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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 11/12/2025, n. 818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 818 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 310/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro di primo grado iscritta al n. r.g. 310/2024 promossa da c.f. , nata a [...], il [...], residente a Parte_1 C.F._1 Cervasca, via S. Francesco d' Assisi n. 13, elettivamente domiciliata in Verzuolo, corso Re Umberto n. 24, presso lo studio dell'avv. Cristiana ARNAUDO, (CF.
- FAX 0175.85438 - PEC C.F._2
), che la rappresenta e difende, Email_1
RICORRENTE
Contro
(per brevità di seguito C.F. , con sede in Fossano Piazza CP_1 CP_1 P.IVA_1 Castello n. 33, in persona del Presidente e legale rappresentante dott. ed CP_2 elettivamente domiciliata in Via Ulpiano n. 29 presso lo studio degli avv.ti Sonia Gallozzi (C.F. , pec: ), Vera Tondi C.F._3 Email_2 (C.F. , pec: ) e FE De C.F._4 Email_3 TO (C.F. , pec: ) che la C.F._5 Email_4 rappresentano e difendono,
RESISTENTE
RESISTENTE
Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
Pag. 1 a 12 Con ricorso introduttivo ex art. 414 c.p.c. ha agito in giudizio dinanzi al Parte_1 Tribunale civile di Cuneo, sezione lavoro e previdenza sociale, contro la società
[...] per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
“IN PRINCIPALITA' E NEL MERITO
• Accertare, dichiarare tenuta e condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere alla ricorrente, per il periodo da gennaio 2011 a novembre 2023 a titolo di lavoro straordinario non retribuito la somma di € 7.203,24 o la diversa somma accertata in corso di causa, oltre a tutte le successive differenze retributive maturate a tale titolo.
• Accertare e dichiarare che, in base alle buste paga, la ricorrente ha diritto al pagamento della somma di € 1.933,00 a titolo di ore straordinarie ( già dedotta la quota pagata dalla convenuta a titolo di maggiorazione per il lavoro straordinario ) accumulate nella c.d. la banca ore sino alla cessazione del rapporto di lavoro. Conseguentemente dichiarare tenuta e condannare la convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 1.933,00 a tale titolo o della diversa somma accertata.
• Accertare e dichiarare che, in relazione all' art. 65 CCNL AIOP applicato, la ricorrente ha diritto, per le giornate lavorate oltre alle 215 giornate di presenza e col limite contrattuale delle 222,5, ( cioè sino a 7,5 giornate annue ), ad ulteriori 15 euro giornalieri, che moltiplicati per le giornate di presenza eccedenti le 215 ( almeno 7,5 x 5 anni ), risulta essere pari ad € 675,00. Dichiarare tenuta e condannare pertanto la convenuta al pagamento di tale somma
• Accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto al pagamento dei buoni pasto nella misura indicata nel ricorso o nella diversa misura accertata e pertanto dichiarare tenuta e condannare la convenuta al pagamento della somma di € 5.820,10 per il periodo compreso tra gennaio 2011 e novembre 2023 o della diversa somma accertata come dovuta a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata corresponsione dei suddetti buoni pasto, oltre a tutte le somme maturate successivamente alla data in cui si ferma il conteggio.
• IN OGNI CASO dichiararsi tenuta e condannarsi la convenuta anche al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti sino al saldo effettivo;
con il pagamento delle spese, diritti ed onorari di rappresentanza e di causa, oltre IVA e CPA come per legge.”.
La parte resistente ha invece così concluso:
“…
2) in via pregiudiziale accertare e dichiarare l'INTERVENUTA PRESCRIZIONE DEL CREDITO ex art. 2948 c.c., per le somme relative ai periodi antecedenti il 19 marzo 2019, in ragione delle motivazioni di cui in narrativa;
3) in via principale e nel merito, rigettare le domande avanzate dalla sig.ra con ricorso Parte_1 depositato nella Cancelleria del Tribunale di Cuneo, Sezione Lavoro, perché completamente infondate in fatto ed in diritto, oltreché non provate;
4) sempre nel merito, ed in subordine, in ordine alle somme richieste per straordinario connesso ai tempi di vestizione, in ragioni delle motivazioni esplicitate nel corpo dell'atto, nella denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento della relativa debenza, condannare la resistente alla minor somma di € 1.959,77, come da conteggi allegati, o diversa ritenuta di giustizia;
quanto ai buoni pasto, nella denegata e non creduta ipotesi
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di condanna della resistente a quanto richiesto, accertare e dichiarare che quest'ultima ha già corrisposto la somma di € 2.042,40 e conseguentemente condannarla alla minor somma afferente un solo turno giornaliero, comunque detratto il suddetto importo;
5) in via riconvenzionale, accertare e dichiarare come non dovuto, per tutte le motivazioni di cui in atto, l'importo pari ad € 1.350,00 (€ 450,00 per tre anni) a titolo di premio di incentivazione ex art. 65 del C.C.N.L., erroneamente corrisposto alla ricorrente dalla data di assunzione sino alla risoluzione del rapporto e, per l'effetto, condannare quest'ultima a restituire la somma come sopra determinata, con gli interessi dalla data della domanda;
6) sempre in via riconvenzionale, accertare e dichiarare come non dovuto, per tutte le motivazioni di cui in atto, l'importo pari ad € 3.750,00 a titolo di scatti di anzianità., erroneamente corrisposto nell'ultimo quinquennio alla ricorrente e, per l'effetto, condannare quest'ultima a restituire la somma come sopra determinata, con gli interessi dalla data della domanda;
…
Con condanna della ricorrente alle spese di lite da distrarsi in favore dei costituiti procuratori che si dichiarano antistatari.”.
Con memoria presentata in difesa rispetto alla domanda riconvenzionale la parte ricorrente si è riportata alle proprie conclusioni di cui al ricorso introduttivo: “…chiedendo inoltre il rigetto della domanda relativa alla condanna alla minor somma per i c.d. tempi di vestizione e delle domande riconvenzionali formulate dalla controparte, in quanto, quella relativa alla ripetizione dell' asserito indebito è, come meglio specificato nel corpo della presente memoria, priva di fondamento per i motivi sopra esposti.
Quanto poi alla domanda riconvenzionale relativa al c.d. premio di incentivazione ex art. 65, se ne chiede il rigetto per i motivi già esposti, in quanto innanzitutto la tesi dell' errore materiale, oltre che assolutamente non credibile, è già stata in più occasioni rigettata da Codesto Tribunale con le motivazioni che qui si richiamano e in secondo luogo, nel caso specifico, è sfornita di quantificazione e di prova.”.
RITENUTO CHE
Prima di esaminare il merito della causa è necessario scrutinare l'eccezione di prescrizione breve quinquennale dei crediti da lavoro sollevata dalla parte resistente per il periodo anteriore al 19 marzo 2019.
L'eccezione è priva di pregio.
E' sufficiente sul punto considerare che in adesione a specifico indirizzo di merito in (Trib. Milano 16.12.2015, est. ; Tib. Cuneo, sent. 254/17, cit., dott. ssa ) deve Tes_1 Per_1 ritenersi che, a seguito dell'introduzione del regime sanzionatorio di cui alla legge 92/2012, ed al venire meno della tutale reale generalizzata, il rapporto di lavoro subordinato abbia perso quel carattere di “stabilità” che la Corte Costituzionale (174/72) ha ritenuto elemento indefettibile per poter superare quanto invece in generale la stessa Corte Costituzionale aveva sancito (sent. 63/1966) con riferimento al mancato decorso del termine di prescrizione per i crediti di lavoro in costanza di rapporto.
Da tali considerazioni si evince l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, che deve essere pertanto respinta.
Pag. 3 a 12 Con riguardo alla richiesta di pagamento delle ore di lavoro straordinario derivante dal c.d.
“tempo di vestizione”, occorre considerare quanto segue.
La giurisprudenza di legittimità infatti ha di recente confermato il consolidato principio in base al quale le frazioni di tempo necessarie ad operazioni preparatorie alla prestazioni ed ad esse strumentali possono rientrare all'interno dell'orario di lavoro e come tali essere retribuite. La Corte in particolare, con sentenza 28.3.2018, n. 7738 ha ribadito che “nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo per indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro, ove, attraverso la regolazione contrattuale, venga accertato che tale operazione è diretta dal datore con riguardo al tempo e al luogo di esecuzione della vestizione;
l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento”. In precedenza la stessa Corte aveva nello stesso senso affermato che “..anche alla luce della giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro di cui alla direttiva n. 2003/88/CE (Corte di Giustizia UE del 10 settembre 2015 in C-266/14), il tempo necessario ad indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro se è assoggettato al potere di conformazione del datore di lavoro;
l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento” (cfr. Cass. 26.1.2016, n. 1352).
Vero è che, come osservato anche dalla Corte di Appello di Torino, il discrimine deve essere ricercato nella “eterodirezione” dell'attività: “nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo necessario a indossare l'abbigliamento di servizio ("tempo-tuta") costituisce tempo di lavoro soltanto ove qualificato da eterodirezione, in difetto della quale l'attività di vestizione rientra nella diligenza preparatoria inclusa nell'obbligazione principale del lavoratore e non dà titolo ad autonomo corrispettivo” (cfr. Cass. 7.6.2012, n. 9215). Un conto infatti è l'onere di presentarsi al lavoro, per l'orario contrattualmente stabilito per l'inizio di esso, adeguatamente preparati (anche con la divisa) Altro conto invece è dover, necessariamente recarsi prima al lavoro per svolgere attività essenziali alla prestazione contrattualmente prevista, indefettibili – per loro natura ovvero per determinazione datoriale – e da svolgersi presso la sede di lavoro.
