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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 27/10/2025, n. 1919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1919 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 4290 del Registro Generale Contenzioso 2019
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, residente in [...]. c.f. C.F._1
, elettivamente domiciliata a Messina in Via C.F._2
Risorgimento n. 165, presso gli Avv.ti Veronica TT (c.f.:
; pec: fax: 090- C.F._3 Email_1
9018752) e UL TT (c.f.: ; pec: C.F._4
fax: 090-9018752), che la rappresentano Email_2
e difendono per procura in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F.: CP_1
, residente a [...], C.F._5
elettivamente domiciliato in LA (ME), Piazza Gen. Gioacchino
Nastasi, 18, presso il recapito professionale dell'avv. Santi Certo (C.F.:
), che lo rappresenta e difende per procura in atti;
C.F._6
RESISTENTE
1 E
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione giudiziale
IN FATTO ED IN DIRITTO
nato a [...] il [...], e CP_1
nata a [...] il [...], contraevano Parte_2
a Saponara (ME), l'08.05.2010 matrimonio concordatario, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 4 parte 2 serie A anno
2010, in regime di comunione dei beni. Dall'unione nascevano due figli, in data 19.10.2011 ed in data 17.04.2014 Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 03.09.2019, Parte_2
chiedeva al Tribunale di Messina che venisse pronunciata la
[...]
separazione dei coniugi, con addebito a carico del marito, che fosse disposto l'affidamento condiviso dei figli minori con collocamento presso la madre, che fosse assegnata alla deducente la casa familiare, che fossero disciplinati i tempi di permanenza dei figli minori con il padre, che fosse posto a carico del l'obbligo di corrispondere alla deducente, entro il CP_1
giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile di € 900,00 di cui € 100,00 per il mantenimento del coniuge ed € 800,00 per il mantenimento dei figli, oltre al 70 % delle spese straordinarie. A sostegno delle domande evidenziava che l'unione coniugale si era disgregata a causa del comportamento del marito, il quale l'aveva, sin dai primi mesi del matrimonio, sovente apostrofata con ingiurie e con rimproveri per asserite mancanze nell'attività di accudimento della casa, nonostante lo stesso fosse a conoscenza dei gravi problemi di salute che l'affliggevano, a causa dei quali riusciva a compiere solo con enorme fatica anche le faccende domestiche più semplici. Lamentava, inoltre, che il marito aveva una gelosia morbosa, tanto che la controllava in maniera ossessiva in tutti i suoi spostamenti,
2 impedendole di curare la sua persona e di trovare un'occupazione confacente alla sua istruzione ed alle sue inclinazioni. Evidenziava, infine, che, quando lei aveva comunicato al marito la propria intenzione di porre fine al rapporto coniugale, lo stesso, preso dall'ira, aveva posto in essere comportamenti ancora più aggressivi ed ingiuriosi, per i quali era stata costretta a sporgere denuncia. Quanto ai rapporti economici tra le parti, rilevava che era disoccupata mentre il lavorava con contratto a CP_1
tempo indeterminato per la “ percependo una Parte_3
retribuzione mensile di circa € 1.600,00.
Con comparsa di costituzione di nuovi procuratori depositata il
19.12.2019, ribadiva che la separazione Parte_2
era da addebitare al marito e lamentava che dopo il deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio il comportamento del marito era stato ancora più vessatorio, tanto che lo stesso aveva collocato una telecamera nel garage di pertinenza dell'abitazione familiare, per vigilare i suoi spostamenti. Evidenziava che il era andato a vivere nella casa dei CP_1
suoi genitori, sita in Rometta Marea, Via del Mare n. 9, a far data dal mese di luglio dell'anno 2019, e che, da allora, aveva versato per il mantenimento della moglie e dei figli solo la somma di € 1.200,00, stornando il proprio stipendio, che prima era canalizzato su un conto corrente cointestato, su altro conto esclusivo. Modificava, quindi, parzialmente le domande chiedendo che fosse posto a carico di
[...]
l'obbligo di corrispondere alla deducente un assegno mensile di € CP_1
1.000,00 di cui € 700,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori ed € 300,00 per il mantenimento del coniuge, con decorrenza dal mese di giugno 2019, epoca nella quale era venuta meno la convivenza coniugale, o, in subordine, dalla data della domanda. Chiedeva, altresì, che fosse posto a carico del l'obbligo di provvedere al pagamento del CP_1
3 mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale e che fosse ordinato al di effettuare il rendiconto delle somme esistenti sul conto corrente CP_1
cointestato n. 2361 intrattenuto presso il Banco Popolare BPM filiale di
LA e di procedere al versamento in suo favore della metà dell'importo esistente su detto conto alla data del 01.06.2019.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 26.01.2020 si costituiva il quale lamentava che la CP_1
, sin dal momento in cui aveva preso la decisione di Parte_2
separarsi, aveva rifiutato di condividere con il deducente qualsiasi decisione riguardante i figli minori, opponendo un secco rifiuto anche alla richiesta del deducente di informarlo sulle frequentazioni dei bambini e sulle attività dagli stessi posti in essere, così impedendogli il buon esercizio del ruolo genitoriale. Rilevava che egli aveva intrapreso un programma terapeutico denominato “parent training” presso il Consultorio Familiare di
LA ed aveva proposto alla di parteciparvi, ma Parte_2
ciò non era valso ad incidere sul comportamento di quest'ultima, tanto che, su iniziativa della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Messina, erano intervenuti i Servizi Sociali, ma anche l'opera dei Servizi non era riuscita a modificare la condotta della che, ad esempio, non aveva voluto partecipare ai Parte_2
festeggiamenti per il compleanno della piccola , benché gli Per_1
operatori dei Servizi le avessero spiegato l'importanza della presenza di entrambi i genitori per l'equilibrio psicofisico della figlia. Rilevava, poi, che le accuse mosse dalla ricorrente nei suoi confronti erano mere strumentalizzazioni del tutto infondate, ancorate all'indole della stessa ricorrente, poco incline a soggiacere ai vincoli derivanti dal rapporto matrimoniale, ma lamentava che tale vicenda avrebbe potuto costituire, comunque, un ostacolo alla gestione del rapporto tra le parti con
4 riferimento ai figli. Evidenziava, infine, che la , Parte_2
temendo verosimilmente di essere giudicata, non si confrontava sulle problematiche che via via emergevano con riferimento ai figli. Tenuto conto dei limiti nelle capacità genitoriali della ricorrente, dichiarava di essere disponibile ad accogliere i figli presso di sé per assicurare agli stessi le migliori condizioni di vita. Negava, in ogni caso, che la disgregazione della unità familiare fosse stata una conseguenza delle condotte a lui attribuite dalla ricorrente, con accuse del tutto mendaci ed osservava che la telecamera era stata da lui installata nel garage già dal mese di maggio
2019, al fine di videosorvegliare gli strumenti da lavoro e ludici contenuti nel garage medesimo, e non per monitorare gli spostamenti della dopo la separazione. Evidenziava che l'assegnazione Parte_2
della casa coniugale avrebbe dovuto seguire la collocazione dei minori con uno o l'altro genitore, ma chiedeva che in ogni caso fosse a lui riservato l'uso esclusivo del garage, ove teneva i propri strumenti e dove avrebbe potuto andare a vivere, essendo l'immobile dotato anche di servizi igienici.
Quanto ai tempi di permanenza dei figli minori con il padre, rappresentava che, dopo la separazione di fatto, si era ormai stabilizzato un assetto in base al quale i bambini stavano con lui durante la settimana di giorno e pernottavano con lui durante la notte del martedì e del giovedì; chiedeva, pertanto, che fosse mantenuto il suddetto regime. Quanto ai rapporti di natura economica riferiva che egli percepiva una retribuzione mensile di €
1.687,26, al lordo delle trattenute di legge, ma doveva pagare il mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale pari a circa € 600,00 al mese, oltre ad € 72,00 ogni tre mesi a titolo di assicurazione, sicché non poteva certamente pagare l'assegno richiesto dalla ricorrente. Contestava, poi,
l'affermazione della controparte secondo cui egli aveva provveduto alle esigenze della famiglia, dal momento della separazione di fatto, mediante
5 la corresponsione della misera somma complessiva di € 1.200,00, rilevando che la moglie, fino al mese di ottobre, aveva avuto l'uso della carta di credito accessoria al conto corrente cointestato, ove si trovava denaro proveniente esclusivamente dalle retribuzioni del deducente, che la stessa aveva autonomamente utilizzato;
inoltre, rilevava che egli, oltre a versare la somma di circa € 400,00 mensili ed pagare il mutuo, si era fatto carico del pagamento delle utenze e degli oneri condominiali. Osservava, poi, che la ricorrente aveva superato le problematiche di salute indicate in ricorso ed era persona abile al lavoro, tanto che nel periodo estivo aveva prestato attività lavorativa presso il padre di tale e poteva, Persona_3
pertanto, reperire idonea occupazione. Chiedeva, di conseguenza, che fosse rigettata la richiesta avanzata dalla ricorrente di un assegno per il mantenimento del coniuge mentre dichiarava di essere disponibile a corrispondere a titolo di contributo al mantenimento dei figli, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale, la somma mensile di €
400,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie. Nella ipotesi in cui i figli minori fossero stati collocati presso di lui, chiedeva, infine, che la fosse onerata a corrispondere per il mantenimento Parte_2
della LE la somma mensile di € 400,00.
Con ordinanza del 31.01.2020 il Presidente delegato richiedeva ai
Servizi Sociali del Comune di Torregrotta ed al Consultorio Familiare competente di esaminare “i rapporti dei minori e con le Per_1 Per_2
due figure genitoriali e le relative famiglie di origine, i contesti domestici presso i quali i minori sono ospitati da ciascuno dei genitori e quanto altro utile ai fini della individuazione della disciplina provvisoria in tema di affidamento, collocazione e tempi di permanenza della LE con i genitori”; domandava, in particolare, di “approfondire se il rapporto tra i
6 minori ed i genitori presenti gli aspetti disfunzionali reciprocamente denunciati dalle parti” e di “verificare la capacità genitoriale delle parti”.
Venivano, quindi, acquisite le relazioni trasmesse dai Servizi Sociali del Comune di Torregrotta e dal Consultorio Familiare di LA. In particolare, con relazione datata 13.03.2020, il Servizio Sociale del
Comune di Torregrotta riferiva che i coniugi apparivano più collaborativi che in passato e la non poneva ostacoli alle visite Parte_2
paterne; i bambini apparivano ben curati e tranquilli, mostravano un attaccamento sereno e forte ad entrambe le figure genitoriali. Il Servizio evidenziava che appariva opportuno attivare un percorso di mediazione familiare, al fine di mantenere un clima sereno e positivo.
Con relazione datata 18.03.2020 il Consultorio Familiare riferiva di non avere potuto effettuare l'indagine sulle capacità genitoriali, in ragione delle restrizioni dovute all'emergenza Covid 19, ma trasmetteva indagine familiare datata 13.12.2019 ed effettuata su richiesta della Procura della
Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Messina, come da protocollo sulla presa in carico di minori vittime o a rischio di violenza.
Dalla suddetta indagine emergeva che, secondo quanto riferito da entrambi i coniugi, il matrimonio era stato caratterizzato da frequenti litigi e non era stata mai sviluppata una adeguata intesa sessuale, prima a causa di problemi di natura fisica della moglie e poi, superati detti problemi, per le incomprensioni relazionali;
nell'ultimo anno il , più volte e per CP_1
periodi più o meno brevi, in accordo con la moglie, si era allontanato dall'abitazione familiare, facendovi ritorno sempre in accordo con la stessa nel tentativo di ricostruire il legame e, nel corso dei suddetti tentativi, la coppia si era anche rivolta al Consultorio Familiare di LA;
nondimeno, nel mese di giugno 2019 la coppia si era separata di fatto, su iniziativa della
, mentre il aveva accettato con difficoltà la Parte_2 CP_1
7 separazione ed entrambi avevano riferito numerosi episodi conflittuali. Il
Servizio evidenziava, quindi, che entrambi i componenti della coppia genitoriale avevano adeguati rapporti affettivi con entrambi i figli ed entrambi avevano a cuore che la crescita dei figli potesse avvenire senza alcuna compromissione;
i figli, dal canto loro, individuavano in entrambi i genitori importanti figure di riferimento e la qualità dell'attaccamento appariva adeguata.
All'udienza presidenziale tenuta ex art. 708 c.p.c. in data 23.03.2020, veniva espletato il tentativo di conciliazione, che aveva un esito infruttuoso. Con ordinanza fuori udienza resa in data 23.03.2020, il
Presidente Delegato dava i provvedimenti provvisori nell'interesse dei coniugi e della LE, come segue: “autorizza i coniugi e a vivere separati;
2. Parte_1 CP_1
affida i figli minorenni e ad entrambi i genitori in Per_1 Per_2
maniera condivisa, prevedendo che gli stessi continuino a convivere con la madre, con facoltà del padre di vederli e tenerli con sé: 2a) per due giorni a settimana dalle ore 18,00 alle ore 21,00 da concordare preventivamente con la madre (e, in mancanza di accordo, il martedì e il giovedì), nonché, a settimane alterne, dalle ore 14,00 del venerdì alle ore 19,00 della domenica, salvo diverso accordo da stabilire preventivamente tenendo conto delle esigenze dei figli minori;
inoltre, di tenerli con sé 2b) durante le vacanze estive per un periodo di quindici giorni nell'arco di tempo pur esso da concordare preventivamente entro il 30 maggio di ogni anno, tenendo sempre conto delle esigenze dei minori, oppure, in difetto, dall'1 al 15 agosto di un anno e dal 16 al 31 luglio dell'anno successivo, con sospensione, per analogo periodo, del diritto di visita del padre;
2c) per un periodo di quattro giorni consecutivi durante le vacanze natalizie in modo da consentire al padre di poter trascorrere con i figli, alternativamente, un
8 anno il giorno di Natale e l'anno successivo il giorno di Capodanno, da concordare preventivamente entro il 31 ottobre di ogni anno oppure, in difetto, dal 24 al 27 dicembre il primo anno e dal 30 dicembre al 2 gennaio il secondo anno;
2d) durante le festività pasquali, ad anni alterni, la domenica di Pasqua o il lunedì dell'Angelo, sempreché il predetto regime delle festività natalizie e pasquali non si riveli, nella sua attuazione concreta, incompatibile con le esigenze di qualsiasi altra natura del minore;
2e) il giorno del compleanno dei minori alternativamente a pranzo o a cena;
2f) il giorno del compleanno del padre dalle ore 16,00 alle ore 22,00; 3. assegna la casa coniugale con il relativo arredamento a consentendo a di ritirare Parte_1 CP_1
dalla stessa i propri effetti personali;
4. ordina a di CP_1
corrispondere a entro il giorno 5 di ogni Parte_1
mese (presso il domicilio di quest'ultima o, in alternativa, con diversa modalità da concordare tra le parti), un assegno provvisorio mensile di €
600,00 (in tal modo determinato anche in considerazione del godimento della casa coniugale) per contributo al mantenimento del coniuge stesso e del figlio (in ragione di € 200,00 per ciascun figlio e di € 200,00 per la moglie), annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per i medesimi figli”. Con il medesimo provvedimento il Presidente delegato nominava, quindi, il
Giudice Istruttore e dava i provvedimenti necessari per la prosecuzione del giudizio davanti a questo.
Avvero la suddetta ordinanza il interponeva reclamo e la CP_1
Corte di Appello di Messina, con provvedimento del 05.02.2021, in parziale accoglimento del reclamo, rideterminava in € 100,00 al mese l'assegno posto a carico del per il mantenimento della moglie, CP_1
confermando nel resto l'ordinanza impugnata.
9 Con la memoria integrativa depositata il 5 ottobre 2020 la ricorrente ribadiva tutte le sue domande. Osservava che il aveva reso CP_1
impossibile la prosecuzione della convivenza matrimoniale insultando ripetutamente la moglie, impedendole di trovare una occupazione lavorativa, così da renderla economicamente dipendente da lui, controllando in modo ossessivo tutte le sue attività, tanto da farsi intestare la SIM del cellulare della moglie a sua insaputa. Evidenziava che lei aveva a lungo tollerato tali vessazioni per amore dei figli, ma alla fine aveva preso la decisione di porre fine al rapporto, invitando il marito a lasciare la casa, iniziativa che aveva, però, ancora più scatenato il carattere irascibile del marito, così costringendola a sporgere denuncia all'autorità inquirente.
Evidenziava, poi, che il GUP del Tribunale di Messina aveva, con decreto del 27.01.2020 rinviato a giudizio il per il reato di cui all'art. 572 CP_1
c.p., per avere maltrattato la moglie anche alla presenza dei figli minori.
Osservava che, per porre fine a tale situazione, lei aveva acconsentito ad intraprendere un percorso di “parent training”, finalizzato a gestire con accortezza i figli, ma tutti gli sforzi si erano rivelati inutili, avendo il CP_1
continuato a tenere condotte offensive nei suoi confronti. Lamentava che il non aveva mutato atteggiamento neppure dopo l'emissione della CP_1
ordinanza presidenziale, continuando nei suoi comportamenti provocatori ed inquisitori. Evidenziava, poi, che il aveva corrisposto somme CP_1
inferiori rispetto a quelle stabilite a titolo di assegno di mantenimento e non aveva contribuito alle spese da lei affrontate per l'acquisto di abbigliamento, scarpe, prodotti scolastici per i bambini, mentre aveva liberato il garage dai suoi attrezzi e beni personali solo tra la fine del mese di maggio e l'inizio del mese di giugno 2020, continuando, però, a detenere le chiavi della cassetta postale ed a prelevare tutta la corrispondenza. Lamentava che il continuava ad accusare la CP_1
10 deducente di non essere una buona madre e di non occuparsi adeguatamente dei bambini, benché lei si fosse preoccupata di seguire attentamente l'iter scolastico dei figli, nonchè di ricorrere alla pediatra non soltanto per le piccole patologie fisiche accusate dagli stessi, ma anche per accertare il "disagio" psicologico di segnalato (con la incongrua Per_1
"valutazione competenze genitoriali" del 6.8.2020 depositata telematicamente) dagli specialisti dell'ASP di Messina.
