Sentenza 13 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/02/2003, n. 2172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2172 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2003 |
Testo completo
02 1 72/03 Aula A In nome del Popolo LIno LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ogg: lavoro Presidente R.G.9190/00 Dott. Paolino Dell'Anno Putaturo Donati Viscido Consigliere Rel Mario Donato Figurelli " Rep. זי Cron. 4868 " Pietro Cuoco " Giancarlo D'Agostino Ud. 21/11/2002 ha pronunciato la seguente SENTENZA;
Sul ricorso proposto da AG, rappresentanza GERLING-KONZERN ALLGEMEINE VERSICHERUNGS generale per l'LI,in persona del legale rappresentante pro- дія tempore elett.dom.in Roma, via Archimede n.39,presso 10 studio che, unitamente all'avv. Paolo Cristallini dell'avv. Giancarlo Ferrati, la rappresenta e difende,per procura speciale a margine del ricorsord Ora dom d'ufficio presso le Concelleria delle Corte ch. Cassasione;
RICORRENTE 4740
CONTRO
HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA D'ASSICURAZIONI S.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore,elett.dom. in Roma,via del Casale Strozzi n. 33, presso lo studio dell'avv.Aldo Cigliano 1 che, unitamente all'avv. Giuseppe Mangano, la rappresenta e difende,per procura speciale in calce al controricorso;
CONTRORICORRENTE NONCHE' S.p.a. BECROMAL;
[ 1 ]E CARMELO PALMA;
INTIMATI per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Milano in data 28 dicembre 1999,10454 (R.G.N. 369+383/1999); udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 21/11/2002,la Cons.Dr.Mario Putaturo Donati relazione della causa svolta dal Viscido;
udito l'avv. Aldo Cigliano;
Pubblico Ministero, nella persona del udito il Attilio Sepe che ha concluso perSost.Proc. Gen. Dr. Ennio l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ME MA conveniva davanti al Pretore del lavoro di EC, di cui era dipendente, e, deducendo di Milano la s.p.a. seguito ad infortunio sul lavoro, danni avere subito in biologico, morale, da invalidità permanente, temporanea e per spese mediche, ne chiedeva la condanna al pagamento della complessiva somma di lire 259.415.500. يو 2 ང་ La convenuta, nel costituirsi in giudizio, eccepiva a chiamarel'infondatezza della pretesa ottenendo autorizzazione in causa la s.r.l. NG LI con cui assumeva di avere stipulato un contratto di assicurazione. Tale società, nel costituirsi a sua volta in giudizio, deduceva rischio, fino a che la EC era assicurata in primo stessa, solo 100.000.000,con la società Helvetia e con se in secondo rischio, ossia nel caso di superamento di detta somma. Con sentenza dell'll marzo 1999 il Pretore, in parziale accoglimento della domanda, condannava la società EC a corrispondere al MA la somma di lire 53.689.000, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
condannava, altresì, la società NG a tenere indenne il proprio assicurato entro il limite di dall'obbligazione contrattuale dellalire 39.990.000, escludendo Compagnia quanto spettante all'infortunato a titolo di risarcimento del danno morale e rimborso di spese mediche;
dichiarava inammissibili le domande proposte nei confronti della società Helvetia. Avverso la decisione proponevano distintamente gravame le società EC e la ER LI. La prima, nell'impugnare la sentenza pretorile solo nella parte in cui era esclusa l'operatività delle due polizze in relazione al danno morale, insisteva per la condanna della società. NG LI a manlevarla in ogni caso ovvero solo nella ipotesi. in cui fosse risultato esaurito il masseimale della Helvetia e,in tal caso, nella misura di lire 15.118.000. 3 La seconda chiedeva che fosse dato atto della operatività della propria garanzia sulla polizza Helvetia in secondo rischio e quindi che fosse condannata la EC a restituire quanto pagato in relazione ad una inesistente manleva;
che, in subordine,l'importo dovuto fosse decurtato da quanto corrisposto per danno biologico. il Tribunale di Con sentenza del 28 dicembre 1999 relativi ai due Milano, all'esito della riunione dei processi impugnata, dichiarava appelli, in parziale riforma della sentenza che entrambe le polizze con le società Helvetia e NG coprivano il danno morale;
dichiarava che la polizza NG operava in secondo rischio;
