Articolo 49 della Legge 22 aprile 1869, n. 5026
Articolo 48Articolo 50
Versione
15 gennaio 1870
Art. 49.

Il pagamento delle spese fisse, cioe' degli stipendi degl'Impiegati, delle pensioni, dei fitti e di simili spese, d'importo e scadenze fissi ed accertati, potra' seguire sopra ruoli o prospetti emessi dalla Direzione generale del Tesoro, i quali ruoli firmati dal Direttore generale saranno registrati alla Corte dei conti, e quindi trasmessi dal Direttore generale suddetto ai Tesorieri provinciali. Questi, colla guida dei detti ruoli, pagheranno i creditori o li faranno pagare dai Contabili subalterni nel modo che sara' prescritto dal Regolamento, che indichera' pure i documenti da essere presentati dai creditori ai Contabili pagatori.

La giustificazione dei pagamenti delle spese fisse sara' data alla Corte dei conti coi conti mensili che devono rendere coloro che avranno eseguito i pagamenti stessi.

Entrata in vigore il 15 gennaio 1870