Con la memoria di costituzione davanti al Giudice Istruttore depositata il 26 ottobre 2020, il resistente richiamava integralmente il contenuto dei precedenti scritti difensivi. Rilevava che la ricorrente aveva esposto i fatti in mala fede ed evidenziava che il pagamento di una somma ridotta rispetto a quella stabilita con l'ordinanza presidenziale a titolo di assegno mensile si era verificato solo per le due mensilità durante le quali egli era stato posto in cassa integrazione covid 19 e non era stato in grado, senza alcuna colpa, di versare l'intera somma dovuta in conseguenza della consistente riduzione del reddito che aveva subito in quel periodo.
Lamentava, inoltre, che persistevano le difficoltà comunicative tra le parti e sottolineava che la stessa domanda di addebito appariva sintomatica della litigiosità della , la quale aveva formulato accuse Parte_2
false e contraddittorie, tenuto conto del fatto che egli si era sempre prodigato per il benessere della famiglia e per assistere la moglie, anche in relazione alle cure di cui la stessa aveva bisogno, e non aveva mai avuto un atteggiamento possessivo e morboso, tanto che, nel mese di dicembre 2018, aveva scelto spontaneamente (e di concerto con il coniuge) di mettere in pausa di riflessione il proprio matrimonio. Chiedeva, inoltre, che fosse compiuto un tempestivo accertamento della condizione dei figli minori, soprattutto di , la quale, in diverse occasioni, aveva manifestato Per_1
segnali di ansia ed agitazione, evidenziando che solo all'esito di tali
11 accertamenti sarebbe stato possibile verificare se la collocazione dei bambini presso la madre fosse stata una scelta proficua per la loro crescita e la corretta ed armoniosa formazione della loro personalità. Ribadiva, quindi, la richiesta di non assegnazione alla del Parte_2
locale ubicato al piano seminterrato della villetta a schiera di sua proprietà, che aveva come destinazione principale quella di rimessa utilizzata dal per la custodia della propria attrezzatura e, peraltro, essendo dotato CP_1
di servizi igienici, poteva esser convertito in abitazione. Evidenziava, in particolare, che il chiesto provvedimento sarebbe stato soluzione perfettamente conforme al preminente interesse dei minori, anche a garanzia del perseguimento del migliore equilibrio economico e per la salvaguardia della capacità di soddisfacimento del loro fabbisogno primario. Quanto ai rapporti di natura economica, sottolineava che egli percepiva circa € 1.550,00 mensili netti ma doveva pagare il mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale e sostenere spese per circa €
150,00 mensili per raggiungere il posto di lavoro a LA, mentre la
, dopo la separazione, aveva svolto attività lavorativa Parte_2
di badante, assistendo il padre del proprio fidanzato, dott. Per_3
, e sembrava possedere altresì i requisiti per ottenere il c.d.
[...]
“reddito di cittadinanza”, sicché non le poteva spettare alcun assegno di mantenimento.
Depositate le memorie ex art. 183/6 c.p.c., all'udienza del
18.03.2021, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 221 della legge 17.07.2020 n. 77, il Giudice Istruttore provvedeva all'ammissione dei mezzi di prova mediante l'acquisizione di documentazione reddituale,
l'espletamento di prova testimoniale e l'assunzione di informazioni aggiornate sulle condizioni dei figli minori da parte del Servizio Sociale del
Comune di Torregrotta e del Consultorio Familiare di LA.
12 Acquisite le informazioni dei Servizi, il Giudice Istruttore, con ordinanza del 12.02.2022, richiedeva ad entrambi i genitori se fossero disponibili ad attivare un percorso di supporto alla genitorialità, al fine di instaurare un clima sereno e positivo nell'interesse dei minori coinvolti, e prescriveva ad entrambi di collaborare nell'interesse dei figli.
Esaurita la prova testimoniale ed acquisita la documentazione reddituale, all'udienza del 13.09.2024 il Giudice Istruttore richiedeva alla
Vodafone Italia S.p.a. di fornire informazioni dettagliate sulle schede di telefonia mobile Omnitel recanti i numeri 329/0306768 e 329/0306770.
Alla successiva udienza del 28.11.2024, preso atto della risposta fornita dalla Vodafone Italia S.p.a. alla richiesta di informazioni, i procuratori delle parti rilevavano che la casa coniugale era stata rilasciata al , CP_1
come risultava dalla documentazione prodotta, e riferivano che assai di recente le parti avevano mostrato disponibilità a verificare la possibilità di un accordo;
il procuratore del riferiva che il proprio assistito aveva CP_1
appreso che la aveva instaurato convivenza con altro Parte_2
uomo, tale , ma la circostanza non era stata verificata;
il Persona_4
procuratore della , dal canto suo, rilevava che il Parte_2
conviveva stabilmente con l'avv. da oltre tre anni, CP_1 CP_2
mentre non sapeva nulla di una eventuale convivenza della propria assistita con altro uomo. Richieste ulteriori informazioni alla Vodafone Italia S.p.a., alla successiva udienza del 26.06.2025 i procuratori delle parti dichiaravano che le parti non erano riuscite a raggiungere un accordo;
il procuratore della ricorrente evidenziava che il era stato condannato CP_1
ad una pena detentiva condizionalmente sospesa con sentenza ormai irrevocabile, depositata nel fascicolo telematico, per i fatti denunciati dalla ricorrente, mentre il procuratore del resistente sottolineava che il CP_1
aveva concordato la pena in sede di appello per una scelta difensiva,
13 essendogli stata accordata la sospensione della pena e volendo definire al più presto tutte queste vicende. Nel corso della medesima udienza, il
Giudice Istruttore, ritenuto che la causa fosse matura per la decisione, invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e, all'esito, rimetteva la causa al collegio per la decisione, concedendo i termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.
Ritiene il Collegio che alla luce delle risultanze processuali, vada pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Invero, ai sensi dell'art. 151 c.c., la pronuncia della separazione giudiziale non è vincolata a presupposti tassativi e specifici, ma è, piuttosto, collegata all'accertamento dell'esistenza di fatti che rendano intollerabile per i coniugi la prosecuzione della convivenza.
L'accertamento della sussistenza di fatti obiettivamente apprezzabili e, quindi, giuridicamente controllabili, che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza, diviene, pertanto, il presupposto della separazione, anche quando il comportamento non sia direttamente imputabile alla condotta dell'uno o dell'altro coniuge (Cass. Civ.
10.06.1992 n. 7148). Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). I fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Infatti, in base a tutti gli elementi di conoscenza disponibili, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con riferimento non solo alle risultanze del tentativo di conciliazione ma anche alle vicende successive,
14 può serenamente affermarsi l'esistenza in entrambi i coniugi di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere impossibile, allo stato, pure a prescindere da elementi di addebitabilità da parte di uno o dell'altro, la prosecuzione della convivenza. Invero, nel caso di specie, è certa la comune volontà dei coniugi di pervenire ad una disgregazione del nucleo familiare, posto che entrambi hanno sul punto rassegnato conclusioni conformi ed ormai vivono separati da tempo. Inoltre, in sede di tentativo di conciliazione è emerso come il contenuto del rapporto coniugale fosse da tempo inidoneo a realizzare la personalità dell'una o dell'altro, tanto che già i coniugi vivevano separati. Va, dunque, pronunciata la separazione personale come richiesta sia dalla ricorrente che dal resistente.
Riguardo alla domanda di addebito formulata dalla ricorrente, si deve premettere che, pur essendo la obiettiva impossibilità di continuare la convivenza il presupposto fondamentale per la separazione personale dei coniugi, nondimeno, l'esistenza di comportamenti contrari ai doveri coniugali acquista rilievo, ai sensi del 2° comma dell'art. 151 c.c., al fine della pronuncia di addebito, ove venga formulata apposita domanda dalla parte interessata. La dottrina dominante e la costante giurisprudenza della
Suprema Corte hanno sottolineato che il legislatore ha voluto in tal modo attribuire rilievo, in modo autonomo rispetto alla pronuncia di separazione
(vedi in tal senso Cass. civ. sez. un.
3.12.2001 n. 15248), alla presenza di situazioni di grave colpa di uno dei coniugi, derivanti da violazioni notevoli e coscienti dei doveri matrimoniali, che abbiano costituito la causa della intollerabilità della convivenza. Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'addebito non è fondato sulla mera inosservanza dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, ma sulla effettiva incidenza di detta violazione nel determinare la situazione di intollerabilità della
15 convivenza (Cass. 20.12.1995 n. 13021; Cass. 12.01.2000 n. 279). Pertanto, ai fini della pronuncia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio, in quanto la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi e che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e l'intollerabilità dell'ulteriore convivenza (cfr., ex plurimis, Cass. n.
14840/2006; Cass. n. 3877/2006; Cass. n. 4290/2005; Cass. n.
14747/2003).
Per pacifica giurisprudenza, ai fini dell'addebitabilità della separazione giudiziale, restano, invece, del tutto irrilevanti i comportamenti successivi al determinarsi della situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza (Cass. civ., sez. I, 18.3.1999, n. 2444; Cass. civ. sez. I, 23.08.2012, n. 14610), sicché nel caso in esame non occorre soffermarsi sulla condotta delle parti tenuta dopo la data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (vale a dire dopo il 03.09.2019) ed essendo pacifico che in realtà la convivenza è cessata addirittura anteriormente, intorno al mese di giugno 2019, i comportamenti da esaminare per valutare la fondatezza della domanda possono essere solamente quelli anteriori alla suddetta data.
Sotto il profilo processuale, in base alla regola generale posta dall'art. 2697 c.c., l'onere di provare la violazione dei doveri coniugali ed il rapporto diretto tra il comportamento posto in essere dal coniuge e il generarsi dello stato di intollerabilità della prosecuzione della convivenza grava sul coniuge che richiede l'addebito; mentre grava sull'altro coniuge la prova di quei fatti che possano privare di rilevanza i fatti allegati dalla
16 parte istante, come per esempio, la non anteriorità del comportamento adottato rispetto al verificarsi dell'effettiva crisi coniugale.
Nella fattispecie in esame la ricorrente ha lamentato che il marito l'aveva nel corso del matrimonio sovente denigrata ed ingiuriata, le aveva impedito di acquisire un'autonomia lavorativa anche a causa di una gelosia patologica che lo aveva portato ad assumere condotte di controllo e sorveglianza, aveva tenuto nei suoi confronti un atteggiamento impositivo, tanto da costringerla ad avere con lui rapporti sessuali non voluti, ed a volte pure violento.
Orbene, la condotta di un coniuge che si traduce in fatti di violenza nei confronti dell'altro coniuge ed in forme di persecuzione morale costituisce violazione del dovere di assistenza morale e materiale sancito dall'art. 143, comma 2 c.c., oltre che del dovere di collaborazione nell'interesse della famiglia, tale da giustificare la pronuncia di addebito della separazione. La giurisprudenza di legittimità ha, poi, specificato che le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge nei confronti dell'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole la dichiarazione di addebito della separazione all'autore di esse, nonché da esonerare il giudice di merito, il quale abbia accertato siffatti comportamenti, dal dovere di comparare, ai fini dell'adozione della pronuncia di addebito, il comportamento del coniuge vittima delle violenze nei confronti dell'altro, in quanto i comportamenti medesimi, proprio in ragione della loro estrema gravità, escludono qualsiasi possibilità di comparazione, se non rispetto a comportamenti omogenei, non potendo in alcun modo la violenza essere giustificata come reazione o ritorsione nei confronti del partner e legittima pienamente l'addebitamento della separazione, in quanto impedisce l'esplicarsi della comunione di vita nel suo profondo significato (Cass. civ.,
17 sez. I, 07.04.2005, n. 7321). Il principio, che la violenza è sempre intollerabile e non conosce giustificazioni, consente, pertanto, di ritenere provato ex se il nesso causale tra la violazione del dovere coniugale di assistenza e solidarietà tra coniugi, ed il fallimento dell'unione personale.
Peraltro, anche nei casi in cui la condotta di un coniuge nei confronti dell'altro abbia solamente alimentando un clima di esasperazione, a seguito di un comportamento dispotico, anche se non violento, può affermarsi la violazione del dovere di assistenza morale e materiale, anche se, ai fini della pronuncia di separazione giudiziale dei coniugi con addebito, occorre verificare se la lesione della libertà morale subita da un coniuge sia stata concretamente idonea a ledere la sua sensibilità, così determinando una progressiva disaffezione tra i coniugi che, aggravandosi nel tempo, è stata l'origine dell'intollerabilità della convivenza.
In ogni caso, l'indagine del giudice sulla intollerabilità della convivenza, provocata da condotte violente e di persecuzione morale di un coniuge nei confronti dell'altro, non deve fondarsi sul solo esame atomistico delle singole specifiche condotte, in quanto implica la valutazione dei fatti in un unico contesto, con riferimento all'atteggiamento complessivamente tenuto nell'arco dell'intera vita matrimoniale (Cass.
02.09.2005 n.17710) ed anche la sopportazione di atti violenti e collerici del coniuge non esclude l'illiceità del comportamento, non costituendo rinuncia all'adempimento dei doveri coniugali (Cass. civile, ordinanza n.
10711/2023).
Gli elementi di conoscenza relativi ai fatti denunciati dalla sono costituiti dalla sentenza n. 411/2025 emessa Parte_2
dalla Corte di Appello di Messina in data 12.03.2025 ed ormai irrevocabile, con la quale è stato condannato ad una pena detentiva CP_1
condizionalmente sospesa per il reato di maltrattamenti aggravati ai danni
18 della moglie, dalla sentenza n. 660/2024 emessa in primo grado dal
Tribunale di Messina nel medesimo giudizio in data 18 marzo 2024 (atteso che la sentenza della Corte di Appello è stata emessa ai sensi dell'art. 599 bis c.p.p. a seguito di richiesta dell'imputato che integra una rinuncia ai motivi di appello e che limita la cognizione del giudice di appello ai motivi non oggetto di rinuncia, vale a dire quelli concernenti la rideterminazione della pena), dalle deposizioni testimoniali e dalla documentazione acquisita.
In ordine al rilievo probatorio dei provvedimenti emessi in sede penale, si deve evidenziare che il giudice civile, in mancanza di alcun divieto, può liberamente utilizzare le prove raccolte in un diverso giudizio tra le stesse o tra altre parti, e può anche avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, le quali possono anche essere sufficienti a formare il convincimento del giudice;
inoltre, come sottolineato dalla Suprema Corte anche la sentenza penale non irrevocabile, ancorché non faccia stato nel giudizio civile circa il compiuto accertamento dei fatti materiali formanti oggetto del giudizio penale, ed attribuendo perciò al giudice civile il potere-dovere di accertarli e valutarli in via autonoma, costituisce in ogni caso una fonte di prova che il predetto giudice è tenuto ad esaminare e dalla quale può trarre elementi di giudizio, sia pure non vincolanti, su dati e circostanze ivi acquisiti con le garanzie di legge (Cass. civ. 24.02.2004 n. 3626; Cass. civ. 24.02.2010 n. 4493).
Infine, ai sensi dell'art. 654 c.p., nei giudizi civili o amministrativi vertenti intorno ad un diritto soggettivo o ad un interesse legittimo il cui riconoscimento dipenda dagli stessi fatti materiali oggetto del procedimento penale, la decisione penale di condanna emessa all'esito del dibattimento ha efficacia di giudicato, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e purché la legge civile non
19 ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa e la
Suprema Corte ha evidenziato che tale norma è certamente applicabile nel caso in esame la sentenza penale di condanna per atti di violenza in danno del coniuge ai fini del giudizio di addebitabilità della separazione (Cass. civ. 02.07.2008 n. 18173).
Orbene, nella sentenza n.660/2024 emessa dal Tribunale di Messina il 18.03.2024 e depositata il 13.06.2024, è stata ritenuta la ricorrenza degli estremi oggettivi e soggettivi della fattispecie incriminatrice oggetto di contestazione, sulla base, da un lato, “della lineare e puntuale descrizione offerta dalla persona offesa in merito alle circostanze in cui la stessa si è trovata vittima delle violenze psicologiche e morali perpetrate dal marito a suo danno, al clima di prevaricazione e costrizione sentito e vissuto, tale da indurla a denunciare i fatti subiti” e dall'altro lato, “dei puntuali riscontri forniti sul punto dagli ulteriori testimoni escussi”. In particolare, il Giudice penale ha ritenuto adeguatamente provata “l'esistenza di un rapporto familiare certamente caratterizzato da evidente conflittualità tra le parti, avente la sua origine nella evidente gelosia dell'imputato nei confronti della propria moglie, accentuata dalle difficoltà della coppia di vivere appieno il loro rapporto affettivo, anche sotto la sfera sessuale, in ciò condizionato dalle patologie sofferte dalla denunciante. Un rapporto familiare tale, dunque, da determinare l'instaurazione di un clima di forte piena sopraffazione di un familiare ai danni dell'altro, costituente elemento caratterizzante la fattispecie di reato oggetto di esplorazione processuale”.
