti economici. Valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli minori non sono in contrasto con gli interessi dei medesimi, né a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della presente decisione, come in dispositivo. In particolare, ritiene il Tribunale che, a fronte del rilevante squilibrio economico tra le parti (atteso che la ricorrente è ancora in attesa di reperire un'occupazione) e degli ampi tempi di permanenza dei figli presso la madre, nonché considerata l'assegnazione della casa familiare al resistente, possa essere disposto l'obbligo per ciascun genitore di provveder al mantenimento diretto dei due figli nei tempi di rispettiva permanenza, ferma la suddivisione al 50% delle spese straordinarie.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo (art. 337-octies c.c.), alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Stante l'accordo delle parti sul punto, va dichiarata la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in conformità alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti come indicate in epigrafe, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio civile in COLOGNO MONZESE in data
[...]
15/06/2013 (iscritto nei registri dello Stato civile del Comune di COLOGNO MONZESE
– anno 2013 , n. 41 P. 1);
2. DISPONE l'affido condiviso dei figli minori e d entrambi genitori, disponendo Per_1 Per_2
che essi siano prevalentemente collocati con il padre presso la casa familiare, mentre la madre potrà vedere e tenere con sé i due figli ogni fine settimana. Le parti suddivideranno equamente i periodi delle festività e trascorreranno con i figli almeno due settimane durante le ferie estive da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
3. PONE A CARICO di ciascun genitore l'obbligo di provvedere al mantenimento diretto dei due figli nei tempi di rispettiva spettanza, provvedendo in misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie relative ai figli minori - con la precisazione che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative pagina 3 di 6 abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo - secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale
(o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, nonché ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e
DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
pagina 4 di 6 spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad € 200 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata pagina 5 di 6 al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente
Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio del padre collocatario prevalente;
4. ASSEGNA la casa familiare al padre affinchè vi continui ad abitare con i due figli minori;
5. COMPENSA le spese di lite;
6. MANDA alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di COLOGNO MONZESE per le annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 23/01/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente Raffaella Cimminiello Cesare De Sapia
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