Tanto premesso, è necessario rilevare che nel caso di specie la “eterodirezione” pertanto va individuata nelle modalità di svolgimento dell'attività: se per l'orario di inizio del turno il dipendente deve essere pronto per essere pienamente operativo, già munito della divisa (che deve essere indossata all'interno dell'azienda), e già edotto delle incombenze da svolgere- tenuto conto di quanto è venuto nel turno precedente-, avendo ricevuto le consegne dal proprio collega, è evidente che tali attività siano corollario indefettibile della prestazione richiesta e devono ritenersi rientrare in essa. E, conseguentemente, il tempo impiegato in tali attività va considerato quale orario di lavoro, secondo la definizione di cui all'art 1 Dlgs 66/2003 (2a) "orario di lavoro": qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”), essendo i lavoratori tenuti a compiere le operazioni in virtù, se non di specifiche ed espresse direttive aziendali, sicuramente in stretta dipendenza e correlazione della organizzazione del lavoro così come strutturata dal datore di lavoro. La valutazione appena espressa impone di riconoscere come rientranti nella prestazione i periodi di tempo necessario per la vestizione (e la svestizione) e per la ricezione delle consegne. Non, però,
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quello successivo al termine del turno, potendosi ritenere che l'onere di iniziare “almeno 10 minuti” prima del proprio turno consenta a ciascun lavoratore, proprio per tale anticipazione del servizio da parte del collega successivo, di anticipare in generale ogni propria incombenza nell'ambito dell'orario di lavoro contrattualmente fissato. Può essere altresì condivisa la prospettazione della parte ricorrente relativa all'impiego, medio, per l'effettuazione di tali attività, di circa 10 minuti al giorno, del tutto ragionevole, ed aderente a quanto emerso in sede di istruttoria orale. Più nello specifico, occorre rilevare che la maggior parte dei testi escussi ha riferito confermato che la parte ricorrente doveva presentarsi sul posto di lavoro almeno 10 minuti prima dell'inizio della giornata lavorativa per indossare e dismettere la divisa.
Più nello specifico, , teste di parte ricorrente, ha così riferito: “Dobbiamo entrare Testimone_2 almeno 10 minuti prima per timbrare, andare a cambiarci e a prendere le consegne;
gli spogliatoi sono situati al piano -2 dalla parte del laboratorio analisi, mentre il reparto è situato dall'altra parte dell'ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo;
per raggiungere a piedi il reparto dagli spogliatoi ci vogliono circa cinque minuti;
invece in ascensore ci vuole un minuto in meno;
all'uscita la ricorrente, ma questo vale per tutti, deve timbrare e poi andare a cambiarsi;
le divise vengono lavate in struttura e ce le fanno trovare pulite il giorno dopo;
il passaggio di consegne avviene tramite un foglio scritto e poi a voce si comunicano i dettagli;
la sig.ra aveva impartito a voce questo obbligo di entrare prima e di uscire dopo rispetto CP_3 all'orario di lavoro stabilito;
preciso che in alcuni casi la sig.ra ha mandato messaggi sul telefono CP_3 riguardanti tale obbligo;
non so se la ricorrente abbia o meno ricevuto personalmente questo messaggio;
non CP_ ho visto la sig.ra impartire questo ordine alla ricorrente;
la mensa è aperta fino alle 14:30; la ricorrente non usufruiva del servizio mensa perché non si poteva andare a mangiare, per mancanza di tempo;
la sig.ra faceva sporadiche pause: fisiologiche e ogni tanto un caffè veloce, nulla di più; non l'ho mai Pt_1 vista mangiare durante il turno di lavoro;
c'è anche la possibilità di farci portare il vassoio direttamente in reparto, ma tanto noi non lo prendiamo perché non c'è tempo per mangiare;
gli OSS sono due al mattino, due al pomeriggio e uno di notte;
gli infermieri non hanno gli orari degli OSS, perché alcuni di loro fanno le 12 ore, mentre altri fanno il turno normale.”.
L'obbligo in capo alla parte ricorrente di entrare in servizio almeno 10 minuti prima dell'inizio del turno e di uscire almeno 10 minuti dopo trova altresì riscontro nella deposizione di altro teste di parte ricorrente, che così ha dichiarato: “la Testimone_3 ricorrente, come noi tutti, ha l'obbligo di entrare almeno dieci minuti prima e di uscire almeno dieci minuti dopo rispetto all'orario di lavoro stabilito per effettuare il passaggio di consegne;
gli spogliatoi erano situati al piano -1 al Carle, mentre al Santa Croce sono situati al piano -2; ci vogliono circa dieci minuti a piedi per raggiungere il reparto;
in ascensore ci vogliono circa cinque/sei minuti per raggiungere il reparto;
la ricorrente doveva iniziare il turno con la divisa già indossata;
le divise vengono lavate in struttura e ci vengono riconsegnate pulite il giorno successivo;
il passaggio di consegne avviene così: in ortopedia noi avevamo l'obbligo di arrivare prima per effettuare il passaggio di consegne;
la consegna era in parte nostra e in parte degli infermieri;
quindi, ci prendevamo gli appunti su quello che diceva l'infermiera e la collega;
lo stesso avveniva nel reparto nop, in cui c'era una consegna sia verbale che scritta;
l'obbligo di entrare prima e di uscire dopo rispetto all'orario di lavoro era stato impartito dalla sig.ra tale obbligo mi era CP_3 stato impartito oralmente;
so che la ricorrente mi ha detto la stessa cosa, ossia che la sig.ra le aveva CP_3 CP_ impartito oralmente tale obbligo;
non ho visto la sig.ra fare questo alla sig.ra a me invece è Pt_1 capitato direttamente;
ho visto la ricorrente fare poche pause: andare in bagno, bere acqua e qualche caffè; non ho mai visto la ricorrente fare pause pranzo;
non ho mai visto la ricorrente in cucina;
gli Oss nei reparti in cui ho lavorato io, sia con la ricorrente che senza, al mattino sono due, al pomeriggio due e di notte uno
Pag. 5 a 12 solo; gli infermieri dove ho lavorato io facevano gli stessi turni degli OSS;
so però che in altri reparti i turni degli infermieri sono diversi da quelli degli OSS;
preciso che ho chiuso il rapporto con el 2021.”. CP_1
E' necessario oltretutto rilevare che l'obbligo in capo alla parte ricorrente di entrare prima e di uscire dopo rispetto all'orario di lavoro stabilito è stato ammesso anche da CP_4
teste di parte resistente, la quale, in modo contraddittorio, prima ha riferito che
[...] non esiste in alcun obbligo in capo agli OSS di entrare prima e di uscire dopo, per CP_1 poi però precisare che lei stessa entrava in struttura alle 6.50 per essere in turno alle 7:00 con la divisa già indossata (“Non c'era nessun obbligo di entrare prima e di uscire dopo rispetto all'orario di lavoro stabilito;
la sig.ra doveva iniziare il turno con la divisa già indossata;
la divisa Pt_1 si metteva e si toglieva negli spogliatoi, perché veniva lavata in struttura;
noi non potevamo portare fuori dalla struttura la divisa;
i tempi per cambiarsi in entrata e in uscita sono individuali: tre o quattro minuti, dipende dalla persona;
io entravo in struttura per le 6:50 mi cambiavo ed entravo in reparto;
succedeva che qualcuno entrasse qualche minuto dopo rispetto all'orario di lavoro stabilito;
in genere si entra prima per rispetto nei confronti del collega, anche perché se si entra alle 7.00 in punto, non è fattibile essere in orario in reparto con la divisa già indossata;
”).
Occorre inoltre rilevare che in una causa analoga, sotto questo aspetto, la parte resistente Part non aveva contestato tali circostanze (e cioè che la ricorrente, come la ricorrente, fosse tenuta a presentarsi, per ordine della responsabile almeno 10 minuti: CP_3 sostiene infatti la convenuta che la richiesta “….di presentarsi 10 minuti prima fosse finalizzata a ricevere le consegne…affinchè il personale inizi il proprio turno di lavoro avendo già ricevuto le opportune istruzioni dalle colleghe dei turni precedenti. Non bisogna infatti dimenticare che l'OSS opera all' interno di una struttura sanitaria, con pazienti che necessitano di essere accuditi costantemente, senza che ci si possa permettere di lasciare la postazione di lavoro incustodita. In quest' ottica rientra anche la richiesta, doverosa, di non lasciare il reparto prima che arrivino le colleghe….Sempre nell'ambito della buona diligenza, rientra l'obbligo previsto nel regolamento i indossare la divisa prima di CP_1 prendere servizio e di toglierla dopo l' uscita. E ciò dal momento che, per evidenti motivi di igiene, il cambio deve avvenire negli spogliatori e non in reparto..”.
