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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 31/03/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2025/87
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI La Sezione Prima CIVILE Composta da Dr. Maria OL -Presidente rel. Dr. Michele Prencipe - Consigliere Dr. Emma Manzionna - Consigliere
ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 87/2025 promossa da: società (Partita IVA ) – già cancellata - in persona dell'ex Controparte_1 P.IVA_1 liquidatore , elettivamente domiciliata in Trani al corso Vittorio Emanuele n.34 Controparte_2 presso lo studio legale dell'Avv. Gerardo Sorrenti (C.F. ), dal quale è assistita, CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa in giudizio giusta procura speciale alle liti in atti Reclamante
Avverso e per la riforma della sentenza n.126/24 dichiarativa di apertura della liquidazione giudiziale della emessa dal Tribunale di Trani, l'11/12/2024, pubblicata il 16/12/2024, Controparte_1 contro
Curatela della Liquidazione Giudiziale della , in persona del Curatore Controparte_1
Reclamata contumace
PROCURATORE GENERALE
Intervenuto mediante deposito di memoria scritta
A scioglimento reso all'udienza del 18.03.25
FATTO e DIRITTO
- Con ricorso del 19.09.2024 la presso il Tribunale di Trani, ritenuta la Parte_1 sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 49 e 121 del D.Lgs. n.14 del 12/01/2019, chiedeva disporsi l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della . Controparte_1
- Con memoria difensiva del 28/11/2024 la cancellata società , in persona Controparte_1 dell'ex liquidatore, , si costituiva in giudizio, contestando ex art. 115 c.p.c. il Controparte_2 contenuto dell'avverso ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale, unitamente alla documentazione in esso prodotta. Preliminarmente la società eccepiva l'incompetenza per territorio del Tribunale di Trani, adito, per essere, a suo giudizio, competente il Tribunale di Roma.
- Con Sentenza n.126/24, il Tribunale di Trani, dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale della
., ritenendo Controparte_1
Rilevava il Tribunale che,
✓ incontestato che la società, posta in liquidazione in data 15.03.2024 era stata cancellata dal
Registro Imprese in data 24.04.2024, dopo aver trasferito la sede legale da Parte_2
a Roma nel 2022, in piazza G. Marconi n.15, dove aveva sede la “ , Controparte_3 società che offre, tra l'altro, servizi di domiciliazione della sede legale e della posta, la quale, nel periodo dal 21.09.2022 al 15.12.2023, aveva emesso sette fatture nei confronti della “
[...] CP_ ; mentre, successivamente al 15.12.2023 e sino alla cancellazione della società dal
Registro Imprese non erano state emesse ulteriori fatture da parte della Controparte_3
nei confronti della “ ,
[...] CP
✓ con la delibera assembleare del 21.02.2024 la società veniva sciolta e messa in liquidazione e nominato liquidatore;
Controparte_2
✓ le delibere assembleari dei giorni 22.9.22 e 21.2.2024 erano state tenute presso uno studio notarile ubicato nella provincia di Barletta-Andria-Trani;
✓ la circostanza che la sede legale in era quella del commercialista di fiducia Parte_2 dimostrava, per evidenti ragioni di prossimità, che il COMI ossia il l'imprenditore, aveva ivi collocato il nucleo direzionale e amministrativo della propria impresa;
✓ era rimasto indimostrato che “la compravendita dei prodotti avveniva esclusivamente via telefono, ricorrendo successivamente a vettori dislocati su tutto il territorio nazionale a seconda del cliente finale e del fornitore del prodotto”, né rilevava che i verbali di assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.2022 ed al 31.12.2023 (privi comunque di qualunque garanzia di autenticità anche riguardo al luogo) risultavano redatti ed approvati in Roma, in quanto ciò darebbe stato sintomatico sia di un'effettiva attività in Roma quanto di trasferimento fittizio;
✓ la mera residenza anagrafica delle persone fisiche protagoniste della vicenda ( Persona_1
- circondario di Foggia) aggiungeva dubbi rispetto alla collocazione in Roma;
[...]
✓ la presunzione relativa di cui all'art. 27 c.c.i.i. doveva, pertanto, ritenersi superata;
✓ sussistevano i presupposti per la dichiarazione in quanto:
a) non risultava dimostrato dalla parte resistente il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 1, lett. d) e 121 c.c.i.i.;
b) i debiti scaduti e non pagati erano superiori all'importo di cui all'art. 49, comma 5, c.c.i.i.;
c) risultava provato lo stato di insolvenza della debitrice, in quanto essa era stata cancellata dal Registro imprese e presentava un'elevata debitoria fiscale;
Con reclamo depositato in data 14.01.2025 , ha adito questa Corte di Appello Controparte_1 al fine di veder riformare la sentenza n. 126/24 emessa dal Tribunale di Trani con la quale era stata dichiarata aperta la procedura di liquidazione giudiziale. La Curatela reclamata, pur ritualmente citata non si è costituita e ne va dichiarata la contumacia. La Procura della Repubblica, in questa sede rappresentata dalla Procura Generale, è intervenuta mediante il deposito telematico di note scritte.
