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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 29/01/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del
Lavoro, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella pubblica udienza del 29 gennaio 2025, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al numero 1602/2019 R.A.C.L., promossa da elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Valeria Parte_1
Atzeri e dell'avv. Claudia Atzeri, che lo rappresentano e difendono per procura speciale a margine del ricorso, ricorrente contro
elettivamente domiciliata in Controparte_1
Oristano, presso lo studio dell'avv. Luca Sannio, che la rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, resistente con la partecipazione di
(in atti anche , elettivamente domiciliato in Controparte_2 Controparte_2
Cagliari, presso lo studio dell'avv. Franco Usai, che lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, chiamato in giudizio
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 16 aprile 2019, ha agito in giudizio, davanti Parte_1
a questo Tribunale, nei confronti del società cooperativa (in Controparte_1 CP_1
seguito anche solo o ), esponendo: CP_1 Controparte_1
- di avere prestato attività lavorativa, a tempo pieno e indeterminato, dal 12 settembre 2006, in favore di come “operatore ecologico di 2° livello” secondo il Controparte_2
C.C.N.L. del settore dell'igiene ambientale, addetto alla raccolta e al trasporto dei rifiuti solidi urbani, nel comune di Escalaplano, presso la XIII comunità Montana del Sarcidano Barbagia di
Seulo;
- che il rapporto di lavoro si era interrotto il 4 ottobre 2010 per effetto di licenziamento,
pagina 1 di 9 impugnato e infine annullato per effetto della sentenza del Tribunale di Cagliari n. 324 del 3 marzo 2015 (confermata dalla locale Corte d'appello con sentenza n. 97 del 2016), con la quale era stato condannato a reintegrarlo nel proprio posto di lavoro, oltre Controparte_2 che a corrispondergli le retribuzioni maturate fino all'effettiva reintegrazione, oltre accessori e versamenti contributivo-previdenziali;
- che il 1° gennaio 2016 aveva ceduto il ramo d'azienda al quale Controparte_2
afferiva il suo rapporto di lavoro al ambiente;
Controparte_1
- di aver atteso inutilmente un accordo tra e il che Controparte_2 CP_1
definisse la sua posizione lavorativa e di aver concluso con il primo una transazione per il pagamento della retribuzione maturata fino al 31 luglio 2016;
- di agire nei confronti del al fine di ottenere la riammissione in servizio nel luogo e CP_1
nelle mansioni originarie e il pagamento della retribuzione maturata dal 1° agosto 2016 fino alla effettiva reintegra.
Ha resistito in giudizio il il quale ha preliminarmente sollevato Controparte_1
eccezione di giudicato, mettendo in rilievo che il rapporto litigioso avrebbe già formato oggetto di pronunce giudiziali ormai incontrovertibili e non potrebbe essere rimesso in discussione dalle parti o dai loro aventi causa.
Non senza contraddizione (osserva incidentalmente il Tribunale), la difesa attorea ha contestualmente eccepito “la inopponibilità ad ogni effetto delle richiamate sentenze pronunciate dal Tribunale e Corte di Appello di Cagliari tra e la ditta Parte_1 [...]
”. Controparte_2
Il convenuto ha inoltre negato di essere succeduto nel rapporto di lavoro con Parte_1
e, più in generale, ha negato un fenomeno di cessione di azienda tra sé e Controparte_2
[...]
La difesa del ha pure sostenuto quanto segue: CP_1
- il fatto che e abbiano sottoscritto un accordo per Parte_1 Controparte_2
il pagamento delle retribuzioni maturate dal primo fino al 31 luglio 2016 dimostrerebbe la
“volontà concludente” di considerare ancora in essere tra loro il rapporto lavorativo;
- all'esito della vicenda giudiziaria che lo aveva visto coinvolto, Controparte_2 avrebbe inoltre invitato l'attore a riprendere servizio presso la propria sede aziendale il 1° agosto
2016, ma il lavoratore non si sarebbe presentato, con conseguente risoluzione di diritto del rapporto di lavoro.
