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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/11/2025, n. 4022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4022 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli Nord R.G. 8956/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott. Alfredo Maffei ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 8956/2022 avente ad oggetto “appello avverso sentenza del Giudice di Pace” e pendente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1
in calce all'atto di appello, dall'avv. Francesco Madonna, presso il cui studio, sito in S.
Maria C.V., alla via Cardarelli n. 5, è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
E
CP_1
APPELLATO CONTUMACE
E
CP_2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI Con note scritte depositate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza originariamente fissata per la data del 19.6.2025, la parte appellante, unica costituita, concludeva in conformità dei propri scritti difensivi e la causa veniva riservata in decisione con la concessione del termine di sessanta giorni per il deposito della comparsa conclusionale.
1 Tribunale di Napoli Nord R.G. 8956/2022
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, dinanzi al CP_1
Giudice di Pace di Frattamaggiore, la compagnia al fine di Controparte_3
ottenere il risarcimento per le lesioni fisiche riportate a seguito dell'investimento verificatosi in Sant'Antimo il 10.11.2018.
In particolare, deduceva che quel giorno, alle ore 14:00, allorché si trovava ad attraversare via Roma all'altezza della Casa Comunale, era stato investito dall'autocarro targato
FO805849, di proprietà di A seguito della caduta al suolo aveva riportato CP_2
delle lesioni che avevano reso necessario il suo trasporto presso l'Ospedale di Giugliano in Campania, ove gli erano state diagnosticate contusioni al ginocchio ed alla caviglia.
Il giudizio veniva istruito mediante escussione di un teste indicato da parte attrice e l'espletamento di una C.T.U. medica.
Con sentenza n. 1006/2022, pubblicata in data 16.6.2022, il Giudice di Pace accoglieva la domanda condannando la a risarcire della somma di € 8.553,24 Parte_1 CP_1
oltre interessi e spese processuali.
Avverso detta pronuncia la compagnia proponeva tempestivo appello con cui Parte_1 censurava la decisione assunta dal giudice di prime cure sulla base dei seguenti motivi di gravame:
▪ la domanda doveva ritenersi improponibile dal momento che la richiesta risarcitoria stragiudiziale che aveva preceduto l'avvio del procedimento non conteneva tutti gli elementi necessari idonei a consentire alla compagnia di formulare un'offerta di ristoro;
▪ del tutto erroneamente il giudice di prime cure aveva ritenuto provato il sinistro nonostante le seguenti criticità: a) la deposizione resa dall'unico teste escusso era risultata generica e lacunosa;
b) e l'altra donna pure investita nell'ambito CP_1
dello stesso frangente, la sig.ra erano stati coinvolti in altri Controparte_4
sinistri, così come emergente dalle risultanze della banca dati IVASS, circostanza che non poteva non contribuire a sospettare sull'effettiva veridicità del sinistro;
▪ la decisione assunta in primo grado non aveva tenuto conto del concorso di colpa del danneggiato, ricavabile dal fatto che, sulla base di quanto riferito dal teste escusso, il veicolo che lo aveva investito stava procedendo a velocità moderata e, quindi, poteva
2 Tribunale di Napoli Nord R.G. 8956/2022
essere evitato usando maggiore prudenza in fase di attraversamento;
▪ la portata delle lesioni accertate dal dott. nell'ambito della C.T.U. Persona_1
espletata in corso di causa non era compatibile con le risultanze del referto ospedaliero e con la dinamica del sinistro allegata;
▪ nella liquidazione del risarcimento si era tenuto conto anche del danno morale, benché tale voce di danno fosse risultata del tutto indimostrata all'esito dell'istruttoria.
Tanto premesso ed esposto, concludeva affinché, in riforma della sentenza appellata, la domanda proposta dall'attore fosse dichiarata improponibile o rigettata nel merito, con condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Dopo alcuni rinvii volti all'acquisizione e, successivamente, alla ricostruzione del fascicolo di primo grado, la causa veniva poi riservata in decisione con ordinanza del
23.6.2025.
L'appello è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Va dichiarata la contumacia di e regolarmente citati e non CP_1 CP_2
costituiti.