Ha dedotto la reclamante che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale:
✓ era stato violato il disposto di cui all'art. 27, comma II, CCII e dell'art. 3 del Regolamento (UE)
2015/848 in relazione al giudicato formale formatosi sulla sollevata eccezione d'incompetenza territoriale del Tribunale di Trani per essere competente il Tribunale di Roma, dove la società aveva la sede legale, come risultante dal Registro delle Imprese.
Erroneamente il Tribunale di Trani aveva dedotto il carattere meramente fittizio della sede legale romana di piazza Guglielmo Marconi n.15 sul presupposto che le delibere assembleari della società reclamante del 22/09/2022 e del 21/02/2024 si fossero svolte tutte presso uno studio notarile ubicato nella Provincia di Barletta-Andria-Trani e, soprattutto, sull'assunto che la avesse corrisposto il compenso per la domiciliazione presso la società di CP servizi con sede in Roma alla piazza Guglielmo Marconi n.15, soltanto Controparte_3 per il periodo dal 21/09/2022 al 15/12/2023 . Tale prospettazione fattuale, a giudizio della reclamante, doveva ritenersi del tutto infondata non avendo la Procura della Repubblica fornito elementi validi e idonei a superare la presunzione di coincidenza del COMI con l'indirizzo della sede legale, quale risultante dal Registro delle Imprese di Roma e, quindi, a rivelare la sussistenza di un effettivo esercizio dell'attività economica da parte della nel Comune di Controparte_1 Parte_2
.
[...]
All'udienza del 18.03.2025, svolta in modalità scritta, lette le note depositate telematicamente, la causa è stata riservata per la decisione.
***
Il reclamo è infondato.
La ha reclamato la decisione del Tribunale di Trani unicamente con Controparte_1 riferimento al ritenuto superamento della presunzione di cui all'art. 27 comma II, CCII insistendo sulla effettività e non fittizietà della sede della società in Trani e sulla mancanza di prove in senso contrario.
Il motivo è infondato.
Va premesso, brevemente, in diritto, che la domanda giudiziale di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza o volta alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale si propone dinanzi al tribunale in composizione collegiale, individuato in forza dei criteri declinati dall'art. 27 del Codice, per cui sarà competente il foro nel cui circondario il debitore ha il centro dei propri interessi principali (comma 2), a meno che non si tratti di imprese in amministrazione straordinaria o di imprese di rilevante dimensione, nel qual caso sarà competente il tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di impresa (comma 1).
Nella sostanza, il Codice abbandona la tradizionale espressione «sede principale dell'impresa» di cui all'art. 9 l.fall. per adottare un criterio più ampio e comprensivo di «centro degli interessi principali del debitore» il quale richiama l'identica formulazione di cui all'art. 3, primo comma del
Regolamento (EU) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza transfrontaliere. Lo stesso acronimo «COMI» di cui alla definizione prevista dall'art. 2 del Codice si riconduce alla formulazione in lingua inglese («Centre Of Main Interests of the debtor») del Regolamento a conferma della volontà del legislatore di introdurre un elemento di maggiore uniformità, anche linguistica, della disciplina concorsuale italiana in una prospettiva di armonizzazione all'interno dello spazio giuridico europeo.
La disposizione dell'art. 27 deve essere letta congiuntamente all'art. 2, comma 1, lett. m), che indica quale “centro degli interessi principali del debitore” (COMI) “il luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi”.
Tali norme si pongono in continuità con la legge fallimentare, e pertanto viene chiarito che la competenza non si radica in base al petitum od alla causa petendi (e quindi in base alla specifica procedura alla quale si richiede l'accesso) quanto piuttosto in forza dei dati oggettivi riferiti all'organizzazione dell'impresa e quindi del debitore, in modo unitario per tutte le «procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza».
Ne deriva che il comma 3 dell'art. 27 introduce la presunzione, già lungamente elaborata dalla giurisprudenza (cfr., ex multis, Cass., 8 aprile 1998, n. 3652), per cui il centro principale degli interessi del debitore coincide, per le persone giuridiche e gli enti, con la sede legale risultante dal registro delle imprese, o, in mancanza, la sede dell'attività abituale o, se sconosciuta, con il luogo di residenza, domicilio, dimora o nascita del legale rappresentante;
per le persone fisiche esercenti attività di impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese, o, in mancanza, con la sede dell'attività abituale;
per le persone fisiche non esercenti attività di impresa, con il luogo di residenza o domicilio, o, se sconosciuti, con l'ultima dimora nota, o, in mancanza, con il luogo di nascita se in Italia, o, in ultima battuta, con il Tribunale di Roma.
