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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 20/02/2026, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 477/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ZUCCHETTO CESARE, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1741/2024 depositato il 14/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N.14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120240002512262 IVA-ALTRO 2022
- RUOLO n. 2024/250028 IVA-ALTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 197/2026 depositato il 19/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti. Resistente/Appellato: insiste nei propri atti scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugna la cartella di pagamento meglio indicata in epigrafe di sentenza.
Assume:
l'inesistenza/nullità della notifica, sotto vari profili;
il difetto di motivazione;
il difetto di costituzione del contradditorio preventivo;
il difetto di motivazione circa le modalità di calcolo degli interessi di mora;
l'inesistenza e la decadenza dalla pretesa.
Si è costituita ADER.
Assume: la tardività del ricorso;
la rituale notificazione a mezzo pec della cartella;
la perfezione formale e sostanziale della stessa;
il difetto di legittimazione passiva in relazione ai motivi afferenti il merito della pretesa e ad attività che restano in capo all'ente impositore.
Si è costituita ADE, chiamata in causa. Assume che il credito afferisce al recupero dell'iva non versata risultante dal controllo della dichiarazione iva del I trimestre 2022 e che l'ufficio aveva notificato al contribuente la richiesta del pagamento con pec del 20.11.2022. Il credito risulta dalla stessa dichiarazione iva del contribuente dalla quale risulta iva a debito per € 1.962,69. A seguito del controllo automatizzato veniva inoltrata al contribuente la comunicazione di irregolarità con invito al pagamento. In difetto, l'ufficio ha provveduto all'iscrizione a ruolo del credito. Ne conseguiva l'infondatezza delle doglianze della ricorrente afferenti l'attività prodromica all'emissione della cartella, osservando peraltro che, secondo l'insegnamento della SC, laddove la pretesa scaturisca dalla stessa dichiarazione del contribuente, l'emissione della cartella non deve essere necessariamente preceduta dall'avviso bonario.
All'udienza del 18.2.2026 la causa è stata tratenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Infondata l'eccezione di tardività del ricorso. La cartella risulta notificata a mezzo pec il 8.3.2024 e la pec di notifica del ricorso risulta accettata dal sistema il 7.5.2024.
Come evidente dalle ragioni esposte nel superiore paragrafo, il credito portato dalla cartella scaturisce dalla stessa dichiarazione iva trasmessa dal contribuente.
L'ufficio ha documentato l'invio dell'avviso bonario, pur non essendo, nella fattispecie, necessario, posto che il credito, come detto, risulta dalla stessa dichiarazione del contribuente.
Meramente defatigatorie le eccezioni formulate circa la pretesa invalidità della notificazione della cartella, avendo l'ufficio prodotto il duplicato informatico della pec di notifica
Infondata l'eccezione di difetto di motivazione.
A prescindere dal fatto che l'ufficio ha inviato il c.d. avviso bonario, contenente la motivazione del credito, dalla stessa cartella notificata risulta che l'importo a debito scaturisce dalla stessa dichiarazione del contribuente e che l'importo non risulta versato. Né il ricorrente ha dato prova del versamento dell'imposta.
Infondata l'eccezione afferente la mancata possibilità di avvalersi della riduzione della sanzione prevista dall'art.2, co.2, D. L.vo n.462/1997. Si è detto che l'Agenzia ha provato l'invio dell'avviso bonario.