In via preliminare va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329,
346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
Il primo motivo di gravame, relativo all'improponibilità della domanda, non è fondato
In punto di diritto giova osservare che “nel vigente ordinamento processuale, il giudizio d'appello non ha ad oggetto un riesame pieno nel merito della decisione impugnata
("novum judicium"), ma assume le caratteristiche di una "revisio prioris instantia", cosicché l'appellante ha sempre la veste di attore rispetto al giudizio instaurato e con essa l'onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame, quale che sia stata la posizione processuale assunta nel giudizio di primo grado, e ove si dolga dell'erronea valutazione, da parte del primo giudice, di documenti prodotti dalla controparte e da questi non depositati in appello, ha l'onere di estrarne copia ai sensi dell'art. 76 disp. att.
c.p.c. e di produrli in sede di gravame” (Cass. Sez. 6, 17/12/2021, n. 40606).
Orbene, col primo motivo di gravame la compagnia assicurativa ha censurato la decisione assunta in primo grado laddove era stata ritenuta proponibile la domanda benché non
3 Tribunale di Napoli Nord R.G. 8956/2022
preceduta dalla spedizione di una richiesta risarcitoria stragiudiziale rispettosa dei requisiti contenutistici contemplati dall' art. 148 Cod. Ass. e, come tale, inidonea a consentire la formulazione di una offerta.
Tuttavia, dalla documentazione agli atti del giudizio, non si rinviene copia della diffida stragiudiziale inviata dal prima dell'instaurazione del giudizio. Non avendo la CP_1
parte appellante provveduto al deposito di tale documento, risulta evidentemente precluso al Tribunale il vaglio di fondatezza del primo motivo di gravame.
E' invece fondato il secondo motivo d'appello dovendosi ritenere condivisibili le argomentazioni prospettate dalla in ordine alla scarsa attendibilità che può Parte_1
essere riconosciuta all'unico teste escusso e, quindi, che le emergenze istruttorie non abbiano dimostrato in maniera convincente, sia l'effettivo verificarsi del sinistro de quo, sia la sua ascrivibilità eziologica all'autovettura di proprietà dell'appellato contumace
CP_2
Innanzitutto, la testimonianza acquisita non ha propriamente confermato il verificarsi del sinistro secondo le modalità narrate dall'appellato nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e non ha consentito quindi di attribuire con certezza il dedotto trauma della strada ad una responsabilità colposa dell'autovettura di proprietà di CP_2
La contraddizione riscontrata attiene alla descrizione della dinamica causale dell'incidente.
Infatti, nell'atto di citazione risulta del tutto omessa la circostanza – emersa poi solo durante l'escussione testimoniale – che, oltre a ad essere stata investita sia stata CP_1
anche un'altra persona, la sig.ra Controparte_4
Trattasi di una discrasia narrativa relativa ad un aspetto tutt'altro che marginale della vicenda. La difesa del nel corso del giudizio di primo grado non ha allegato alcuna CP_1
plausibile motivazione sul perché abbia descritto nell'atto introduttivo una dinamica del sinistro difforme da quella poi emersa dalle dichiarazioni del teste escusso, omettendo di rappresentare che l'investimento aveva riguardato ben due pedoni.
A fronte di tale ingiustificabile contrasto, deve ritenersi che l'escussione testimoniale non consenta, quindi, di chiarire le modalità del sinistro contenendo un rilevante elemento di contrasto con la diversa dinamica dell'incidente stradale rappresentato dall'appellato nella sua domanda introduttiva.
Si rileva quindi una evidente discrasia nella ricostruzione delle modalità di svolgimento
4 Tribunale di Napoli Nord R.G. 8956/2022
della vicenda che determina incertezza sull'effettivo verificarsi del sinistro.
Ulteriori dubbi sulla veridicità del sinistro vengono poi alimentati dalle risultanze dell'ispezione presso l'Archivio Integrato Antifrode dell'IVASS allegate dalla Parte_1
nel corso del giudizio di primo grado, da cui si evince che il risultava coinvolto, CP_1
in qualità di danneggiato, in altro sinistro stradale verificatosi appena tre mesi prima e che, invece, l'altro soggetto investito, risultava coinvolta in ben sei Controparte_4
sinistri dal 2013 al 2018, talora in qualità di danneggiata, talora in qualità di responsabile.