Sul punto il Tribunale di Cuneo aveva condannato la resistente a retribuire i 15 minuti di lavoro straordinario richiesti per ogni turno (sentenza n.44/2019 Tribunale di Cuneo, confermata anche dalla Corte d'Appello di Torino). Al riguardo la Corte d' Appello di Torino ha ritenuto che anche il tempo per il cambio della divisa debba essere retribuito autonomamente, essendo “… pacifico che la signora fosse obbligata a prendere servizio in Pt_3 reparto almeno 10 minuti prima per ricevere le consegne con la divisa già indossata e di cambiarsi la divisa prima di uscire, in quanto, per motivi igienico-sanitari, la divisa doveva essere indossata e dismessa all' interno dei locali del nosocomio…” , richiamando poi la giurisprudenza della Suprema Corte che ribadisce che “ …l' orientamento giurisprudenziale di legittimità è saldamente ancorato al riconoscimento dell' attività di vestizione/svestizione degli infermieri come rientrante nell' orario di lavoro e da retribuire autonomamente, qualora sia effettuata prima dell' inizio del turno e dopo la fine del turno. Tale soluzione del resto è ritenuta in linea con la giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro, di cui alla Direttiva 2003/88/CE ( Corte Giustizia UE del 10 settembre 2015 in C-266/14; v. Cass. n. 1352/2016…)” ( così testualmente, Cass. ord. n. 17635/2019, cit. alla quale si rinvia per ulteriori approfondimenti sul punto, ai sensi dell' art. 118 Disp. Att. C.p.c.)” ( Cass. sezione lavoro n. 8623/2020
). Questo quindi anche nel caso in cui gli indumenti non siano dpi, posto che per esigenze di igiene le
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operatrici ( come l' appellata principale ) non potevano certo arrivare al lavoro con gli indumenti già indossati
o rientrare direttamente a casa senza cambiarsi…” Sentenza n. 198/2020 4.6.2020, Corte d'Appello di Torino- c.r.l.. Parte_4
Da tali considerazioni si evince la fondatezza della domanda prospettata dalla parte ricorrente sul punto, con conseguente accertamento del diritto di credito in favore di parte ricorrente, per il periodo da gennaio 2011 a novembre 2023 a titolo di lavoro straordinario non retribuito per l'importo complessivo lordo pari ad euro 7.203,24, come risulta dai conteggi offerti in comunicazione da parte ricorrente al quale questo Giudice aderisce in quanto conforme ai criteri di logicità, coerenza e completezza e non già specificatamente contestato da parte resistente, se non attraverso prospettazioni generiche e prive di riscontro probatorio, anche solo su base indiziaria ex art. 2727 c.c..
La parte ricorrente ha inoltre allegato che la “banca delle ore” sia da intendersi negativa.
Il CCNL AIOP applicato dalla convenuta alla ricorrente, prevede all' art. 20 la c.d. “Banca delle ore” che “…si costituisce con l'accantonamento delle ore di lavoro supplementare e straordinario che, su richiesta del lavoratore da effettuare entro il mese di riferimento, saranno accumulate e resteranno a sua disposizione per l'anno di maturazione e il semestre successivo. Le ore accantonate, per le quali deve essere immediatamente corrisposta la maggiorazione, sono indicate mensilmente in busta paga.
Inoltre, secondo quanto si desume dalla lettera f dell'art. 7, quando il dipendente effettua ore supplementari o straordinarie deve ricevere non solo la maggiorazione prevista dal CCNL per tale titolo e pari alle percentuali previste per le diverse tipologie di lavoro straordinario (ordinario, notturno o festivo ) - maggiorazione che deve essere retribuita entro il mese successivo -, ma anche il pagamento delle stesse ore effettuate in più rispetto all'orario ordinario.
La ratio della banca ore, così come prevista dal CCNL AIOP, è infatti quella di offrire l'opportunità al lavoratore di usufruire di permessi compensativi e non di attribuire alla datrice di lavoro la possibilità di variare arbitrariamente mensilmente ( e senza giustificazioni palesi ) la quantità di ore lavorate, compensandole a proprio piacimento nel corso dei mesi. Ne deriva quindi che la resistente è tenuta a corrispondere, entro i termini previsti dal CCNL applicato, per i mesi in cui le ore lavorate superano l'orario ordinario, non solo la relativa maggiorazione, ma anche la paga oraria nel caso in cui il lavoratore non abbia l'esigenza di compensare le ore accantonate coi permessi. Si ricorda che gli OSS sono qualificati come impiegati ed hanno quindi una retribuzione mensilizzata. Per meglio chiarire il suddetto meccanismo si riporta la definizione di “banca ore”, così come intesa nei vari CCNL.
Rientra nel più ampio concetto di “flessibilità” dell' orario di lavoro il meccanismo della cosiddetta “banca ore”, in base al quale il lavoratore che svolga più ore rispetto al limite contrattuale settimanale potrebbe non essere immediatamente retribuito per tali prestazioni supplementari, accumulando le ore aggiuntive in un apposito conto individuale, dal quale potrà attingere altrettante ore di riposi compensativi da godere nelle settimane comprese in un altro periodo dell' anno, in cui vi è evidentemente minor impegno e il lavoratore può svolgere un orario inferiore a quello contrattualmente previsto .
Pag. 7 a 12 Questi riposi vengono retribuiti e sottratti dal conto della banca ore del dipendente, senza andare ad intaccare i permessi annui per riduzione dell'orario di lavoro contrattualmente spettanti.
Al termine del periodo di tempo stabilito per contratto, le eventuali ore ancora presenti sul conto vengono retribuite ed eliminate dalla banca ore.
Si parla, in questo caso, di “monetizzazione” delle ore straordinarie accumulate in banca ore, che va eseguita secondo i criteri stabiliti dai contratti collettivi.
In particolare, i contratti possono prevedere una particolare maggiorazione per lo straordinario accumulato in banca ore, che può essere maggiore o minore di quella normale o, ancora, può essere già pagata al momento dell'inserimento delle ore supplementari nell' apposito conto del dipendente.
I contratti collettivi prevedono, inoltre, i dettagli di tale meccanismo, tra i quali: i dipendenti o le unità produttive alle quali si può applicare tale sistema, i criteri per il pagamento diretto dello straordinario o per l'accumulo delle ore sul conto, delle scadenze di pagamento, l'eventuale maggiorazione per le ore accumulate sul conto o il pagamento parziale delle stesse all' atto della loro effettuazione.
Quindi, con l'introduzione della c.d. banca ore, evidenziata nei prospetti paga dei dipendenti a cui si applica il CCNL AIOP, dalle buste paga si desume che la resistente in relazione alle ore accumulate in banca ore e non recuperate ha effettuato il pagamento della sola maggiorazione prevista per lo straordinario e non anche della paga per l'ora lavorata oltre il normale orario e non recuperata, contravvenendo alla lettera del CCNL applicato.
Nello specifico, le ore di c.d. banca ore negativa per il periodo sino a novembre 2023 sono pari a 177,50 ore, con conseguente ammontare complessivo di euro 1.933, come risulta sempre dai conteggi offerti in comunicazione da parte ricorrente al quale questo Giudice aderisce in quanto conforme ai criteri di logicità, coerenza e completezza e non già specificatamente contestato da parte resistente, se non attraverso prospettazioni generiche e prive di riscontro probatorio, anche solo su base indiziaria ex art. 2727 c.c..
Inoltre la parte resistente non ha correttamente retribuito la ricorrente anche per quanto concerne il c.d. ' premio OSS ', che viene assegnato in base al numero di assenze, ex art. 65 CCNL applicato ( ' premio di incentivazione ': “A tutto il personale compete un premio di
€ 450,00 annue lorde…se nell' arco dell'anno che va dal 1°luglio al 30 giugno il personale effettua almeno 258 giorni di presenza…per ogni giorno di mancata presenza il premio di cui al 1° comma è ridotto di € 15,00 giornaliere;
parimenti per ogni giorno di presenza oltre i 258 giorni e fino ad un tetto di 267 giorni di presenza verrà corrisposta una ulteriore quota aggiuntiva peri ad € 15 al giorno. Ai fini del computo delle presenze non incidono nella decurtazione del suddetto premio le giornate di permessi straordinari retribuiti,
…periodi di astensione per maternità…infortunio…Ai fini del computo delle assenze/presenze di cui al presente articolo si fa riferimento a sei giornate lavorative”. Ne deriva quindi che per chi lavora su 5 giorni, come la ricorrente, i due parametri sono rispettivamente di 215 giornate e di 222,5 giornate: per cui la differenza risulta esser di 7,5 giornate (anziché di 9, come per chi lavora su sei giorni). La proporzionalità è ovviamente
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stata mantenuta anche sul computo dei giorni totali da considerare: 258 giorni di chi lavora su sei giorni e i 215 giorni di chi lavora su 5 giorni.
Nel caso di specie, la ricorrente ha lavorato, nel corso degli anni, più di 215 giorni all' anno, e precisamente almeno 7,5 giorni per almeno 5 anni distribuiti negli anni dal 2011 al 2023, come si evince dai conteggi offerti in comunicazione dalla parte ricorrente non specificatamente contestati dalla parte resistente, con conseguente suo diritto a vedersi corrisposto l'importo pari ad euro 675.