Il convenuto ha infine chiesto di essere autorizzato alla chiamata in giudizio di CP_2
pagina 2 di 9 per essere manlevato dalle eventuali conseguenze pregiudizievoli del giudizio. CP_2
Autorizzata la chiamata in causa di , questi si è costituito in giudizio, Controparte_2
per domandare al Tribunale di accertare che il rapporto di lavoro con si è risolto Parte_1
ipso iure, per fatto del lavoratore, che non avrebbe ripreso servizio entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito rivoltogli in tal senso in data 26/27 luglio 2016.
2. Occorre riepilogare le tempistiche che hanno segnato l'avvicendarsi dei fatti rilevanti ai fini della decisione della causa:
- il ricorrente ha pacificamente svolto attività lavorativa a favore di Controparte_2
dal 12 settembre 2006 fino al 4 ottobre 2010, quando il rapporto si è interrotto in forza di licenziamento per superamento del periodo di comporto;
- il recesso è stato impugnato in via giudiziale ed è stato infine annullato con sentenza del
Tribunale di Cagliari n. 324 del 3 marzo 2015, confermata dalla Corte d'appello di Cagliari con sentenza n. 97 del 17 febbraio/19 aprile 2016 (in copia in atti);
- con la sentenza n. 324/2015, pacificamente coperta da giudicato a seguito della pronuncia di appello non tempestivamente impugnata, è stato condannato anche a Controparte_2
reintegrare nel posto di lavoro, a corrispondergli le retribuzioni maturate fino Parte_1 all'effettiva reintegrazione, oltre accessori, e a provvedere alla regolarizzazione contributiva;
- per atto a rogito notarile del 29 dicembre 2015 (prodotto per estratto il 16 gennaio 2024 dal formula ambiente, su ordine del Tribunale), con effetto dal 1° gennaio 2016, CP_1 [...] ha ceduto al stesso il ramo d'azienda relativo al servizio di raccolta e CP_2 CP_1
trasporto di rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali, comprensivo di avviamento, partecipazioni sociali e contratti in corso di esecuzione, tra cui, per espressa previsione, il contratto di appalto sottoscritto con la XIII comunità Montana del Sarcidano Barbagia di Seulo, avente ad oggetto il servizio di raccolta di rifiuti “urbani e assimilati” nell'ambito di una pluralità di comuni, tra cui quello di Escalaplano, con scadenza al 31 dicembre 2018;
- in forza del suddetto contratto, il ha assorbito anche la forza lavoro impiegata CP_1 nell'ambito dello stesso ramo di azienda, escluso il ricorrente, non inserito nella lista di lavoratori ceduti allegata all'atto di trasferimento, nonostante che questi, alle dipendenze di fosse stato assegnato principalmente al servizio di raccolta dei rifiuti Controparte_2
solidi urbani nel comune di Escalaplano, fino alla data del licenziamento (cfr. dichiarazioni confessorie di rese all'udienza del 25 novembre 2022, confermate Controparte_2
dalle deposizioni dei testi e sentiti nella Testimone_1 Tes_2 Testimone_3
stessa data).
pagina 3 di 9 3. Alla fattispecie per cui è causa è applicabile la disciplina contenuta all'art. 2112 c.c., a mente del quale:
"
1. In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.
2. Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.
3. Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello.
[...]
5. Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi
l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento.
[...]".
Essendo stato assegnato al ramo d'azienda di Parte_1 Controparte_2 relativo al servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani nell'ambito della XIII comunità Montana del Sarcidano Barbagia di Seulo, poi trasferito al , deve ritenersi che la cessione abbia CP_1
compreso anche il suo contratto di lavoro, quale effetto ex lege.