A fronte di tali rilevanti criticità, nessun ulteriore elemento di prova è stato possibile rinvenire dalle altre emergenze istruttorie, utile a consentire una adeguata ricostruzione dei fatti dalla quale poter desumere con certezza ed in maniera univoca le modalità di svolgimento dell'incidente.
La mancata produzione di qualsiasi rilievo fotografico del luogo del sinistro e della posizione dell'autovettura al momento dell'investimento è un ulteriore elemento che non ha consentito una precisa individuazione del tratto di strada teatro dell'evento, inducendo a porre in dubbio la verosimiglianza della ricostruzione fattuale prospettata in citazione.
Inoltre, appare singolare che a seguito di un investimento che ha visto coinvolti ben due pedoni, in una zona centrale di Sant'Antimo, proprio di fronte alla Casa Comunale, non siano nell'immediatezza intervenute forze dell'ordine.
Alla luce delle criticità evidenziate, non può dirsi dimostrato il fatto storico del sinistro e, quindi, evidentemente nemmeno la riconducibilità a questo delle lesioni riportate dall'appellato.
L'appello va quindi accolto sulla base delle considerazioni che precedono, restando quindi assorbiti gli altri motivi di gravame;
per l'effetto, va rigettata la domanda risarcitoria proposta da . CP_1
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico di
; vengono liquidate d'ufficio come in dispositivo. CP_1
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia d'appello promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
5 Tribunale di Napoli Nord R.G. 8956/2022
• accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della pronuncia impugnata, rigetta l'azione risarcitoria proposta da;
CP_1
• condanna al pagamento, in favore di , delle spese di lite della CP_1 Parte_1
prima fase di giudizio, che vengono liquidate in € 2.090,00 per compenso, oltre IVA e
CPA se dovute e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso complessivamente liquidato;
• condanna al pagamento, in favore di , delle spese processuali CP_1 Parte_1
del giudizio di appello, che si liquidano in € 384,00 per esborsi ed € 1.700,00 per compenso, oltre IVA e CPA se dovute e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso complessivamente liquidato;
• pone definitivamente a carico di le spese della C.T.U. espletata in primo CP_1
grado.
Così deciso in Aversa in data 15.11.2025
IL GIUDICE
dott. Alfredo Maffei
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott. Alfredo Maffei ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 8956/2022 avente ad oggetto “appello avverso sentenza del Giudice di Pace” e pendente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1
in calce all'atto di appello, dall'avv. Francesco Madonna, presso il cui studio, sito in S.
Maria C.V., alla via Cardarelli n. 5, è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
E
CP_1
APPELLATO CONTUMACE
E
CP_2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI Con note scritte depositate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza originariamente fissata per la data del 19.6.2025, la parte appellante, unica costituita, concludeva in conformità dei propri scritti difensivi e la causa veniva riservata in decisione con la concessione del termine di sessanta giorni per il deposito della comparsa conclusionale.
1 Tribunale di Napoli Nord R.G. 8956/2022
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, dinanzi al CP_1
Giudice di Pace di Frattamaggiore, la compagnia al fine di Controparte_3
ottenere il risarcimento per le lesioni fisiche riportate a seguito dell'investimento verificatosi in Sant'Antimo il 10.11.2018.
In particolare, deduceva che quel giorno, alle ore 14:00, allorché si trovava ad attraversare via Roma all'altezza della Casa Comunale, era stato investito dall'autocarro targato
FO805849, di proprietà di A seguito della caduta al suolo aveva riportato CP_2
delle lesioni che avevano reso necessario il suo trasporto presso l'Ospedale di Giugliano in Campania, ove gli erano state diagnosticate contusioni al ginocchio ed alla caviglia.
Il giudizio veniva istruito mediante escussione di un teste indicato da parte attrice e l'espletamento di una C.T.U. medica.
Con sentenza n. 1006/2022, pubblicata in data 16.6.2022, il Giudice di Pace accoglieva la domanda condannando la a risarcire della somma di € 8.553,24 Parte_1 CP_1
oltre interessi e spese processuali.