Va, poi, osservato che i testimoni escussi in sede dibattimentale penale sono stati sentiti anche nel presente procedimento ed hanno sostanzialmente confermato il quadro accusatorio. E' ben vero che alcuni testimoni hanno affermato di avere appreso alcune circostanze dalla stessa
, ma va sottolineato che le testimonianze “de relato Parte_2
20 ex parte” non sono del tutto prive di rilievo, e quindi da espungere, posto che, in materia di separazione personale, l'accertamento delle condotte rilevanti ai fini dell'addebito può solitamente avvenire esclusivamente per il tramite di testimonianze indirette, giacché è noto come in materia di separazione i fatti oggetto di prova attengono per lo più a comportamenti intimi e riservati delle parti non suscettibili di percezione diretta da parte dei testimoni e proprio per tale ragione la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che la deposizione “de relato ex parte actoris” non ha alcun valore probatorio, nemmeno indiziario, soltanto se riguardata di per sé sola, ma dette deposizioni possono concorrere a determinare il convincimento del giudice, ove valutate in relazione a circostanze obiettive e soggettive o ad altre risultanze probatorie che ne suffraghino il contenuto (Cass.
11844/2006; 2815/2006; Cass. civ. 19.03.2009 n. 6697).
Dalle deposizioni acquisite nel corso dell'istruttoria espletata nel presente giudizio, emerge un quadro di reiterati dissidi coniugali tra e caratterizzati da Parte_2 CP_1
frequenti litigi, anche in presenza dei figli minori, e da un clima relazionale deteriorato in larghissima parte imputabile al comportamento del marito.
Diversi testi hanno riferito di aver assistito personalmente a rimproveri da parte del nei confronti della moglie, concernenti la CP_1
gestione domestica e l'accudimento dei figli, con contestazioni circa la pulizia della casa, la cura dei bambini e la preparazione dei pasti. In particolare, i testi Testimone_1 Testimone_2
e hanno Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5
confermato di aver udito il rivolgere alla moglie epiteti ingiuriosi, CP_1
talvolta anche in presenza di terzi e dei figli minori, con espressioni che denotavano disprezzo e svalutazione della figura femminile e materna della
. Parte_2
21 Alcuni testi ( Testimone_2 Testimone_4
hanno riferito di aver visto lividi sul corpo della Testimone_3
, pur non avendo assistito direttamente ad episodi di Parte_2
violenza fisica. Il teste ha dichiarato di aver notato un Testimone_6
livido al collo della figlia, attribuito ad un'aggressione da parte del marito.
Diversi testi ( Testimone_1 Testimone_2
Testimone_4 Testimone_6 Testimone_7
hanno riferito che la era Testimone_3 Parte_2
spesso costretta dal marito a rapporti sessuali non voluti, talvolta in cambio di denaro o beni materiali, anche in periodi in cui la donna soffriva di patologie invalidanti.
È stato inoltre confermato da più testi ( Testimone_1
Testimone_2 Testimone_8 Testimone_9
che il ha installato Testimone_4 Testimone_3 CP_1
telecamere all'interno del garage dell'abitazione coniugale, in epoca prossima alla separazione, circostanza che ha generato un senso di controllo e di invasione della sfera privata della moglie. Peraltro, la circostanza che il , verosimilmente per gelosia, esercitasse una sorta CP_1
di sorveglianza nei confronti della moglie, con una grave lesione della sua sfera privata, può desumersi anche dalla circostanza che l'utenza telefonica in uso alla e dalla stessa attivata in data 30.08.2006, Parte_2
poteva essere agevolmente controllata dal all'insaputa della moglie, CP_1
in quanto, come comunicato dall'operatore telefonico Vodafone Italia
S.p.a., taluno, avvalendosi delle funzionalità disponibili nella sezione “Fai da Te” su sito vodafone.it, aveva, in data 28.11.2017, inserito
[...]
come “reale utilizzatore” di detta utenza, benché ciò non CP_1
corrispondesse alla realtà. A tal proposito, pur essendo rimasta sconosciuta l'identità del soggetto che ha effettuato tale operazione in autonomia,
22 nondimeno, si deve presumere che esso si identifichi nello stesso o CP_1
in altra persona che ha agito nell'interesse di quest'ultimo, in quanto il era l'unico soggetto che poteva avere un interesse ad effettuare la CP_1
suddetta operazione, al fine di controllare la moglie o, comunque, per potere esercitare tutte quelle facoltà riconosciute all'utilizzatore dell'utenza.
Alla stregua dei superiori elementi di conoscenza, questo Tribunale ritiene che sia stata ampiamente raggiunta la prova della addebitabilità della separazione a carico del che con il suo comportamento CP_1
vessatorio, ingiurioso ed a tratti anche violento ha determinato una disaffezione tra i coniugi che è stata all'origine della intollerabilità della convivenza e della volontà espressa dalla di porre Parte_2
fine al matrimonio. Va osservato che le condotte del UC verosimilmente sono state in pare determinate anche dalla circostanza che la
, dopo la nascita del figlio intorno all'anno Parte_2 Per_2
2014, ha manifestato i sintomi di una grave patologia (vedi referto
26.08.2015 con la diagnosi "sindrome dolorosa delle cisti radicolari di
") per la quale è stata sottoposta nel mese di novembre 2017 ad Per_5
intervento di microchirurgia di sezione del film extradurale, che ha eliminato in larga parte la sintomatologia (dal referto dell'08.06.2018 risulta
"non più presente la lombalgia, non più cefalea, non più dolore agli arti inferiori;
persistente incontinenza sotto sforzo ma solo con pressione maggiore”). Invero, a seguito di tale patologia, la vita sessuale della coppia ha dovuto adattarsi alla condizione clinica della moglie, situazione che è stata mal tollerata dal , il quale verosimilmente ha ritenuto che la CP_1
moglie potesse avere un altro uomo. Inoltre, la stessa ha evidenziato che gli insulti e le ingiurie da parte Parte_2
del erano solitamente collegate al fatto che lei non riusciva ad CP_1
23 assolvere a tutti gli impegni domestici a causa delle proprie condizioni di salute che non venivano prese in considerazione dal marito.
Sennonché, in tema di separazione personale, il grave stato di infermità di uno dei coniugi, perdurante nel tempo, può costituire, per le modalità in cui si manifesti e per le implicazioni nella vita degli altri componenti il nucleo familiare, un elemento di grave alterazione dell'equilibrio coniugale, ma nel caso in esame, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, della successione temporale degli avvenimenti e della gravità delle reiterate violenze fisiche e morali inflitte all'altro coniuge, la condotta del non può ritenersi in alcun modo CP_1
giustificata e riflette, al contrario, un atteggiamento di mero rifiuto dell'impegno solidaristico assunto con il matrimonio, con efficacia diretta sulla definitiva dissoluzione del vincolo matrimoniale.
Quanto all'affidamento dei figli minori , nata in [...] Per_1
19.10.2011, e nato in data [...], si deve premettere che la Per_2
legge n. 54 dell'8.02.2006, contenente “disposizioni in materia di separazione dei genitori ed affidamento condiviso dei figli”, ha stabilito che pure nella disgregazione del nucleo familiare, ai minori spetta il diritto alla
“bigenitorialità”, già previsto dall'art. 9 della Convenzione internazionale di New York del 20.11.1989 sui diritti dei minori, nonché il diritto alla conservazione da parte del minore di rapporti significativi anche con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Coerentemente con tale principio, l'art. 337 ter c.c. prevede che “il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”. Il comma 2° dell'art. 337 ter c.c. stabilisce, poi, che il Giudice nell'adottare i provvedimenti relativi alla LE “valuta
24 prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori […]. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla LE”. Nella valutazione dell'interesse morale e materiale della LE, il legislatore ha, pertanto, eliminato l'assoluta discrezionalità che esisteva precedentemente in materia ed ha imposto al Giudice uno specifico obbligo di motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo o sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale o, comunque, sulla non rispondenza all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (Cass. civ.,
Sez. I, 18.06.2008, n. 16593). La differenza tra l'affido condiviso e quello monogenitoriale si coglie, essenzialmente, nella maggiore elasticità e continuità di rapporti tra genitori e figli e nella corresponsabilizzazione dei genitori, i quali devono riuscire ad adottare, nella educazione dei figli minori, una linea comune e devono impegnarsi a realizzarla entrambi.
Nel caso in esame non sono emersi elementi che inducano ad escludere l'affidamento condiviso dei figli, conformemente, peraltro alle richieste di entrambe le parti e, ed in simili casi, non emergendo un concreto pregiudizio per la LE, occorre salvaguardare il diritto dei figli ad avere due genitori. Nelle decisioni concernenti l'affidamento della LE occorre, infatti, avere riguardo in modo esclusivo “all'interesse morale e materiale” dei figli. La decisione del giudice non è, infatti, un “premio” dato ad uno dei genitori ed una “punizione” o, peggio ancora, un
“ammonimento” per l'altro, ma è rivolta a disegnare un nuovo assetto di relazioni in conseguenza della disgregazione della società familiare, cercando di evitare che la patologia della coppia si risolva in un pregiudizio per gli incolpevoli figli.
25 Invero, nel periodo intercorso tra l'istaurazione del giudizio e la comparizione dei coniugi davanti al Presidente per il tentativo di conciliazione è emersa una elevatissima conflittualità tra le parti, tale da mettere in dubbio la stessa possibilità di adottare il regime dell'affidamento condiviso e da consigliare l'espletamento di indagini sociali e sulla capacità educativa dei genitori, prima della emissione dei provvedimenti provvisori.
Sennonché va osservato che l'affidamento condiviso deve essere disposto anche quando sussista tra i genitori una conflittualità non insuperabile, nel presupposto che, ragionevolmente, l'osservanza dei provvedimenti del Giudice potrà rasserenare i rapporti tra i genitori e consentire una loro consapevole e comune partecipazione al progetto educativo dei loro figli. Per poter condurre ad un affidamento esclusivo, la conflittualità deve risultare irreparabile, attraverso un accertamento dell'Autorità giudiziaria e dei servizi sociali che consenta di affermare che l'eventuale affidamento condiviso determinerebbe non solo un peggioramento della situazione ma anche un danno diretto per i figli non altrimenti rimediabile.
Del resto, è evidente come la elevata conflittualità tra i genitori non possa essere di ostacolo all'affidamento condiviso, sia perché altrimenti le parti potrebbero essere stimolate al conflitto proprio per cercare di ottenere l'affidamento esclusivo sia perché l'affidamento condiviso costituisce la modalità privilegiata di affidamento che può essere derogata solo in presenza dell'inadeguatezza di uno dei coniugi a svolgere la funzione genitoriale (Cass. n. 7477 del 31 marzo 2014; Cass. n. 5108/2012).
Nella fattispecie in esame, all'esito dell'udienza presidenziale, con ordinanza del 23.03.2020, il Presidente delegato ha ritenuto che la conflittualità esistente fra i due coniugi non potesse di per sé, né astrattamente né con riferimento allo specifico caso in esame, giustificare la
26 deroga dal regime di affido condiviso in quanto detto regime di affidamento è stato ritenuto maggiormente idoneo a riequilibrare la condivisione dal ruolo genitoriale in favore dell'interesse dei figli minori, anche alla luce delle relazioni sociali medio tempore acquisite, dalle quali emergeva l'assenza di significative criticità nell'esercizio della responsabilità genitoriale. Nel corso del giudizio il Giudice Istruttore ha ritenuto opportuno riesaminare la situazione relazionale tra genitori e figli ed ha chiesto ai Servizi già investiti del caso, di trasmettere una relazione di aggiornamento. Orbene, il Consultorio Familiare, a seguito di tale richiesta, ha riferito che non solo la situazione non si era deteriorata rispetto al precedente accertamento ma che addirittura la coppia genitoriale aveva attuato un percorso di miglioramento delle dinamiche relazionali, che aveva “prodotto un clima maggiormente orientato al dialogo e alla comunicazione efficace”. Il Servizio Sociale del Comune di Torregrotta, dal canto suo, nella relazione datata 30.12.2021, ha evidenziato che anche le esternazioni verbali dei bambini sembrano confermare l'apparente risoluzione dei conflitti, pur prospettando il pericolo che dietro tale apparente serenità possano celarsi questioni ancora non del tutto risolte.
Appare, pertanto, evidente che l'affidamento condiviso risponde pienamente all'interesse dei figli minori, avendo assicurato per quanto possibile, il pieno esplicarsi del ruolo genitoriale di entrambi i coniugi, ed avendo favorito, anche grazie all'aiuto dei Servizi, il superamento delle iniziali difficoltà ed il raggiungimento di una situazione di equilibrio, ancorché in qualche modo ancora precario.
Naturalmente, anche nel regime dell'affido condiviso occorre individuare la domiciliazione privilegiata della LE presso uno dei due genitori, al fine di assicurare la stabilità dei rapporti familiari e la continuità dell'habitat domestico, indispensabili per una crescita serena ed equilibrata.
27 E' pacifico, d'altronde, che l'affido condiviso non determina una parificazione circa modalità e tempi di svolgimento del rapporto tra i figli e ciascuno dei genitori. Nel caso in esame appare opportuno confermare sul punto quanto stabilito con l'ordinanza presidenziale resa in data
23.03.2020, che ha disposto l'affidamento condiviso dei figli minori, la domiciliazione privilegiata dei minori presso la madre ed i tempi di permanenza con il padre. Tale disciplina appare, infatti, idonea ad assicurare un equilibrato rapporto dei minori con entrambe le figure genitoriali e non ha posto seri problemi applicativi.
L'ordinanza presidenziale va, invece, revocata nella parte in cui ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'assegnazione della casa coniugale alla . Parte_2
Quanto all'assegnazione della casa familiare, l'art. 337 sexies c.c. statuisce che: "il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli". Dunque, la norma considera prioritario ai fini del godimento del bene casa familiare l'interesse dei figli a non interrompere, a causa della separazione dei genitori, quel vincolo intimo con l'habitat dell'ambiente domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare (Cass. civ. Sez. I, 12 ottobre 2018, n. 25604; Cass. civ. Sez. I, 9 agosto 2012, n. 14348) e la relativa pronuncia, in quanto finalizzata alla tutela dell'interesse della LE, di rilevanza pubblicistica, non richiede neppure una specifica domanda di parte (Cass. civ. 11.04.2000
n. 4558). L'assegnazione della casa coniugale non rappresenta, dunque, una componente delle obbligazioni patrimoniali conseguenti alla separazione o al divorzio o un modo per realizzare il mantenimento del coniuge più debole e la scelta cui il giudice è chiamato non può prescindere dall'affidamento dei figli minori. Nondimeno, nella fattispecie in esame, la
28 ha, da ultimo, lasciato l'abitazione familiare, già Parte_2
assegnata alla stessa con il provvedimento presidenziale, ponendo la propria dimora, unitamente a quella dei minori, presso altra abitazione detenuta a titolo di comodato d'uso gratuito, di proprietà della propria madre, sita in Torregrotta, Via XXI Ottobre n. 243, il cui contratto è stato depositato in data 22.02.2025. A seguito del trasferimento della ricorrente in altro alloggio, l'immobile che costituiva “casa coniugale” ha, allora, perduto la sua funzione e ciò è sufficiente per escludere che il godimento della casa coniugale possa essere mantenuto in caso alla
. Parte_2
Quanto al mantenimento dei figli, costituisce principio consolidato in giurisprudenza che, in seguito alla separazione, la LE ha diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza (Cass. 2000 n. 15065; 1993 n. 3363). Il mantenimento, infatti, mira a rendere omogeneo lo standard di vita dei genitori e dei figli, integrando in una comune condizione economico- sociale le persone legate dal rispettivo diritto e obbligo;
ciò spiega anche perché il diritto al mantenimento sorga al momento stesso in cui nasce il rapporto familiare su cui si fonda, tenuto conto che il fatto stesso della procreazione determina l'impegno e la responsabilità del genitore verso la LE (Cass. civ. 09.04.2010 n. 9300).
Per quanto concerne la quantificazione del contributo dovuto per il mantenimento della LE, il legislatore ha stabilito nell'art. 337 ter c.c., che, “salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito” ed ha, quindi, indicato i criteri che il Giudice deve seguire nel determinare la misura dell'assegno periodico, tra i quali vengono in
29 considerazione le “esigenze del figlio”, “i tempi di permanenza presso ciascun genitore” e “la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”. Occorre, pertanto, analizzare tutti gli elementi concreti rivelatori della capacità economica dei coniugi, il contesto sociale di appartenenza dei figli, le loro abitudini di vita, le loro esigenze, tenendo presente che il dovere di provvedere al mantenimento, all'istruzione ed all'educazione della LE, posto sia dall'art. 30 Cost. che dall'art. 147 c.c., impone ai genitori di far fronte a una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, all'adeguata predisposizione, fin quando l'età lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura ed educazione. Riguardo, poi, ai redditi delle parti, la Suprema Corte ha chiarito che l'obbligo di mantenimento della LE è autonomo per ogni genitore e va calcolato in ragione delle sostanze di ciascuno (Cass. civ. 06.07.2012 n. 11414). Ciò significa che il principio di proporzionalità, pur imponendo di effettuare una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, in relazione alle esigenze attuali dei figli ed al tenore di vita da questi goduto (Cass. Civ., Sez. I, ord. 26 gennaio 2024 n.
2536, Cass. Civ. Sez. I, Ord. 11 dicembre 2023, n. 34383; Corte di Cass. n.
4811/2018), non richiede che vi sia una stretta correlazione tra il dovere di provvedere ai bisogni dei figli, derivante dal rapporto stesso di filiazione, e le capacità economiche dell'altro genitore, anche se di tali capacità economiche occorre tenere conto specie se esse siano tali da mutare radicalmente la capacità economica complessiva dei genitori (Cass. civ.
16.09.2020 n. 19299).