Per completezza espositiva, si deve dare atto del fatto che, in sede di interrogatorio formale, ha sostenuto che il ricorrente fosse assegnato, oltre che al servizio di Controparte_2 raccolta dei rifiuti, anche a quello denominato “verde pubblico e risanamento ambientale”, tuttavia non menzionato da nessun altro teste;
la circostanza, quindi, in quanto riferita soltanto dal convenuto, non può ritenersi oggetto di piena prova e non viene considerata dal Tribunale.
pagina 4 di 9 Incidentalmente, si aggiunge, quand'anche il ricorrente fosse mai stato realmente assegnato al servizio “verde pubblico e risanamento ambientale” nell'ambito della vecchia organizzazione aziendale del non vi sarebbe prova che si trattasse di assegnazione prevalente, tale da CP_2 impedire l'effetto di cessione del contratto di lavoro unitamente al ramo d'azienda trasferito al
. CP_1
In forza dell'art. 2112 c.c., nell'obbligazione di reintegra posta a carico dell'impresa cedente succede il cessionario, indipendentemente dalla conoscenza che questi abbia avuto della generalità dei rapporti di lavoro oggetto di cessione, sicché l'obbligo di reintegrazione di
[...]
nel posto di lavoro grava in capo al e così pure quello di pagamento delle Pt_1 CP_1
retribuzioni maturate fino alla effettiva reintegra.
E' stato osservato, infatti, che l'effetto estintivo del licenziamento illegittimo intimato in epoca anteriore al trasferimento medesimo, in quanto meramente precario e destinato ad essere travolto dagli effetti retroattivi dalla sentenza di annullamento o dichiarativa della nullità del recesso, comporta che il rapporto di lavoro ripristinato tra le parti originarie si trasferisca, ai sensi dell'art. 2112 c.c., in capo al cessionario (tra le altre, Cass. civ., Sez. L, 28 febbraio 2012, n. 3041).
La sentenza di annullamento o dichiarativa della nullità del recesso, una volta divenuta inoppugnabile, quand'anche resa nei rapporti tra cedente e lavoratore ceduto, deve ritenersi opponibile al cessionario, in merito all'accertamento dell'esistenza del rapporto di lavoro e dell'illegittimità del licenziamento, con conseguente ripristino del rapporto stesso, ai sensi degli artt. 2909 c.c. e, ricorrendone i presupposti, 111 c.p.c. (cfr. Cass. civ., Sez. L, 23 aprile 1985, n.
2689; contra Cass. civ., Sez. L, 21 febbraio 2014, n. 4130, peraltro fondata su motivazioni non condivise dal Tribunale).
4. Poiché il giudicato sostanziale di cui all'art. 2909 c.c. - il quale, come riflesso di quello formale previsto dall'art. 324 c.p.c., fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, quanto all'accertamento di merito, positivo o negativo, del diritto controverso - si forma soltanto su ciò che ha costituito oggetto della decisione (o che avrebbe potuto costituirne oggetto, come nelle ipotesi di procedimenti speciali a cognizione eventuale), ricomprendendosi in esso anche gli accertamenti di fatto che abbiano rappresentato le premesse necessarie e il fondamento logico-giuridico, oltre che funzionale, per l'emanazione della pronuncia, con effetto preclusivo dell'esame degli stessi elementi in un successivo giudizio, quando l'azione in esso dispiegata abbia identici elementi costitutivi, deve escludersi, siccome non costituente oggetto della decisione, che possa rientrare tra gli effetti del giudicato della sentenza del Tribunale di Cagliari
n. 324/2015, che ha deciso sull'impugnativa del licenziamento di la circostanza Parte_1
pagina 5 di 9 (qui accertata) della cessione del ramo d'azienda al quale era addetto da Parte_1 al cosicché l'eccezione di giudicato Controparte_2 Controparte_1 sollevata da quest'ultimo non può che essere respinta, fermo restando che è invece opponibile alla società, ex art. 2909 c.c. e art. 111 c.p.c., l'accertamento relativo al rapporto di lavoro ceduto e all'illegittimità del licenziamento.
5. Una volta verificata in questa sede la prosecuzione del rapporto di lavoro facente capo a senza soluzione di continuità, da al Parte_1 Controparte_2 [...]
a partire dal 1° gennaio 2016, per effetto di cessione di ramo d'azienda, deve Controparte_1
escludersi che possa aver trovato operatività il meccanismo previsto dall'art. 18, primo comma, legge 20 maggio 1970, n. 300, nella parte in cui configura un'ipotesi di risoluzione ipso iure del rapporto di lavoro subordinato, per il caso in cui il lavoratore non riprenda servizio entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito rivoltogli in tal senso dal datore di lavoro.