Avverso detta pronuncia la compagnia proponeva tempestivo appello con cui Parte_1 censurava la decisione assunta dal giudice di prime cure sulla base dei seguenti motivi di gravame:
▪ la domanda doveva ritenersi improponibile dal momento che la richiesta risarcitoria stragiudiziale che aveva preceduto l'avvio del procedimento non conteneva tutti gli elementi necessari idonei a consentire alla compagnia di formulare un'offerta di ristoro;
▪ del tutto erroneamente il giudice di prime cure aveva ritenuto provato il sinistro nonostante le seguenti criticità: a) la deposizione resa dall'unico teste escusso era risultata generica e lacunosa;
b) e l'altra donna pure investita nell'ambito CP_1
dello stesso frangente, la sig.ra erano stati coinvolti in altri Controparte_4
sinistri, così come emergente dalle risultanze della banca dati IVASS, circostanza che non poteva non contribuire a sospettare sull'effettiva veridicità del sinistro;
▪ la decisione assunta in primo grado non aveva tenuto conto del concorso di colpa del danneggiato, ricavabile dal fatto che, sulla base di quanto riferito dal teste escusso, il veicolo che lo aveva investito stava procedendo a velocità moderata e, quindi, poteva
2 Tribunale di Napoli Nord R.G. 8956/2022
essere evitato usando maggiore prudenza in fase di attraversamento;
▪ la portata delle lesioni accertate dal dott. nell'ambito della C.T.U. Persona_1
espletata in corso di causa non era compatibile con le risultanze del referto ospedaliero e con la dinamica del sinistro allegata;
▪ nella liquidazione del risarcimento si era tenuto conto anche del danno morale, benché tale voce di danno fosse risultata del tutto indimostrata all'esito dell'istruttoria.
Tanto premesso ed esposto, concludeva affinché, in riforma della sentenza appellata, la domanda proposta dall'attore fosse dichiarata improponibile o rigettata nel merito, con condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Dopo alcuni rinvii volti all'acquisizione e, successivamente, alla ricostruzione del fascicolo di primo grado, la causa veniva poi riservata in decisione con ordinanza del
23.6.2025.
L'appello è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Va dichiarata la contumacia di e regolarmente citati e non CP_1 CP_2
costituiti.
In via preliminare va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329,
346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
Il primo motivo di gravame, relativo all'improponibilità della domanda, non è fondato
In punto di diritto giova osservare che “nel vigente ordinamento processuale, il giudizio d'appello non ha ad oggetto un riesame pieno nel merito della decisione impugnata
("novum judicium"), ma assume le caratteristiche di una "revisio prioris instantia", cosicché l'appellante ha sempre la veste di attore rispetto al giudizio instaurato e con essa l'onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame, quale che sia stata la posizione processuale assunta nel giudizio di primo grado, e ove si dolga dell'erronea valutazione, da parte del primo giudice, di documenti prodotti dalla controparte e da questi non depositati in appello, ha l'onere di estrarne copia ai sensi dell'art. 76 disp. att.
c.p.c. e di produrli in sede di gravame” (Cass. Sez. 6, 17/12/2021, n. 40606).
Orbene, col primo motivo di gravame la compagnia assicurativa ha censurato la decisione assunta in primo grado laddove era stata ritenuta proponibile la domanda benché non
3 Tribunale di Napoli Nord R.G. 8956/2022
preceduta dalla spedizione di una richiesta risarcitoria stragiudiziale rispettosa dei requisiti contenutistici contemplati dall' art. 148 Cod. Ass. e, come tale, inidonea a consentire la formulazione di una offerta.
Tuttavia, dalla documentazione agli atti del giudizio, non si rinviene copia della diffida stragiudiziale inviata dal prima dell'instaurazione del giudizio. Non avendo la CP_1
parte appellante provveduto al deposito di tale documento, risulta evidentemente precluso al Tribunale il vaglio di fondatezza del primo motivo di gravame.
E' invece fondato il secondo motivo d'appello dovendosi ritenere condivisibili le argomentazioni prospettate dalla in ordine alla scarsa attendibilità che può Parte_1
essere riconosciuta all'unico teste escusso e, quindi, che le emergenze istruttorie non abbiano dimostrato in maniera convincente, sia l'effettivo verificarsi del sinistro de quo, sia la sua ascrivibilità eziologica all'autovettura di proprietà dell'appellato contumace
CP_2
Innanzitutto, la testimonianza acquisita non ha propriamente confermato il verificarsi del sinistro secondo le modalità narrate dall'appellato nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e non ha consentito quindi di attribuire con certezza il dedotto trauma della strada ad una responsabilità colposa dell'autovettura di proprietà di CP_2
La contraddizione riscontrata attiene alla descrizione della dinamica causale dell'incidente.