La disposizione ricalca l'identica formulazione di cui all'art. 3, comma 1, del Regolamento (UE) n.
2015/848 in tema di procedure di insolvenza transfrontaliere e come sopra specificato lo stesso acronimo “COMI” è riconducibile al” Centre Of Main Interests of the Debtor”, richiamato dal
Regolamento.
In conclusione, può affermarsi che il nuovo CCII abbia previsto, con disposizione letteralmente quasi identica a quella del Regolamento, che il COMI debba essere individuato nel «luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi».
Tanto determina, in parte, una discontinuità rispetto alla disciplina di cui all'art. 9 l.fall., se non per il fatto che la nuova nozione del COMI è riferibile non solo agli imprenditori, ma anche ai professionisti ed ai consumatori (soggetti alle «procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento», disciplinate anch'esse dal Codice, diversamente da quanto avviene oggi rispetto alla legge fallimentare), e per il fatto che le presunzioni relative all'individuazione del COMI sono normativamente previste al terzo comma dell'art. 27 del Codice e sono formulate in termini più articolati rispetto al Regolamento.
Tanto premesso, come emerge dagli atti allegati nel primo giudizio dalla Procura della Repubblica di Trani, segnatamente dalla informativa della Guardia di Finanza GRUPPO BARLETTA, Nucleo
Operativo — I Sezione Operativa Volante, all'esito degli accertamenti svolti, su delega della Procura, in ordine sia alla sussistenza dei requisiti di legge previsti per la richiesta di apertura della liquidazione giudiziale, sia alla verifica della sede legale, ferma la sussistenza dei requisiti di fallibilità della società e dello stato di insolvenza, nella specie neppure contestata dalla reclamante, il trasferimento a Roma della sede della società doveva ritenersi una operazione fittizia.
Ha infatti accertato la Guardia di Finanza che, dall'analisi della visura storica estratta dal Registro
Imprese della C.C.I.A.A. era emerso che con atto notarile del 22.09.2022, la società aveva trasferito la sede legale da OS di UG (BT), via Mauro Carella n. 2, a Roma, piazza Marconi n. 15, ove ha sede della società (P. Iva n. che si occupa di stipulare contratti Controparte_3 P.IVA_2 di domiciliazione della sede legale e di fornire servizi di segreteria e ricezione posta, così consentendo di stabilire una sede legale fittizia.
Da ricerche sulla banca dati — Portale Fatture & Corrispettivi, era emerso che la predetta società aveva emesso le seguenti fatture nei confronti della CP
✓ Fattura n. 963/E del 21.09.2022 imponibile € 260,00 + iva;
✓ Fattura n. 964/E del 21.09.2022 imponibile € 360,00;
✓ Fattura n. 103/E del 24.01 .2023 imponibile € 260,00 + iva;
✓ Fattura n. 599/E del 24.05.2023 imponibile € 260,00 + iva;
✓ Fattura n. 975/E del 22.09.2023 imponibile € 260,00 + iva;
✓ Fattura n. 1237/E del 05.12.2023 imponibile € 31 + iva;
✓ Fattura n. 1264/E del 15.12.2023 imponibile € 4,08 + iva.
Successivamente al 15.12.2023, stante l'assenza di pagamenti fatturati la non si sarebbe CP più avvalsa dei servizi forniti dalla ciò a ulteriore conferma della natura CP_3 CP_3 elusiva della prestazione.
Dalla consultazione della banca dati "Negozi Giuridici" i Militari della G. di F. estrapolavano i seguenti atti:
✓ Verbale di assemblea del 20.02.2020, redatto presso lo studio notarile del dott. Per_2 in via Imbriani, 4 — OS di UG (BT), nel quale, all'ordine del giorno si
[...] deliberava, alla presenza dell'amministratore unico il trasferimento della CP_4 sede della società da HE di OI (BT) a OS di UG (BT) in via M. Carella, 2;
✓ Verbale di assemblea del 22.09.2022, redatto presso lo studio notarile del dott.
[...] in via Cairoli, 18 — PO (BT), nel quale, all'ordine del giorno si deliberava, alla Per_3 presenza dell'amministratore unico il trasferimento della sede della società CP_4 da OS di UG (BT) a Roma (RM) in via piazza Marconi, 1 5;
✓ Verbale di assemblea del 21.02.2024, redatto presso lo studio notarile del dott.