confermava nel resto. Osservava, in particolare,il Tribunale che la sentenza, per difetto di impugnazione, era stata accettata dalle parti quanto alla responsabilità e alla misura del danno. La NG-Konzern Allgemeine Versicherungs AG, nella qualità dell'azienda della s.r.l. NG LI, ha di cessionaria proposto ricorso per cassazione con un motivo cui ha resistito con controricorso l'Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni S.A. MOTIVI DELLA DECISIONE nullità dellaCon un unico complesso motivo, denunciandosi sentenza ex art.112 c.p.c. per omessa pronuncia sulle domande proposte e,in ogni caso,per omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, si deduce che il Tribunale non si è pronunciato su tutti e tre i motivi di appello proposti, oltretutto errando nell'affermare che la sentenza di primo grado non sarebbe stata impugnata in punto di quantum debeatur. 4 Eppure, ai fini dell'esatta interpretazione del forniti con il primo motivo d'appello contratto, erano stati sarebbe dovuto affermarein base ai quali si elementi l'operatività della polizza Helvetia e,conseguentemente, rigettare le domande dato che la ricorrente aveva assicurato la EC soltanto in secondo rischio, ovvero in ipotesi di esaurimento del massimale di lire cento milioni, come è agevole desumere dall'esame della condizione n.1 (pag.9) del contratto di assicurazione (doc. 3 del fascicolo di primo grado). In secondo luogo, si era chiesto con il secondo motivo d'appello la riforma della pronuncia pretorile laddove, in sede di liquidazione del risarcimento spettante al MA, il giudice di scorporare dall'importodiprimo grado aveva ritenuto riconosciuto,a titolo di danno biologico, la quota attinente alla lesione della capacità lavorativa generica del danneggiato, spettante all'INAIL in via di rivalsa. Costituzionale Tanto più che, dopo l'intervento della Corte (sentenze nn.356 e 485 del 1991), il risarcimento del danno biologico spettante al lavoratore, in relazione alla sua peculiare natura, era stato ricondotto al di fuori della speciale sistema delineato dagli artt. 10 e 11 del DPR n.1124 del 1965. Sennonchè un orientamento giurisprudenziale più recente, in ordine al problema del c.d. danno biologico puro, nell'erodere parzialmente l'apparente intangibilità del diritto al risarcimento del danno biologico, aveva ribadito il principio che il risarcimento di tale danno resta escluso dall'ambito di rivalsa 5 INAIL poiché l'indennità liquidata dall'assicuratore sociale calcolata con riferimento alla diminuita capacità lavorativa generica (Cass.,6 maggio 1994, n.4112). Da ultimo, si era denunciato che il Pretore aveva omesso di considerare una che la garanzia NG era prestata con franchigia assoluta di lire 1.000.000 per ogni sinistro, ai sensi dell'art.5 della sezione che regolanoB delle norme l'assicurazione della responsabilità civile verso prestatori di lavoro. Preliminarmente viene all'esame la questione della legittimazione della ricorrente NG-Konzern Allgemeine Cersicherungs AG, che non è stata parte nelle pregresse fasi di merito. A tale proposito la detta società ha fatto valere la qualità cessionaria dell'azienda della s.r.l. NG di LI, depositando, ai sensi dell'art.372 c.p.c., copia del relativo contratto. Va però rilevato che la cessione, secondo quanto precisato premessa della convenzione, ha riguardato il "ramo di nella azienda costituito dalla propria organizzazione per lo svolgimento della funzione di legale rappresentante della sede secondaria per cessata il 31 luglio l'LI dell'acquirente (attività 1999)", mentre il seguente l'art.2 ha tassativamente escluso dal suo ambito le "attività e passività che non siano qui elencate". Poiché dell'infortunio occorso a ME MA, già dipendente della società EC, non vi è menzione nel contratto e tanto 6 Allgeneinemeno negli allegati, deve perciò escludersi la legittimazione della Versicherungs AG alla NG-Konzern avendo autonome ragioni cassazione la stessa società non fare valere nel giudizio de quo ricorso per proposizione del e interesse a Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile. argomenti difensivi. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio. La Corte, dichiara inammissibile il ricorso;
compensa le spese.
P.Q.M.
Roma, 21 novembre 2002 Il Consigliere est. Il Presidente A him. Inna LLO, D TASSA FO ART. 10 IN SA POSTA CGNIS L IM DA DA TE AI SE REGISTRO, IL CANCELERE) ESEN IRITTO LEG Depositate in Cancelleria D ELLA O oggi, 13 B. 2003 D IL CANCELLIERE 7