E' appena il caso di osservare che quando nel luglio 2016 aveva Controparte_2
invitato a presentarsi per riprendere servizio il 1° agosto 2016, non era più suo Parte_1
datore di lavoro, avendo dismesso tale qualifica fin dal 1° gennaio 2016.
Quanto alla proposta conciliativa in cui era ricompresa la reintegra del ricorrente nel posto di lavoro da parte del , che il giudice ha sottoposto alle parti all'udienza del 21 ottobre CP_1
2020, è altrettanto evidente che non possa avere alcun riflesso sul piano dei rapporti sostanziali tra le parti il fatto che questa non sia stata accolta dal lavoratore, in quanto ritenuta non pienamente satisfattiva delle proprie ragioni.
6. Non si può nemmeno ritenere che e avessero Parte_1 Controparte_2
inteso manifestare la volontà di considerare il rapporto di lavoro ancora tra loro in essere, allorquando, il 28 dicembre 2016, avevano sottoscritto il contratto di transazione con il quale il secondo aveva accettato di corrispondere al primo una somma di denaro forfetizzata, a tacitazione dei crediti retributivi maturati dal primo fino al 31 luglio 2016.
E' sufficiente osservare che nelle premesse dell'accordo (prodotto in copia dalla difesa del viene espressamente richiamata la pretesa di di essere reintegrato in CP_2 Parte_1 servizio presso il Consorzio formula ambiente, per effetto di cessione di ramo d'azienda e in virtù delle previsioni contenute all'art. 2112 c.c., e la transazione non ha avuto ad oggetto la rinuncia a quella pretesa.
7. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve riconoscersi il diritto di Parte_1 ad essere reintegrato nell'originario posto di lavoro da parte del Consorzio formula ambiente e al pagamento delle retribuzioni maturate dal 1° agosto 2016, come richiesto, fino alla effettiva pagina 6 di 9 reintegra.
Dette retribuzioni si quantificano, fino alla data odierna, in misura pari ad euro 232.654,72, cifra tratta dai conteggi prodotti dalla difesa attorea proprio all'udienza odierna, non contestati dalle controparti, effettuati in base alla retribuzione globale di fatto dovuta (come da sentenza del
Tribunale di Cagliari n. 324/2015 e come da disciplina contenuta nell'art. 18 St. Lav. nella versione precedente alle modifiche apportate dalla l. 28 giugno 2012, n. 92) ad un lavoratore con l'inquadramento posseduto dal ricorrente, a partire dal 1° agosto 2016, emendati dal Tribunale nella parte in cui comprendono un non meglio identificato “importo forfetario una tantum” per febbraio 2017 e l'indennità sostitutiva di ferie e festività non godute, posto che: (I) non è dimostrata la debenza della prima voce;
(II) quanto all'indennità sostitutiva di ferie non godute, questa maturerà soltanto al momento della cessazione del rapporto di lavoro, attualmente in essere;
(III) quanto all'indennità per festività non godute, questa presupporrebbe la prestazione di attività lavorativa in giorni festivi, circostanza che evidentemente non si è verificata dal 1° agosto 2016 ad oggi, in assenza di reintegrazione.
Il – che alla data del 1° agosto 2016 era già succeduto nel Controparte_1
rapporto di lavoro e nelle obbligazioni da esso discendenti - deve essere conseguentemente condannato al pagamento in favore del ricorrente dell'importo suddetto, oltre alle ulteriori retribuzioni maturande dalla data odierna fino alla effettiva reintegra, oltre alla rivalutazione ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo, ai sensi dell'art. 429, u.c., c.p.c.
8. E' inammissibile, in quanto tardiva, la domanda formulata in data odierna dal ricorrente, di condanna di al pagamento delle retribuzioni dovute, in solido con il Controparte_2
. CP_1
9. La domanda di manleva proposta dal contro infine, CP_1 Controparte_2
non può essere accolta.
Deve innanzitutto osservarsi che, ai sensi dell'art. 2112 c.c., per i debiti connessi al rapporto di lavoro sorti dopo la cessione del ramo d'azienda, risponde verso il lavoratore esclusivamente il cessionario e non anche il cedente.