Vuole tuttavia la Corte osservare, ulteriormente, quanto segue. Il comma 3 dell'art.36 bis D.P.R. n.600/73, così come il comma 3 dell'art.54 bis del D.P.R. n.633/72, prevedono l'invio al contribuente della comunicazione di irregolarità soltanto nell'ipotesi in cui dai controlli automatici emerga “un risultato diverso rispetto quello indicato nella dichiarazione” oppure dai controlli effettuati dall'ufficio emerga “un'imposta o una maggiore imposta”, avendo la finalità di “evitare la reiterazione di errori e … consentire la regolarizzazione degli aspetti formali”. Pertanto, in difetto del presupposto della sussistenza di un risultato diverso da quello indicato in dichiarazione o dell'accertamento di una imposta maggiore o diversa da quella liquidata nella dichiarazione sottoposta a controllo (come detto, nella fattispecie in causa l'imposta richiesta è quella stessa indicata dal contribuente nella sua dichiarazione), nessun invito preventivo a chiarimenti deve essere inviato al contribuente dall'amministrazione finanziaria. L'insussistenza dei presupposti per la comunicazione d'irregolarità, essendosi nella specie al cospetto di omessi versamenti di quanto dovuto, rende giustizia anche della tesi di parte ricorrente, secondo cui l'omessa comunicazione d'irregolarità le avrebbe impedito di ottenere la riduzione delle sanzioni amministrative, in quanto ciò non le spettava. È infatti consolidato orientamento della S.C. quello secondo cui non è ravvisabile un pregiudizio indiretto – conseguente al mancato invio della previa comunicazione al contribuente – incidente sulla possibilità di fruire del beneficio della riduzione della sanzione pecuniaria irrogata per tardivo od omesso versamento delle imposte dovute;
e ciò, da un lato, perché l'omessa comunicazione dell'invito al pagamento prima dell'iscrizione a ruolo, con la riduzione e per gli effetti previsti dal D. L.vo n.462/1997, art.2, co.2, non determina la nullità di tale iscrizione e degli atti successivi, ma una mera irregolarità, inidonea ad incidere sull'efficacia dell'atto, e dall'altro perché l'interessato può comunque pagare, per estinguere la pretesa fiscale, con riduzione della sanzione, una volta ricevuta la notifica della cartella, sempre che quella comunicazione fosse dovuta. Pertanto, nessuna violazione del disposto di cui al citato D. L.vo n.462/1992 risulta commessa poiché, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, tale disposizione non attribuisce affatto al contribuente il diritto di ottenere sempre, in caso di controllo automatico della dichiarazione, la riduzione delle sanzioni, prevista invece solo nel caso, nella specie non sussistente, in cui dal predetto controllo emerga “un risultato diverso rispetto quello indicato nella dichiarazione” (vd., in termini, Cass. n.13759/2016; conf. Cass. n.17479/2019).
Quanto all'eccezione di insussistenza della pretesa creditoria, appare evidentemente infondata, posto che, per come risulta dalla cartella stessa, il credito consegue a controllo automatizzato delle dichiarazioni del contribuente ed afferisce a mancati pagamenti d'imposta dichiarati dallo stesso.
Quanto all'eccezione di difetto di motivazione circa le modalità di calcolo degli interessi, va osservato che il computo degli interessi è regolato dalla legge. La cartella indica i riferimenti normativi e le modalità di computo. Spettava pertanto al ricorrente evidenziare eventuali errori nel computo medesimo. Non sussiste l'eccepita decadenza, posto che l'art.25 DPR n.602/73, lett. a), stabilisce la decadenza nel terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Nella fattispecie la dichiarazione è stata presentata nel 2022 e la cartella è stata notificata il 8.3.2024.
Né può ritenersi l'infondatezza della pretesa per il mancato rispetto del termine previsto dal co.1 dell'art.36-bis DPR n.600/73, posto che, a norma dell'art.28, co.1, L. n.449/1997, detto termine ha carattere ordinatorio e non è stabilito a pena di decadenza.
Il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore di Agenzia delle Entrate-Riscossione in € 1.100,00 oltre al rimborso spese forfettario del 15%, c.p.a. ed i.v.a. ed in favore di Agenzia delle Entrate, difesa da proprio funzionario, in € 880,00.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di Agenzia delle Entrate-Riscossione e di Agenzia delle Entrate, che liquida in € 1.100,00 oltre al rimborso spese forfettario del 15%, c.p.a. ed i.v.a. in favore della prima, e che distrae in favore del difensore avv. Difensore_2, dichiaratosi antistatario, ed in € 880,00 in favore della seconda. Agrigento, 18.2.2026 Il giudice Cesare Zucchetto
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ZUCCHETTO CESARE, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1741/2024 depositato il 14/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N.14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120240002512262 IVA-ALTRO 2022
- RUOLO n. 2024/250028 IVA-ALTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 197/2026 depositato il 19/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti. Resistente/Appellato: insiste nei propri atti scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugna la cartella di pagamento meglio indicata in epigrafe di sentenza.
