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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. V, sentenza 26/01/2026, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 216/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 5, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TI ROBERTO GIOVANNI, Presidente
LL AL, Relatore
PENZA RENATO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 775/2025 depositato il 04/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N.14
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249011709956
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120080037783216 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120100016374675 IRAP 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120110003609907 IRAP 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120120000824738 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120120027014548 IRAP 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120130004777322 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120130016978215 IRAP 2010 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120140004294715 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120140016655122 IRAP 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120150001462541 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120160033971882 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120160035041584 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120170005089305 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2912017007948243 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120180004621957 IRAP 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120180010705268 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120180013940759 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120190001458223 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120200002963788 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120210012967238 IMU 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120210017820323 IRAP 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120220000583762 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1760/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste in ricorso e memorie depositate
Resistente/Appellato: insiste sulle controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 28.03.2025 il sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29120249011709956000 notificatagli dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione in data 03.02.2025, unitamente a n. 24 cartelle esattoriali sottese, relative a tributi IRPEF, IRAP, IVA, IMU, addizionali comunali e regionali, diritti camerali e TARSU, riferiti agli anni d'imposta 2004–2016, per un importo complessivo dichiarato in ricorso di €.139.397,99.
Il ricorrente ha dedotto: 1) Omessa notifica delle cartelle esattoriali prodromiche;
2) Difetto di motivazione dell'intimazione; 3) Nullità degli atti per assenza di motivazione circa gli interessi di mora, ritenuti incostituzionali;
4) Inesistenza della pretesa tributaria e, comunque, l'intervenuta decadenza e/o prescrizione dei crediti.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per regolare notifica delle cartelle sottese, nonché il difetto di giurisdizione del Giudice tributario in ordine ai contributi IVS (anni 2006–2008), di competenza del Tribunale di Agrigento – Sezione Lavoro. Nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso, ritenuto infondato, opponendosi altresì alla sospensiva per carenza dei presupposti di cui all'art. 47 D.Lgs. n. 546/1992.
Con memoria illustrativa il ricorrente nell'insistere sulle difese già svolte, ha contestato le deduzioni avverse e ribadito l'inesistenza delle notifiche delle cartelle indicate per difetto dei requisiti dell'art. 60 DPR 600/1973; la nullità della notifica per irreperibilità della cartella n. 29120239001475226000 per violazione dell'art. 140
c.p.c.; l'inefficacia delle notifiche anteriori a settembre 2017 eseguite da operatori postali privati e la prescrizione dei crediti per mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della resistente.
All'udienza del 12.12.2025 il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preso atto di quanto dedotto e prodotto dalle parti, ritiene che il ricorso proposto dalla parte contribuente non sia meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
Va preliminarmente dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice tributario in relazione ai ruoli concernenti contributi IVS, recati dalle cartelle di pagamento n. 291 2010 0016374675 (contributi IVS 2006), n. 291 2011
0003609907 (contributi IVS 2007) e n. 291 2012 0000824738 (contributi IVS 2008), la cui cognizione appartiene al Tribunale di Agrigento – Sezione Lavoro.
Osserva la Corte che, pur emergendo irregolarità nella notifica di alcune cartelle prodromiche all'intimazione oggi impugnata, la maggior parte dei ruoli risultano ritualmente notificati ai sensi dell'art. 138 c.p.c., come comprovato dalle relate sottoscritte dal contribuente.
Le restanti cartelle, ancorché non consegnate direttamente o affette da vizi nella fase di recapito, devono comunque ritenersi validamente reiterate mediante l'intimazione di pagamento n. 291 2023 9001475226, perfezionatasi con il deposito presso la Casa Comunale dopo i tentativi del 5 e dell'8 aprile 2023 e con successiva raccomandata A/R, rifiutata nel maggio 2023, circostanza non contestata.
Risulta inoltre che, a seguito della notifica della cartella n. 291 2008 0037783216, sono state regolarmente emesse e notificate le intimazioni n. 291 2018 9001298720, ricevuta personalmente dal ricorrente, e la già citata intimazione n. 291 2023 9001475226.