[...] in via Cairoli, 18 — PO (BT), nel quale, all'ordine del giorno, alla presenza Per_3 dell'amministratore unico di si deliberava: CP_4 Controparte_2
a) La nomina del nuovo amministratore nella persona di;
Controparte_2
b) la cessione di tutta la documentazione contabile (libri giornali, registri iva ecc.) al nuovo amministratore che la accettava dichiarando, altresì, di non avere cause di ineleggibilità o decadenza dalla carica;
✓ Verbale di assemblea del 06.03.2024 redatto presso lo studio notarile del dott. Persona_3 in via Cairoli, 18 — PO (BT), nel quale, all'ordine del giorno, alla presenza dell'amministratore unico si deliberava lo scioglimento anticipato e la Controparte_2 messa in liquidazione della società e la nomina del liquidatore unico, nella persona di . Controparte_2
Dagli atti sopra indicati si evince come, nonostante il trasferimento della sede legale, formalmente deliberato in data 22.09.2022, il centro degli interessi della società non si era mai stabilito a Roma, tanto che le assemblee nelle quali è stata deliberata la nomina del nuovo amministratore e lo scioglimento e la messa in liquidazione della società erano state tenute o a OS e nella vicina
PO.
Inoltre, successivamente al trasferimento della sede della società la appurava che la gestione Pt_3 della contabilità era rimasta inalterata, in quanto nel corso del 2023 alcune comunicazioni IVA periodiche erano state trasmesse da professionisti che non avevano alcun collegamento con la sede romana e, segnatamente, le scritture contabili erano detenute dallo stesso professionista -
[...] con sede a OS di UG (BT), in Controparte_5 corso San Sabino n. 26: Comunicazione n. 320271179 del 24/02/2023 relativa al IV trimestre (studio professionale , con sede in P.I. ). Persona_4 Parte_2 P.IVA_3
Tanto a riprova che il centro di interessi e la gestione degli affari della società non si fosse mai spostata da OS in UG, fino alla sua cancellazione dal Registro Imprese, avvenuta come detto, in data 15.05.2024.
Ulteriore indizio dell'elusività delle operazioni poste in essere dalla reclamata è costituito dalla nomina di un altro amministratore, nella persona di . Controparte_2
Quest'ultimo, dopo aver assunto la carica di amministratore ad aver posto in liquidazione la società
(assumendo anche la carica di liquidatore), nonostante la consistente debitoria erariale, effettuava la cancellazione della società dal Registro Imprese della C.C.I.A.A., cessando ogni attività.
Il era infatti una cd "testa di legno", posto alla guida di una società con una posizione CP_2 debitoria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, per un importo pari ad euro
388.854,38, maturata negli anni dal 2019 al 2022.
Dalla consultazione delle banche dati in uso al Corpo della G. di F. era, altresì, emerso che il
, allo stesso tempo, risultava rappresentante legale di numerose società, tutte Controparte_2 caratterizzate da situazioni fiscali in evidente stato di difficoltà con l'Agenzia delle Entrate.
Egli, non presentava, peraltro dichiarazioni fiscali attestanti redditi derivanti dalle numerose società che formalmente gestiva, in qualità di rappresentante legale;
era egli stesso gravato da debiti tributari, nei confronti dell'Agenzia dell'Entrate, per un ammontare pari ad € 81.987,61 e in data
24.07.2010 risultava segnalato, dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Trani, per violazione agli artt. 8 e 10, DLgs. 74/2000, in relazione all'emissione di fatture per operazioni inesistenti e occultamento e/o distruzione di documenti contabili.
Tali elementi non lasciano spazio a dubbi di alcun genere in ordine alla natura fittizia del trasferimento della sede sociale della società a Roma e al conseguente Controparte_1 superamento della presunzione di cui all'art. 27 CCII e confermano che il «luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi» (COMI), al di là della formale iscrizione nel Registao delle imprese di Roma della , non si sia mai spostato Controparte_1 dalla sede di OS.
Essendosi la reclamante limitata ad impugnare unicamente tale profilo della decisione alcun esame del merito è imposto a questa Corte. Il reclamo va quindi rigettato.
Nulla per le spese in considerazione della mancata costituzione della Curatela.
Infine, è dovuta dalla parte reclamante, tenuto conto del rigetto dell'impugnazione,
l'integrazione del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Bari, sezione Prima Civile, decidendo sul reclamo proposto da società
[...]
, Controparte_1
1. dichiara la contumacia della procedura di liquidazione giudiziale di società CP
;
[...]
2. rigetta il reclamo;
3. Nulla per le spese;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il gravame, a carico del reclamante e in osservanza dell'art. 13 co.
1-quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° l.
228/12
Così deciso in Bari, il 25.03.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il presidente est.
