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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 29/10/2025, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRAPANI
RG.1822/2024
VERBALE UDIENZA CARTOLARE
Il giudice dott. Carlo Di Rosa dato atto che, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., è stata disposto l'udienza cartolare del 24.10.2025 con termine per il deposito di note scritte di trattazione della causa dato atto, altresì, che le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni che, sia parte ricorrente che resistente, così come specificate in quelle indicate nelle rispettive note depositate per l'odierna udienza cartolare.
A questo punto la controversia viene decisa mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo Di Rosa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1822 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Vito Parte_1
Genovese del foro di Trapani
Attore opponente
CONTRO
, in persona del suo rappresentante legale pro Controparte_1 Parte_2 tempore rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Rando del Foro di Roma
Convenuto opposto
E NEI CONFRONTI
Avv. nella qualità di , nato a [...] il [...], n.q. Controparte_2 Controparte_3 di erede di e , rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Persona_1 Controparte_4
RA (C.F.: ) C.F._1
Tribunale di Trapani Sezione Civile
terzo chiamato in garanzia
Conclusioni come da verbale
Con atto introduttivo del giudizio la proponeva opposizione avverso il Decreto ingiuntivo n. Pt_1
461/2024 del 14/11/2024 Tribunale di Trapani (RG n. 1354/2024) notificato in data 19.11.2024, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della complessiva somma € 8.350,00, asseritamente dovuta per servizi funebri svolti in favore delle defunte Sig.re e , giuste Persona_1 Controparte_4 fatture nn. 67 e 68 del 16/07/2024 e sulla base dell'asserito incarico sottoscritto dalla sig.ra
[...] nelle date del 19.04.2021 e 27.04.2021. Premetteva preliminarmente l'incompetenza Parte_1 per valore dell'adito Giudice, ritenendosi competente per valore il Giudice di Pace di Trapani;
evidenziava il difetto di legittimazione passiva in quanto tali spese fanno parte del passivo ereditario gravante sugli eredi, ex art. 752 c.c., conseguentemente doveva il creditore convenuto doveva rivolgere la propria richiesta di rimborso delle spese funerarie al sig. erede dei Controparte_3 defunti e . Precisava inoltre di non aver mai conferito incarico, Persona_1 Controparte_4 né autorizzato anticipazioni di spese, relativamente ai servizi funebri svolti dall'agenzia funebre in favore della sig.ra e della sig.ra , rispettivamente zia CP_1 Controparte_4 Persona_1
e cugina. L'atto di conferimento dell'incarico allegato da parte convenuta era stato firmato esclusivamente nella convinzione che servisse per la consegna della salma alla famiglia, non reca, infatti, alcuna indicazione del corrispettivo pattuito per la prestazione ed arreca aggiunte “a penna” che vengono disconosciute in questa sede in quanto non apposte dalla sig.ra . Parte_1
Deduceva altresì che i contratti si erano estinti per mutuo consenso e comunque il diritto si era prescritto;
quindi, chiedeva di essere autorizzato alla chiamata di terzo ovvero degli eredi di Per_1
e ovvero del nella qualità di eredi.
[...] Controparte_4 Controparte_3
Si costituiva il creditore opposto, il quale contestava quanto dedotto da parte opponente, la quale aveva sottoscritto l'incarico del servizio funebre a favore della sig.ra e della Controparte_4 sig.ra contestava l'eccezione di incompetenza di cui ne chiedeva il rigetto, atteso Persona_1 che la somma tra capitale ed interessi assurgeva ad in importo che rientrava nella competenza del giudice adito. Concludeva chiedendo il rigetto dall'opposizione non fondato.
Si costituiva anche il terzo chiamato nella qualità di erede delle de cuius Controparte_3 Per_1 Contr e per esso l' Avv. contestando quanto dedotto
[...] Controparte_4 Controparte_2 da parte opponente poiché la risultava essere legittimata passiva nel rapporto contrattuale tra Pt_1 parte creditrice convenuto opposto. L'agenzia funebre era infatti intervenuta su richiesta della
[...]
eccepiva altresì l'incompetenza per valore del giudice adito e nel merito chiedeva il Parte_1 rigetto della domanda
La causa veniva quindi rinviata per la discussione e decisione ex art.281 sexies cpc al 24.10.2025, avendo le parti rassegnate le conclusioni ex art.127 ter cpc.