Analogamente, dopo la notifica della cartella n. 291 2011 0003609907, è stata notificata l'intimazione n. 291
2016 9001007020, consegnata al figlio del ricorrente e priva della CAN, atto comunque reiterato attraverso la medesima intimazione del 2023. All'esito di tali sequenze notificatorie, il contribuente ha infine ricevuto l'intimazione n. 291 2024 9011709956, oggetto del presente giudizio.
Orbene, se è vero, come dedotto dalla difesa del ricorrente, che alcune cartelle risultano recapitate a familiari conviventi o a terzi senza prova dell'invio della CAN, tuttavia, è altrettanto pacifico (e non contestato) che i relativi ruoli sono stati nuovamente portati a conoscenza del contribuente mediante l'intimazione n. 291 2023
9001475226 del maggio 2023.
Tale atto non risulta impugnato nei termini di legge, con conseguente consolidamento della pretesa.
Ne deriva che tanto le cartelle regolarmente notificate quanto quelle inizialmente viziate ma successivamente reiterate devono ritenersi definitive e non più contestabili nel merito.
Ed invero, in conformità alla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 20476 del 21 luglio 2025; Cass. N.
35019/2025), il contribuente che non abbia tempestivamente impugnato la cartella o l'intimazione di pagamento non può più far valere vizi relativi agli atti presupposti, potendo dedurre esclusivamente eventuali vizi propri dell'atto impugnato.
L'omessa impugnazione nei termini decadenziali determina infatti la cristallizzazione della pretesa impositiva e preclude la possibilità di eccepire la prescrizione maturata anteriormente.
La giurisprudenza è costante nel qualificare l'intimazione ex art. 50, comma 2, D.P.R. 602/1973 come atto meramente esecutivo, privo di autonoma valenza impositiva e dunque impugnabile solo per vizi propri. La
Corte di Cassazione, con sentenza n. 2743 del 4 febbraio 2025, ha ulteriormente ribadito che ogni eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo è preclusa, salvo la presenza di vizi propri dell'atto successivo.
Nel caso in esame, l'intimazione di pagamento impugnata deve ritenersi pienamente conforme ai requisiti di legge, risultando priva di vizi propri, adeguatamente motivata e ritualmente notificata, senza che sia maturata alcuna causa di prescrizione o decadenza.
Ed invero, l'intimazione oggetto di impugnazione risulta redatta in conformità al modello ministeriale previsto dal D.M. 28.06.1999 e contiene tutti gli elementi essenziali, quali l'indicazione dell'atto prodromico;
il dettaglio dell'importo residuo dovuto e l'avvertimento circa l'avvio dell'esecuzione forzata in caso di mancato pagamento entro cinque giorni dalla notifica.
Pertanto, l'atto impugnato è da ritenersi correttamente e sufficientemente motivato, tale da consentire al contribuente la piena comprensione della pretesa e l'effettivo esercizio del diritto di difesa come concretamente avvenuto.
Nell'atto impugnato è, altresì, indicata la normativa riguardante l'indicazione del tasso e del metodo di calcolo degli interessi sulle imposte, in particolare l'art. 20 e l'art. 30 del d.P.R. n. 602/1973.
Senza tralasciare che, per costante giurisprudenza, “l'intimazione di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - con il semplice richiamo all'atto impositivo ed alla cartella presupposti e con la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990” (Cfr. Cassazione civile sez. trib. - 23/10/2024, n. 27504). L'intimazione reca, da ultimo, gli avvertimenti prescritti dalla normativa vigente in ordine ai termini, al giudice competente e alle modalità di impugnazione nonché l'indicazione del responsabile del procedimento di emissione e notifica dell'intimazione, individuato nella persona di Nominativo_2. Orbene, la compresenza di tali elementi integra un presupposto formale dirimente, idoneo a escludere in radice il vizio dedotto e a confermare la piena validità giuridica dell'atto impugnato.
Infine, l'eccezione di prescrizione dei crediti tributari e delle sanzioni amministrative non può trovare accoglimento.
