Articolo 221 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 212Articolo 213 bis
Versione
6 maggio 1952
Art. 221.
(Rilascio del libretto)


Il libretto di navigazione e' rilasciato dal capo dell'ufficio di iscrizione ed e' da questi consegnato, all'atto del primo imbarco dell'iscritto, al comandante della nave direttamente o a mezzo dell'ufficio marittimo o consolare del luogo in cui si trova la nave stessa.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952