Ed invero occorre preliminarmente scrutinare l'eccezione di incompetenza del giudice adito.
L'eccezione è fondata. La tutela monitoria è stata richiesta in relazione ad un contratto di servizi funebri resi dalla parte convenuta opposta in occasione dei funerali delle sig.re cuius Per_1
e .
[...] Controparte_4
Tribunale di Trapani Sezione Civile
L'importo richiesto ammonta a €.8,350,00 oltre interessi maturati dalla data di esecuzione della prestazione e di mora dalla data di emissione delle fatture, oltre valutazione monetaria. Tale importo così determinato, però non consente di superare la soglia minima della competenza per valore del giudice adito.
Parte creditrice ha chiesto ed ottenuto la tutela monitoria di un credito vantato su due fatture e precisamente la 67 e 68 del 16.07.2024 oltre interessi maturati sino a soddisfo;
l'importo del credito ammonta a €.8.350,00 considerando anche la liquidazione degli interessi legali ad oggi maturati l'importo lieviterebbe ad un importo superiore pari circa 8.500,00 rientrante quindi nella competenza del giudice di pace. Secondo gli ultimi arresti della Suprema Corte intervenuta in casi analoghi ..”ai fini dell'individuazione del giudice competente per valore, la domanda avente ad oggetto il pagamento di una somma determinata ovvero, in alternativa, di quella “maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia” si risolve nella mancata indicazione della somma stessa, dovendosi conseguentemente presumere rientrante nella competenza del giudice adito, ai sensi dell'art. 14,comma 1, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto di competenza del tribunale la domanda di risarcimento del danno nella quale l'attrice, nel fare ricorso alla suddetta formula in alternativa all'indicazione della somma di euro 3.450,00,aveva altresì rinviato, per la determinazione del“quantum”, alle risultanze di una consulenza tecnica d'ufficio da espletarsi eventualmente ne giudizio) Cassazione civile , Ord. del 02.02.2023 n. 3142,
Ed ancora più recentemente la sezione terza, si è così pronunciata con l'Ordinanza del 30.1.2024, n. 2816, affermando che “ai fini dell'individuazione del giudice competente per valore, la domanda avente ad oggetto il pagamento di una somma determinata ovvero, in alternativa, di quella "maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia" si risolve nella mancata indicazione della somma stessa, dovendosi conseguentemente presumere rientrante nella competenza del giudice adito, ai sensi dell'art. 14, comma 1, c.p.c..”
Orbene, nella vicenda che ci occupa il creditore nel ricorso per decreto ingiuntivo ha basato la propria richiesta allegando le fatture sopra citate, quindi indicando l'esatto ammontare della sorte capitale oltre gli interessi maturati dalla data di emissione della fattura, giorno dal quale decorrono gli interessi e considerando sia il valore del capitale che degli interessi, comunque, il valore del presente giudizio è inferiore alla soglia minima di competenza fissata dall'art.7 comma 1 cpc nella nuova formulazione applicabile ratione temporis. Ciò anche in considerazione sia delle modalità di calcolo di cui all'art.10 cpc che la somma tra capitale e interessi.
Ciò ritenuto dichiara la competenza per valore a favore del giudice di pace di Trapani.
Il decreto opposto, n.461/2024 del 14/11/2024 Tribunale di Trapani (RG n. 1354/2024) andrà conseguentemente revocato (v.di Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 15988 del 07/06/2023)
Dichiara compensate le spese di lite stante la particolarità della materia trattata.
PQM
Il Tribunale di Trapani, in funzione di Giudice unico disattesa ogni contraria istanza e deduzione e definitivamente pronunciando:
Tribunale di Trapani Sezione Civile
dichiara la propria incompetenza per valore e indica quale giudice competente il Giudice di pace di Trapani nei cui confronti il presente giudizio dovrà essere riassunto entro giorni sessanta;
revoca il Decreto Ingiuntivo n.461/2024 del 14/11/2024 Tribunale di Trapani (RG n. 1354/2024); compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Trapani, in data 29/10/2025.