A ciò si aggiunga che – benché avesse omesso, all'atto della stipula Controparte_2 del contratto di cessione di ramo d'azienda, di rendere edotto il cessionario dell'esistenza di un rapporto di lavoro suscettibile di trasferimento, venendo meno così ai propri obblighi di informazione, ricavabili dal più generale principio di buona fede e correttezza (artt. 1175, 1337,
1375 c.c.) – è pur vero che tra il suddetto inadempimento e il danno da cui il pretende CP_1
di essere manlevato non sussiste l'imprescindibile nesso di causalità.
pagina 7 di 9 Infatti, a partire dal 1° agosto 2016 (data a partire dalla quale il ricorrente pretende le retribuzioni), la dilazione dei tempi di riammissione in servizio del lavoratore costituisce un fatto addebitabile esclusivamente al , destinatario della richiesta di reintegra fin dal mese di CP_1
giugno 2016 (la missiva contenente la costituzione in mora del , con allegate le CP_1 pronunce giudiziali relative all'impugnativa del licenziamento, risulta trasmessa a mezzo posta elettronica certificata il 28 giugno 2016 – in copia allegata al ricorso).
La condotta omissiva del convenuto si pone quindi come fattore causale esclusivo, idoneo a determinare il danno (in misura pari al valore delle retribuzioni dovute al lavoratore senza aver ricevuto alcuna controprestazione) di cui lo stesso oggi si lamenta.
La circostanza che l'inserimento del lavoratore nell'organico del potesse avere CP_1
come effetto, nel 2016, quello di creare un esubero di personale non previsto al tempo della conclusione del contratto di cessione di ramo d'azienda, avrebbe al più giustificato, a carico del cedente, l'obbligo di ristorare il danno per le maggiori spese sostenute dal cessionario per ridimensionare la propria forza lavoro (durante i tempi necessari), eventualmente ricorrendo come extrema ratio al licenziamento di un'unità di personale eccedentaria, non necessariamente coincidente con la persona di Parte_1
Ma di un siffatto danno non v'è deduzione.
10. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., i convenuti devono essere condannati, in solido tra loro, alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto dei parametri per le cause di lavoro di valore compreso tra gli euro 52.000,01 e gli euro
260.000,00.
Deve disporsi la distrazione delle spese processuali in favore dei difensori con procura del ricorrente, dichiaratisi antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
In ragione della soccombenza del nei rapporti con il CP_1 Controparte_2
primo deve essere condannato alla rifusione, in favore del secondo, delle spese processuali, secondo gli stessi parametri sopra applicati.
La differenza nella misura delle spese processuali liquidate in favore del ricorrente e di si giustifica in ragione della minore complessità delle difese del Controparte_2
chiamato in causa, rispetto a quelle del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
pagina 8 di 9 1) condanna il formula ambiente a reintegrare nel posto di lavoro CP_1 Parte_1
già da questi occupato quando era alle dipendenze di;
Controparte_2
2) condanna lo stesso al pagamento in favore di della somma di CP_1 Parte_1
euro 232.654,72 a titolo di retribuzioni maturate dal lavoratore dal 1° agosto 2016 ad oggi, oltre alle ulteriori retribuzioni maturande dal mese di febbraio 2025 fino alla effettiva reintegra, oltre alla rivalutazione ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
3) dichiara inammissibile la domanda del ricorrente di condanna di Controparte_2
al pagamento delle retribuzioni di cui al punto 2 che precede in solido con il;
CP_1
4) rigetta la domanda di manleva proposta dal
contro
; CP_1 Controparte_2
5) condanna il e in solido tra loro, alla rifusione in CP_1 Controparte_2
favore del ricorrente delle spese processuali, che liquida, per compenso professionale, in euro
10.000,00, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Valeria Atzeri e dell'avv. Claudia Atzeri;
6) condanna il alla rifusione, in favore di Controparte_1 Controparte_2
delle spese processuali, che liquida, per compenso professionale, in euro 6.700,00, oltre
[...]
spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Cagliari, 29 gennaio 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del
Lavoro, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella pubblica udienza del 29 gennaio 2025, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al numero 1602/2019 R.A.C.L., promossa da elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Valeria Parte_1
Atzeri e dell'avv. Claudia Atzeri, che lo rappresentano e difendono per procura speciale a margine del ricorso, ricorrente contro
elettivamente domiciliata in Controparte_1
Oristano, presso lo studio dell'avv. Luca Sannio, che la rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, resistente con la partecipazione di
(in atti anche , elettivamente domiciliato in Controparte_2 Controparte_2
Cagliari, presso lo studio dell'avv. Franco Usai, che lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, chiamato in giudizio
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 16 aprile 2019, ha agito in giudizio, davanti Parte_1
a questo Tribunale, nei confronti del società cooperativa (in Controparte_1 CP_1
seguito anche solo o ), esponendo: CP_1 Controparte_1
- di avere prestato attività lavorativa, a tempo pieno e indeterminato, dal 12 settembre 2006, in favore di come “operatore ecologico di 2° livello” secondo il Controparte_2
C.C.N.L. del settore dell'igiene ambientale, addetto alla raccolta e al trasporto dei rifiuti solidi urbani, nel comune di Escalaplano, presso la XIII comunità Montana del Sarcidano Barbagia di
Seulo;
- che il rapporto di lavoro si era interrotto il 4 ottobre 2010 per effetto di licenziamento,
pagina 1 di 9 impugnato e infine annullato per effetto della sentenza del Tribunale di Cagliari n. 324 del 3 marzo 2015 (confermata dalla locale Corte d'appello con sentenza n. 97 del 2016), con la quale era stato condannato a reintegrarlo nel proprio posto di lavoro, oltre Controparte_2 che a corrispondergli le retribuzioni maturate fino all'effettiva reintegrazione, oltre accessori e versamenti contributivo-previdenziali;
- che il 1° gennaio 2016 aveva ceduto il ramo d'azienda al quale Controparte_2
afferiva il suo rapporto di lavoro al ambiente;
Controparte_1
- di aver atteso inutilmente un accordo tra e il che Controparte_2 CP_1
definisse la sua posizione lavorativa e di aver concluso con il primo una transazione per il pagamento della retribuzione maturata fino al 31 luglio 2016;
- di agire nei confronti del al fine di ottenere la riammissione in servizio nel luogo e CP_1
nelle mansioni originarie e il pagamento della retribuzione maturata dal 1° agosto 2016 fino alla effettiva reintegra.
Ha resistito in giudizio il il quale ha preliminarmente sollevato Controparte_1
eccezione di giudicato, mettendo in rilievo che il rapporto litigioso avrebbe già formato oggetto di pronunce giudiziali ormai incontrovertibili e non potrebbe essere rimesso in discussione dalle parti o dai loro aventi causa.
Non senza contraddizione (osserva incidentalmente il Tribunale), la difesa attorea ha contestualmente eccepito “la inopponibilità ad ogni effetto delle richiamate sentenze pronunciate dal Tribunale e Corte di Appello di Cagliari tra e la ditta Parte_1 [...]
”. Controparte_2
Il convenuto ha inoltre negato di essere succeduto nel rapporto di lavoro con Parte_1
e, più in generale, ha negato un fenomeno di cessione di azienda tra sé e Controparte_2
[...]
La difesa del ha pure sostenuto quanto segue: CP_1
- il fatto che e abbiano sottoscritto un accordo per Parte_1 Controparte_2
il pagamento delle retribuzioni maturate dal primo fino al 31 luglio 2016 dimostrerebbe la
“volontà concludente” di considerare ancora in essere tra loro il rapporto lavorativo;
- all'esito della vicenda giudiziaria che lo aveva visto coinvolto, Controparte_2 avrebbe inoltre invitato l'attore a riprendere servizio presso la propria sede aziendale il 1° agosto
2016, ma il lavoratore non si sarebbe presentato, con conseguente risoluzione di diritto del rapporto di lavoro.
