Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 27/04/2026, n. 3254
TAR
Ordinanza cautelare 9 maggio 2025
>
TAR
Sentenza 24 giugno 2025
>
CS
Rigetto
Sentenza 27 aprile 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Inammissibilità del primo motivo di ricorso per tardiva impugnazione della lex specialis

    La Corte ha ritenuto che la clausola del disciplinare, pur riferendosi al volume d'affari, è funzionale alla qualificazione dell'impresa per lo svolgimento di una determinata tipologia di lavori e rientra nei requisiti di idoneità professionale, non di capacità economico-finanziaria. Pertanto, tale requisito deve essere posseduto da ogni singola impresa raggruppata. L'esclusione del RTI è stata ritenuta legittima poiché non tutte le componenti possedevano il requisito richiesto.

  • Rigettato
    Nullità della clausola del Disciplinare

    La Corte ha ritenuto che la clausola non sia nulla, poiché il parametro economico sotteso all'accesso alla fascia è funzionale alla qualificazione dell'impresa per lo svolgimento di una determinata tipologia di lavori e non rileva quale indice di solidità economico-finanziaria. Inoltre, tali condizioni incidono sulla idoneità professionale dell'operatore.

  • Improcedibile
    Carenza di interesse per sopravvenuta improcedibilità

    Accertata la legittima esclusione dell'appellante dalla procedura di gara e la legittimità della previsione del disciplinare a monte, le rimanenti censure sono dichiarate improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentario1

  • 1Appalti pubblici: nullità delle clausole escludenti ex art. 10 co. 2 d.lgs. 36/2023
    Raffaele Tuccillo · https://www.avvocatoraffaeletuccillo.it/articoli/ · 26 giugno 2025

    Ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), la sanzione della nullità, prevista dal comma 2, è comminata esclusivamente per le clausole della lex specialis che introducono cause di esclusione aggiuntive rispetto a quelle tassativamente elencate negli artt. 94 e 95 del medesimo codice, attinenti ai requisiti di ordine generale. Per contro, le clausole che stabiliscono requisiti di ordine speciale (idoneità professionale, capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale) in violazione dei principi di attinenza e proporzionalità di cui al comma 3 del medesimo art. 10, sono affette da mera illegittimità e, pertanto, sono annullabili, con la conseguenza …

     Leggi di più…
Inizia subito la prova gratuita
Crea un account per accedere agli strumenti d’IA giuridica e sbloccare tutte le funzionalità di Doctrine Pro.
  • Accesso ai contenuti giuridici
  • Prova dell'IA giuridica
  • Collegamento al tuo cloud
Iscriviti gratuitamente

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 27/04/2026, n. 3254
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 3254
Data del deposito : 27 aprile 2026
Fonte ufficiale :

Testo completo