Il Giudice
Dott. Carlo Di Rosa
Tribunale di Trapani Sezione Civile
RG.1822/2024
VERBALE UDIENZA CARTOLARE
Il giudice dott. Carlo Di Rosa dato atto che, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., è stata disposto l'udienza cartolare del 24.10.2025 con termine per il deposito di note scritte di trattazione della causa dato atto, altresì, che le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni che, sia parte ricorrente che resistente, così come specificate in quelle indicate nelle rispettive note depositate per l'odierna udienza cartolare.
A questo punto la controversia viene decisa mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo Di Rosa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1822 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Vito Parte_1
Genovese del foro di Trapani
Attore opponente
CONTRO
, in persona del suo rappresentante legale pro Controparte_1 Parte_2 tempore rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Rando del Foro di Roma
Convenuto opposto
E NEI CONFRONTI
Avv. nella qualità di , nato a [...] il [...], n.q. Controparte_2 Controparte_3 di erede di e , rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Persona_1 Controparte_4
RA (C.F.: ) C.F._1
Tribunale di Trapani Sezione Civile
terzo chiamato in garanzia
Conclusioni come da verbale
Con atto introduttivo del giudizio la proponeva opposizione avverso il Decreto ingiuntivo n. Pt_1
461/2024 del 14/11/2024 Tribunale di Trapani (RG n. 1354/2024) notificato in data 19.11.2024, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della complessiva somma € 8.350,00, asseritamente dovuta per servizi funebri svolti in favore delle defunte Sig.re e , giuste Persona_1 Controparte_4 fatture nn. 67 e 68 del 16/07/2024 e sulla base dell'asserito incarico sottoscritto dalla sig.ra
[...] nelle date del 19.04.2021 e 27.04.2021. Premetteva preliminarmente l'incompetenza Parte_1 per valore dell'adito Giudice, ritenendosi competente per valore il Giudice di Pace di Trapani;
evidenziava il difetto di legittimazione passiva in quanto tali spese fanno parte del passivo ereditario gravante sugli eredi, ex art. 752 c.c., conseguentemente doveva il creditore convenuto doveva rivolgere la propria richiesta di rimborso delle spese funerarie al sig. erede dei Controparte_3 defunti e . Precisava inoltre di non aver mai conferito incarico, Persona_1 Controparte_4 né autorizzato anticipazioni di spese, relativamente ai servizi funebri svolti dall'agenzia funebre in favore della sig.ra e della sig.ra , rispettivamente zia CP_1 Controparte_4 Persona_1
e cugina. L'atto di conferimento dell'incarico allegato da parte convenuta era stato firmato esclusivamente nella convinzione che servisse per la consegna della salma alla famiglia, non reca, infatti, alcuna indicazione del corrispettivo pattuito per la prestazione ed arreca aggiunte “a penna” che vengono disconosciute in questa sede in quanto non apposte dalla sig.ra . Parte_1
Deduceva altresì che i contratti si erano estinti per mutuo consenso e comunque il diritto si era prescritto;
quindi, chiedeva di essere autorizzato alla chiamata di terzo ovvero degli eredi di Per_1
e ovvero del nella qualità di eredi.
[...] Controparte_4 Controparte_3
Si costituiva il creditore opposto, il quale contestava quanto dedotto da parte opponente, la quale aveva sottoscritto l'incarico del servizio funebre a favore della sig.ra e della Controparte_4 sig.ra contestava l'eccezione di incompetenza di cui ne chiedeva il rigetto, atteso Persona_1 che la somma tra capitale ed interessi assurgeva ad in importo che rientrava nella competenza del giudice adito. Concludeva chiedendo il rigetto dall'opposizione non fondato.
Si costituiva anche il terzo chiamato nella qualità di erede delle de cuius Controparte_3 Per_1 Contr e per esso l' Avv. contestando quanto dedotto
[...] Controparte_4 Controparte_2 da parte opponente poiché la risultava essere legittimata passiva nel rapporto contrattuale tra Pt_1 parte creditrice convenuto opposto. L'agenzia funebre era infatti intervenuta su richiesta della
[...]
eccepiva altresì l'incompetenza per valore del giudice adito e nel merito chiedeva il Parte_1 rigetto della domanda
La causa veniva quindi rinviata per la discussione e decisione ex art.281 sexies cpc al 24.10.2025, avendo le parti rassegnate le conclusioni ex art.127 ter cpc.