Infatti, nell'atto di citazione risulta del tutto omessa la circostanza – emersa poi solo durante l'escussione testimoniale – che, oltre a ad essere stata investita sia stata CP_1
anche un'altra persona, la sig.ra Controparte_4
Trattasi di una discrasia narrativa relativa ad un aspetto tutt'altro che marginale della vicenda. La difesa del nel corso del giudizio di primo grado non ha allegato alcuna CP_1
plausibile motivazione sul perché abbia descritto nell'atto introduttivo una dinamica del sinistro difforme da quella poi emersa dalle dichiarazioni del teste escusso, omettendo di rappresentare che l'investimento aveva riguardato ben due pedoni.
A fronte di tale ingiustificabile contrasto, deve ritenersi che l'escussione testimoniale non consenta, quindi, di chiarire le modalità del sinistro contenendo un rilevante elemento di contrasto con la diversa dinamica dell'incidente stradale rappresentato dall'appellato nella sua domanda introduttiva.
Si rileva quindi una evidente discrasia nella ricostruzione delle modalità di svolgimento
4 Tribunale di Napoli Nord R.G. 8956/2022
della vicenda che determina incertezza sull'effettivo verificarsi del sinistro.
Ulteriori dubbi sulla veridicità del sinistro vengono poi alimentati dalle risultanze dell'ispezione presso l'Archivio Integrato Antifrode dell'IVASS allegate dalla Parte_1
nel corso del giudizio di primo grado, da cui si evince che il risultava coinvolto, CP_1
in qualità di danneggiato, in altro sinistro stradale verificatosi appena tre mesi prima e che, invece, l'altro soggetto investito, risultava coinvolta in ben sei Controparte_4
sinistri dal 2013 al 2018, talora in qualità di danneggiata, talora in qualità di responsabile.
A fronte di tali rilevanti criticità, nessun ulteriore elemento di prova è stato possibile rinvenire dalle altre emergenze istruttorie, utile a consentire una adeguata ricostruzione dei fatti dalla quale poter desumere con certezza ed in maniera univoca le modalità di svolgimento dell'incidente.
La mancata produzione di qualsiasi rilievo fotografico del luogo del sinistro e della posizione dell'autovettura al momento dell'investimento è un ulteriore elemento che non ha consentito una precisa individuazione del tratto di strada teatro dell'evento, inducendo a porre in dubbio la verosimiglianza della ricostruzione fattuale prospettata in citazione.
Inoltre, appare singolare che a seguito di un investimento che ha visto coinvolti ben due pedoni, in una zona centrale di Sant'Antimo, proprio di fronte alla Casa Comunale, non siano nell'immediatezza intervenute forze dell'ordine.
Alla luce delle criticità evidenziate, non può dirsi dimostrato il fatto storico del sinistro e, quindi, evidentemente nemmeno la riconducibilità a questo delle lesioni riportate dall'appellato.
L'appello va quindi accolto sulla base delle considerazioni che precedono, restando quindi assorbiti gli altri motivi di gravame;
per l'effetto, va rigettata la domanda risarcitoria proposta da . CP_1
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico di
; vengono liquidate d'ufficio come in dispositivo. CP_1
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia d'appello promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
5 Tribunale di Napoli Nord R.G. 8956/2022
• accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della pronuncia impugnata, rigetta l'azione risarcitoria proposta da;
CP_1
• condanna al pagamento, in favore di , delle spese di lite della CP_1 Parte_1
prima fase di giudizio, che vengono liquidate in € 2.090,00 per compenso, oltre IVA e
CPA se dovute e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso complessivamente liquidato;
• condanna al pagamento, in favore di , delle spese processuali CP_1 Parte_1
del giudizio di appello, che si liquidano in € 384,00 per esborsi ed € 1.700,00 per compenso, oltre IVA e CPA se dovute e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso complessivamente liquidato;
• pone definitivamente a carico di le spese della C.T.U. espletata in primo CP_1
grado.
Così deciso in Aversa in data 15.11.2025
IL GIUDICE
dott. Alfredo Maffei
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