Maria OL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI La Sezione Prima CIVILE Composta da Dr. Maria OL -Presidente rel. Dr. Michele Prencipe - Consigliere Dr. Emma Manzionna - Consigliere
ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 87/2025 promossa da: società (Partita IVA ) – già cancellata - in persona dell'ex Controparte_1 P.IVA_1 liquidatore , elettivamente domiciliata in Trani al corso Vittorio Emanuele n.34 Controparte_2 presso lo studio legale dell'Avv. Gerardo Sorrenti (C.F. ), dal quale è assistita, CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa in giudizio giusta procura speciale alle liti in atti Reclamante
Avverso e per la riforma della sentenza n.126/24 dichiarativa di apertura della liquidazione giudiziale della emessa dal Tribunale di Trani, l'11/12/2024, pubblicata il 16/12/2024, Controparte_1 contro
Curatela della Liquidazione Giudiziale della , in persona del Curatore Controparte_1
Reclamata contumace
PROCURATORE GENERALE
Intervenuto mediante deposito di memoria scritta
A scioglimento reso all'udienza del 18.03.25
FATTO e DIRITTO
- Con ricorso del 19.09.2024 la presso il Tribunale di Trani, ritenuta la Parte_1 sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 49 e 121 del D.Lgs. n.14 del 12/01/2019, chiedeva disporsi l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della . Controparte_1
- Con memoria difensiva del 28/11/2024 la cancellata società , in persona Controparte_1 dell'ex liquidatore, , si costituiva in giudizio, contestando ex art. 115 c.p.c. il Controparte_2 contenuto dell'avverso ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale, unitamente alla documentazione in esso prodotta. Preliminarmente la società eccepiva l'incompetenza per territorio del Tribunale di Trani, adito, per essere, a suo giudizio, competente il Tribunale di Roma.
- Con Sentenza n.126/24, il Tribunale di Trani, dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale della
., ritenendo Controparte_1
Rilevava il Tribunale che,
✓ incontestato che la società, posta in liquidazione in data 15.03.2024 era stata cancellata dal
Registro Imprese in data 24.04.2024, dopo aver trasferito la sede legale da Parte_2
a Roma nel 2022, in piazza G. Marconi n.15, dove aveva sede la “ , Controparte_3 società che offre, tra l'altro, servizi di domiciliazione della sede legale e della posta, la quale, nel periodo dal 21.09.2022 al 15.12.2023, aveva emesso sette fatture nei confronti della “
[...] CP_ ; mentre, successivamente al 15.12.2023 e sino alla cancellazione della società dal
Registro Imprese non erano state emesse ulteriori fatture da parte della Controparte_3
nei confronti della “ ,
[...] CP
✓ con la delibera assembleare del 21.02.2024 la società veniva sciolta e messa in liquidazione e nominato liquidatore;
Controparte_2
✓ le delibere assembleari dei giorni 22.9.22 e 21.2.2024 erano state tenute presso uno studio notarile ubicato nella provincia di Barletta-Andria-Trani;
✓ la circostanza che la sede legale in era quella del commercialista di fiducia Parte_2 dimostrava, per evidenti ragioni di prossimità, che il COMI ossia il l'imprenditore, aveva ivi collocato il nucleo direzionale e amministrativo della propria impresa;
✓ era rimasto indimostrato che “la compravendita dei prodotti avveniva esclusivamente via telefono, ricorrendo successivamente a vettori dislocati su tutto il territorio nazionale a seconda del cliente finale e del fornitore del prodotto”, né rilevava che i verbali di assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.2022 ed al 31.12.2023 (privi comunque di qualunque garanzia di autenticità anche riguardo al luogo) risultavano redatti ed approvati in Roma, in quanto ciò darebbe stato sintomatico sia di un'effettiva attività in Roma quanto di trasferimento fittizio;
✓ la mera residenza anagrafica delle persone fisiche protagoniste della vicenda ( Persona_1
- circondario di Foggia) aggiungeva dubbi rispetto alla collocazione in Roma;
[...]
✓ la presunzione relativa di cui all'art. 27 c.c.i.i. doveva, pertanto, ritenersi superata;
✓ sussistevano i presupposti per la dichiarazione in quanto:
a) non risultava dimostrato dalla parte resistente il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 1, lett. d) e 121 c.c.i.i.;
b) i debiti scaduti e non pagati erano superiori all'importo di cui all'art. 49, comma 5, c.c.i.i.;
c) risultava provato lo stato di insolvenza della debitrice, in quanto essa era stata cancellata dal Registro imprese e presentava un'elevata debitoria fiscale;
Con reclamo depositato in data 14.01.2025 , ha adito questa Corte di Appello Controparte_1 al fine di veder riformare la sentenza n. 126/24 emessa dal Tribunale di Trani con la quale era stata dichiarata aperta la procedura di liquidazione giudiziale. La Curatela reclamata, pur ritualmente citata non si è costituita e ne va dichiarata la contumacia. La Procura della Repubblica, in questa sede rappresentata dalla Procura Generale, è intervenuta mediante il deposito telematico di note scritte.