Risulta altresì fondata la domanda relativa al pagamento dei buoni pasto non fruiti dalla parte ricorrente, atteso al riguardo che in relazione agli orari effettuati la parte ricorrente non ha potuto usufruire del servizio, non essendo stato pagato il c.d. buono pasto, prima pari ad € 3,61 ( quota a carico dell' azienda ), ora € 3,70: il Regolamento Amos sotto la cui vigenza è stata assunta la ricorrente prevedeva infatti l' art. 1.12, rubricato 'Mensa', che prevede che “ Il personale otrà usufruire del servizio Mensa qualora detto servizio CP_1 sia attivato presso l'Azienda appaltante, dove si svolge concretamente l' attività a seguito di formale richiesta da parte della nostra Direzione Aziendale e successiva autorizzazione / regolamentazione. In questo caso quindi: - Il personale, nei giorni di effettiva presenza, di durata standard non inferiore a 5 ore , ha diritto a fruire del pasto che va consumato al di fuori dell' orario di lavoro…Il dipendente è tenuto a contribuire… con € 1,55 per ciascun pasto consumato…Il pasto potrà essere consumato presso il servizio mensa previa consegna del relativo buono debitamente compilato…Nel caso non sia disponibile il servizio mensa presso l'azienda in cui il personale presta servizio, al personale CP_1 vengono riconosciuti in busta paga € 3,61 ( valore dato dalla differenza tra il costo del pasto
€ 5,16 e il costo a carico del dipendente € 1,55 ) per i giorni di effettiva presenza di durata standard non inferiore alle 5 ore.
Occorre inoltre considerare che “La funzione strumentale del buono pasto e dello stesso servizio mensa, che il buono pasto sostituisce, proprio ai fini della tutela del diritto alla salute del dipendente, fa si che il datore non può limitarsi a metter a disposizione del dipendente il servizio, ma deve fare in modo che lo stesso sia concretamente fruibile. Ne consegue, pertanto, che laddove il servizio mensa non sia concretamente fruibile dai dipendenti per ragioni attinenti all' organizzazione dell'orario di lavoro o alla dislocazione dell'attività lavorativa e di quella del servizio mensa, non possa non configurarsi un inadempimento del datore di lavoro, con il conseguente diritto dei lavoratori a vedersi riconosciuto il diritto alla corresponsione al valore del c.d. buono pasto..” (cfr. Tribunale di Cuneo, sentenza n. 50/2021).
Ne deriva pertanto che la ricorrente ha diritto a percepire il rimborso del c.d. buono pasto che corrisponde ad euro 5.820,1, come risulta sempre dai conteggi offerti in comunicazione da parte ricorrente al quale questo Giudice aderisce in quanto conforme ai criteri di logicità, coerenza e completezza e non già specificatamente contestato da parte resistente, se non attraverso prospettazioni generiche e prive di riscontro probatorio, anche solo su base indiziaria ex art. 2727 c.c..
In conclusione, dalle considerazioni delineate si evince la fondatezza del ricorso, che deve essere pertanto accolto, con conseguente condanna a carico di parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente i seguenti importi complessivi lordi: per il periodo da gennaio
Pag. 9 a 12 2011 a novembre 2023 a titolo di lavoro straordinario non retribuito per l'importo complessivo lordo pari ad euro 7.203,24; euro 1.933, a titolo di banca ore negativa;
euro 675, a titolo di premio incentivazione;
euro 5.820,1, a titolo di mancata fruizione dei buoni pasto.
Sulle somme così determinate a titolo risarcitorio devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto, decorrenti, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte Suprema (sent. n. 1712/95), dalla produzione dell'evento di danno fino al tempo della liquidazione e che si calcolano al tasso legale sulle somme devalutate alla data del fatto e via via rivalutate nell'arco di tempo suddetto e non sulle somme già rivalutate;
dal giorno della liquidazione all'effettivo saldo decorrono inoltre gli interessi legali sulle somme sopra liquidate in moneta attuale.
Devono essere infine rigettate le domande riconvenzionali, tenuto conto della genericità delle allegazioni della parte resistente sul punto, in quanto entrambe sfornite di prova, anche in considerazione del fatto che non ha provato che la ricorrente abbia CP_1 effettuato 49,5 giorni di assenza ogni anno ed anche perchè appare inverosimile che la ia incappata in un mero errore materiale per aver erogato per ben 14 anni gli scatti CP_1 di anzianità in favore della parte ricorrente, con conseguente qualifica in termini di diritto quesito dello scatto di anzianità entrato in busta paga della lavoratrice in ragione del notevole lasso di tempo trascorso da quanto è stato erogato.
Inoltre, non è stata raggiunta la prova secondo il criterio del “più probabile che non” che il lavoratore facesse delle pause. Occorre infatti al riguardo rilevare che nessuno dei testi di parte resistente è stato in grado di riferire con certezza se effettivamente il ricorrente facesse pause durante il proprio orario di lavoro. Infatti, sia che Testimone_4 Controparte_4 entrambi testi di parte resistente, hanno genericamente riferito che il ricorrente faceva le pause, senza però specificare quando e quante volte avesse visto il lavoratore in pausa (cfr. al riguardo testimonianza di : “…ho visto la ricorrente fare pause: ad esempio, nel turno Testimone_4 del pomeriggio ho visto la ricorrente mangiare il the con i biscotti;
preciso che ho visto la ricorrente fare queste Tes_ pause insieme alla sig.ra ; non ricordo bene il giorno, ma mi sono seduto con loro a parlare in cucina sia nel 2023 sia nel 2024; questo sarà successo almeno tre volte quando c'ero io;
adesso mi occupo di due presidi: Santa Croce e Carle e il carcere, questo a partire dal primo luglio 2023; prima mi occupavo di 8 presidi tra Cuneo1, Cuneo 2, Santa Croce e il carcere;
non so riferire se la ricorrente avesse ordinato il vassoio o meno, preciso però che tutti possono ordinare il pasto e farselo portare in reparto;
preciso che in tutti questi anni ho visto la ricorrente, così come gli altri OSS, fare delle pause;
gli OSS potevano alternarsi per fare le pause, perché durante il turno c'è l'indicazione del piano di lavoro di alternarsi con i colleghi per fare le pause: mediamente, tra le 11:30 e le 12:30 arrivano i vassoi in tutti i reparti;
una volta distribuiti i vassoi ai pazienti, gli OSS possono alternarsi per fare la pausa;
nel pomeriggio uguale, perché i pasti per i pazienti arrivano alle 18, mentre il turno finisce alle 21; dalle 19:30 alle 21 gli OSS possono darsi il cambio;
di notte, gli OSS si alternano con gli infermieri, anche perché da mezzanotte alle 4 i pazienti devono dormire quindi non si può fare rumore;
ho visto la sig.ra fare le pause tre o quattro volte in Pt_1 Tes_ un anno, ma non so dare di preciso una quantificazione al riguardo;
quando ho visto e fare Pt_1 la pausa insieme era in un momento in cui il reparto era tranquillo, anche perché c'è molta collaborazione con gli infermieri;
preciso che quando arrivano i vassoi per i pazienti, se ci sono persone da imboccare si imboccano e poi si va a fare la pausa, ma tutto ciò si conclude entro le 13, non più di tanto.”;
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testimonianza di “…durante il tempo in cui ero con la ricorrente, l'ho vista fare Controparte_4 pause pranzo, cena, caffè; facevamo le pause insieme: caffè e the del pomeriggio;
quando andavamo a prendere il caffè avvisavamo gli infermieri oppure ci si alternava;
non ho mai visto la sig.ra farsi portare il Pt_1 vassoio;
più volte abbiamo diviso il mio buono, perché magari una mangiava il primo e l'altra il secondo;
gli OSS erano due al mattino, due al pomeriggio e uno di notte;
gli infermieri hanno gli stessi turni degli OSS, ma loro sono di più: ad esempio, di notte c'erano tre infermieri e un OSS;
di mattina gli infermieri sono quattro, poi adesso con le dodici ore forse sono cambiate;
di pomeriggio quattro infermieri;
i pazienti del reparto di neurochirurgia sono circa 24; si preparano i pazienti per il pranzo e per la cena;
si distribuiscono i vassoi, se bisogna imboccare qualcuno lo si imbocca, dopo che il paziente ha mangiato si ha tempo per noi per andare a mangiare;
solitamente, si cerca di finire al mattino per le 13:30, così se non si riesce a mangiare per quell'ora ci si alterna un quarto d'ora a testa;
al pomeriggio, idem, anche perché per le 19:30 si è finito il più del lavoro e fino alle 21 c'è tutto il tempo per fare pausa;
ho lavorato con la sig.ra Tes_ Tes_
da ottobre 2020 a fine aprile 2021: ho fatto le pause sia con la sig.ra che con la sig.ra
non con loro due insieme;
mediamente noi facevamo insieme io e la ricorrente tre turni a settimana, Pt_1 quindi 12 al mese per cinque mesi.”).
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM n.147/2022 e, dato atto del modesto grado di difficoltà della decisione, nonché tenuto conto della domanda riconvenzionale ai fini dell'inquadramento del relativo scaglione di riferimento, considerando i valori minimi delle seguenti fasi del presente giudizio: studio;
introduttiva; istruttoria/trattazione; decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del lavoro e previdenza sociale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così dispone:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente i seguenti importi complessivi lordi: a titolo di differenze retributive derivanti dal c.d. tempo di vestizione, per il periodo da gennaio 2011 a novembre 2023, a titolo di lavoro straordinario non retribuito, euro 7.203,24; euro
1.933, a titolo di banca ore negativa;
euro 675, a titolo di premio incentivazione;
euro 5.820,1, a titolo di mancata fruizione dei buoni pasto;
il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali come indicato in motivazione;
2) rigetta le domande riconvenzionali;
3) condanna parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente le spese processuali, che così si liquidano: in euro 2.695 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali;
oltre rimborso del contributo unificato se dovuto. IVA e Cassa come per legge.