Nella fattispecie in esame ha prodotto il modello CP_1
730/2019, dal quale risulta che lo stesso nell'anno 2019 ha percepito un
30 reddito lordo di € 25.022,00 con una imposta netta 1.208,00, corrispondente a € 1.984,50 su 12 mensilità, ma deve pagare il mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale pari a € 600,00 mensili. Lo stesso non ha, invece, prodotto l'ulteriore documentazione reddituale richiesta con ordinanza del 18.03.2021, sicché non è possibile verificare se il suo reddito sia nel tempo aumentato, anche se tale comportamento processuale è suscettibile di essere valutato ai sensi dell'0art. 116 c.p.c..
Infine, va osservato che diversi testi Testimone_2 Tes_8
,
[...] Testimone_10 Testimone_9 [...]
, Tes_6 Testimone_7 Tes_11 [...]
hanno riferito che il durante il matrimonio svolgeva Tes_3 CP_1
attività di meccanico in modo informale, presso il garage dell'abitazione o in quello dei genitori, effettuando riparazioni per amici e conoscenti, ma non sono stati acquisiti concreti elementi per potere affermare che lo stesso abbia continuato a svolgere tale attività anche dopo la separazione e che lo stesso ricavasse, comunque, da tale attività un reddito apprezzabile, avendo alcuni testi ( fatto riferimento al Tes_11 Testimone_8
fatto che non percepiva compenso e che svolgeva l'attività di meccanico per passione. ha, invece, affermato di non Parte_2
lavorare e di avere percepito il reddito di cittadinanza dal 21.10.2020 per un importo mensile di € 700,00, oltre all'assegno di mantenimento, ed in data 03.01.2024 ha depositato documentazione dalla quale risulta che ha percepito sino al mese di dicembre 2023 la somma di € 300,00 al mese quale "integrazione assegno unico". Tuttavia, la stessa ha segnalato che dal dicembre 2023 non percepiva più il reddito di cittadinanza, essendo stata soppressa tale misura di sostegno del reddito, ed ha affermato che percepiva solamente l'assegno unico per i figli pari a € 134,00, somma che
31 verosimilmente veniva corrisposta anche al . Bisogna, infine, CP_1
considerare che la , quale genitore di LE Parte_2
minorenne e soggetto privo di redditi, avrebbe titolo per il reddito di inclusione ed è verosimile che la stessa svolga anche qualche attività lavorativa non regolarizzata, come riferito dalla teste la Testimone_9
quale ha evidenziato che dopo la separazione la stessa aveva ripreso a svolgere l'attività di badante che aveva svolto anche prima del matrimonio.
Tutto ciò considerato, rilevato che i figli minori vivono con la madre, la quale si fa carico di provvedere in via diretta alle loro esigenze, occorre che anche il padre contribuisca al soddisfacimento dei loro bisogni mediante la corresponsione di un assegno periodico. Va, poi, osservato che i bisogni dei bambini sono leggermente aumentati rispetto all'epoca in cui è stata emessa l'ordinanza presidenziale, avendo ormai raggiunto Per_1
l'età dell'adolescenza. La Suprema Corte (Cass. Civ. 17055/2007; Cass. 6 novembre 2009, n. 23630; Cass. Civ. 8927/2012; Cass. 1 marzo 2018 n.
4811; Cass. civ. 4 maggio 2023, n. 11724) ha, infatti, rilevato che l'aumento delle esigenze economiche della LE è notoriamente legata alla crescita, sicché, in qualche misura, non ha bisogno di specifica dimostrazione, legittimando così l'aumento dell'assegno di mantenimento anche in assenza di aumenti reddituali del genitore, quando trascorra un tempo piuttosto ampio, tale da determinare il passaggio del figlio minore ad una fase di vita caratterizzata da nuovi e maggiori bisogni.
Tenuto conto, delle risorse economiche dei genitori e delle presumibili esigenze dei figli minori, ritiene questo Tribunale che possa essere posto a carico di l'obbligo di corrispondere a CP_1
la somma mensile complessiva di € Parte_2
500,00, a titolo di contributo al mantenimento dei due figli, da rivalutare
32 annualmente in base agli indici ISTAT e da corrispondere entro i primi cinque giorni di ogni mese.
Inoltre, dovrà contribuire alle spese straordinarie CP_1
nell'interesse dei figli, da individuare sulla base delle Linee Guida del
CNF, nella misura del 70 %, tenuto conto del divario reddituale esistente tra le parti.
Va precisato che l'assegno perequativo disposto nella presente sentenza di separazione per il mantenimento dei figli decorre dalla data della decisione e non dalla data della proposizione della domanda, trattandosi di una pronuncia determinativa che non può operare per il passato, per il quale valgono, invece, sin dalla data della domanda, le determinazioni provvisorie di cui agli artt. 708 e 709 cod. proc. civ. (Cass. civ. 02/08/2013 n. 18538)
Quanto al mantenimento del coniuge, si deve premettere che durante la separazione non viene meno la solidarietà economica che lega i coniugi
(Cass. 22.04.1998 n. 4094) ed in conseguenza di ciò l'art. 156 c.c. stabilisce che “il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”.
La giurisprudenza ha chiarito che presupposti dell'assegno di mantenimento per il coniuge, ai sensi del citato art. 156 c.c., sono: che al richiedente non sia addebitabile la separazione e che lo stesso non fruisca di redditi propri idonei a fargli mantenere un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione (Cass. 14.08.1997 n. 7630; Cass.
27.06.1997 n. 5762; Cass. 26.06.1996 n. 5916).
La valutazione dell'inadeguatezza dei redditi va effettuata sulla base delle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il
33 matrimonio, sicché occorre avere riguardo essenzialmente al tenore di vita goduto dai coniugi durante la convivenza matrimoniale (Cass. 29.03.2000
n. 3792), quale indice sintomatico delle potenzialità economiche della famiglia. Occorre, inoltre, tenere conto, secondo l'insegnamento della costante giurisprudenza della Suprema Corte (vedi, tra le altre, Cass. civ. sez. I, 20.02.1986, n. 1032), tanto dei redditi da lavoro, quali risultano dalle dichiarazioni delle parti, quanto di ogni altra utilità economicamente valutabile, considerando tutte le circostanze che ricorrono in concreto e che incidono sulla posizione economica delle parti. Occorre tenere conto anche delle proprietà immobiliari e dell'eventuale prezzo di alienazione delle medesime (Cass. Sez. I, 29.10.1999 n. 12182; Cass. Sez. I, 27.01.2004 n.
1398).
Vi è, poi, un terzo presupposto per il concreto riconoscimento del diritto in parola, non indicato espressamente dalla legge, ma da essa agevolmente desumibile, seppure implicitamente: l'esistenza di uno squilibrio tra la situazione economico-patrimoniale dei due coniugi (Cass.
28.04.1995 n. 4720; Cass. 27.03.1995 n. 2223).
La giurisprudenza di legittimità ha, poi, sottolineato che la differenza testuale tra il tenore dell'art. 156 c.c., che subordina il diritto del coniuge separato senza addebito al mantenimento da parte dell'altro alla condizione che chi lo pretenda "non abbia adeguati redditi propri", ed il tenore dell'art. 5, comma 6, l. 1 dicembre 1970 n. 898, come modificato dall'art. 10 l. 6 marzo 1987 n. 74, che condiziona altresì il diritto al fatto che chi lo pretende non possa procurarseli per ragioni oggettive, non è priva di significato, poiché sta ad indicare che se - ad esempio - prima della separazione i coniugi avevano concordato o, quanto meno, accettato (sia pure soltanto per facta concludentia) che uno di essi non lavorasse,
l'efficacia di tale accordo permane anche dopo la separazione, perché la
34 separazione instaura un regime che, a differenza del divorzio, tende a conservare il più possibile tutti gli effetti propri del matrimonio compatibili con la cessazione della convivenza e, quindi, anche il tenore e il "tipo" di vita di ciascuno dei coniugi (Cass. 19.03.2004 n. 5555). Di conseguenza,
l'apprezzamento di fatto circa la sussistenza della capacità lavorativa del coniuge separato non può incidere sull'an debeatur, ma solo, eventualmente, sulla quantificazione dell'assegno. Inoltre, l'attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche (Cass. civ.
02.07.2004 n. 12121; Cass. civ. 25.08.2006 n. 18547).
Nella fattispecie in esame, sulla base di quanto sopra esposto, sussiste un evidente divario nei redditi delle parti, divario che non è stato, peraltro, possibile accertare con maggiore precisione anche per la condotta omissiva del che non ha depositato le ultime dichiarazioni dei CP_1
redditi. D'altronde, non occorre un accertamento dei redditi rispettivi nel loro esatto ammontare, attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle situazioni patrimoniali complessive di entrambi (Cass.
Sez. I, 19.03.2002 n. 3974; Cass. sez. I 5.11.2007 n. 23051).
E', allora, evidente che il può contare su un reddito costante CP_1
derivante dalla sua attività di lavoratore dipendente quale meccanico ed è anche proprietario della casa coniugale che gli è stata recentemente restituita dal coniuge ed il cui godimento ha certamente per il resistente un apprezzabile valore economico, non considerato al momento della emissione della ordinanza presidenziale, mentre la è Parte_2
disoccupata, anche se ha una qualche capacità lavorativa e saltuariamente
35 svolge l'attività di badante, ma le sue entrate sono certamente assai esigue, così da dovere fare affidamento su misure di sostegno del reddito, quale in passato il reddito di cittadinanza e probabilmente oggi l'assegno di inclusione, e sull'aiuto di congiunti, come risulta confermato dal fatto che la stessa vive in una casa di proprietà della madre, detenuta a titolo di comodato gratuito.
Va, infine, evidenziato che il ha affermato che la CP_1
convive con altro uomo. Invero, da tempo si discute Parte_2
in ordine al rilievo da attribuire alla convivenza instaurata dopo la separazione dal coniuge richiedente l'assegno e la più recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che se durante lo stato di separazione il coniuge avente diritto all'assegno di mantenimento instaura un rapporto di fatto con un nuovo partner, che si traduce in una stabile e continuativa convivenza o, in difetto di coabitazione, in un comune progetto di vita, caratterizzato da assistenza morale e materiale come il matrimonio, viene meno l'obbligo di assistenza materiale da parte del coniuge separato e, quindi, il diritto all'assegno (Cass. civ. 12.12.2023 n.
34728). Invero, la ratio dell'assegno di mantenimento nella separazione, poggia sul rilievo che, nel corso della separazione, sono “sospesi” solo gli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, incompatibili con il venir meno della convivenza, mentre è ancora attuale il dovere di assistenza materiale, “sì da potersi affermare che l'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento costituisce una continuazione dell'obbligo di assistenza materiale tra i coniugi, previsto dall'art. 143 cod. civ.” (Cass. 10 giugno 2022, n. 18862). Nondimeno, la costituzione di un'altra famiglia di fatto “è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che esclude la prosecuzione di ogni solidarietà matrimoniale con l'altro coniuge” (vedi in tal senso già Cass. civ. 19.12.2018 n. 32871).
36 Per potere riscontrare la sussistenza dei requisiti della “famiglia di fatto” si fa sovente riferimento alla figura della “convivenza” con la precisazione che essa non deve “necessariamente coincidere con la coabitazione”, dovendosi intendere per “convivenza” come “lo stabile legame tra due persone connotato da duratura e significativa comunanza di vita e di affetti” (vedi recentemente Cass. civ. 9178/2018), da distinguere dalla semplice “relazione di affettività e frequentazione”, che costituisce, invece, una situazione relazionale priva di quei caratteri di stabilità e durevolezza richiesti perché la stessa possa essere assimilata ad un vincolo matrimoniale ove devono coesistere l'elemento spirituale, il legame affettivo, e l'elemento materiale della reciproca assistenza morale e materiale, fondata non sul vincolo coniugale e sugli obblighi giuridici che ne scaturiscono, ma sull'assunzione volontaria di un impegno reciproco.
Quest'ultima situazione può essere provata sulla base di presunzioni e la prova della coabitazione non è indispensabile, ma occorre che gli elementi di valutazione offerti consentano di affermare la sussistenza non solo dell'elemento soggettivo della relazione affettiva stabile ma anche dell'elemento oggettivo della reciproca, spontanea assunzione di diritti ed obblighi. In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che, pur non essendo la coabitazione un requisito indispensabile per potere ravvisare un rapporto di “convivenza”, in quanto si tratta di concetti distinti
(Cass. civ. n. 14151/2022), nondimeno, nel caso in cui difetti la coabitazione, il soggetto onerato della prova del rapporto di convivenza deve dimostrare non solo l'esistenza di un legame affettivo stabile, ma anche l'esistenza di un comune progetto di vita nel quale i partner si prestano reciproca assistenza morale e materiale (vedi la già citata Cass. civ. n. 34728/2023).
37 Nella fattispecie in esame va, però, osservato che non è stato provato in alcun modo dal resistente che la conviva con Parte_2
l'uomo indicato nella comparsa conclusionale, peraltro soggetto diverso da quello indicato in precedenti fasi del giudizio come soggetto legato sentimentalmente alla donna, né è stato provato che la
, pur in assenza di una situazione di coabitazione, Parte_2 possa contare sul costante aiuto economico di altro uomo a lei legato sentimentalmente, sicché tale circostanza non può certamente essere presa in considerazione, dovendosi, in ogni caso, escludere l'utilizzabilità della documentazione prodotta dal resistente dopo la precisazione delle conclusioni.
Alla stregua delle superiori considerazioni, occorre, pertanto, prevedere a carico del ed a favore della la CP_1 Parte_2
corresponsione di un assegno con finalità perequativa, il cui ammontare può essere congruamente determinato, tenuto conto delle verosimili risorse economiche delle parti, in € 200,00 mensili, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT. La suddetta misura dell'assegno dovrà avere decorrenza dal mese di ottobre 2024, vale a dire dal mese in cui la ha restituito al il godimento della casa Parte_2 CP_1
coniugale, fatto che ha alterato in modo apprezzabile il precedente equilibrio economico, mentre per il periodo antecedente e sin dalla data di deposito del ricorso va confermata la misura dell'assegno stabilita nella ordinanza presidenziale.
Va, infine, dichiarata inammissibile la domanda avanzata dalla affinché fosse ordinato al di effettuare il Parte_2 CP_1
rendiconto delle somme esistenti sul conto corrente cointestato n. 2361 intrattenuto presso il Banco Popolare BPM filiale di LA e lo stesso fosse condannato al versamento in suo favore della metà dell'importo
38 esistente su detto conto alla data del 01.06.2019. Infatti, l'art. 40 c.p.c. consente il cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione cd. "per subordinazione" o "forte" (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale quando una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale.
Detto cumulo, pertanto, non può operare nelle ipotesi in cui si prospettano domande soggette al rito ordinario che, come nel caso in esame, siano autonome e separate rispetto alla domanda di separazione personale (cfr.
Cass. civ. sez. I del 13 ottobre 2005 n. 19886).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste, pertanto, a carico di rimasto soccombente sulle domande CP_1
maggiormente qualificanti. Le stesse, avuto riguardo alla natura ed entità della causa ed alla complessità delle questioni trattate, possono liquidarsi, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, così come modificati dal D.M. 147/2022 in complessivi € 251,70 per spese non imponibili ed in complessivi € 7.616,00 per compensi, di cui € 1.701,00 per fase studio, €
1.204,00 per fase introduttiva, € 1.806,00 per fase istruttoria, ed € 2.905,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi,
I.V.A. e c.p.a..
P.Q.M.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti ed il Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 4290/2019 R.G., così provvede:
1) dichiara la separazione giudiziale dei coniugi nato CP_1
a Messina il 28.06.1978, e nata a Parte_2
Messina il 10.09.1978, uniti in matrimonio concordatario a Saponara
39 (ME), l'08.05.2010, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 4 parte 2 serie A anno 2010;
2) dichiara che la separazione è addebitabile a CP_1
3) conferma l'ordinanza presidenziale del 23.03.2020, nella parte in cui ha disposto l'affidamento condiviso dei figli minori, la domiciliazione privilegiata dei minori presso la madre ed i tempi di permanenza con il padre;
4) revoca la predetta ordinanza presidenziale con riferimento all'assegnazione in favore di della Parte_2
casa coniugale, con decorrenza dal mese di ottobre 2024;
5) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a CP_1
la somma mensile complessiva di € Parte_2
500,00, a titolo di contributo al mantenimento dei due figli minori, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT e da corrispondere entro i primi cinque giorni di ogni mese;
dispone che l'assegno perequativo disposto nella presente sentenza di separazione per il mantenimento dei figli decorre nella misura sopra indicata dalla data della presente decisione mentre per il periodo precedente e fin dalla data della domanda valgono le determinazioni provvisorie di cui agli artt. 708 e 709 cod. proc. civ.;
6) dispone che contribuisca alle spese straordinarie CP_1
nell'interesse dei figli, da individuare sulla base delle Linee Guida del CNF, nella misura del 70 %;
7) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a CP_1
un assegno per il di lei Parte_2
mantenimento pari ad € 200,00 mensili, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT;
dispone che la suddetta misura dell'assegno abbia decorrenza dal mese di ottobre 2024, mentre per il periodo
40 antecedente e sin dalla data di deposito del ricorso la misura dell'assegno è quella stabilita nella ordinanza presidenziale;
8) dichiara inammissibile la domanda di rendiconto e di condanna al pagamento del saldo avanzata dalla nei Parte_2
confronti del;
CP_1
9) condanna al pagamento in favore di CP_1
delle spese processuali, che liquida Parte_2
in complessivi € 251,70 per spese non imponibili ed in complessivi €
7.616,00 per compensi, di cui € 1.701,00 per fase studio, € 1.204,00 per fase introduttiva, € 1.806,00 per fase istruttoria, ed € 2.905,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi, I.V.A. e c.p.a..
10) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Saponara
(ME) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 21/10/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
41
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 4290 del Registro Generale Contenzioso 2019
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, residente in [...]. c.f. C.F._1
, elettivamente domiciliata a Messina in Via C.F._2
Risorgimento n. 165, presso gli Avv.ti Veronica TT (c.f.:
; pec: fax: 090- C.F._3 Email_1
9018752) e UL TT (c.f.: ; pec: C.F._4
fax: 090-9018752), che la rappresentano Email_2
e difendono per procura in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F.: CP_1
, residente a [...], C.F._5
elettivamente domiciliato in LA (ME), Piazza Gen. Gioacchino
Nastasi, 18, presso il recapito professionale dell'avv. Santi Certo (C.F.:
), che lo rappresenta e difende per procura in atti;
C.F._6
RESISTENTE
1 E
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione giudiziale
IN FATTO ED IN DIRITTO
nato a [...] il [...], e CP_1
nata a [...] il [...], contraevano Parte_2
a Saponara (ME), l'08.05.2010 matrimonio concordatario, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 4 parte 2 serie A anno
2010, in regime di comunione dei beni. Dall'unione nascevano due figli, in data 19.10.2011 ed in data 17.04.2014 Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 03.09.2019, Parte_2
chiedeva al Tribunale di Messina che venisse pronunciata la
[...]
separazione dei coniugi, con addebito a carico del marito, che fosse disposto l'affidamento condiviso dei figli minori con collocamento presso la madre, che fosse assegnata alla deducente la casa familiare, che fossero disciplinati i tempi di permanenza dei figli minori con il padre, che fosse posto a carico del l'obbligo di corrispondere alla deducente, entro il CP_1
giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile di € 900,00 di cui € 100,00 per il mantenimento del coniuge ed € 800,00 per il mantenimento dei figli, oltre al 70 % delle spese straordinarie. A sostegno delle domande evidenziava che l'unione coniugale si era disgregata a causa del comportamento del marito, il quale l'aveva, sin dai primi mesi del matrimonio, sovente apostrofata con ingiurie e con rimproveri per asserite mancanze nell'attività di accudimento della casa, nonostante lo stesso fosse a conoscenza dei gravi problemi di salute che l'affliggevano, a causa dei quali riusciva a compiere solo con enorme fatica anche le faccende domestiche più semplici. Lamentava, inoltre, che il marito aveva una gelosia morbosa, tanto che la controllava in maniera ossessiva in tutti i suoi spostamenti,
2 impedendole di curare la sua persona e di trovare un'occupazione confacente alla sua istruzione ed alle sue inclinazioni. Evidenziava, infine, che, quando lei aveva comunicato al marito la propria intenzione di porre fine al rapporto coniugale, lo stesso, preso dall'ira, aveva posto in essere comportamenti ancora più aggressivi ed ingiuriosi, per i quali era stata costretta a sporgere denuncia. Quanto ai rapporti economici tra le parti, rilevava che era disoccupata mentre il lavorava con contratto a CP_1
tempo indeterminato per la “ percependo una Parte_3
retribuzione mensile di circa € 1.600,00.
Con comparsa di costituzione di nuovi procuratori depositata il
19.12.2019, ribadiva che la separazione Parte_2
era da addebitare al marito e lamentava che dopo il deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio il comportamento del marito era stato ancora più vessatorio, tanto che lo stesso aveva collocato una telecamera nel garage di pertinenza dell'abitazione familiare, per vigilare i suoi spostamenti. Evidenziava che il era andato a vivere nella casa dei CP_1
suoi genitori, sita in Rometta Marea, Via del Mare n. 9, a far data dal mese di luglio dell'anno 2019, e che, da allora, aveva versato per il mantenimento della moglie e dei figli solo la somma di € 1.200,00, stornando il proprio stipendio, che prima era canalizzato su un conto corrente cointestato, su altro conto esclusivo. Modificava, quindi, parzialmente le domande chiedendo che fosse posto a carico di
[...]
l'obbligo di corrispondere alla deducente un assegno mensile di € CP_1
1.000,00 di cui € 700,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori ed € 300,00 per il mantenimento del coniuge, con decorrenza dal mese di giugno 2019, epoca nella quale era venuta meno la convivenza coniugale, o, in subordine, dalla data della domanda. Chiedeva, altresì, che fosse posto a carico del l'obbligo di provvedere al pagamento del CP_1
3 mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale e che fosse ordinato al di effettuare il rendiconto delle somme esistenti sul conto corrente CP_1
cointestato n. 2361 intrattenuto presso il Banco Popolare BPM filiale di
LA e di procedere al versamento in suo favore della metà dell'importo esistente su detto conto alla data del 01.06.2019.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 26.01.2020 si costituiva il quale lamentava che la CP_1
, sin dal momento in cui aveva preso la decisione di Parte_2
separarsi, aveva rifiutato di condividere con il deducente qualsiasi decisione riguardante i figli minori, opponendo un secco rifiuto anche alla richiesta del deducente di informarlo sulle frequentazioni dei bambini e sulle attività dagli stessi posti in essere, così impedendogli il buon esercizio del ruolo genitoriale. Rilevava che egli aveva intrapreso un programma terapeutico denominato “parent training” presso il Consultorio Familiare di
LA ed aveva proposto alla di parteciparvi, ma Parte_2
ciò non era valso ad incidere sul comportamento di quest'ultima, tanto che, su iniziativa della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Messina, erano intervenuti i Servizi Sociali, ma anche l'opera dei Servizi non era riuscita a modificare la condotta della che, ad esempio, non aveva voluto partecipare ai Parte_2
festeggiamenti per il compleanno della piccola , benché gli Per_1
operatori dei Servizi le avessero spiegato l'importanza della presenza di entrambi i genitori per l'equilibrio psicofisico della figlia. Rilevava, poi, che le accuse mosse dalla ricorrente nei suoi confronti erano mere strumentalizzazioni del tutto infondate, ancorate all'indole della stessa ricorrente, poco incline a soggiacere ai vincoli derivanti dal rapporto matrimoniale, ma lamentava che tale vicenda avrebbe potuto costituire, comunque, un ostacolo alla gestione del rapporto tra le parti con
4 riferimento ai figli. Evidenziava, infine, che la , Parte_2
temendo verosimilmente di essere giudicata, non si confrontava sulle problematiche che via via emergevano con riferimento ai figli. Tenuto conto dei limiti nelle capacità genitoriali della ricorrente, dichiarava di essere disponibile ad accogliere i figli presso di sé per assicurare agli stessi le migliori condizioni di vita. Negava, in ogni caso, che la disgregazione della unità familiare fosse stata una conseguenza delle condotte a lui attribuite dalla ricorrente, con accuse del tutto mendaci ed osservava che la telecamera era stata da lui installata nel garage già dal mese di maggio
2019, al fine di videosorvegliare gli strumenti da lavoro e ludici contenuti nel garage medesimo, e non per monitorare gli spostamenti della dopo la separazione. Evidenziava che l'assegnazione Parte_2
della casa coniugale avrebbe dovuto seguire la collocazione dei minori con uno o l'altro genitore, ma chiedeva che in ogni caso fosse a lui riservato l'uso esclusivo del garage, ove teneva i propri strumenti e dove avrebbe potuto andare a vivere, essendo l'immobile dotato anche di servizi igienici.
Quanto ai tempi di permanenza dei figli minori con il padre, rappresentava che, dopo la separazione di fatto, si era ormai stabilizzato un assetto in base al quale i bambini stavano con lui durante la settimana di giorno e pernottavano con lui durante la notte del martedì e del giovedì; chiedeva, pertanto, che fosse mantenuto il suddetto regime. Quanto ai rapporti di natura economica riferiva che egli percepiva una retribuzione mensile di €
1.687,26, al lordo delle trattenute di legge, ma doveva pagare il mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale pari a circa € 600,00 al mese, oltre ad € 72,00 ogni tre mesi a titolo di assicurazione, sicché non poteva certamente pagare l'assegno richiesto dalla ricorrente. Contestava, poi,
l'affermazione della controparte secondo cui egli aveva provveduto alle esigenze della famiglia, dal momento della separazione di fatto, mediante
5 la corresponsione della misera somma complessiva di € 1.200,00, rilevando che la moglie, fino al mese di ottobre, aveva avuto l'uso della carta di credito accessoria al conto corrente cointestato, ove si trovava denaro proveniente esclusivamente dalle retribuzioni del deducente, che la stessa aveva autonomamente utilizzato;
inoltre, rilevava che egli, oltre a versare la somma di circa € 400,00 mensili ed pagare il mutuo, si era fatto carico del pagamento delle utenze e degli oneri condominiali. Osservava, poi, che la ricorrente aveva superato le problematiche di salute indicate in ricorso ed era persona abile al lavoro, tanto che nel periodo estivo aveva prestato attività lavorativa presso il padre di tale e poteva, Persona_3
pertanto, reperire idonea occupazione. Chiedeva, di conseguenza, che fosse rigettata la richiesta avanzata dalla ricorrente di un assegno per il mantenimento del coniuge mentre dichiarava di essere disponibile a corrispondere a titolo di contributo al mantenimento dei figli, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale, la somma mensile di €
400,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie. Nella ipotesi in cui i figli minori fossero stati collocati presso di lui, chiedeva, infine, che la fosse onerata a corrispondere per il mantenimento Parte_2
della LE la somma mensile di € 400,00.
Con ordinanza del 31.01.2020 il Presidente delegato richiedeva ai
Servizi Sociali del Comune di Torregrotta ed al Consultorio Familiare competente di esaminare “i rapporti dei minori e con le Per_1 Per_2
due figure genitoriali e le relative famiglie di origine, i contesti domestici presso i quali i minori sono ospitati da ciascuno dei genitori e quanto altro utile ai fini della individuazione della disciplina provvisoria in tema di affidamento, collocazione e tempi di permanenza della LE con i genitori”; domandava, in particolare, di “approfondire se il rapporto tra i
6 minori ed i genitori presenti gli aspetti disfunzionali reciprocamente denunciati dalle parti” e di “verificare la capacità genitoriale delle parti”.
Venivano, quindi, acquisite le relazioni trasmesse dai Servizi Sociali del Comune di Torregrotta e dal Consultorio Familiare di LA. In particolare, con relazione datata 13.03.2020, il Servizio Sociale del
Comune di Torregrotta riferiva che i coniugi apparivano più collaborativi che in passato e la non poneva ostacoli alle visite Parte_2
paterne; i bambini apparivano ben curati e tranquilli, mostravano un attaccamento sereno e forte ad entrambe le figure genitoriali. Il Servizio evidenziava che appariva opportuno attivare un percorso di mediazione familiare, al fine di mantenere un clima sereno e positivo.
Con relazione datata 18.03.2020 il Consultorio Familiare riferiva di non avere potuto effettuare l'indagine sulle capacità genitoriali, in ragione delle restrizioni dovute all'emergenza Covid 19, ma trasmetteva indagine familiare datata 13.12.2019 ed effettuata su richiesta della Procura della
Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Messina, come da protocollo sulla presa in carico di minori vittime o a rischio di violenza.
Dalla suddetta indagine emergeva che, secondo quanto riferito da entrambi i coniugi, il matrimonio era stato caratterizzato da frequenti litigi e non era stata mai sviluppata una adeguata intesa sessuale, prima a causa di problemi di natura fisica della moglie e poi, superati detti problemi, per le incomprensioni relazionali;
nell'ultimo anno il , più volte e per CP_1
periodi più o meno brevi, in accordo con la moglie, si era allontanato dall'abitazione familiare, facendovi ritorno sempre in accordo con la stessa nel tentativo di ricostruire il legame e, nel corso dei suddetti tentativi, la coppia si era anche rivolta al Consultorio Familiare di LA;
nondimeno, nel mese di giugno 2019 la coppia si era separata di fatto, su iniziativa della
, mentre il aveva accettato con difficoltà la Parte_2 CP_1
7 separazione ed entrambi avevano riferito numerosi episodi conflittuali. Il
Servizio evidenziava, quindi, che entrambi i componenti della coppia genitoriale avevano adeguati rapporti affettivi con entrambi i figli ed entrambi avevano a cuore che la crescita dei figli potesse avvenire senza alcuna compromissione;
i figli, dal canto loro, individuavano in entrambi i genitori importanti figure di riferimento e la qualità dell'attaccamento appariva adeguata.
All'udienza presidenziale tenuta ex art. 708 c.p.c. in data 23.03.2020, veniva espletato il tentativo di conciliazione, che aveva un esito infruttuoso. Con ordinanza fuori udienza resa in data 23.03.2020, il
Presidente Delegato dava i provvedimenti provvisori nell'interesse dei coniugi e della LE, come segue: “autorizza i coniugi e a vivere separati;
2. Parte_1 CP_1
affida i figli minorenni e ad entrambi i genitori in Per_1 Per_2
maniera condivisa, prevedendo che gli stessi continuino a convivere con la madre, con facoltà del padre di vederli e tenerli con sé: 2a) per due giorni a settimana dalle ore 18,00 alle ore 21,00 da concordare preventivamente con la madre (e, in mancanza di accordo, il martedì e il giovedì), nonché, a settimane alterne, dalle ore 14,00 del venerdì alle ore 19,00 della domenica, salvo diverso accordo da stabilire preventivamente tenendo conto delle esigenze dei figli minori;
inoltre, di tenerli con sé 2b) durante le vacanze estive per un periodo di quindici giorni nell'arco di tempo pur esso da concordare preventivamente entro il 30 maggio di ogni anno, tenendo sempre conto delle esigenze dei minori, oppure, in difetto, dall'1 al 15 agosto di un anno e dal 16 al 31 luglio dell'anno successivo, con sospensione, per analogo periodo, del diritto di visita del padre;
2c) per un periodo di quattro giorni consecutivi durante le vacanze natalizie in modo da consentire al padre di poter trascorrere con i figli, alternativamente, un
8 anno il giorno di Natale e l'anno successivo il giorno di Capodanno, da concordare preventivamente entro il 31 ottobre di ogni anno oppure, in difetto, dal 24 al 27 dicembre il primo anno e dal 30 dicembre al 2 gennaio il secondo anno;
2d) durante le festività pasquali, ad anni alterni, la domenica di Pasqua o il lunedì dell'Angelo, sempreché il predetto regime delle festività natalizie e pasquali non si riveli, nella sua attuazione concreta, incompatibile con le esigenze di qualsiasi altra natura del minore;
2e) il giorno del compleanno dei minori alternativamente a pranzo o a cena;
2f) il giorno del compleanno del padre dalle ore 16,00 alle ore 22,00; 3. assegna la casa coniugale con il relativo arredamento a consentendo a di ritirare Parte_1 CP_1
dalla stessa i propri effetti personali;
4. ordina a di CP_1
corrispondere a entro il giorno 5 di ogni Parte_1
mese (presso il domicilio di quest'ultima o, in alternativa, con diversa modalità da concordare tra le parti), un assegno provvisorio mensile di €
600,00 (in tal modo determinato anche in considerazione del godimento della casa coniugale) per contributo al mantenimento del coniuge stesso e del figlio (in ragione di € 200,00 per ciascun figlio e di € 200,00 per la moglie), annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per i medesimi figli”. Con il medesimo provvedimento il Presidente delegato nominava, quindi, il
Giudice Istruttore e dava i provvedimenti necessari per la prosecuzione del giudizio davanti a questo.
Avvero la suddetta ordinanza il interponeva reclamo e la CP_1
Corte di Appello di Messina, con provvedimento del 05.02.2021, in parziale accoglimento del reclamo, rideterminava in € 100,00 al mese l'assegno posto a carico del per il mantenimento della moglie, CP_1
confermando nel resto l'ordinanza impugnata.
9 Con la memoria integrativa depositata il 5 ottobre 2020 la ricorrente ribadiva tutte le sue domande. Osservava che il aveva reso CP_1
impossibile la prosecuzione della convivenza matrimoniale insultando ripetutamente la moglie, impedendole di trovare una occupazione lavorativa, così da renderla economicamente dipendente da lui, controllando in modo ossessivo tutte le sue attività, tanto da farsi intestare la SIM del cellulare della moglie a sua insaputa. Evidenziava che lei aveva a lungo tollerato tali vessazioni per amore dei figli, ma alla fine aveva preso la decisione di porre fine al rapporto, invitando il marito a lasciare la casa, iniziativa che aveva, però, ancora più scatenato il carattere irascibile del marito, così costringendola a sporgere denuncia all'autorità inquirente.
Evidenziava, poi, che il GUP del Tribunale di Messina aveva, con decreto del 27.01.2020 rinviato a giudizio il per il reato di cui all'art. 572 CP_1
c.p., per avere maltrattato la moglie anche alla presenza dei figli minori.
Osservava che, per porre fine a tale situazione, lei aveva acconsentito ad intraprendere un percorso di “parent training”, finalizzato a gestire con accortezza i figli, ma tutti gli sforzi si erano rivelati inutili, avendo il CP_1
continuato a tenere condotte offensive nei suoi confronti. Lamentava che il non aveva mutato atteggiamento neppure dopo l'emissione della CP_1
ordinanza presidenziale, continuando nei suoi comportamenti provocatori ed inquisitori. Evidenziava, poi, che il aveva corrisposto somme CP_1
inferiori rispetto a quelle stabilite a titolo di assegno di mantenimento e non aveva contribuito alle spese da lei affrontate per l'acquisto di abbigliamento, scarpe, prodotti scolastici per i bambini, mentre aveva liberato il garage dai suoi attrezzi e beni personali solo tra la fine del mese di maggio e l'inizio del mese di giugno 2020, continuando, però, a detenere le chiavi della cassetta postale ed a prelevare tutta la corrispondenza. Lamentava che il continuava ad accusare la CP_1
10 deducente di non essere una buona madre e di non occuparsi adeguatamente dei bambini, benché lei si fosse preoccupata di seguire attentamente l'iter scolastico dei figli, nonchè di ricorrere alla pediatra non soltanto per le piccole patologie fisiche accusate dagli stessi, ma anche per accertare il "disagio" psicologico di segnalato (con la incongrua Per_1
"valutazione competenze genitoriali" del 6.8.2020 depositata telematicamente) dagli specialisti dell'ASP di Messina.