Assume:
l'inesistenza/nullità della notifica, sotto vari profili;
il difetto di motivazione;
il difetto di costituzione del contradditorio preventivo;
il difetto di motivazione circa le modalità di calcolo degli interessi di mora;
l'inesistenza e la decadenza dalla pretesa.
Si è costituita ADER.
Assume: la tardività del ricorso;
la rituale notificazione a mezzo pec della cartella;
la perfezione formale e sostanziale della stessa;
il difetto di legittimazione passiva in relazione ai motivi afferenti il merito della pretesa e ad attività che restano in capo all'ente impositore.
Si è costituita ADE, chiamata in causa. Assume che il credito afferisce al recupero dell'iva non versata risultante dal controllo della dichiarazione iva del I trimestre 2022 e che l'ufficio aveva notificato al contribuente la richiesta del pagamento con pec del 20.11.2022. Il credito risulta dalla stessa dichiarazione iva del contribuente dalla quale risulta iva a debito per € 1.962,69. A seguito del controllo automatizzato veniva inoltrata al contribuente la comunicazione di irregolarità con invito al pagamento. In difetto, l'ufficio ha provveduto all'iscrizione a ruolo del credito. Ne conseguiva l'infondatezza delle doglianze della ricorrente afferenti l'attività prodromica all'emissione della cartella, osservando peraltro che, secondo l'insegnamento della SC, laddove la pretesa scaturisca dalla stessa dichiarazione del contribuente, l'emissione della cartella non deve essere necessariamente preceduta dall'avviso bonario.
All'udienza del 18.2.2026 la causa è stata tratenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Infondata l'eccezione di tardività del ricorso. La cartella risulta notificata a mezzo pec il 8.3.2024 e la pec di notifica del ricorso risulta accettata dal sistema il 7.5.2024.
Come evidente dalle ragioni esposte nel superiore paragrafo, il credito portato dalla cartella scaturisce dalla stessa dichiarazione iva trasmessa dal contribuente.
L'ufficio ha documentato l'invio dell'avviso bonario, pur non essendo, nella fattispecie, necessario, posto che il credito, come detto, risulta dalla stessa dichiarazione del contribuente.
Meramente defatigatorie le eccezioni formulate circa la pretesa invalidità della notificazione della cartella, avendo l'ufficio prodotto il duplicato informatico della pec di notifica
Infondata l'eccezione di difetto di motivazione.
A prescindere dal fatto che l'ufficio ha inviato il c.d. avviso bonario, contenente la motivazione del credito, dalla stessa cartella notificata risulta che l'importo a debito scaturisce dalla stessa dichiarazione del contribuente e che l'importo non risulta versato. Né il ricorrente ha dato prova del versamento dell'imposta.
Infondata l'eccezione afferente la mancata possibilità di avvalersi della riduzione della sanzione prevista dall'art.2, co.2, D. L.vo n.462/1997. Si è detto che l'Agenzia ha provato l'invio dell'avviso bonario.
