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2 gennaio 2000
2 gennaio 2000
Art. 40. 1. L' articolo 493 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"ART. 493. - (Richieste di prova) - 1. Il pubblico ministero, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato nell'ordine indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove.
2. E' ammessa l'acquisizione di prove non comprese nella lista prevista dall'articolo 468 quando la parte che le richiede dimostra di non averle potute indicare tempestivamente.
3. Le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonche' della documentazione relativa all'attivita' di investigazione difensiva.
4. Il presidente impedisce ogni divagazione, ripetizione e interruzione e ogni lettura o esposizione del contenuto degli atti compiuti durante le indagini preliminari".
"ART. 493. - (Richieste di prova) - 1. Il pubblico ministero, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato nell'ordine indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove.
2. E' ammessa l'acquisizione di prove non comprese nella lista prevista dall'articolo 468 quando la parte che le richiede dimostra di non averle potute indicare tempestivamente.
3. Le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonche' della documentazione relativa all'attivita' di investigazione difensiva.
4. Il presidente impedisce ogni divagazione, ripetizione e interruzione e ogni lettura o esposizione del contenuto degli atti compiuti durante le indagini preliminari".
Giurisprudenza • 2
- 1. Cass. pen., sez. II, sentenza 04/06/2008, n. 34723Provvedimento: […] Quanto al primo motivo e alle ulteriori deduzioni contenute nel primo dei motivi nuovi si osserva che questa Corte (Sez. Un. 15 gennaio 1999 n.1, Iannasso) ha affermato che il principio dell'immutabilità del giudice posto dall'art.525 co.2 c.p.p. a pena di nullità assoluta impone che, quando muti la persona del giudice monocratico o la composizione del giudice collegiale, il dibattimento sia integralmente rinnovato, con la ripetizione della sequenza procedimentale costituita dalla dichiarazione di apertura del dibattimento (art.492 c.p.p.), dall'esposizione introduttiva (non più prevista dopo la sostituzione dell'art.493 c.p.p. ex art.40 della legge 16 dicembre 1999 n.479) e dalle richieste di ammissione delle prove (art.493 c.p.p.), dai provvedimenti relativi all'ammissioneLeggi di più...
- mutamento del giudice·
- consenso tacito·
- condizioni·
- necessità·
- richieste delle parti·
- mancanza richieste·
- rinnovazione·
- fattispecie·
- dibattimento·
- giudizio