Cuneo, 11.12.2025
Il Giudice dott. Michele Basta
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro di primo grado iscritta al n. r.g. 310/2024 promossa da c.f. , nata a [...], il [...], residente a Parte_1 C.F._1 Cervasca, via S. Francesco d' Assisi n. 13, elettivamente domiciliata in Verzuolo, corso Re Umberto n. 24, presso lo studio dell'avv. Cristiana ARNAUDO, (CF.
- FAX 0175.85438 - PEC C.F._2
), che la rappresenta e difende, Email_1
RICORRENTE
Contro
(per brevità di seguito C.F. , con sede in Fossano Piazza CP_1 CP_1 P.IVA_1 Castello n. 33, in persona del Presidente e legale rappresentante dott. ed CP_2 elettivamente domiciliata in Via Ulpiano n. 29 presso lo studio degli avv.ti Sonia Gallozzi (C.F. , pec: ), Vera Tondi C.F._3 Email_2 (C.F. , pec: ) e FE De C.F._4 Email_3 TO (C.F. , pec: ) che la C.F._5 Email_4 rappresentano e difendono,
RESISTENTE
RESISTENTE
Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
Pag. 1 a 12 Con ricorso introduttivo ex art. 414 c.p.c. ha agito in giudizio dinanzi al Parte_1 Tribunale civile di Cuneo, sezione lavoro e previdenza sociale, contro la società
[...] per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
“IN PRINCIPALITA' E NEL MERITO
• Accertare, dichiarare tenuta e condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere alla ricorrente, per il periodo da gennaio 2011 a novembre 2023 a titolo di lavoro straordinario non retribuito la somma di € 7.203,24 o la diversa somma accertata in corso di causa, oltre a tutte le successive differenze retributive maturate a tale titolo.
• Accertare e dichiarare che, in base alle buste paga, la ricorrente ha diritto al pagamento della somma di € 1.933,00 a titolo di ore straordinarie ( già dedotta la quota pagata dalla convenuta a titolo di maggiorazione per il lavoro straordinario ) accumulate nella c.d. la banca ore sino alla cessazione del rapporto di lavoro. Conseguentemente dichiarare tenuta e condannare la convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 1.933,00 a tale titolo o della diversa somma accertata.
• Accertare e dichiarare che, in relazione all' art. 65 CCNL AIOP applicato, la ricorrente ha diritto, per le giornate lavorate oltre alle 215 giornate di presenza e col limite contrattuale delle 222,5, ( cioè sino a 7,5 giornate annue ), ad ulteriori 15 euro giornalieri, che moltiplicati per le giornate di presenza eccedenti le 215 ( almeno 7,5 x 5 anni ), risulta essere pari ad € 675,00. Dichiarare tenuta e condannare pertanto la convenuta al pagamento di tale somma
• Accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto al pagamento dei buoni pasto nella misura indicata nel ricorso o nella diversa misura accertata e pertanto dichiarare tenuta e condannare la convenuta al pagamento della somma di € 5.820,10 per il periodo compreso tra gennaio 2011 e novembre 2023 o della diversa somma accertata come dovuta a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata corresponsione dei suddetti buoni pasto, oltre a tutte le somme maturate successivamente alla data in cui si ferma il conteggio.
• IN OGNI CASO dichiararsi tenuta e condannarsi la convenuta anche al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti sino al saldo effettivo;
con il pagamento delle spese, diritti ed onorari di rappresentanza e di causa, oltre IVA e CPA come per legge.”.
La parte resistente ha invece così concluso:
“…
2) in via pregiudiziale accertare e dichiarare l'INTERVENUTA PRESCRIZIONE DEL CREDITO ex art. 2948 c.c., per le somme relative ai periodi antecedenti il 19 marzo 2019, in ragione delle motivazioni di cui in narrativa;
3) in via principale e nel merito, rigettare le domande avanzate dalla sig.ra con ricorso Parte_1 depositato nella Cancelleria del Tribunale di Cuneo, Sezione Lavoro, perché completamente infondate in fatto ed in diritto, oltreché non provate;
4) sempre nel merito, ed in subordine, in ordine alle somme richieste per straordinario connesso ai tempi di vestizione, in ragioni delle motivazioni esplicitate nel corpo dell'atto, nella denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento della relativa debenza, condannare la resistente alla minor somma di € 1.959,77, come da conteggi allegati, o diversa ritenuta di giustizia;
quanto ai buoni pasto, nella denegata e non creduta ipotesi
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di condanna della resistente a quanto richiesto, accertare e dichiarare che quest'ultima ha già corrisposto la somma di € 2.042,40 e conseguentemente condannarla alla minor somma afferente un solo turno giornaliero, comunque detratto il suddetto importo;
5) in via riconvenzionale, accertare e dichiarare come non dovuto, per tutte le motivazioni di cui in atto, l'importo pari ad € 1.350,00 (€ 450,00 per tre anni) a titolo di premio di incentivazione ex art. 65 del C.C.N.L., erroneamente corrisposto alla ricorrente dalla data di assunzione sino alla risoluzione del rapporto e, per l'effetto, condannare quest'ultima a restituire la somma come sopra determinata, con gli interessi dalla data della domanda;
6) sempre in via riconvenzionale, accertare e dichiarare come non dovuto, per tutte le motivazioni di cui in atto, l'importo pari ad € 3.750,00 a titolo di scatti di anzianità., erroneamente corrisposto nell'ultimo quinquennio alla ricorrente e, per l'effetto, condannare quest'ultima a restituire la somma come sopra determinata, con gli interessi dalla data della domanda;
…
Con condanna della ricorrente alle spese di lite da distrarsi in favore dei costituiti procuratori che si dichiarano antistatari.”.
Con memoria presentata in difesa rispetto alla domanda riconvenzionale la parte ricorrente si è riportata alle proprie conclusioni di cui al ricorso introduttivo: “…chiedendo inoltre il rigetto della domanda relativa alla condanna alla minor somma per i c.d. tempi di vestizione e delle domande riconvenzionali formulate dalla controparte, in quanto, quella relativa alla ripetizione dell' asserito indebito è, come meglio specificato nel corpo della presente memoria, priva di fondamento per i motivi sopra esposti.
Quanto poi alla domanda riconvenzionale relativa al c.d. premio di incentivazione ex art. 65, se ne chiede il rigetto per i motivi già esposti, in quanto innanzitutto la tesi dell' errore materiale, oltre che assolutamente non credibile, è già stata in più occasioni rigettata da Codesto Tribunale con le motivazioni che qui si richiamano e in secondo luogo, nel caso specifico, è sfornita di quantificazione e di prova.”.
RITENUTO CHE
Prima di esaminare il merito della causa è necessario scrutinare l'eccezione di prescrizione breve quinquennale dei crediti da lavoro sollevata dalla parte resistente per il periodo anteriore al 19 marzo 2019.
L'eccezione è priva di pregio.
E' sufficiente sul punto considerare che in adesione a specifico indirizzo di merito in (Trib. Milano 16.12.2015, est. ; Tib. Cuneo, sent. 254/17, cit., dott. ssa ) deve Tes_1 Per_1 ritenersi che, a seguito dell'introduzione del regime sanzionatorio di cui alla legge 92/2012, ed al venire meno della tutale reale generalizzata, il rapporto di lavoro subordinato abbia perso quel carattere di “stabilità” che la Corte Costituzionale (174/72) ha ritenuto elemento indefettibile per poter superare quanto invece in generale la stessa Corte Costituzionale aveva sancito (sent. 63/1966) con riferimento al mancato decorso del termine di prescrizione per i crediti di lavoro in costanza di rapporto.
Da tali considerazioni si evince l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, che deve essere pertanto respinta.
Pag. 3 a 12 Con riguardo alla richiesta di pagamento delle ore di lavoro straordinario derivante dal c.d.
“tempo di vestizione”, occorre considerare quanto segue.
La giurisprudenza di legittimità infatti ha di recente confermato il consolidato principio in base al quale le frazioni di tempo necessarie ad operazioni preparatorie alla prestazioni ed ad esse strumentali possono rientrare all'interno dell'orario di lavoro e come tali essere retribuite. La Corte in particolare, con sentenza 28.3.2018, n. 7738 ha ribadito che “nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo per indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro, ove, attraverso la regolazione contrattuale, venga accertato che tale operazione è diretta dal datore con riguardo al tempo e al luogo di esecuzione della vestizione;
l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento”. In precedenza la stessa Corte aveva nello stesso senso affermato che “..anche alla luce della giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro di cui alla direttiva n. 2003/88/CE (Corte di Giustizia UE del 10 settembre 2015 in C-266/14), il tempo necessario ad indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro se è assoggettato al potere di conformazione del datore di lavoro;
l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento” (cfr. Cass. 26.1.2016, n. 1352).
Vero è che, come osservato anche dalla Corte di Appello di Torino, il discrimine deve essere ricercato nella “eterodirezione” dell'attività: “nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo necessario a indossare l'abbigliamento di servizio ("tempo-tuta") costituisce tempo di lavoro soltanto ove qualificato da eterodirezione, in difetto della quale l'attività di vestizione rientra nella diligenza preparatoria inclusa nell'obbligazione principale del lavoratore e non dà titolo ad autonomo corrispettivo” (cfr. Cass. 7.6.2012, n. 9215). Un conto infatti è l'onere di presentarsi al lavoro, per l'orario contrattualmente stabilito per l'inizio di esso, adeguatamente preparati (anche con la divisa) Altro conto invece è dover, necessariamente recarsi prima al lavoro per svolgere attività essenziali alla prestazione contrattualmente prevista, indefettibili – per loro natura ovvero per determinazione datoriale – e da svolgersi presso la sede di lavoro.