Vuole tuttavia la Corte osservare, ulteriormente, quanto segue. Il comma 3 dell'art.36 bis D.P.R. n.600/73, così come il comma 3 dell'art.54 bis del D.P.R. n.633/72, prevedono l'invio al contribuente della comunicazione di irregolarità soltanto nell'ipotesi in cui dai controlli automatici emerga “un risultato diverso rispetto quello indicato nella dichiarazione” oppure dai controlli effettuati dall'ufficio emerga “un'imposta o una maggiore imposta”, avendo la finalità di “evitare la reiterazione di errori e … consentire la regolarizzazione degli aspetti formali”. Pertanto, in difetto del presupposto della sussistenza di un risultato diverso da quello indicato in dichiarazione o dell'accertamento di una imposta maggiore o diversa da quella liquidata nella dichiarazione sottoposta a controllo (come detto, nella fattispecie in causa l'imposta richiesta è quella stessa indicata dal contribuente nella sua dichiarazione), nessun invito preventivo a chiarimenti deve essere inviato al contribuente dall'amministrazione finanziaria. L'insussistenza dei presupposti per la comunicazione d'irregolarità, essendosi nella specie al cospetto di omessi versamenti di quanto dovuto, rende giustizia anche della tesi di parte ricorrente, secondo cui l'omessa comunicazione d'irregolarità le avrebbe impedito di ottenere la riduzione delle sanzioni amministrative, in quanto ciò non le spettava. È infatti consolidato orientamento della S.C. quello secondo cui non è ravvisabile un pregiudizio indiretto – conseguente al mancato invio della previa comunicazione al contribuente – incidente sulla possibilità di fruire del beneficio della riduzione della sanzione pecuniaria irrogata per tardivo od omesso versamento delle imposte dovute;
e ciò, da un lato, perché l'omessa comunicazione dell'invito al pagamento prima dell'iscrizione a ruolo, con la riduzione e per gli effetti previsti dal D. L.vo n.462/1997, art.2, co.2, non determina la nullità di tale iscrizione e degli atti successivi, ma una mera irregolarità, inidonea ad incidere sull'efficacia dell'atto, e dall'altro perché l'interessato può comunque pagare, per estinguere la pretesa fiscale, con riduzione della sanzione, una volta ricevuta la notifica della cartella, sempre che quella comunicazione fosse dovuta. Pertanto, nessuna violazione del disposto di cui al citato D. L.vo n.462/1992 risulta commessa poiché, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, tale disposizione non attribuisce affatto al contribuente il diritto di ottenere sempre, in caso di controllo automatico della dichiarazione, la riduzione delle sanzioni, prevista invece solo nel caso, nella specie non sussistente, in cui dal predetto controllo emerga “un risultato diverso rispetto quello indicato nella dichiarazione” (vd., in termini, Cass. n.13759/2016; conf. Cass. n.17479/2019).
Quanto all'eccezione di insussistenza della pretesa creditoria, appare evidentemente infondata, posto che, per come risulta dalla cartella stessa, il credito consegue a controllo automatizzato delle dichiarazioni del contribuente ed afferisce a mancati pagamenti d'imposta dichiarati dallo stesso.
Quanto all'eccezione di difetto di motivazione circa le modalità di calcolo degli interessi, va osservato che il computo degli interessi è regolato dalla legge. La cartella indica i riferimenti normativi e le modalità di computo. Spettava pertanto al ricorrente evidenziare eventuali errori nel computo medesimo. Non sussiste l'eccepita decadenza, posto che l'art.25 DPR n.602/73, lett. a), stabilisce la decadenza nel terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Nella fattispecie la dichiarazione è stata presentata nel 2022 e la cartella è stata notificata il 8.3.2024.
Né può ritenersi l'infondatezza della pretesa per il mancato rispetto del termine previsto dal co.1 dell'art.36-bis DPR n.600/73, posto che, a norma dell'art.28, co.1, L. n.449/1997, detto termine ha carattere ordinatorio e non è stabilito a pena di decadenza.
Il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore di Agenzia delle Entrate-Riscossione in € 1.100,00 oltre al rimborso spese forfettario del 15%, c.p.a. ed i.v.a. ed in favore di Agenzia delle Entrate, difesa da proprio funzionario, in € 880,00.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di Agenzia delle Entrate-Riscossione e di Agenzia delle Entrate, che liquida in € 1.100,00 oltre al rimborso spese forfettario del 15%, c.p.a. ed i.v.a. in favore della prima, e che distrae in favore del difensore avv. Difensore_2, dichiaratosi antistatario, ed in € 880,00 in favore della seconda. Agrigento, 18.2.2026 Il giudice Cesare Zucchetto