Ha dedotto la reclamante che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale:
✓ era stato violato il disposto di cui all'art. 27, comma II, CCII e dell'art. 3 del Regolamento (UE)
2015/848 in relazione al giudicato formale formatosi sulla sollevata eccezione d'incompetenza territoriale del Tribunale di Trani per essere competente il Tribunale di Roma, dove la società aveva la sede legale, come risultante dal Registro delle Imprese.
Erroneamente il Tribunale di Trani aveva dedotto il carattere meramente fittizio della sede legale romana di piazza Guglielmo Marconi n.15 sul presupposto che le delibere assembleari della società reclamante del 22/09/2022 e del 21/02/2024 si fossero svolte tutte presso uno studio notarile ubicato nella Provincia di Barletta-Andria-Trani e, soprattutto, sull'assunto che la avesse corrisposto il compenso per la domiciliazione presso la società di CP servizi con sede in Roma alla piazza Guglielmo Marconi n.15, soltanto Controparte_3 per il periodo dal 21/09/2022 al 15/12/2023 . Tale prospettazione fattuale, a giudizio della reclamante, doveva ritenersi del tutto infondata non avendo la Procura della Repubblica fornito elementi validi e idonei a superare la presunzione di coincidenza del COMI con l'indirizzo della sede legale, quale risultante dal Registro delle Imprese di Roma e, quindi, a rivelare la sussistenza di un effettivo esercizio dell'attività economica da parte della nel Comune di Controparte_1 Parte_2
.
[...]
All'udienza del 18.03.2025, svolta in modalità scritta, lette le note depositate telematicamente, la causa è stata riservata per la decisione.
***
Il reclamo è infondato.
La ha reclamato la decisione del Tribunale di Trani unicamente con Controparte_1 riferimento al ritenuto superamento della presunzione di cui all'art. 27 comma II, CCII insistendo sulla effettività e non fittizietà della sede della società in Trani e sulla mancanza di prove in senso contrario.
Il motivo è infondato.
Va premesso, brevemente, in diritto, che la domanda giudiziale di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza o volta alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale si propone dinanzi al tribunale in composizione collegiale, individuato in forza dei criteri declinati dall'art. 27 del Codice, per cui sarà competente il foro nel cui circondario il debitore ha il centro dei propri interessi principali (comma 2), a meno che non si tratti di imprese in amministrazione straordinaria o di imprese di rilevante dimensione, nel qual caso sarà competente il tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di impresa (comma 1).
Nella sostanza, il Codice abbandona la tradizionale espressione «sede principale dell'impresa» di cui all'art. 9 l.fall. per adottare un criterio più ampio e comprensivo di «centro degli interessi principali del debitore» il quale richiama l'identica formulazione di cui all'art. 3, primo comma del
Regolamento (EU) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza transfrontaliere. Lo stesso acronimo «COMI» di cui alla definizione prevista dall'art. 2 del Codice si riconduce alla formulazione in lingua inglese («Centre Of Main Interests of the debtor») del Regolamento a conferma della volontà del legislatore di introdurre un elemento di maggiore uniformità, anche linguistica, della disciplina concorsuale italiana in una prospettiva di armonizzazione all'interno dello spazio giuridico europeo.
La disposizione dell'art. 27 deve essere letta congiuntamente all'art. 2, comma 1, lett. m), che indica quale “centro degli interessi principali del debitore” (COMI) “il luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi”.
Tali norme si pongono in continuità con la legge fallimentare, e pertanto viene chiarito che la competenza non si radica in base al petitum od alla causa petendi (e quindi in base alla specifica procedura alla quale si richiede l'accesso) quanto piuttosto in forza dei dati oggettivi riferiti all'organizzazione dell'impresa e quindi del debitore, in modo unitario per tutte le «procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza».
Ne deriva che il comma 3 dell'art. 27 introduce la presunzione, già lungamente elaborata dalla giurisprudenza (cfr., ex multis, Cass., 8 aprile 1998, n. 3652), per cui il centro principale degli interessi del debitore coincide, per le persone giuridiche e gli enti, con la sede legale risultante dal registro delle imprese, o, in mancanza, la sede dell'attività abituale o, se sconosciuta, con il luogo di residenza, domicilio, dimora o nascita del legale rappresentante;
per le persone fisiche esercenti attività di impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese, o, in mancanza, con la sede dell'attività abituale;
per le persone fisiche non esercenti attività di impresa, con il luogo di residenza o domicilio, o, se sconosciuti, con l'ultima dimora nota, o, in mancanza, con il luogo di nascita se in Italia, o, in ultima battuta, con il Tribunale di Roma.