Tanto premesso, è necessario rilevare che nel caso di specie la “eterodirezione” pertanto va individuata nelle modalità di svolgimento dell'attività: se per l'orario di inizio del turno il dipendente deve essere pronto per essere pienamente operativo, già munito della divisa (che deve essere indossata all'interno dell'azienda), e già edotto delle incombenze da svolgere- tenuto conto di quanto è venuto nel turno precedente-, avendo ricevuto le consegne dal proprio collega, è evidente che tali attività siano corollario indefettibile della prestazione richiesta e devono ritenersi rientrare in essa. E, conseguentemente, il tempo impiegato in tali attività va considerato quale orario di lavoro, secondo la definizione di cui all'art 1 Dlgs 66/2003 (2a) "orario di lavoro": qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”), essendo i lavoratori tenuti a compiere le operazioni in virtù, se non di specifiche ed espresse direttive aziendali, sicuramente in stretta dipendenza e correlazione della organizzazione del lavoro così come strutturata dal datore di lavoro. La valutazione appena espressa impone di riconoscere come rientranti nella prestazione i periodi di tempo necessario per la vestizione (e la svestizione) e per la ricezione delle consegne. Non, però,
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quello successivo al termine del turno, potendosi ritenere che l'onere di iniziare “almeno 10 minuti” prima del proprio turno consenta a ciascun lavoratore, proprio per tale anticipazione del servizio da parte del collega successivo, di anticipare in generale ogni propria incombenza nell'ambito dell'orario di lavoro contrattualmente fissato. Può essere altresì condivisa la prospettazione della parte ricorrente relativa all'impiego, medio, per l'effettuazione di tali attività, di circa 10 minuti al giorno, del tutto ragionevole, ed aderente a quanto emerso in sede di istruttoria orale. Più nello specifico, occorre rilevare che la maggior parte dei testi escussi ha riferito confermato che la parte ricorrente doveva presentarsi sul posto di lavoro almeno 10 minuti prima dell'inizio della giornata lavorativa per indossare e dismettere la divisa.
Più nello specifico, , teste di parte ricorrente, ha così riferito: “Dobbiamo entrare Testimone_2 almeno 10 minuti prima per timbrare, andare a cambiarci e a prendere le consegne;
gli spogliatoi sono situati al piano -2 dalla parte del laboratorio analisi, mentre il reparto è situato dall'altra parte dell'ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo;
per raggiungere a piedi il reparto dagli spogliatoi ci vogliono circa cinque minuti;
invece in ascensore ci vuole un minuto in meno;
all'uscita la ricorrente, ma questo vale per tutti, deve timbrare e poi andare a cambiarsi;
le divise vengono lavate in struttura e ce le fanno trovare pulite il giorno dopo;
il passaggio di consegne avviene tramite un foglio scritto e poi a voce si comunicano i dettagli;
la sig.ra aveva impartito a voce questo obbligo di entrare prima e di uscire dopo rispetto CP_3 all'orario di lavoro stabilito;
preciso che in alcuni casi la sig.ra ha mandato messaggi sul telefono CP_3 riguardanti tale obbligo;
non so se la ricorrente abbia o meno ricevuto personalmente questo messaggio;
non CP_ ho visto la sig.ra impartire questo ordine alla ricorrente;
la mensa è aperta fino alle 14:30; la ricorrente non usufruiva del servizio mensa perché non si poteva andare a mangiare, per mancanza di tempo;
la sig.ra faceva sporadiche pause: fisiologiche e ogni tanto un caffè veloce, nulla di più; non l'ho mai Pt_1 vista mangiare durante il turno di lavoro;
c'è anche la possibilità di farci portare il vassoio direttamente in reparto, ma tanto noi non lo prendiamo perché non c'è tempo per mangiare;
gli OSS sono due al mattino, due al pomeriggio e uno di notte;
gli infermieri non hanno gli orari degli OSS, perché alcuni di loro fanno le 12 ore, mentre altri fanno il turno normale.”.
L'obbligo in capo alla parte ricorrente di entrare in servizio almeno 10 minuti prima dell'inizio del turno e di uscire almeno 10 minuti dopo trova altresì riscontro nella deposizione di altro teste di parte ricorrente, che così ha dichiarato: “la Testimone_3 ricorrente, come noi tutti, ha l'obbligo di entrare almeno dieci minuti prima e di uscire almeno dieci minuti dopo rispetto all'orario di lavoro stabilito per effettuare il passaggio di consegne;
gli spogliatoi erano situati al piano -1 al Carle, mentre al Santa Croce sono situati al piano -2; ci vogliono circa dieci minuti a piedi per raggiungere il reparto;
in ascensore ci vogliono circa cinque/sei minuti per raggiungere il reparto;
la ricorrente doveva iniziare il turno con la divisa già indossata;
le divise vengono lavate in struttura e ci vengono riconsegnate pulite il giorno successivo;
il passaggio di consegne avviene così: in ortopedia noi avevamo l'obbligo di arrivare prima per effettuare il passaggio di consegne;
la consegna era in parte nostra e in parte degli infermieri;
quindi, ci prendevamo gli appunti su quello che diceva l'infermiera e la collega;
lo stesso avveniva nel reparto nop, in cui c'era una consegna sia verbale che scritta;
l'obbligo di entrare prima e di uscire dopo rispetto all'orario di lavoro era stato impartito dalla sig.ra tale obbligo mi era CP_3 stato impartito oralmente;
so che la ricorrente mi ha detto la stessa cosa, ossia che la sig.ra le aveva CP_3 CP_ impartito oralmente tale obbligo;
non ho visto la sig.ra fare questo alla sig.ra a me invece è Pt_1 capitato direttamente;
ho visto la ricorrente fare poche pause: andare in bagno, bere acqua e qualche caffè; non ho mai visto la ricorrente fare pause pranzo;
non ho mai visto la ricorrente in cucina;
gli Oss nei reparti in cui ho lavorato io, sia con la ricorrente che senza, al mattino sono due, al pomeriggio due e di notte uno
Pag. 5 a 12 solo; gli infermieri dove ho lavorato io facevano gli stessi turni degli OSS;
so però che in altri reparti i turni degli infermieri sono diversi da quelli degli OSS;
preciso che ho chiuso il rapporto con el 2021.”. CP_1
E' necessario oltretutto rilevare che l'obbligo in capo alla parte ricorrente di entrare prima e di uscire dopo rispetto all'orario di lavoro stabilito è stato ammesso anche da CP_4
teste di parte resistente, la quale, in modo contraddittorio, prima ha riferito che
[...] non esiste in alcun obbligo in capo agli OSS di entrare prima e di uscire dopo, per CP_1 poi però precisare che lei stessa entrava in struttura alle 6.50 per essere in turno alle 7:00 con la divisa già indossata (“Non c'era nessun obbligo di entrare prima e di uscire dopo rispetto all'orario di lavoro stabilito;
la sig.ra doveva iniziare il turno con la divisa già indossata;
la divisa Pt_1 si metteva e si toglieva negli spogliatoi, perché veniva lavata in struttura;
noi non potevamo portare fuori dalla struttura la divisa;
i tempi per cambiarsi in entrata e in uscita sono individuali: tre o quattro minuti, dipende dalla persona;
io entravo in struttura per le 6:50 mi cambiavo ed entravo in reparto;
succedeva che qualcuno entrasse qualche minuto dopo rispetto all'orario di lavoro stabilito;
in genere si entra prima per rispetto nei confronti del collega, anche perché se si entra alle 7.00 in punto, non è fattibile essere in orario in reparto con la divisa già indossata;
”).
Occorre inoltre rilevare che in una causa analoga, sotto questo aspetto, la parte resistente Part non aveva contestato tali circostanze (e cioè che la ricorrente, come la ricorrente, fosse tenuta a presentarsi, per ordine della responsabile almeno 10 minuti: CP_3 sostiene infatti la convenuta che la richiesta “….di presentarsi 10 minuti prima fosse finalizzata a ricevere le consegne…affinchè il personale inizi il proprio turno di lavoro avendo già ricevuto le opportune istruzioni dalle colleghe dei turni precedenti. Non bisogna infatti dimenticare che l'OSS opera all' interno di una struttura sanitaria, con pazienti che necessitano di essere accuditi costantemente, senza che ci si possa permettere di lasciare la postazione di lavoro incustodita. In quest' ottica rientra anche la richiesta, doverosa, di non lasciare il reparto prima che arrivino le colleghe….Sempre nell'ambito della buona diligenza, rientra l'obbligo previsto nel regolamento i indossare la divisa prima di CP_1 prendere servizio e di toglierla dopo l' uscita. E ciò dal momento che, per evidenti motivi di igiene, il cambio deve avvenire negli spogliatori e non in reparto..”.
