Sentenza breve 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 11/06/2025, n. 11408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11408 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 11408/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05821/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5821 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Adriana Fiormonti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
dell’atto notificato il 14.3.2025 del Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale della Polizia Criminale - Servizio Centrale di Protezione - Nucleo Operativo di Protezione
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 il dott. Giovanni Mercone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
- è stato impugnato l’atto notificato al -OMISSIS- in data 14.3.2025, con il quale il ricorrente è stato informato, dal Servizio Centrale di Protezione, che la Commissione Centrale ex art. 10 D.L. n. 8/1991 ha chiesto i pareri alla DDA competente e alla DNAA in relazione alla cessazione delle speciali misure di protezione con capitalizzazione delle misure di assistenza in favore dell’anzidetto collaboratore di giustizia, nonché invitato a presentare un progetto di reinserimento socio lavorativo entro 60 giorni da tale comunicazione;
- l’atto impugnato, come eccepito dal Ministero resistente, ha natura solo endoprocedimentale e non è vincolante, essendo rimessa ogni valutazione alla decisione della Commissione Centrale, che, allo stato, non vi è ancora espressa;
- il ricorrente non subisce, quindi, alcuna lesione attuale dall’atto gravato;
- pertanto, manca l’interesse ad agire, cioè una delle condizioni necessarie per poter proporre l’azione giurisdizionale impugnatoria davanti al giudice amministrativo; l’interesse ad agire, infatti, deve possedere, tra l’altro, anche il requisito dell’attualità; ciò implica che l’atto impugnato deve essere immediatamente idoneo a provocare la lesione degli interessi del ricorrente, di talché è esclusa l’autonoma impugnabilità di atti che non sono immediatamente lesivi e che possono produrre un tale effetto solo al momento dell’emanazione di un successivo ulteriore (ed eventuale) provvedimento amministrativo (cfr., tra le tante, Cons. di Stato, sez. III, 5705/2015);
- per questi motivi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse;
- il ricorrente, in quanto soccombente, deve essere condannato al pagamento delle spese del presente giudizio il cui importo è liquidato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, lo dichiara inammissibile.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell’amministrazione resistente che si liquidano in euro 1.000,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Dongiovanni, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario, Estensore
Silvia Simone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Mercone | Daniele Dongiovanni |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.