Ed invero, non è decorso il termine decennale previsto per i tributi erariali (IVA, IRPEF, IRAP, IRES), considerata la regolare notifica delle cartelle e delle successive intimazioni contenenti i crediti oggetto del giudizio che hanno interrotto i termini di prescrizione pure degli interessi e delle sanzioni.
Parimenti, non risulta decorso il termine quinquennale relativo ai tributi locali e ai diritti camerali, tenuto conto della sospensione ex lege dei termini prescrizionali per l'emergenza Covid-19.
Inoltre, dopo la notifica delle cartelle non impugnate, sono state notificate l'intimazione n. 291 2023
9001475226 del 12 maggio 2023, non opposta, e l'intimazione n. 291 2024 9011709956 oggetto del presente ricorso.
Tali atti hanno prodotto l'effetto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c., determinando la decorrenza di un nuovo termine prescrizionale. Non può dunque ritenersi maturata alcuna prescrizione postuma, essendo il decorso del tempo interrotto da atti idonei e validi, rimasti privi di opposizione.
Ai fini del computo dei termini di prescrizione e decadenza deve, inoltre, tenersi conto della sospensione dei procedimenti e dei termini processuali disposta dalla normativa emergenziale Covid-19, in particolare dall'art. 68 del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. 27/2020, e dalle successive proroghe, con effetti fino al 31 dicembre 2023.
Alla luce di quanto esposto, anche i vizi propri dedotti dalla contribuente in relazione all'intimazione impugnata devono ritenersi infondati.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede: - Dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Tributario in relazione alle cartelle concernenti contributi IVS portati dalle cartelle di pagamento n. 291 2010 0016374675; n. 291 2011
0003609907 e n. 291 20120000824738, di competenza del Tribunale di Agrigento – Sezione Lavoro;
-
Rigetta il ricorso e per l'effetto conferma l'intimazione impugnata. - Pone a carico della parte soccombente le spese di lite liquidate in €. 4.671,00 oltre accessori se ed in quanto dovuti. Così deciso in
Agrigento, nella camera di consiglio del 12/12/2025. IL PRESIDENTE Roberto Giovanni Conti
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 5, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TI ROBERTO GIOVANNI, Presidente
LL AL, Relatore
PENZA RENATO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 775/2025 depositato il 04/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N.14
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249011709956
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120080037783216 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120100016374675 IRAP 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120110003609907 IRAP 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120120000824738 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120120027014548 IRAP 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120130004777322 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120130016978215 IRAP 2010 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120140004294715 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120140016655122 IRAP 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120150001462541 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120160033971882 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120160035041584 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120170005089305 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2912017007948243 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120180004621957 IRAP 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120180010705268 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120180013940759 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120190001458223 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120200002963788 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120210012967238 IMU 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120210017820323 IRAP 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120220000583762 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1760/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste in ricorso e memorie depositate
Resistente/Appellato: insiste sulle controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 28.03.2025 il sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29120249011709956000 notificatagli dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione in data 03.02.2025, unitamente a n. 24 cartelle esattoriali sottese, relative a tributi IRPEF, IRAP, IVA, IMU, addizionali comunali e regionali, diritti camerali e TARSU, riferiti agli anni d'imposta 2004–2016, per un importo complessivo dichiarato in ricorso di €.139.397,99.
Il ricorrente ha dedotto: 1) Omessa notifica delle cartelle esattoriali prodromiche;
2) Difetto di motivazione dell'intimazione; 3) Nullità degli atti per assenza di motivazione circa gli interessi di mora, ritenuti incostituzionali;
4) Inesistenza della pretesa tributaria e, comunque, l'intervenuta decadenza e/o prescrizione dei crediti.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per regolare notifica delle cartelle sottese, nonché il difetto di giurisdizione del Giudice tributario in ordine ai contributi IVS (anni 2006–2008), di competenza del Tribunale di Agrigento – Sezione Lavoro. Nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso, ritenuto infondato, opponendosi altresì alla sospensiva per carenza dei presupposti di cui all'art. 47 D.Lgs. n. 546/1992.