Sul punto il Tribunale di Cuneo aveva condannato la resistente a retribuire i 15 minuti di lavoro straordinario richiesti per ogni turno (sentenza n.44/2019 Tribunale di Cuneo, confermata anche dalla Corte d'Appello di Torino). Al riguardo la Corte d' Appello di Torino ha ritenuto che anche il tempo per il cambio della divisa debba essere retribuito autonomamente, essendo “… pacifico che la signora fosse obbligata a prendere servizio in Pt_3 reparto almeno 10 minuti prima per ricevere le consegne con la divisa già indossata e di cambiarsi la divisa prima di uscire, in quanto, per motivi igienico-sanitari, la divisa doveva essere indossata e dismessa all' interno dei locali del nosocomio…” , richiamando poi la giurisprudenza della Suprema Corte che ribadisce che “ …l' orientamento giurisprudenziale di legittimità è saldamente ancorato al riconoscimento dell' attività di vestizione/svestizione degli infermieri come rientrante nell' orario di lavoro e da retribuire autonomamente, qualora sia effettuata prima dell' inizio del turno e dopo la fine del turno. Tale soluzione del resto è ritenuta in linea con la giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro, di cui alla Direttiva 2003/88/CE ( Corte Giustizia UE del 10 settembre 2015 in C-266/14; v. Cass. n. 1352/2016…)” ( così testualmente, Cass. ord. n. 17635/2019, cit. alla quale si rinvia per ulteriori approfondimenti sul punto, ai sensi dell' art. 118 Disp. Att. C.p.c.)” ( Cass. sezione lavoro n. 8623/2020
). Questo quindi anche nel caso in cui gli indumenti non siano dpi, posto che per esigenze di igiene le
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operatrici ( come l' appellata principale ) non potevano certo arrivare al lavoro con gli indumenti già indossati
o rientrare direttamente a casa senza cambiarsi…” Sentenza n. 198/2020 4.6.2020, Corte d'Appello di Torino- c.r.l.. Parte_4
Da tali considerazioni si evince la fondatezza della domanda prospettata dalla parte ricorrente sul punto, con conseguente accertamento del diritto di credito in favore di parte ricorrente, per il periodo da gennaio 2011 a novembre 2023 a titolo di lavoro straordinario non retribuito per l'importo complessivo lordo pari ad euro 7.203,24, come risulta dai conteggi offerti in comunicazione da parte ricorrente al quale questo Giudice aderisce in quanto conforme ai criteri di logicità, coerenza e completezza e non già specificatamente contestato da parte resistente, se non attraverso prospettazioni generiche e prive di riscontro probatorio, anche solo su base indiziaria ex art. 2727 c.c..
La parte ricorrente ha inoltre allegato che la “banca delle ore” sia da intendersi negativa.
Il CCNL AIOP applicato dalla convenuta alla ricorrente, prevede all' art. 20 la c.d. “Banca delle ore” che “…si costituisce con l'accantonamento delle ore di lavoro supplementare e straordinario che, su richiesta del lavoratore da effettuare entro il mese di riferimento, saranno accumulate e resteranno a sua disposizione per l'anno di maturazione e il semestre successivo. Le ore accantonate, per le quali deve essere immediatamente corrisposta la maggiorazione, sono indicate mensilmente in busta paga.
Inoltre, secondo quanto si desume dalla lettera f dell'art. 7, quando il dipendente effettua ore supplementari o straordinarie deve ricevere non solo la maggiorazione prevista dal CCNL per tale titolo e pari alle percentuali previste per le diverse tipologie di lavoro straordinario (ordinario, notturno o festivo ) - maggiorazione che deve essere retribuita entro il mese successivo -, ma anche il pagamento delle stesse ore effettuate in più rispetto all'orario ordinario.
La ratio della banca ore, così come prevista dal CCNL AIOP, è infatti quella di offrire l'opportunità al lavoratore di usufruire di permessi compensativi e non di attribuire alla datrice di lavoro la possibilità di variare arbitrariamente mensilmente ( e senza giustificazioni palesi ) la quantità di ore lavorate, compensandole a proprio piacimento nel corso dei mesi. Ne deriva quindi che la resistente è tenuta a corrispondere, entro i termini previsti dal CCNL applicato, per i mesi in cui le ore lavorate superano l'orario ordinario, non solo la relativa maggiorazione, ma anche la paga oraria nel caso in cui il lavoratore non abbia l'esigenza di compensare le ore accantonate coi permessi. Si ricorda che gli OSS sono qualificati come impiegati ed hanno quindi una retribuzione mensilizzata. Per meglio chiarire il suddetto meccanismo si riporta la definizione di “banca ore”, così come intesa nei vari CCNL.
Rientra nel più ampio concetto di “flessibilità” dell' orario di lavoro il meccanismo della cosiddetta “banca ore”, in base al quale il lavoratore che svolga più ore rispetto al limite contrattuale settimanale potrebbe non essere immediatamente retribuito per tali prestazioni supplementari, accumulando le ore aggiuntive in un apposito conto individuale, dal quale potrà attingere altrettante ore di riposi compensativi da godere nelle settimane comprese in un altro periodo dell' anno, in cui vi è evidentemente minor impegno e il lavoratore può svolgere un orario inferiore a quello contrattualmente previsto .
Pag. 7 a 12 Questi riposi vengono retribuiti e sottratti dal conto della banca ore del dipendente, senza andare ad intaccare i permessi annui per riduzione dell'orario di lavoro contrattualmente spettanti.
Al termine del periodo di tempo stabilito per contratto, le eventuali ore ancora presenti sul conto vengono retribuite ed eliminate dalla banca ore.
Si parla, in questo caso, di “monetizzazione” delle ore straordinarie accumulate in banca ore, che va eseguita secondo i criteri stabiliti dai contratti collettivi.
In particolare, i contratti possono prevedere una particolare maggiorazione per lo straordinario accumulato in banca ore, che può essere maggiore o minore di quella normale o, ancora, può essere già pagata al momento dell'inserimento delle ore supplementari nell' apposito conto del dipendente.
I contratti collettivi prevedono, inoltre, i dettagli di tale meccanismo, tra i quali: i dipendenti o le unità produttive alle quali si può applicare tale sistema, i criteri per il pagamento diretto dello straordinario o per l'accumulo delle ore sul conto, delle scadenze di pagamento, l'eventuale maggiorazione per le ore accumulate sul conto o il pagamento parziale delle stesse all' atto della loro effettuazione.
Quindi, con l'introduzione della c.d. banca ore, evidenziata nei prospetti paga dei dipendenti a cui si applica il CCNL AIOP, dalle buste paga si desume che la resistente in relazione alle ore accumulate in banca ore e non recuperate ha effettuato il pagamento della sola maggiorazione prevista per lo straordinario e non anche della paga per l'ora lavorata oltre il normale orario e non recuperata, contravvenendo alla lettera del CCNL applicato.
Nello specifico, le ore di c.d. banca ore negativa per il periodo sino a novembre 2023 sono pari a 177,50 ore, con conseguente ammontare complessivo di euro 1.933, come risulta sempre dai conteggi offerti in comunicazione da parte ricorrente al quale questo Giudice aderisce in quanto conforme ai criteri di logicità, coerenza e completezza e non già specificatamente contestato da parte resistente, se non attraverso prospettazioni generiche e prive di riscontro probatorio, anche solo su base indiziaria ex art. 2727 c.c..
Inoltre la parte resistente non ha correttamente retribuito la ricorrente anche per quanto concerne il c.d. ' premio OSS ', che viene assegnato in base al numero di assenze, ex art. 65 CCNL applicato ( ' premio di incentivazione ': “A tutto il personale compete un premio di
€ 450,00 annue lorde…se nell' arco dell'anno che va dal 1°luglio al 30 giugno il personale effettua almeno 258 giorni di presenza…per ogni giorno di mancata presenza il premio di cui al 1° comma è ridotto di € 15,00 giornaliere;
parimenti per ogni giorno di presenza oltre i 258 giorni e fino ad un tetto di 267 giorni di presenza verrà corrisposta una ulteriore quota aggiuntiva peri ad € 15 al giorno. Ai fini del computo delle presenze non incidono nella decurtazione del suddetto premio le giornate di permessi straordinari retribuiti,
…periodi di astensione per maternità…infortunio…Ai fini del computo delle assenze/presenze di cui al presente articolo si fa riferimento a sei giornate lavorative”. Ne deriva quindi che per chi lavora su 5 giorni, come la ricorrente, i due parametri sono rispettivamente di 215 giornate e di 222,5 giornate: per cui la differenza risulta esser di 7,5 giornate (anziché di 9, come per chi lavora su sei giorni). La proporzionalità è ovviamente
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stata mantenuta anche sul computo dei giorni totali da considerare: 258 giorni di chi lavora su sei giorni e i 215 giorni di chi lavora su 5 giorni.
Nel caso di specie, la ricorrente ha lavorato, nel corso degli anni, più di 215 giorni all' anno, e precisamente almeno 7,5 giorni per almeno 5 anni distribuiti negli anni dal 2011 al 2023, come si evince dai conteggi offerti in comunicazione dalla parte ricorrente non specificatamente contestati dalla parte resistente, con conseguente suo diritto a vedersi corrisposto l'importo pari ad euro 675.