Con la memoria di costituzione davanti al Giudice Istruttore depositata il 26 ottobre 2020, il resistente richiamava integralmente il contenuto dei precedenti scritti difensivi. Rilevava che la ricorrente aveva esposto i fatti in mala fede ed evidenziava che il pagamento di una somma ridotta rispetto a quella stabilita con l'ordinanza presidenziale a titolo di assegno mensile si era verificato solo per le due mensilità durante le quali egli era stato posto in cassa integrazione covid 19 e non era stato in grado, senza alcuna colpa, di versare l'intera somma dovuta in conseguenza della consistente riduzione del reddito che aveva subito in quel periodo.
Lamentava, inoltre, che persistevano le difficoltà comunicative tra le parti e sottolineava che la stessa domanda di addebito appariva sintomatica della litigiosità della , la quale aveva formulato accuse Parte_2
false e contraddittorie, tenuto conto del fatto che egli si era sempre prodigato per il benessere della famiglia e per assistere la moglie, anche in relazione alle cure di cui la stessa aveva bisogno, e non aveva mai avuto un atteggiamento possessivo e morboso, tanto che, nel mese di dicembre 2018, aveva scelto spontaneamente (e di concerto con il coniuge) di mettere in pausa di riflessione il proprio matrimonio. Chiedeva, inoltre, che fosse compiuto un tempestivo accertamento della condizione dei figli minori, soprattutto di , la quale, in diverse occasioni, aveva manifestato Per_1
segnali di ansia ed agitazione, evidenziando che solo all'esito di tali
11 accertamenti sarebbe stato possibile verificare se la collocazione dei bambini presso la madre fosse stata una scelta proficua per la loro crescita e la corretta ed armoniosa formazione della loro personalità. Ribadiva, quindi, la richiesta di non assegnazione alla del Parte_2
locale ubicato al piano seminterrato della villetta a schiera di sua proprietà, che aveva come destinazione principale quella di rimessa utilizzata dal per la custodia della propria attrezzatura e, peraltro, essendo dotato CP_1
di servizi igienici, poteva esser convertito in abitazione. Evidenziava, in particolare, che il chiesto provvedimento sarebbe stato soluzione perfettamente conforme al preminente interesse dei minori, anche a garanzia del perseguimento del migliore equilibrio economico e per la salvaguardia della capacità di soddisfacimento del loro fabbisogno primario. Quanto ai rapporti di natura economica, sottolineava che egli percepiva circa € 1.550,00 mensili netti ma doveva pagare il mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale e sostenere spese per circa €
150,00 mensili per raggiungere il posto di lavoro a LA, mentre la
, dopo la separazione, aveva svolto attività lavorativa Parte_2
di badante, assistendo il padre del proprio fidanzato, dott. Per_3
, e sembrava possedere altresì i requisiti per ottenere il c.d.
[...]
“reddito di cittadinanza”, sicché non le poteva spettare alcun assegno di mantenimento.
Depositate le memorie ex art. 183/6 c.p.c., all'udienza del
18.03.2021, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 221 della legge 17.07.2020 n. 77, il Giudice Istruttore provvedeva all'ammissione dei mezzi di prova mediante l'acquisizione di documentazione reddituale,
l'espletamento di prova testimoniale e l'assunzione di informazioni aggiornate sulle condizioni dei figli minori da parte del Servizio Sociale del
Comune di Torregrotta e del Consultorio Familiare di LA.
12 Acquisite le informazioni dei Servizi, il Giudice Istruttore, con ordinanza del 12.02.2022, richiedeva ad entrambi i genitori se fossero disponibili ad attivare un percorso di supporto alla genitorialità, al fine di instaurare un clima sereno e positivo nell'interesse dei minori coinvolti, e prescriveva ad entrambi di collaborare nell'interesse dei figli.
Esaurita la prova testimoniale ed acquisita la documentazione reddituale, all'udienza del 13.09.2024 il Giudice Istruttore richiedeva alla
Vodafone Italia S.p.a. di fornire informazioni dettagliate sulle schede di telefonia mobile Omnitel recanti i numeri 329/0306768 e 329/0306770.
Alla successiva udienza del 28.11.2024, preso atto della risposta fornita dalla Vodafone Italia S.p.a. alla richiesta di informazioni, i procuratori delle parti rilevavano che la casa coniugale era stata rilasciata al , CP_1
come risultava dalla documentazione prodotta, e riferivano che assai di recente le parti avevano mostrato disponibilità a verificare la possibilità di un accordo;
il procuratore del riferiva che il proprio assistito aveva CP_1
appreso che la aveva instaurato convivenza con altro Parte_2
uomo, tale , ma la circostanza non era stata verificata;
il Persona_4
procuratore della , dal canto suo, rilevava che il Parte_2
conviveva stabilmente con l'avv. da oltre tre anni, CP_1 CP_2
mentre non sapeva nulla di una eventuale convivenza della propria assistita con altro uomo. Richieste ulteriori informazioni alla Vodafone Italia S.p.a., alla successiva udienza del 26.06.2025 i procuratori delle parti dichiaravano che le parti non erano riuscite a raggiungere un accordo;
il procuratore della ricorrente evidenziava che il era stato condannato CP_1
ad una pena detentiva condizionalmente sospesa con sentenza ormai irrevocabile, depositata nel fascicolo telematico, per i fatti denunciati dalla ricorrente, mentre il procuratore del resistente sottolineava che il CP_1
aveva concordato la pena in sede di appello per una scelta difensiva,
13 essendogli stata accordata la sospensione della pena e volendo definire al più presto tutte queste vicende. Nel corso della medesima udienza, il
Giudice Istruttore, ritenuto che la causa fosse matura per la decisione, invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e, all'esito, rimetteva la causa al collegio per la decisione, concedendo i termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.
Ritiene il Collegio che alla luce delle risultanze processuali, vada pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Invero, ai sensi dell'art. 151 c.c., la pronuncia della separazione giudiziale non è vincolata a presupposti tassativi e specifici, ma è, piuttosto, collegata all'accertamento dell'esistenza di fatti che rendano intollerabile per i coniugi la prosecuzione della convivenza.
L'accertamento della sussistenza di fatti obiettivamente apprezzabili e, quindi, giuridicamente controllabili, che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza, diviene, pertanto, il presupposto della separazione, anche quando il comportamento non sia direttamente imputabile alla condotta dell'uno o dell'altro coniuge (Cass. Civ.
10.06.1992 n. 7148). Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). I fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Infatti, in base a tutti gli elementi di conoscenza disponibili, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con riferimento non solo alle risultanze del tentativo di conciliazione ma anche alle vicende successive,
14 può serenamente affermarsi l'esistenza in entrambi i coniugi di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere impossibile, allo stato, pure a prescindere da elementi di addebitabilità da parte di uno o dell'altro, la prosecuzione della convivenza. Invero, nel caso di specie, è certa la comune volontà dei coniugi di pervenire ad una disgregazione del nucleo familiare, posto che entrambi hanno sul punto rassegnato conclusioni conformi ed ormai vivono separati da tempo. Inoltre, in sede di tentativo di conciliazione è emerso come il contenuto del rapporto coniugale fosse da tempo inidoneo a realizzare la personalità dell'una o dell'altro, tanto che già i coniugi vivevano separati. Va, dunque, pronunciata la separazione personale come richiesta sia dalla ricorrente che dal resistente.
Riguardo alla domanda di addebito formulata dalla ricorrente, si deve premettere che, pur essendo la obiettiva impossibilità di continuare la convivenza il presupposto fondamentale per la separazione personale dei coniugi, nondimeno, l'esistenza di comportamenti contrari ai doveri coniugali acquista rilievo, ai sensi del 2° comma dell'art. 151 c.c., al fine della pronuncia di addebito, ove venga formulata apposita domanda dalla parte interessata. La dottrina dominante e la costante giurisprudenza della
Suprema Corte hanno sottolineato che il legislatore ha voluto in tal modo attribuire rilievo, in modo autonomo rispetto alla pronuncia di separazione
(vedi in tal senso Cass. civ. sez. un.
3.12.2001 n. 15248), alla presenza di situazioni di grave colpa di uno dei coniugi, derivanti da violazioni notevoli e coscienti dei doveri matrimoniali, che abbiano costituito la causa della intollerabilità della convivenza. Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'addebito non è fondato sulla mera inosservanza dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, ma sulla effettiva incidenza di detta violazione nel determinare la situazione di intollerabilità della
15 convivenza (Cass. 20.12.1995 n. 13021; Cass. 12.01.2000 n. 279). Pertanto, ai fini della pronuncia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio, in quanto la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi e che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e l'intollerabilità dell'ulteriore convivenza (cfr., ex plurimis, Cass. n.
14840/2006; Cass. n. 3877/2006; Cass. n. 4290/2005; Cass. n.
14747/2003).
Per pacifica giurisprudenza, ai fini dell'addebitabilità della separazione giudiziale, restano, invece, del tutto irrilevanti i comportamenti successivi al determinarsi della situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza (Cass. civ., sez. I, 18.3.1999, n. 2444; Cass. civ. sez. I, 23.08.2012, n. 14610), sicché nel caso in esame non occorre soffermarsi sulla condotta delle parti tenuta dopo la data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (vale a dire dopo il 03.09.2019) ed essendo pacifico che in realtà la convivenza è cessata addirittura anteriormente, intorno al mese di giugno 2019, i comportamenti da esaminare per valutare la fondatezza della domanda possono essere solamente quelli anteriori alla suddetta data.
Sotto il profilo processuale, in base alla regola generale posta dall'art. 2697 c.c., l'onere di provare la violazione dei doveri coniugali ed il rapporto diretto tra il comportamento posto in essere dal coniuge e il generarsi dello stato di intollerabilità della prosecuzione della convivenza grava sul coniuge che richiede l'addebito; mentre grava sull'altro coniuge la prova di quei fatti che possano privare di rilevanza i fatti allegati dalla
16 parte istante, come per esempio, la non anteriorità del comportamento adottato rispetto al verificarsi dell'effettiva crisi coniugale.
Nella fattispecie in esame la ricorrente ha lamentato che il marito l'aveva nel corso del matrimonio sovente denigrata ed ingiuriata, le aveva impedito di acquisire un'autonomia lavorativa anche a causa di una gelosia patologica che lo aveva portato ad assumere condotte di controllo e sorveglianza, aveva tenuto nei suoi confronti un atteggiamento impositivo, tanto da costringerla ad avere con lui rapporti sessuali non voluti, ed a volte pure violento.
Orbene, la condotta di un coniuge che si traduce in fatti di violenza nei confronti dell'altro coniuge ed in forme di persecuzione morale costituisce violazione del dovere di assistenza morale e materiale sancito dall'art. 143, comma 2 c.c., oltre che del dovere di collaborazione nell'interesse della famiglia, tale da giustificare la pronuncia di addebito della separazione. La giurisprudenza di legittimità ha, poi, specificato che le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge nei confronti dell'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole la dichiarazione di addebito della separazione all'autore di esse, nonché da esonerare il giudice di merito, il quale abbia accertato siffatti comportamenti, dal dovere di comparare, ai fini dell'adozione della pronuncia di addebito, il comportamento del coniuge vittima delle violenze nei confronti dell'altro, in quanto i comportamenti medesimi, proprio in ragione della loro estrema gravità, escludono qualsiasi possibilità di comparazione, se non rispetto a comportamenti omogenei, non potendo in alcun modo la violenza essere giustificata come reazione o ritorsione nei confronti del partner e legittima pienamente l'addebitamento della separazione, in quanto impedisce l'esplicarsi della comunione di vita nel suo profondo significato (Cass. civ.,
17 sez. I, 07.04.2005, n. 7321). Il principio, che la violenza è sempre intollerabile e non conosce giustificazioni, consente, pertanto, di ritenere provato ex se il nesso causale tra la violazione del dovere coniugale di assistenza e solidarietà tra coniugi, ed il fallimento dell'unione personale.
Peraltro, anche nei casi in cui la condotta di un coniuge nei confronti dell'altro abbia solamente alimentando un clima di esasperazione, a seguito di un comportamento dispotico, anche se non violento, può affermarsi la violazione del dovere di assistenza morale e materiale, anche se, ai fini della pronuncia di separazione giudiziale dei coniugi con addebito, occorre verificare se la lesione della libertà morale subita da un coniuge sia stata concretamente idonea a ledere la sua sensibilità, così determinando una progressiva disaffezione tra i coniugi che, aggravandosi nel tempo, è stata l'origine dell'intollerabilità della convivenza.
In ogni caso, l'indagine del giudice sulla intollerabilità della convivenza, provocata da condotte violente e di persecuzione morale di un coniuge nei confronti dell'altro, non deve fondarsi sul solo esame atomistico delle singole specifiche condotte, in quanto implica la valutazione dei fatti in un unico contesto, con riferimento all'atteggiamento complessivamente tenuto nell'arco dell'intera vita matrimoniale (Cass.
02.09.2005 n.17710) ed anche la sopportazione di atti violenti e collerici del coniuge non esclude l'illiceità del comportamento, non costituendo rinuncia all'adempimento dei doveri coniugali (Cass. civile, ordinanza n.
10711/2023).
Gli elementi di conoscenza relativi ai fatti denunciati dalla sono costituiti dalla sentenza n. 411/2025 emessa Parte_2
dalla Corte di Appello di Messina in data 12.03.2025 ed ormai irrevocabile, con la quale è stato condannato ad una pena detentiva CP_1
condizionalmente sospesa per il reato di maltrattamenti aggravati ai danni
18 della moglie, dalla sentenza n. 660/2024 emessa in primo grado dal
Tribunale di Messina nel medesimo giudizio in data 18 marzo 2024 (atteso che la sentenza della Corte di Appello è stata emessa ai sensi dell'art. 599 bis c.p.p. a seguito di richiesta dell'imputato che integra una rinuncia ai motivi di appello e che limita la cognizione del giudice di appello ai motivi non oggetto di rinuncia, vale a dire quelli concernenti la rideterminazione della pena), dalle deposizioni testimoniali e dalla documentazione acquisita.
In ordine al rilievo probatorio dei provvedimenti emessi in sede penale, si deve evidenziare che il giudice civile, in mancanza di alcun divieto, può liberamente utilizzare le prove raccolte in un diverso giudizio tra le stesse o tra altre parti, e può anche avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, le quali possono anche essere sufficienti a formare il convincimento del giudice;
inoltre, come sottolineato dalla Suprema Corte anche la sentenza penale non irrevocabile, ancorché non faccia stato nel giudizio civile circa il compiuto accertamento dei fatti materiali formanti oggetto del giudizio penale, ed attribuendo perciò al giudice civile il potere-dovere di accertarli e valutarli in via autonoma, costituisce in ogni caso una fonte di prova che il predetto giudice è tenuto ad esaminare e dalla quale può trarre elementi di giudizio, sia pure non vincolanti, su dati e circostanze ivi acquisiti con le garanzie di legge (Cass. civ. 24.02.2004 n. 3626; Cass. civ. 24.02.2010 n. 4493).
Infine, ai sensi dell'art. 654 c.p., nei giudizi civili o amministrativi vertenti intorno ad un diritto soggettivo o ad un interesse legittimo il cui riconoscimento dipenda dagli stessi fatti materiali oggetto del procedimento penale, la decisione penale di condanna emessa all'esito del dibattimento ha efficacia di giudicato, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e purché la legge civile non
19 ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa e la
Suprema Corte ha evidenziato che tale norma è certamente applicabile nel caso in esame la sentenza penale di condanna per atti di violenza in danno del coniuge ai fini del giudizio di addebitabilità della separazione (Cass. civ. 02.07.2008 n. 18173).
Orbene, nella sentenza n.660/2024 emessa dal Tribunale di Messina il 18.03.2024 e depositata il 13.06.2024, è stata ritenuta la ricorrenza degli estremi oggettivi e soggettivi della fattispecie incriminatrice oggetto di contestazione, sulla base, da un lato, “della lineare e puntuale descrizione offerta dalla persona offesa in merito alle circostanze in cui la stessa si è trovata vittima delle violenze psicologiche e morali perpetrate dal marito a suo danno, al clima di prevaricazione e costrizione sentito e vissuto, tale da indurla a denunciare i fatti subiti” e dall'altro lato, “dei puntuali riscontri forniti sul punto dagli ulteriori testimoni escussi”. In particolare, il Giudice penale ha ritenuto adeguatamente provata “l'esistenza di un rapporto familiare certamente caratterizzato da evidente conflittualità tra le parti, avente la sua origine nella evidente gelosia dell'imputato nei confronti della propria moglie, accentuata dalle difficoltà della coppia di vivere appieno il loro rapporto affettivo, anche sotto la sfera sessuale, in ciò condizionato dalle patologie sofferte dalla denunciante. Un rapporto familiare tale, dunque, da determinare l'instaurazione di un clima di forte piena sopraffazione di un familiare ai danni dell'altro, costituente elemento caratterizzante la fattispecie di reato oggetto di esplorazione processuale”.