Con memoria illustrativa il ricorrente nell'insistere sulle difese già svolte, ha contestato le deduzioni avverse e ribadito l'inesistenza delle notifiche delle cartelle indicate per difetto dei requisiti dell'art. 60 DPR 600/1973; la nullità della notifica per irreperibilità della cartella n. 29120239001475226000 per violazione dell'art. 140
c.p.c.; l'inefficacia delle notifiche anteriori a settembre 2017 eseguite da operatori postali privati e la prescrizione dei crediti per mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della resistente.
All'udienza del 12.12.2025 il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preso atto di quanto dedotto e prodotto dalle parti, ritiene che il ricorso proposto dalla parte contribuente non sia meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
Va preliminarmente dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice tributario in relazione ai ruoli concernenti contributi IVS, recati dalle cartelle di pagamento n. 291 2010 0016374675 (contributi IVS 2006), n. 291 2011
0003609907 (contributi IVS 2007) e n. 291 2012 0000824738 (contributi IVS 2008), la cui cognizione appartiene al Tribunale di Agrigento – Sezione Lavoro.
Osserva la Corte che, pur emergendo irregolarità nella notifica di alcune cartelle prodromiche all'intimazione oggi impugnata, la maggior parte dei ruoli risultano ritualmente notificati ai sensi dell'art. 138 c.p.c., come comprovato dalle relate sottoscritte dal contribuente.
Le restanti cartelle, ancorché non consegnate direttamente o affette da vizi nella fase di recapito, devono comunque ritenersi validamente reiterate mediante l'intimazione di pagamento n. 291 2023 9001475226, perfezionatasi con il deposito presso la Casa Comunale dopo i tentativi del 5 e dell'8 aprile 2023 e con successiva raccomandata A/R, rifiutata nel maggio 2023, circostanza non contestata.
Risulta inoltre che, a seguito della notifica della cartella n. 291 2008 0037783216, sono state regolarmente emesse e notificate le intimazioni n. 291 2018 9001298720, ricevuta personalmente dal ricorrente, e la già citata intimazione n. 291 2023 9001475226.
Analogamente, dopo la notifica della cartella n. 291 2011 0003609907, è stata notificata l'intimazione n. 291
2016 9001007020, consegnata al figlio del ricorrente e priva della CAN, atto comunque reiterato attraverso la medesima intimazione del 2023. All'esito di tali sequenze notificatorie, il contribuente ha infine ricevuto l'intimazione n. 291 2024 9011709956, oggetto del presente giudizio.
Orbene, se è vero, come dedotto dalla difesa del ricorrente, che alcune cartelle risultano recapitate a familiari conviventi o a terzi senza prova dell'invio della CAN, tuttavia, è altrettanto pacifico (e non contestato) che i relativi ruoli sono stati nuovamente portati a conoscenza del contribuente mediante l'intimazione n. 291 2023
9001475226 del maggio 2023.
Tale atto non risulta impugnato nei termini di legge, con conseguente consolidamento della pretesa.
Ne deriva che tanto le cartelle regolarmente notificate quanto quelle inizialmente viziate ma successivamente reiterate devono ritenersi definitive e non più contestabili nel merito.
Ed invero, in conformità alla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 20476 del 21 luglio 2025; Cass. N.
35019/2025), il contribuente che non abbia tempestivamente impugnato la cartella o l'intimazione di pagamento non può più far valere vizi relativi agli atti presupposti, potendo dedurre esclusivamente eventuali vizi propri dell'atto impugnato.
L'omessa impugnazione nei termini decadenziali determina infatti la cristallizzazione della pretesa impositiva e preclude la possibilità di eccepire la prescrizione maturata anteriormente.
La giurisprudenza è costante nel qualificare l'intimazione ex art. 50, comma 2, D.P.R. 602/1973 come atto meramente esecutivo, privo di autonoma valenza impositiva e dunque impugnabile solo per vizi propri. La
Corte di Cassazione, con sentenza n. 2743 del 4 febbraio 2025, ha ulteriormente ribadito che ogni eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo è preclusa, salvo la presenza di vizi propri dell'atto successivo.