Risulta altresì fondata la domanda relativa al pagamento dei buoni pasto non fruiti dalla parte ricorrente, atteso al riguardo che in relazione agli orari effettuati la parte ricorrente non ha potuto usufruire del servizio, non essendo stato pagato il c.d. buono pasto, prima pari ad € 3,61 ( quota a carico dell' azienda ), ora € 3,70: il Regolamento Amos sotto la cui vigenza è stata assunta la ricorrente prevedeva infatti l' art. 1.12, rubricato 'Mensa', che prevede che “ Il personale otrà usufruire del servizio Mensa qualora detto servizio CP_1 sia attivato presso l'Azienda appaltante, dove si svolge concretamente l' attività a seguito di formale richiesta da parte della nostra Direzione Aziendale e successiva autorizzazione / regolamentazione. In questo caso quindi: - Il personale, nei giorni di effettiva presenza, di durata standard non inferiore a 5 ore , ha diritto a fruire del pasto che va consumato al di fuori dell' orario di lavoro…Il dipendente è tenuto a contribuire… con € 1,55 per ciascun pasto consumato…Il pasto potrà essere consumato presso il servizio mensa previa consegna del relativo buono debitamente compilato…Nel caso non sia disponibile il servizio mensa presso l'azienda in cui il personale presta servizio, al personale CP_1 vengono riconosciuti in busta paga € 3,61 ( valore dato dalla differenza tra il costo del pasto
€ 5,16 e il costo a carico del dipendente € 1,55 ) per i giorni di effettiva presenza di durata standard non inferiore alle 5 ore.
Occorre inoltre considerare che “La funzione strumentale del buono pasto e dello stesso servizio mensa, che il buono pasto sostituisce, proprio ai fini della tutela del diritto alla salute del dipendente, fa si che il datore non può limitarsi a metter a disposizione del dipendente il servizio, ma deve fare in modo che lo stesso sia concretamente fruibile. Ne consegue, pertanto, che laddove il servizio mensa non sia concretamente fruibile dai dipendenti per ragioni attinenti all' organizzazione dell'orario di lavoro o alla dislocazione dell'attività lavorativa e di quella del servizio mensa, non possa non configurarsi un inadempimento del datore di lavoro, con il conseguente diritto dei lavoratori a vedersi riconosciuto il diritto alla corresponsione al valore del c.d. buono pasto..” (cfr. Tribunale di Cuneo, sentenza n. 50/2021).
Ne deriva pertanto che la ricorrente ha diritto a percepire il rimborso del c.d. buono pasto che corrisponde ad euro 5.820,1, come risulta sempre dai conteggi offerti in comunicazione da parte ricorrente al quale questo Giudice aderisce in quanto conforme ai criteri di logicità, coerenza e completezza e non già specificatamente contestato da parte resistente, se non attraverso prospettazioni generiche e prive di riscontro probatorio, anche solo su base indiziaria ex art. 2727 c.c..
In conclusione, dalle considerazioni delineate si evince la fondatezza del ricorso, che deve essere pertanto accolto, con conseguente condanna a carico di parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente i seguenti importi complessivi lordi: per il periodo da gennaio
Pag. 9 a 12 2011 a novembre 2023 a titolo di lavoro straordinario non retribuito per l'importo complessivo lordo pari ad euro 7.203,24; euro 1.933, a titolo di banca ore negativa;
euro 675, a titolo di premio incentivazione;
euro 5.820,1, a titolo di mancata fruizione dei buoni pasto.
Sulle somme così determinate a titolo risarcitorio devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto, decorrenti, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte Suprema (sent. n. 1712/95), dalla produzione dell'evento di danno fino al tempo della liquidazione e che si calcolano al tasso legale sulle somme devalutate alla data del fatto e via via rivalutate nell'arco di tempo suddetto e non sulle somme già rivalutate;
dal giorno della liquidazione all'effettivo saldo decorrono inoltre gli interessi legali sulle somme sopra liquidate in moneta attuale.
Devono essere infine rigettate le domande riconvenzionali, tenuto conto della genericità delle allegazioni della parte resistente sul punto, in quanto entrambe sfornite di prova, anche in considerazione del fatto che non ha provato che la ricorrente abbia CP_1 effettuato 49,5 giorni di assenza ogni anno ed anche perchè appare inverosimile che la ia incappata in un mero errore materiale per aver erogato per ben 14 anni gli scatti CP_1 di anzianità in favore della parte ricorrente, con conseguente qualifica in termini di diritto quesito dello scatto di anzianità entrato in busta paga della lavoratrice in ragione del notevole lasso di tempo trascorso da quanto è stato erogato.
Inoltre, non è stata raggiunta la prova secondo il criterio del “più probabile che non” che il lavoratore facesse delle pause. Occorre infatti al riguardo rilevare che nessuno dei testi di parte resistente è stato in grado di riferire con certezza se effettivamente il ricorrente facesse pause durante il proprio orario di lavoro. Infatti, sia che Testimone_4 Controparte_4 entrambi testi di parte resistente, hanno genericamente riferito che il ricorrente faceva le pause, senza però specificare quando e quante volte avesse visto il lavoratore in pausa (cfr. al riguardo testimonianza di : “…ho visto la ricorrente fare pause: ad esempio, nel turno Testimone_4 del pomeriggio ho visto la ricorrente mangiare il the con i biscotti;
preciso che ho visto la ricorrente fare queste Tes_ pause insieme alla sig.ra ; non ricordo bene il giorno, ma mi sono seduto con loro a parlare in cucina sia nel 2023 sia nel 2024; questo sarà successo almeno tre volte quando c'ero io;
adesso mi occupo di due presidi: Santa Croce e Carle e il carcere, questo a partire dal primo luglio 2023; prima mi occupavo di 8 presidi tra Cuneo1, Cuneo 2, Santa Croce e il carcere;
non so riferire se la ricorrente avesse ordinato il vassoio o meno, preciso però che tutti possono ordinare il pasto e farselo portare in reparto;
preciso che in tutti questi anni ho visto la ricorrente, così come gli altri OSS, fare delle pause;
gli OSS potevano alternarsi per fare le pause, perché durante il turno c'è l'indicazione del piano di lavoro di alternarsi con i colleghi per fare le pause: mediamente, tra le 11:30 e le 12:30 arrivano i vassoi in tutti i reparti;
una volta distribuiti i vassoi ai pazienti, gli OSS possono alternarsi per fare la pausa;
nel pomeriggio uguale, perché i pasti per i pazienti arrivano alle 18, mentre il turno finisce alle 21; dalle 19:30 alle 21 gli OSS possono darsi il cambio;
di notte, gli OSS si alternano con gli infermieri, anche perché da mezzanotte alle 4 i pazienti devono dormire quindi non si può fare rumore;
ho visto la sig.ra fare le pause tre o quattro volte in Pt_1 Tes_ un anno, ma non so dare di preciso una quantificazione al riguardo;
quando ho visto e fare Pt_1 la pausa insieme era in un momento in cui il reparto era tranquillo, anche perché c'è molta collaborazione con gli infermieri;
preciso che quando arrivano i vassoi per i pazienti, se ci sono persone da imboccare si imboccano e poi si va a fare la pausa, ma tutto ciò si conclude entro le 13, non più di tanto.”;
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testimonianza di “…durante il tempo in cui ero con la ricorrente, l'ho vista fare Controparte_4 pause pranzo, cena, caffè; facevamo le pause insieme: caffè e the del pomeriggio;
quando andavamo a prendere il caffè avvisavamo gli infermieri oppure ci si alternava;
non ho mai visto la sig.ra farsi portare il Pt_1 vassoio;
più volte abbiamo diviso il mio buono, perché magari una mangiava il primo e l'altra il secondo;
gli OSS erano due al mattino, due al pomeriggio e uno di notte;
gli infermieri hanno gli stessi turni degli OSS, ma loro sono di più: ad esempio, di notte c'erano tre infermieri e un OSS;
di mattina gli infermieri sono quattro, poi adesso con le dodici ore forse sono cambiate;
di pomeriggio quattro infermieri;
i pazienti del reparto di neurochirurgia sono circa 24; si preparano i pazienti per il pranzo e per la cena;
si distribuiscono i vassoi, se bisogna imboccare qualcuno lo si imbocca, dopo che il paziente ha mangiato si ha tempo per noi per andare a mangiare;
solitamente, si cerca di finire al mattino per le 13:30, così se non si riesce a mangiare per quell'ora ci si alterna un quarto d'ora a testa;
al pomeriggio, idem, anche perché per le 19:30 si è finito il più del lavoro e fino alle 21 c'è tutto il tempo per fare pausa;
ho lavorato con la sig.ra Tes_ Tes_
da ottobre 2020 a fine aprile 2021: ho fatto le pause sia con la sig.ra che con la sig.ra
non con loro due insieme;
mediamente noi facevamo insieme io e la ricorrente tre turni a settimana, Pt_1 quindi 12 al mese per cinque mesi.”).
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM n.147/2022 e, dato atto del modesto grado di difficoltà della decisione, nonché tenuto conto della domanda riconvenzionale ai fini dell'inquadramento del relativo scaglione di riferimento, considerando i valori minimi delle seguenti fasi del presente giudizio: studio;
introduttiva; istruttoria/trattazione; decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del lavoro e previdenza sociale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così dispone:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente i seguenti importi complessivi lordi: a titolo di differenze retributive derivanti dal c.d. tempo di vestizione, per il periodo da gennaio 2011 a novembre 2023, a titolo di lavoro straordinario non retribuito, euro 7.203,24; euro
1.933, a titolo di banca ore negativa;
euro 675, a titolo di premio incentivazione;
euro 5.820,1, a titolo di mancata fruizione dei buoni pasto;
il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali come indicato in motivazione;
2) rigetta le domande riconvenzionali;
3) condanna parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente le spese processuali, che così si liquidano: in euro 2.695 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali;
oltre rimborso del contributo unificato se dovuto. IVA e Cassa come per legge.
Cuneo, 11.12.2025
Il Giudice dott. Michele Basta
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