Va, poi, osservato che i testimoni escussi in sede dibattimentale penale sono stati sentiti anche nel presente procedimento ed hanno sostanzialmente confermato il quadro accusatorio. E' ben vero che alcuni testimoni hanno affermato di avere appreso alcune circostanze dalla stessa
, ma va sottolineato che le testimonianze “de relato Parte_2
20 ex parte” non sono del tutto prive di rilievo, e quindi da espungere, posto che, in materia di separazione personale, l'accertamento delle condotte rilevanti ai fini dell'addebito può solitamente avvenire esclusivamente per il tramite di testimonianze indirette, giacché è noto come in materia di separazione i fatti oggetto di prova attengono per lo più a comportamenti intimi e riservati delle parti non suscettibili di percezione diretta da parte dei testimoni e proprio per tale ragione la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che la deposizione “de relato ex parte actoris” non ha alcun valore probatorio, nemmeno indiziario, soltanto se riguardata di per sé sola, ma dette deposizioni possono concorrere a determinare il convincimento del giudice, ove valutate in relazione a circostanze obiettive e soggettive o ad altre risultanze probatorie che ne suffraghino il contenuto (Cass.
11844/2006; 2815/2006; Cass. civ. 19.03.2009 n. 6697).
Dalle deposizioni acquisite nel corso dell'istruttoria espletata nel presente giudizio, emerge un quadro di reiterati dissidi coniugali tra e caratterizzati da Parte_2 CP_1
frequenti litigi, anche in presenza dei figli minori, e da un clima relazionale deteriorato in larghissima parte imputabile al comportamento del marito.
Diversi testi hanno riferito di aver assistito personalmente a rimproveri da parte del nei confronti della moglie, concernenti la CP_1
gestione domestica e l'accudimento dei figli, con contestazioni circa la pulizia della casa, la cura dei bambini e la preparazione dei pasti. In particolare, i testi Testimone_1 Testimone_2
e hanno Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5
confermato di aver udito il rivolgere alla moglie epiteti ingiuriosi, CP_1
talvolta anche in presenza di terzi e dei figli minori, con espressioni che denotavano disprezzo e svalutazione della figura femminile e materna della
. Parte_2
21 Alcuni testi ( Testimone_2 Testimone_4
hanno riferito di aver visto lividi sul corpo della Testimone_3
, pur non avendo assistito direttamente ad episodi di Parte_2
violenza fisica. Il teste ha dichiarato di aver notato un Testimone_6
livido al collo della figlia, attribuito ad un'aggressione da parte del marito.
Diversi testi ( Testimone_1 Testimone_2
Testimone_4 Testimone_6 Testimone_7
hanno riferito che la era Testimone_3 Parte_2
spesso costretta dal marito a rapporti sessuali non voluti, talvolta in cambio di denaro o beni materiali, anche in periodi in cui la donna soffriva di patologie invalidanti.
È stato inoltre confermato da più testi ( Testimone_1
Testimone_2 Testimone_8 Testimone_9
che il ha installato Testimone_4 Testimone_3 CP_1
telecamere all'interno del garage dell'abitazione coniugale, in epoca prossima alla separazione, circostanza che ha generato un senso di controllo e di invasione della sfera privata della moglie. Peraltro, la circostanza che il , verosimilmente per gelosia, esercitasse una sorta CP_1
di sorveglianza nei confronti della moglie, con una grave lesione della sua sfera privata, può desumersi anche dalla circostanza che l'utenza telefonica in uso alla e dalla stessa attivata in data 30.08.2006, Parte_2
poteva essere agevolmente controllata dal all'insaputa della moglie, CP_1
in quanto, come comunicato dall'operatore telefonico Vodafone Italia
S.p.a., taluno, avvalendosi delle funzionalità disponibili nella sezione “Fai da Te” su sito vodafone.it, aveva, in data 28.11.2017, inserito
[...]
come “reale utilizzatore” di detta utenza, benché ciò non CP_1
corrispondesse alla realtà. A tal proposito, pur essendo rimasta sconosciuta l'identità del soggetto che ha effettuato tale operazione in autonomia,
22 nondimeno, si deve presumere che esso si identifichi nello stesso o CP_1
in altra persona che ha agito nell'interesse di quest'ultimo, in quanto il era l'unico soggetto che poteva avere un interesse ad effettuare la CP_1
suddetta operazione, al fine di controllare la moglie o, comunque, per potere esercitare tutte quelle facoltà riconosciute all'utilizzatore dell'utenza.
Alla stregua dei superiori elementi di conoscenza, questo Tribunale ritiene che sia stata ampiamente raggiunta la prova della addebitabilità della separazione a carico del che con il suo comportamento CP_1
vessatorio, ingiurioso ed a tratti anche violento ha determinato una disaffezione tra i coniugi che è stata all'origine della intollerabilità della convivenza e della volontà espressa dalla di porre Parte_2
fine al matrimonio. Va osservato che le condotte del UC verosimilmente sono state in pare determinate anche dalla circostanza che la
, dopo la nascita del figlio intorno all'anno Parte_2 Per_2
2014, ha manifestato i sintomi di una grave patologia (vedi referto
26.08.2015 con la diagnosi "sindrome dolorosa delle cisti radicolari di
") per la quale è stata sottoposta nel mese di novembre 2017 ad Per_5
intervento di microchirurgia di sezione del film extradurale, che ha eliminato in larga parte la sintomatologia (dal referto dell'08.06.2018 risulta
"non più presente la lombalgia, non più cefalea, non più dolore agli arti inferiori;
persistente incontinenza sotto sforzo ma solo con pressione maggiore”). Invero, a seguito di tale patologia, la vita sessuale della coppia ha dovuto adattarsi alla condizione clinica della moglie, situazione che è stata mal tollerata dal , il quale verosimilmente ha ritenuto che la CP_1
moglie potesse avere un altro uomo. Inoltre, la stessa ha evidenziato che gli insulti e le ingiurie da parte Parte_2
del erano solitamente collegate al fatto che lei non riusciva ad CP_1
23 assolvere a tutti gli impegni domestici a causa delle proprie condizioni di salute che non venivano prese in considerazione dal marito.
Sennonché, in tema di separazione personale, il grave stato di infermità di uno dei coniugi, perdurante nel tempo, può costituire, per le modalità in cui si manifesti e per le implicazioni nella vita degli altri componenti il nucleo familiare, un elemento di grave alterazione dell'equilibrio coniugale, ma nel caso in esame, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, della successione temporale degli avvenimenti e della gravità delle reiterate violenze fisiche e morali inflitte all'altro coniuge, la condotta del non può ritenersi in alcun modo CP_1
giustificata e riflette, al contrario, un atteggiamento di mero rifiuto dell'impegno solidaristico assunto con il matrimonio, con efficacia diretta sulla definitiva dissoluzione del vincolo matrimoniale.
Quanto all'affidamento dei figli minori , nata in [...] Per_1
19.10.2011, e nato in data [...], si deve premettere che la Per_2
legge n. 54 dell'8.02.2006, contenente “disposizioni in materia di separazione dei genitori ed affidamento condiviso dei figli”, ha stabilito che pure nella disgregazione del nucleo familiare, ai minori spetta il diritto alla
“bigenitorialità”, già previsto dall'art. 9 della Convenzione internazionale di New York del 20.11.1989 sui diritti dei minori, nonché il diritto alla conservazione da parte del minore di rapporti significativi anche con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Coerentemente con tale principio, l'art. 337 ter c.c. prevede che “il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”. Il comma 2° dell'art. 337 ter c.c. stabilisce, poi, che il Giudice nell'adottare i provvedimenti relativi alla LE “valuta
24 prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori […]. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla LE”. Nella valutazione dell'interesse morale e materiale della LE, il legislatore ha, pertanto, eliminato l'assoluta discrezionalità che esisteva precedentemente in materia ed ha imposto al Giudice uno specifico obbligo di motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo o sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale o, comunque, sulla non rispondenza all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (Cass. civ.,
Sez. I, 18.06.2008, n. 16593). La differenza tra l'affido condiviso e quello monogenitoriale si coglie, essenzialmente, nella maggiore elasticità e continuità di rapporti tra genitori e figli e nella corresponsabilizzazione dei genitori, i quali devono riuscire ad adottare, nella educazione dei figli minori, una linea comune e devono impegnarsi a realizzarla entrambi.
Nel caso in esame non sono emersi elementi che inducano ad escludere l'affidamento condiviso dei figli, conformemente, peraltro alle richieste di entrambe le parti e, ed in simili casi, non emergendo un concreto pregiudizio per la LE, occorre salvaguardare il diritto dei figli ad avere due genitori. Nelle decisioni concernenti l'affidamento della LE occorre, infatti, avere riguardo in modo esclusivo “all'interesse morale e materiale” dei figli. La decisione del giudice non è, infatti, un “premio” dato ad uno dei genitori ed una “punizione” o, peggio ancora, un
“ammonimento” per l'altro, ma è rivolta a disegnare un nuovo assetto di relazioni in conseguenza della disgregazione della società familiare, cercando di evitare che la patologia della coppia si risolva in un pregiudizio per gli incolpevoli figli.
25 Invero, nel periodo intercorso tra l'istaurazione del giudizio e la comparizione dei coniugi davanti al Presidente per il tentativo di conciliazione è emersa una elevatissima conflittualità tra le parti, tale da mettere in dubbio la stessa possibilità di adottare il regime dell'affidamento condiviso e da consigliare l'espletamento di indagini sociali e sulla capacità educativa dei genitori, prima della emissione dei provvedimenti provvisori.
Sennonché va osservato che l'affidamento condiviso deve essere disposto anche quando sussista tra i genitori una conflittualità non insuperabile, nel presupposto che, ragionevolmente, l'osservanza dei provvedimenti del Giudice potrà rasserenare i rapporti tra i genitori e consentire una loro consapevole e comune partecipazione al progetto educativo dei loro figli. Per poter condurre ad un affidamento esclusivo, la conflittualità deve risultare irreparabile, attraverso un accertamento dell'Autorità giudiziaria e dei servizi sociali che consenta di affermare che l'eventuale affidamento condiviso determinerebbe non solo un peggioramento della situazione ma anche un danno diretto per i figli non altrimenti rimediabile.
Del resto, è evidente come la elevata conflittualità tra i genitori non possa essere di ostacolo all'affidamento condiviso, sia perché altrimenti le parti potrebbero essere stimolate al conflitto proprio per cercare di ottenere l'affidamento esclusivo sia perché l'affidamento condiviso costituisce la modalità privilegiata di affidamento che può essere derogata solo in presenza dell'inadeguatezza di uno dei coniugi a svolgere la funzione genitoriale (Cass. n. 7477 del 31 marzo 2014; Cass. n. 5108/2012).
Nella fattispecie in esame, all'esito dell'udienza presidenziale, con ordinanza del 23.03.2020, il Presidente delegato ha ritenuto che la conflittualità esistente fra i due coniugi non potesse di per sé, né astrattamente né con riferimento allo specifico caso in esame, giustificare la
26 deroga dal regime di affido condiviso in quanto detto regime di affidamento è stato ritenuto maggiormente idoneo a riequilibrare la condivisione dal ruolo genitoriale in favore dell'interesse dei figli minori, anche alla luce delle relazioni sociali medio tempore acquisite, dalle quali emergeva l'assenza di significative criticità nell'esercizio della responsabilità genitoriale. Nel corso del giudizio il Giudice Istruttore ha ritenuto opportuno riesaminare la situazione relazionale tra genitori e figli ed ha chiesto ai Servizi già investiti del caso, di trasmettere una relazione di aggiornamento. Orbene, il Consultorio Familiare, a seguito di tale richiesta, ha riferito che non solo la situazione non si era deteriorata rispetto al precedente accertamento ma che addirittura la coppia genitoriale aveva attuato un percorso di miglioramento delle dinamiche relazionali, che aveva “prodotto un clima maggiormente orientato al dialogo e alla comunicazione efficace”. Il Servizio Sociale del Comune di Torregrotta, dal canto suo, nella relazione datata 30.12.2021, ha evidenziato che anche le esternazioni verbali dei bambini sembrano confermare l'apparente risoluzione dei conflitti, pur prospettando il pericolo che dietro tale apparente serenità possano celarsi questioni ancora non del tutto risolte.
Appare, pertanto, evidente che l'affidamento condiviso risponde pienamente all'interesse dei figli minori, avendo assicurato per quanto possibile, il pieno esplicarsi del ruolo genitoriale di entrambi i coniugi, ed avendo favorito, anche grazie all'aiuto dei Servizi, il superamento delle iniziali difficoltà ed il raggiungimento di una situazione di equilibrio, ancorché in qualche modo ancora precario.
Naturalmente, anche nel regime dell'affido condiviso occorre individuare la domiciliazione privilegiata della LE presso uno dei due genitori, al fine di assicurare la stabilità dei rapporti familiari e la continuità dell'habitat domestico, indispensabili per una crescita serena ed equilibrata.
27 E' pacifico, d'altronde, che l'affido condiviso non determina una parificazione circa modalità e tempi di svolgimento del rapporto tra i figli e ciascuno dei genitori. Nel caso in esame appare opportuno confermare sul punto quanto stabilito con l'ordinanza presidenziale resa in data
23.03.2020, che ha disposto l'affidamento condiviso dei figli minori, la domiciliazione privilegiata dei minori presso la madre ed i tempi di permanenza con il padre. Tale disciplina appare, infatti, idonea ad assicurare un equilibrato rapporto dei minori con entrambe le figure genitoriali e non ha posto seri problemi applicativi.
L'ordinanza presidenziale va, invece, revocata nella parte in cui ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'assegnazione della casa coniugale alla . Parte_2
Quanto all'assegnazione della casa familiare, l'art. 337 sexies c.c. statuisce che: "il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli". Dunque, la norma considera prioritario ai fini del godimento del bene casa familiare l'interesse dei figli a non interrompere, a causa della separazione dei genitori, quel vincolo intimo con l'habitat dell'ambiente domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare (Cass. civ. Sez. I, 12 ottobre 2018, n. 25604; Cass. civ. Sez. I, 9 agosto 2012, n. 14348) e la relativa pronuncia, in quanto finalizzata alla tutela dell'interesse della LE, di rilevanza pubblicistica, non richiede neppure una specifica domanda di parte (Cass. civ. 11.04.2000
n. 4558). L'assegnazione della casa coniugale non rappresenta, dunque, una componente delle obbligazioni patrimoniali conseguenti alla separazione o al divorzio o un modo per realizzare il mantenimento del coniuge più debole e la scelta cui il giudice è chiamato non può prescindere dall'affidamento dei figli minori. Nondimeno, nella fattispecie in esame, la
28 ha, da ultimo, lasciato l'abitazione familiare, già Parte_2
assegnata alla stessa con il provvedimento presidenziale, ponendo la propria dimora, unitamente a quella dei minori, presso altra abitazione detenuta a titolo di comodato d'uso gratuito, di proprietà della propria madre, sita in Torregrotta, Via XXI Ottobre n. 243, il cui contratto è stato depositato in data 22.02.2025. A seguito del trasferimento della ricorrente in altro alloggio, l'immobile che costituiva “casa coniugale” ha, allora, perduto la sua funzione e ciò è sufficiente per escludere che il godimento della casa coniugale possa essere mantenuto in caso alla
. Parte_2
Quanto al mantenimento dei figli, costituisce principio consolidato in giurisprudenza che, in seguito alla separazione, la LE ha diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza (Cass. 2000 n. 15065; 1993 n. 3363). Il mantenimento, infatti, mira a rendere omogeneo lo standard di vita dei genitori e dei figli, integrando in una comune condizione economico- sociale le persone legate dal rispettivo diritto e obbligo;
ciò spiega anche perché il diritto al mantenimento sorga al momento stesso in cui nasce il rapporto familiare su cui si fonda, tenuto conto che il fatto stesso della procreazione determina l'impegno e la responsabilità del genitore verso la LE (Cass. civ. 09.04.2010 n. 9300).
Per quanto concerne la quantificazione del contributo dovuto per il mantenimento della LE, il legislatore ha stabilito nell'art. 337 ter c.c., che, “salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito” ed ha, quindi, indicato i criteri che il Giudice deve seguire nel determinare la misura dell'assegno periodico, tra i quali vengono in
29 considerazione le “esigenze del figlio”, “i tempi di permanenza presso ciascun genitore” e “la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”. Occorre, pertanto, analizzare tutti gli elementi concreti rivelatori della capacità economica dei coniugi, il contesto sociale di appartenenza dei figli, le loro abitudini di vita, le loro esigenze, tenendo presente che il dovere di provvedere al mantenimento, all'istruzione ed all'educazione della LE, posto sia dall'art. 30 Cost. che dall'art. 147 c.c., impone ai genitori di far fronte a una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, all'adeguata predisposizione, fin quando l'età lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura ed educazione. Riguardo, poi, ai redditi delle parti, la Suprema Corte ha chiarito che l'obbligo di mantenimento della LE è autonomo per ogni genitore e va calcolato in ragione delle sostanze di ciascuno (Cass. civ. 06.07.2012 n. 11414). Ciò significa che il principio di proporzionalità, pur imponendo di effettuare una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, in relazione alle esigenze attuali dei figli ed al tenore di vita da questi goduto (Cass. Civ., Sez. I, ord. 26 gennaio 2024 n.
2536, Cass. Civ. Sez. I, Ord. 11 dicembre 2023, n. 34383; Corte di Cass. n.
4811/2018), non richiede che vi sia una stretta correlazione tra il dovere di provvedere ai bisogni dei figli, derivante dal rapporto stesso di filiazione, e le capacità economiche dell'altro genitore, anche se di tali capacità economiche occorre tenere conto specie se esse siano tali da mutare radicalmente la capacità economica complessiva dei genitori (Cass. civ.
16.09.2020 n. 19299).