Nel caso in esame, l'intimazione di pagamento impugnata deve ritenersi pienamente conforme ai requisiti di legge, risultando priva di vizi propri, adeguatamente motivata e ritualmente notificata, senza che sia maturata alcuna causa di prescrizione o decadenza.
Ed invero, l'intimazione oggetto di impugnazione risulta redatta in conformità al modello ministeriale previsto dal D.M. 28.06.1999 e contiene tutti gli elementi essenziali, quali l'indicazione dell'atto prodromico;
il dettaglio dell'importo residuo dovuto e l'avvertimento circa l'avvio dell'esecuzione forzata in caso di mancato pagamento entro cinque giorni dalla notifica.
Pertanto, l'atto impugnato è da ritenersi correttamente e sufficientemente motivato, tale da consentire al contribuente la piena comprensione della pretesa e l'effettivo esercizio del diritto di difesa come concretamente avvenuto.
Nell'atto impugnato è, altresì, indicata la normativa riguardante l'indicazione del tasso e del metodo di calcolo degli interessi sulle imposte, in particolare l'art. 20 e l'art. 30 del d.P.R. n. 602/1973.
Senza tralasciare che, per costante giurisprudenza, “l'intimazione di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - con il semplice richiamo all'atto impositivo ed alla cartella presupposti e con la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990” (Cfr. Cassazione civile sez. trib. - 23/10/2024, n. 27504). L'intimazione reca, da ultimo, gli avvertimenti prescritti dalla normativa vigente in ordine ai termini, al giudice competente e alle modalità di impugnazione nonché l'indicazione del responsabile del procedimento di emissione e notifica dell'intimazione, individuato nella persona di Nominativo_2. Orbene, la compresenza di tali elementi integra un presupposto formale dirimente, idoneo a escludere in radice il vizio dedotto e a confermare la piena validità giuridica dell'atto impugnato.
Infine, l'eccezione di prescrizione dei crediti tributari e delle sanzioni amministrative non può trovare accoglimento.
Ed invero, non è decorso il termine decennale previsto per i tributi erariali (IVA, IRPEF, IRAP, IRES), considerata la regolare notifica delle cartelle e delle successive intimazioni contenenti i crediti oggetto del giudizio che hanno interrotto i termini di prescrizione pure degli interessi e delle sanzioni.
Parimenti, non risulta decorso il termine quinquennale relativo ai tributi locali e ai diritti camerali, tenuto conto della sospensione ex lege dei termini prescrizionali per l'emergenza Covid-19.
Inoltre, dopo la notifica delle cartelle non impugnate, sono state notificate l'intimazione n. 291 2023
9001475226 del 12 maggio 2023, non opposta, e l'intimazione n. 291 2024 9011709956 oggetto del presente ricorso.
Tali atti hanno prodotto l'effetto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c., determinando la decorrenza di un nuovo termine prescrizionale. Non può dunque ritenersi maturata alcuna prescrizione postuma, essendo il decorso del tempo interrotto da atti idonei e validi, rimasti privi di opposizione.
Ai fini del computo dei termini di prescrizione e decadenza deve, inoltre, tenersi conto della sospensione dei procedimenti e dei termini processuali disposta dalla normativa emergenziale Covid-19, in particolare dall'art. 68 del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. 27/2020, e dalle successive proroghe, con effetti fino al 31 dicembre 2023.
Alla luce di quanto esposto, anche i vizi propri dedotti dalla contribuente in relazione all'intimazione impugnata devono ritenersi infondati.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede: - Dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Tributario in relazione alle cartelle concernenti contributi IVS portati dalle cartelle di pagamento n. 291 2010 0016374675; n. 291 2011
0003609907 e n. 291 20120000824738, di competenza del Tribunale di Agrigento – Sezione Lavoro;
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Rigetta il ricorso e per l'effetto conferma l'intimazione impugnata. - Pone a carico della parte soccombente le spese di lite liquidate in €. 4.671,00 oltre accessori se ed in quanto dovuti. Così deciso in
Agrigento, nella camera di consiglio del 12/12/2025. IL PRESIDENTE Roberto Giovanni Conti