Il convenuto ha infine chiesto di essere autorizzato alla chiamata in giudizio di CP_2
pagina 2 di 9 per essere manlevato dalle eventuali conseguenze pregiudizievoli del giudizio. CP_2
Autorizzata la chiamata in causa di , questi si è costituito in giudizio, Controparte_2
per domandare al Tribunale di accertare che il rapporto di lavoro con si è risolto Parte_1
ipso iure, per fatto del lavoratore, che non avrebbe ripreso servizio entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito rivoltogli in tal senso in data 26/27 luglio 2016.
2. Occorre riepilogare le tempistiche che hanno segnato l'avvicendarsi dei fatti rilevanti ai fini della decisione della causa:
- il ricorrente ha pacificamente svolto attività lavorativa a favore di Controparte_2
dal 12 settembre 2006 fino al 4 ottobre 2010, quando il rapporto si è interrotto in forza di licenziamento per superamento del periodo di comporto;
- il recesso è stato impugnato in via giudiziale ed è stato infine annullato con sentenza del
Tribunale di Cagliari n. 324 del 3 marzo 2015, confermata dalla Corte d'appello di Cagliari con sentenza n. 97 del 17 febbraio/19 aprile 2016 (in copia in atti);
- con la sentenza n. 324/2015, pacificamente coperta da giudicato a seguito della pronuncia di appello non tempestivamente impugnata, è stato condannato anche a Controparte_2
reintegrare nel posto di lavoro, a corrispondergli le retribuzioni maturate fino Parte_1 all'effettiva reintegrazione, oltre accessori, e a provvedere alla regolarizzazione contributiva;
- per atto a rogito notarile del 29 dicembre 2015 (prodotto per estratto il 16 gennaio 2024 dal formula ambiente, su ordine del Tribunale), con effetto dal 1° gennaio 2016, CP_1 [...] ha ceduto al stesso il ramo d'azienda relativo al servizio di raccolta e CP_2 CP_1
trasporto di rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali, comprensivo di avviamento, partecipazioni sociali e contratti in corso di esecuzione, tra cui, per espressa previsione, il contratto di appalto sottoscritto con la XIII comunità Montana del Sarcidano Barbagia di Seulo, avente ad oggetto il servizio di raccolta di rifiuti “urbani e assimilati” nell'ambito di una pluralità di comuni, tra cui quello di Escalaplano, con scadenza al 31 dicembre 2018;
- in forza del suddetto contratto, il ha assorbito anche la forza lavoro impiegata CP_1 nell'ambito dello stesso ramo di azienda, escluso il ricorrente, non inserito nella lista di lavoratori ceduti allegata all'atto di trasferimento, nonostante che questi, alle dipendenze di fosse stato assegnato principalmente al servizio di raccolta dei rifiuti Controparte_2
solidi urbani nel comune di Escalaplano, fino alla data del licenziamento (cfr. dichiarazioni confessorie di rese all'udienza del 25 novembre 2022, confermate Controparte_2
dalle deposizioni dei testi e sentiti nella Testimone_1 Tes_2 Testimone_3
stessa data).
pagina 3 di 9 3. Alla fattispecie per cui è causa è applicabile la disciplina contenuta all'art. 2112 c.c., a mente del quale:
"
1. In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.
2. Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.
3. Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello.
[...]
5. Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi
l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento.
[...]".
Essendo stato assegnato al ramo d'azienda di Parte_1 Controparte_2 relativo al servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani nell'ambito della XIII comunità Montana del Sarcidano Barbagia di Seulo, poi trasferito al , deve ritenersi che la cessione abbia CP_1
compreso anche il suo contratto di lavoro, quale effetto ex lege.