Nella fattispecie in esame ha prodotto il modello CP_1
730/2019, dal quale risulta che lo stesso nell'anno 2019 ha percepito un
30 reddito lordo di € 25.022,00 con una imposta netta 1.208,00, corrispondente a € 1.984,50 su 12 mensilità, ma deve pagare il mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale pari a € 600,00 mensili. Lo stesso non ha, invece, prodotto l'ulteriore documentazione reddituale richiesta con ordinanza del 18.03.2021, sicché non è possibile verificare se il suo reddito sia nel tempo aumentato, anche se tale comportamento processuale è suscettibile di essere valutato ai sensi dell'0art. 116 c.p.c..
Infine, va osservato che diversi testi Testimone_2 Tes_8
,
[...] Testimone_10 Testimone_9 [...]
, Tes_6 Testimone_7 Tes_11 [...]
hanno riferito che il durante il matrimonio svolgeva Tes_3 CP_1
attività di meccanico in modo informale, presso il garage dell'abitazione o in quello dei genitori, effettuando riparazioni per amici e conoscenti, ma non sono stati acquisiti concreti elementi per potere affermare che lo stesso abbia continuato a svolgere tale attività anche dopo la separazione e che lo stesso ricavasse, comunque, da tale attività un reddito apprezzabile, avendo alcuni testi ( fatto riferimento al Tes_11 Testimone_8
fatto che non percepiva compenso e che svolgeva l'attività di meccanico per passione. ha, invece, affermato di non Parte_2
lavorare e di avere percepito il reddito di cittadinanza dal 21.10.2020 per un importo mensile di € 700,00, oltre all'assegno di mantenimento, ed in data 03.01.2024 ha depositato documentazione dalla quale risulta che ha percepito sino al mese di dicembre 2023 la somma di € 300,00 al mese quale "integrazione assegno unico". Tuttavia, la stessa ha segnalato che dal dicembre 2023 non percepiva più il reddito di cittadinanza, essendo stata soppressa tale misura di sostegno del reddito, ed ha affermato che percepiva solamente l'assegno unico per i figli pari a € 134,00, somma che
31 verosimilmente veniva corrisposta anche al . Bisogna, infine, CP_1
considerare che la , quale genitore di LE Parte_2
minorenne e soggetto privo di redditi, avrebbe titolo per il reddito di inclusione ed è verosimile che la stessa svolga anche qualche attività lavorativa non regolarizzata, come riferito dalla teste la Testimone_9
quale ha evidenziato che dopo la separazione la stessa aveva ripreso a svolgere l'attività di badante che aveva svolto anche prima del matrimonio.
Tutto ciò considerato, rilevato che i figli minori vivono con la madre, la quale si fa carico di provvedere in via diretta alle loro esigenze, occorre che anche il padre contribuisca al soddisfacimento dei loro bisogni mediante la corresponsione di un assegno periodico. Va, poi, osservato che i bisogni dei bambini sono leggermente aumentati rispetto all'epoca in cui è stata emessa l'ordinanza presidenziale, avendo ormai raggiunto Per_1
l'età dell'adolescenza. La Suprema Corte (Cass. Civ. 17055/2007; Cass. 6 novembre 2009, n. 23630; Cass. Civ. 8927/2012; Cass. 1 marzo 2018 n.
4811; Cass. civ. 4 maggio 2023, n. 11724) ha, infatti, rilevato che l'aumento delle esigenze economiche della LE è notoriamente legata alla crescita, sicché, in qualche misura, non ha bisogno di specifica dimostrazione, legittimando così l'aumento dell'assegno di mantenimento anche in assenza di aumenti reddituali del genitore, quando trascorra un tempo piuttosto ampio, tale da determinare il passaggio del figlio minore ad una fase di vita caratterizzata da nuovi e maggiori bisogni.
Tenuto conto, delle risorse economiche dei genitori e delle presumibili esigenze dei figli minori, ritiene questo Tribunale che possa essere posto a carico di l'obbligo di corrispondere a CP_1
la somma mensile complessiva di € Parte_2
500,00, a titolo di contributo al mantenimento dei due figli, da rivalutare
32 annualmente in base agli indici ISTAT e da corrispondere entro i primi cinque giorni di ogni mese.
Inoltre, dovrà contribuire alle spese straordinarie CP_1
nell'interesse dei figli, da individuare sulla base delle Linee Guida del
CNF, nella misura del 70 %, tenuto conto del divario reddituale esistente tra le parti.
Va precisato che l'assegno perequativo disposto nella presente sentenza di separazione per il mantenimento dei figli decorre dalla data della decisione e non dalla data della proposizione della domanda, trattandosi di una pronuncia determinativa che non può operare per il passato, per il quale valgono, invece, sin dalla data della domanda, le determinazioni provvisorie di cui agli artt. 708 e 709 cod. proc. civ. (Cass. civ. 02/08/2013 n. 18538)
Quanto al mantenimento del coniuge, si deve premettere che durante la separazione non viene meno la solidarietà economica che lega i coniugi
(Cass. 22.04.1998 n. 4094) ed in conseguenza di ciò l'art. 156 c.c. stabilisce che “il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”.
La giurisprudenza ha chiarito che presupposti dell'assegno di mantenimento per il coniuge, ai sensi del citato art. 156 c.c., sono: che al richiedente non sia addebitabile la separazione e che lo stesso non fruisca di redditi propri idonei a fargli mantenere un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione (Cass. 14.08.1997 n. 7630; Cass.
27.06.1997 n. 5762; Cass. 26.06.1996 n. 5916).
La valutazione dell'inadeguatezza dei redditi va effettuata sulla base delle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il
33 matrimonio, sicché occorre avere riguardo essenzialmente al tenore di vita goduto dai coniugi durante la convivenza matrimoniale (Cass. 29.03.2000
n. 3792), quale indice sintomatico delle potenzialità economiche della famiglia. Occorre, inoltre, tenere conto, secondo l'insegnamento della costante giurisprudenza della Suprema Corte (vedi, tra le altre, Cass. civ. sez. I, 20.02.1986, n. 1032), tanto dei redditi da lavoro, quali risultano dalle dichiarazioni delle parti, quanto di ogni altra utilità economicamente valutabile, considerando tutte le circostanze che ricorrono in concreto e che incidono sulla posizione economica delle parti. Occorre tenere conto anche delle proprietà immobiliari e dell'eventuale prezzo di alienazione delle medesime (Cass. Sez. I, 29.10.1999 n. 12182; Cass. Sez. I, 27.01.2004 n.
1398).
Vi è, poi, un terzo presupposto per il concreto riconoscimento del diritto in parola, non indicato espressamente dalla legge, ma da essa agevolmente desumibile, seppure implicitamente: l'esistenza di uno squilibrio tra la situazione economico-patrimoniale dei due coniugi (Cass.
28.04.1995 n. 4720; Cass. 27.03.1995 n. 2223).
La giurisprudenza di legittimità ha, poi, sottolineato che la differenza testuale tra il tenore dell'art. 156 c.c., che subordina il diritto del coniuge separato senza addebito al mantenimento da parte dell'altro alla condizione che chi lo pretenda "non abbia adeguati redditi propri", ed il tenore dell'art. 5, comma 6, l. 1 dicembre 1970 n. 898, come modificato dall'art. 10 l. 6 marzo 1987 n. 74, che condiziona altresì il diritto al fatto che chi lo pretende non possa procurarseli per ragioni oggettive, non è priva di significato, poiché sta ad indicare che se - ad esempio - prima della separazione i coniugi avevano concordato o, quanto meno, accettato (sia pure soltanto per facta concludentia) che uno di essi non lavorasse,
l'efficacia di tale accordo permane anche dopo la separazione, perché la
34 separazione instaura un regime che, a differenza del divorzio, tende a conservare il più possibile tutti gli effetti propri del matrimonio compatibili con la cessazione della convivenza e, quindi, anche il tenore e il "tipo" di vita di ciascuno dei coniugi (Cass. 19.03.2004 n. 5555). Di conseguenza,
l'apprezzamento di fatto circa la sussistenza della capacità lavorativa del coniuge separato non può incidere sull'an debeatur, ma solo, eventualmente, sulla quantificazione dell'assegno. Inoltre, l'attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche (Cass. civ.
02.07.2004 n. 12121; Cass. civ. 25.08.2006 n. 18547).
Nella fattispecie in esame, sulla base di quanto sopra esposto, sussiste un evidente divario nei redditi delle parti, divario che non è stato, peraltro, possibile accertare con maggiore precisione anche per la condotta omissiva del che non ha depositato le ultime dichiarazioni dei CP_1
redditi. D'altronde, non occorre un accertamento dei redditi rispettivi nel loro esatto ammontare, attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle situazioni patrimoniali complessive di entrambi (Cass.
Sez. I, 19.03.2002 n. 3974; Cass. sez. I 5.11.2007 n. 23051).
E', allora, evidente che il può contare su un reddito costante CP_1
derivante dalla sua attività di lavoratore dipendente quale meccanico ed è anche proprietario della casa coniugale che gli è stata recentemente restituita dal coniuge ed il cui godimento ha certamente per il resistente un apprezzabile valore economico, non considerato al momento della emissione della ordinanza presidenziale, mentre la è Parte_2
disoccupata, anche se ha una qualche capacità lavorativa e saltuariamente
35 svolge l'attività di badante, ma le sue entrate sono certamente assai esigue, così da dovere fare affidamento su misure di sostegno del reddito, quale in passato il reddito di cittadinanza e probabilmente oggi l'assegno di inclusione, e sull'aiuto di congiunti, come risulta confermato dal fatto che la stessa vive in una casa di proprietà della madre, detenuta a titolo di comodato gratuito.
Va, infine, evidenziato che il ha affermato che la CP_1
convive con altro uomo. Invero, da tempo si discute Parte_2
in ordine al rilievo da attribuire alla convivenza instaurata dopo la separazione dal coniuge richiedente l'assegno e la più recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che se durante lo stato di separazione il coniuge avente diritto all'assegno di mantenimento instaura un rapporto di fatto con un nuovo partner, che si traduce in una stabile e continuativa convivenza o, in difetto di coabitazione, in un comune progetto di vita, caratterizzato da assistenza morale e materiale come il matrimonio, viene meno l'obbligo di assistenza materiale da parte del coniuge separato e, quindi, il diritto all'assegno (Cass. civ. 12.12.2023 n.
34728). Invero, la ratio dell'assegno di mantenimento nella separazione, poggia sul rilievo che, nel corso della separazione, sono “sospesi” solo gli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, incompatibili con il venir meno della convivenza, mentre è ancora attuale il dovere di assistenza materiale, “sì da potersi affermare che l'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento costituisce una continuazione dell'obbligo di assistenza materiale tra i coniugi, previsto dall'art. 143 cod. civ.” (Cass. 10 giugno 2022, n. 18862). Nondimeno, la costituzione di un'altra famiglia di fatto “è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che esclude la prosecuzione di ogni solidarietà matrimoniale con l'altro coniuge” (vedi in tal senso già Cass. civ. 19.12.2018 n. 32871).
36 Per potere riscontrare la sussistenza dei requisiti della “famiglia di fatto” si fa sovente riferimento alla figura della “convivenza” con la precisazione che essa non deve “necessariamente coincidere con la coabitazione”, dovendosi intendere per “convivenza” come “lo stabile legame tra due persone connotato da duratura e significativa comunanza di vita e di affetti” (vedi recentemente Cass. civ. 9178/2018), da distinguere dalla semplice “relazione di affettività e frequentazione”, che costituisce, invece, una situazione relazionale priva di quei caratteri di stabilità e durevolezza richiesti perché la stessa possa essere assimilata ad un vincolo matrimoniale ove devono coesistere l'elemento spirituale, il legame affettivo, e l'elemento materiale della reciproca assistenza morale e materiale, fondata non sul vincolo coniugale e sugli obblighi giuridici che ne scaturiscono, ma sull'assunzione volontaria di un impegno reciproco.
Quest'ultima situazione può essere provata sulla base di presunzioni e la prova della coabitazione non è indispensabile, ma occorre che gli elementi di valutazione offerti consentano di affermare la sussistenza non solo dell'elemento soggettivo della relazione affettiva stabile ma anche dell'elemento oggettivo della reciproca, spontanea assunzione di diritti ed obblighi. In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che, pur non essendo la coabitazione un requisito indispensabile per potere ravvisare un rapporto di “convivenza”, in quanto si tratta di concetti distinti
(Cass. civ. n. 14151/2022), nondimeno, nel caso in cui difetti la coabitazione, il soggetto onerato della prova del rapporto di convivenza deve dimostrare non solo l'esistenza di un legame affettivo stabile, ma anche l'esistenza di un comune progetto di vita nel quale i partner si prestano reciproca assistenza morale e materiale (vedi la già citata Cass. civ. n. 34728/2023).
37 Nella fattispecie in esame va, però, osservato che non è stato provato in alcun modo dal resistente che la conviva con Parte_2
l'uomo indicato nella comparsa conclusionale, peraltro soggetto diverso da quello indicato in precedenti fasi del giudizio come soggetto legato sentimentalmente alla donna, né è stato provato che la
, pur in assenza di una situazione di coabitazione, Parte_2 possa contare sul costante aiuto economico di altro uomo a lei legato sentimentalmente, sicché tale circostanza non può certamente essere presa in considerazione, dovendosi, in ogni caso, escludere l'utilizzabilità della documentazione prodotta dal resistente dopo la precisazione delle conclusioni.
Alla stregua delle superiori considerazioni, occorre, pertanto, prevedere a carico del ed a favore della la CP_1 Parte_2
corresponsione di un assegno con finalità perequativa, il cui ammontare può essere congruamente determinato, tenuto conto delle verosimili risorse economiche delle parti, in € 200,00 mensili, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT. La suddetta misura dell'assegno dovrà avere decorrenza dal mese di ottobre 2024, vale a dire dal mese in cui la ha restituito al il godimento della casa Parte_2 CP_1
coniugale, fatto che ha alterato in modo apprezzabile il precedente equilibrio economico, mentre per il periodo antecedente e sin dalla data di deposito del ricorso va confermata la misura dell'assegno stabilita nella ordinanza presidenziale.
Va, infine, dichiarata inammissibile la domanda avanzata dalla affinché fosse ordinato al di effettuare il Parte_2 CP_1
rendiconto delle somme esistenti sul conto corrente cointestato n. 2361 intrattenuto presso il Banco Popolare BPM filiale di LA e lo stesso fosse condannato al versamento in suo favore della metà dell'importo
38 esistente su detto conto alla data del 01.06.2019. Infatti, l'art. 40 c.p.c. consente il cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione cd. "per subordinazione" o "forte" (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale quando una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale.
Detto cumulo, pertanto, non può operare nelle ipotesi in cui si prospettano domande soggette al rito ordinario che, come nel caso in esame, siano autonome e separate rispetto alla domanda di separazione personale (cfr.
Cass. civ. sez. I del 13 ottobre 2005 n. 19886).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste, pertanto, a carico di rimasto soccombente sulle domande CP_1
maggiormente qualificanti. Le stesse, avuto riguardo alla natura ed entità della causa ed alla complessità delle questioni trattate, possono liquidarsi, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, così come modificati dal D.M. 147/2022 in complessivi € 251,70 per spese non imponibili ed in complessivi € 7.616,00 per compensi, di cui € 1.701,00 per fase studio, €
1.204,00 per fase introduttiva, € 1.806,00 per fase istruttoria, ed € 2.905,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi,
I.V.A. e c.p.a..
P.Q.M.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti ed il Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 4290/2019 R.G., così provvede:
1) dichiara la separazione giudiziale dei coniugi nato CP_1
a Messina il 28.06.1978, e nata a Parte_2
Messina il 10.09.1978, uniti in matrimonio concordatario a Saponara
39 (ME), l'08.05.2010, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 4 parte 2 serie A anno 2010;
2) dichiara che la separazione è addebitabile a CP_1
3) conferma l'ordinanza presidenziale del 23.03.2020, nella parte in cui ha disposto l'affidamento condiviso dei figli minori, la domiciliazione privilegiata dei minori presso la madre ed i tempi di permanenza con il padre;
4) revoca la predetta ordinanza presidenziale con riferimento all'assegnazione in favore di della Parte_2
casa coniugale, con decorrenza dal mese di ottobre 2024;
5) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a CP_1
la somma mensile complessiva di € Parte_2
500,00, a titolo di contributo al mantenimento dei due figli minori, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT e da corrispondere entro i primi cinque giorni di ogni mese;
dispone che l'assegno perequativo disposto nella presente sentenza di separazione per il mantenimento dei figli decorre nella misura sopra indicata dalla data della presente decisione mentre per il periodo precedente e fin dalla data della domanda valgono le determinazioni provvisorie di cui agli artt. 708 e 709 cod. proc. civ.;
6) dispone che contribuisca alle spese straordinarie CP_1
nell'interesse dei figli, da individuare sulla base delle Linee Guida del CNF, nella misura del 70 %;
7) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a CP_1
un assegno per il di lei Parte_2
mantenimento pari ad € 200,00 mensili, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT;
dispone che la suddetta misura dell'assegno abbia decorrenza dal mese di ottobre 2024, mentre per il periodo
40 antecedente e sin dalla data di deposito del ricorso la misura dell'assegno è quella stabilita nella ordinanza presidenziale;
8) dichiara inammissibile la domanda di rendiconto e di condanna al pagamento del saldo avanzata dalla nei Parte_2
confronti del;
CP_1
9) condanna al pagamento in favore di CP_1
delle spese processuali, che liquida Parte_2
in complessivi € 251,70 per spese non imponibili ed in complessivi €
7.616,00 per compensi, di cui € 1.701,00 per fase studio, € 1.204,00 per fase introduttiva, € 1.806,00 per fase istruttoria, ed € 2.905,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi, I.V.A. e c.p.a..
10) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Saponara
(ME) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 21/10/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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