La disposizione ricalca l'identica formulazione di cui all'art. 3, comma 1, del Regolamento (UE) n.
2015/848 in tema di procedure di insolvenza transfrontaliere e come sopra specificato lo stesso acronimo “COMI” è riconducibile al” Centre Of Main Interests of the Debtor”, richiamato dal
Regolamento.
In conclusione, può affermarsi che il nuovo CCII abbia previsto, con disposizione letteralmente quasi identica a quella del Regolamento, che il COMI debba essere individuato nel «luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi».
Tanto determina, in parte, una discontinuità rispetto alla disciplina di cui all'art. 9 l.fall., se non per il fatto che la nuova nozione del COMI è riferibile non solo agli imprenditori, ma anche ai professionisti ed ai consumatori (soggetti alle «procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento», disciplinate anch'esse dal Codice, diversamente da quanto avviene oggi rispetto alla legge fallimentare), e per il fatto che le presunzioni relative all'individuazione del COMI sono normativamente previste al terzo comma dell'art. 27 del Codice e sono formulate in termini più articolati rispetto al Regolamento.
Tanto premesso, come emerge dagli atti allegati nel primo giudizio dalla Procura della Repubblica di Trani, segnatamente dalla informativa della Guardia di Finanza GRUPPO BARLETTA, Nucleo
Operativo — I Sezione Operativa Volante, all'esito degli accertamenti svolti, su delega della Procura, in ordine sia alla sussistenza dei requisiti di legge previsti per la richiesta di apertura della liquidazione giudiziale, sia alla verifica della sede legale, ferma la sussistenza dei requisiti di fallibilità della società e dello stato di insolvenza, nella specie neppure contestata dalla reclamante, il trasferimento a Roma della sede della società doveva ritenersi una operazione fittizia.
Ha infatti accertato la Guardia di Finanza che, dall'analisi della visura storica estratta dal Registro
Imprese della C.C.I.A.A. era emerso che con atto notarile del 22.09.2022, la società aveva trasferito la sede legale da OS di UG (BT), via Mauro Carella n. 2, a Roma, piazza Marconi n. 15, ove ha sede della società (P. Iva n. che si occupa di stipulare contratti Controparte_3 P.IVA_2 di domiciliazione della sede legale e di fornire servizi di segreteria e ricezione posta, così consentendo di stabilire una sede legale fittizia.
Da ricerche sulla banca dati — Portale Fatture & Corrispettivi, era emerso che la predetta società aveva emesso le seguenti fatture nei confronti della CP
✓ Fattura n. 963/E del 21.09.2022 imponibile € 260,00 + iva;
✓ Fattura n. 964/E del 21.09.2022 imponibile € 360,00;
✓ Fattura n. 103/E del 24.01 .2023 imponibile € 260,00 + iva;
✓ Fattura n. 599/E del 24.05.2023 imponibile € 260,00 + iva;
✓ Fattura n. 975/E del 22.09.2023 imponibile € 260,00 + iva;
✓ Fattura n. 1237/E del 05.12.2023 imponibile € 31 + iva;
✓ Fattura n. 1264/E del 15.12.2023 imponibile € 4,08 + iva.
Successivamente al 15.12.2023, stante l'assenza di pagamenti fatturati la non si sarebbe CP più avvalsa dei servizi forniti dalla ciò a ulteriore conferma della natura CP_3 CP_3 elusiva della prestazione.
Dalla consultazione della banca dati "Negozi Giuridici" i Militari della G. di F. estrapolavano i seguenti atti:
✓ Verbale di assemblea del 20.02.2020, redatto presso lo studio notarile del dott. Per_2 in via Imbriani, 4 — OS di UG (BT), nel quale, all'ordine del giorno si
[...] deliberava, alla presenza dell'amministratore unico il trasferimento della CP_4 sede della società da HE di OI (BT) a OS di UG (BT) in via M. Carella, 2;
✓ Verbale di assemblea del 22.09.2022, redatto presso lo studio notarile del dott.
[...] in via Cairoli, 18 — PO (BT), nel quale, all'ordine del giorno si deliberava, alla Per_3 presenza dell'amministratore unico il trasferimento della sede della società CP_4 da OS di UG (BT) a Roma (RM) in via piazza Marconi, 1 5;
✓ Verbale di assemblea del 21.02.2024, redatto presso lo studio notarile del dott.