Ed invero occorre preliminarmente scrutinare l'eccezione di incompetenza del giudice adito.
L'eccezione è fondata. La tutela monitoria è stata richiesta in relazione ad un contratto di servizi funebri resi dalla parte convenuta opposta in occasione dei funerali delle sig.re cuius Per_1
e .
[...] Controparte_4
Tribunale di Trapani Sezione Civile
L'importo richiesto ammonta a €.8,350,00 oltre interessi maturati dalla data di esecuzione della prestazione e di mora dalla data di emissione delle fatture, oltre valutazione monetaria. Tale importo così determinato, però non consente di superare la soglia minima della competenza per valore del giudice adito.
Parte creditrice ha chiesto ed ottenuto la tutela monitoria di un credito vantato su due fatture e precisamente la 67 e 68 del 16.07.2024 oltre interessi maturati sino a soddisfo;
l'importo del credito ammonta a €.8.350,00 considerando anche la liquidazione degli interessi legali ad oggi maturati l'importo lieviterebbe ad un importo superiore pari circa 8.500,00 rientrante quindi nella competenza del giudice di pace. Secondo gli ultimi arresti della Suprema Corte intervenuta in casi analoghi ..”ai fini dell'individuazione del giudice competente per valore, la domanda avente ad oggetto il pagamento di una somma determinata ovvero, in alternativa, di quella “maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia” si risolve nella mancata indicazione della somma stessa, dovendosi conseguentemente presumere rientrante nella competenza del giudice adito, ai sensi dell'art. 14,comma 1, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto di competenza del tribunale la domanda di risarcimento del danno nella quale l'attrice, nel fare ricorso alla suddetta formula in alternativa all'indicazione della somma di euro 3.450,00,aveva altresì rinviato, per la determinazione del“quantum”, alle risultanze di una consulenza tecnica d'ufficio da espletarsi eventualmente ne giudizio) Cassazione civile , Ord. del 02.02.2023 n. 3142,
Ed ancora più recentemente la sezione terza, si è così pronunciata con l'Ordinanza del 30.1.2024, n. 2816, affermando che “ai fini dell'individuazione del giudice competente per valore, la domanda avente ad oggetto il pagamento di una somma determinata ovvero, in alternativa, di quella "maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia" si risolve nella mancata indicazione della somma stessa, dovendosi conseguentemente presumere rientrante nella competenza del giudice adito, ai sensi dell'art. 14, comma 1, c.p.c..”
Orbene, nella vicenda che ci occupa il creditore nel ricorso per decreto ingiuntivo ha basato la propria richiesta allegando le fatture sopra citate, quindi indicando l'esatto ammontare della sorte capitale oltre gli interessi maturati dalla data di emissione della fattura, giorno dal quale decorrono gli interessi e considerando sia il valore del capitale che degli interessi, comunque, il valore del presente giudizio è inferiore alla soglia minima di competenza fissata dall'art.7 comma 1 cpc nella nuova formulazione applicabile ratione temporis. Ciò anche in considerazione sia delle modalità di calcolo di cui all'art.10 cpc che la somma tra capitale e interessi.
Ciò ritenuto dichiara la competenza per valore a favore del giudice di pace di Trapani.
Il decreto opposto, n.461/2024 del 14/11/2024 Tribunale di Trapani (RG n. 1354/2024) andrà conseguentemente revocato (v.di Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 15988 del 07/06/2023)
Dichiara compensate le spese di lite stante la particolarità della materia trattata.
PQM
Il Tribunale di Trapani, in funzione di Giudice unico disattesa ogni contraria istanza e deduzione e definitivamente pronunciando:
Tribunale di Trapani Sezione Civile
dichiara la propria incompetenza per valore e indica quale giudice competente il Giudice di pace di Trapani nei cui confronti il presente giudizio dovrà essere riassunto entro giorni sessanta;
revoca il Decreto Ingiuntivo n.461/2024 del 14/11/2024 Tribunale di Trapani (RG n. 1354/2024); compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Trapani, in data 29/10/2025.
Il Giudice
Dott. Carlo Di Rosa
Tribunale di Trapani Sezione Civile