[...] in via Cairoli, 18 — PO (BT), nel quale, all'ordine del giorno, alla presenza Per_3 dell'amministratore unico di si deliberava: CP_4 Controparte_2
a) La nomina del nuovo amministratore nella persona di;
Controparte_2
b) la cessione di tutta la documentazione contabile (libri giornali, registri iva ecc.) al nuovo amministratore che la accettava dichiarando, altresì, di non avere cause di ineleggibilità o decadenza dalla carica;
✓ Verbale di assemblea del 06.03.2024 redatto presso lo studio notarile del dott. Persona_3 in via Cairoli, 18 — PO (BT), nel quale, all'ordine del giorno, alla presenza dell'amministratore unico si deliberava lo scioglimento anticipato e la Controparte_2 messa in liquidazione della società e la nomina del liquidatore unico, nella persona di . Controparte_2
Dagli atti sopra indicati si evince come, nonostante il trasferimento della sede legale, formalmente deliberato in data 22.09.2022, il centro degli interessi della società non si era mai stabilito a Roma, tanto che le assemblee nelle quali è stata deliberata la nomina del nuovo amministratore e lo scioglimento e la messa in liquidazione della società erano state tenute o a OS e nella vicina
PO.
Inoltre, successivamente al trasferimento della sede della società la appurava che la gestione Pt_3 della contabilità era rimasta inalterata, in quanto nel corso del 2023 alcune comunicazioni IVA periodiche erano state trasmesse da professionisti che non avevano alcun collegamento con la sede romana e, segnatamente, le scritture contabili erano detenute dallo stesso professionista -
[...] con sede a OS di UG (BT), in Controparte_5 corso San Sabino n. 26: Comunicazione n. 320271179 del 24/02/2023 relativa al IV trimestre (studio professionale , con sede in P.I. ). Persona_4 Parte_2 P.IVA_3
Tanto a riprova che il centro di interessi e la gestione degli affari della società non si fosse mai spostata da OS in UG, fino alla sua cancellazione dal Registro Imprese, avvenuta come detto, in data 15.05.2024.
Ulteriore indizio dell'elusività delle operazioni poste in essere dalla reclamata è costituito dalla nomina di un altro amministratore, nella persona di . Controparte_2
Quest'ultimo, dopo aver assunto la carica di amministratore ad aver posto in liquidazione la società
(assumendo anche la carica di liquidatore), nonostante la consistente debitoria erariale, effettuava la cancellazione della società dal Registro Imprese della C.C.I.A.A., cessando ogni attività.
Il era infatti una cd "testa di legno", posto alla guida di una società con una posizione CP_2 debitoria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, per un importo pari ad euro
388.854,38, maturata negli anni dal 2019 al 2022.
Dalla consultazione delle banche dati in uso al Corpo della G. di F. era, altresì, emerso che il
, allo stesso tempo, risultava rappresentante legale di numerose società, tutte Controparte_2 caratterizzate da situazioni fiscali in evidente stato di difficoltà con l'Agenzia delle Entrate.
Egli, non presentava, peraltro dichiarazioni fiscali attestanti redditi derivanti dalle numerose società che formalmente gestiva, in qualità di rappresentante legale;
era egli stesso gravato da debiti tributari, nei confronti dell'Agenzia dell'Entrate, per un ammontare pari ad € 81.987,61 e in data
24.07.2010 risultava segnalato, dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Trani, per violazione agli artt. 8 e 10, DLgs. 74/2000, in relazione all'emissione di fatture per operazioni inesistenti e occultamento e/o distruzione di documenti contabili.
Tali elementi non lasciano spazio a dubbi di alcun genere in ordine alla natura fittizia del trasferimento della sede sociale della società a Roma e al conseguente Controparte_1 superamento della presunzione di cui all'art. 27 CCII e confermano che il «luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi» (COMI), al di là della formale iscrizione nel Registao delle imprese di Roma della , non si sia mai spostato Controparte_1 dalla sede di OS.
Essendosi la reclamante limitata ad impugnare unicamente tale profilo della decisione alcun esame del merito è imposto a questa Corte. Il reclamo va quindi rigettato.
Nulla per le spese in considerazione della mancata costituzione della Curatela.
Infine, è dovuta dalla parte reclamante, tenuto conto del rigetto dell'impugnazione,
l'integrazione del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Bari, sezione Prima Civile, decidendo sul reclamo proposto da società
[...]
, Controparte_1
1. dichiara la contumacia della procedura di liquidazione giudiziale di società CP
;
[...]
2. rigetta il reclamo;
3. Nulla per le spese;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il gravame, a carico del reclamante e in osservanza dell'art. 13 co.
1-quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° l.
228/12
Così deciso in Bari, il 25.03.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il presidente est.
Maria OL