Per completezza espositiva, si deve dare atto del fatto che, in sede di interrogatorio formale, ha sostenuto che il ricorrente fosse assegnato, oltre che al servizio di Controparte_2 raccolta dei rifiuti, anche a quello denominato “verde pubblico e risanamento ambientale”, tuttavia non menzionato da nessun altro teste;
la circostanza, quindi, in quanto riferita soltanto dal convenuto, non può ritenersi oggetto di piena prova e non viene considerata dal Tribunale.
pagina 4 di 9 Incidentalmente, si aggiunge, quand'anche il ricorrente fosse mai stato realmente assegnato al servizio “verde pubblico e risanamento ambientale” nell'ambito della vecchia organizzazione aziendale del non vi sarebbe prova che si trattasse di assegnazione prevalente, tale da CP_2 impedire l'effetto di cessione del contratto di lavoro unitamente al ramo d'azienda trasferito al
. CP_1
In forza dell'art. 2112 c.c., nell'obbligazione di reintegra posta a carico dell'impresa cedente succede il cessionario, indipendentemente dalla conoscenza che questi abbia avuto della generalità dei rapporti di lavoro oggetto di cessione, sicché l'obbligo di reintegrazione di
[...]
nel posto di lavoro grava in capo al e così pure quello di pagamento delle Pt_1 CP_1
retribuzioni maturate fino alla effettiva reintegra.
E' stato osservato, infatti, che l'effetto estintivo del licenziamento illegittimo intimato in epoca anteriore al trasferimento medesimo, in quanto meramente precario e destinato ad essere travolto dagli effetti retroattivi dalla sentenza di annullamento o dichiarativa della nullità del recesso, comporta che il rapporto di lavoro ripristinato tra le parti originarie si trasferisca, ai sensi dell'art. 2112 c.c., in capo al cessionario (tra le altre, Cass. civ., Sez. L, 28 febbraio 2012, n. 3041).
La sentenza di annullamento o dichiarativa della nullità del recesso, una volta divenuta inoppugnabile, quand'anche resa nei rapporti tra cedente e lavoratore ceduto, deve ritenersi opponibile al cessionario, in merito all'accertamento dell'esistenza del rapporto di lavoro e dell'illegittimità del licenziamento, con conseguente ripristino del rapporto stesso, ai sensi degli artt. 2909 c.c. e, ricorrendone i presupposti, 111 c.p.c. (cfr. Cass. civ., Sez. L, 23 aprile 1985, n.
2689; contra Cass. civ., Sez. L, 21 febbraio 2014, n. 4130, peraltro fondata su motivazioni non condivise dal Tribunale).
4. Poiché il giudicato sostanziale di cui all'art. 2909 c.c. - il quale, come riflesso di quello formale previsto dall'art. 324 c.p.c., fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, quanto all'accertamento di merito, positivo o negativo, del diritto controverso - si forma soltanto su ciò che ha costituito oggetto della decisione (o che avrebbe potuto costituirne oggetto, come nelle ipotesi di procedimenti speciali a cognizione eventuale), ricomprendendosi in esso anche gli accertamenti di fatto che abbiano rappresentato le premesse necessarie e il fondamento logico-giuridico, oltre che funzionale, per l'emanazione della pronuncia, con effetto preclusivo dell'esame degli stessi elementi in un successivo giudizio, quando l'azione in esso dispiegata abbia identici elementi costitutivi, deve escludersi, siccome non costituente oggetto della decisione, che possa rientrare tra gli effetti del giudicato della sentenza del Tribunale di Cagliari
n. 324/2015, che ha deciso sull'impugnativa del licenziamento di la circostanza Parte_1
pagina 5 di 9 (qui accertata) della cessione del ramo d'azienda al quale era addetto da Parte_1 al cosicché l'eccezione di giudicato Controparte_2 Controparte_1 sollevata da quest'ultimo non può che essere respinta, fermo restando che è invece opponibile alla società, ex art. 2909 c.c. e art. 111 c.p.c., l'accertamento relativo al rapporto di lavoro ceduto e all'illegittimità del licenziamento.
5. Una volta verificata in questa sede la prosecuzione del rapporto di lavoro facente capo a senza soluzione di continuità, da al Parte_1 Controparte_2 [...]
a partire dal 1° gennaio 2016, per effetto di cessione di ramo d'azienda, deve Controparte_1
escludersi che possa aver trovato operatività il meccanismo previsto dall'art. 18, primo comma, legge 20 maggio 1970, n. 300, nella parte in cui configura un'ipotesi di risoluzione ipso iure del rapporto di lavoro subordinato, per il caso in cui il lavoratore non riprenda servizio entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito rivoltogli in tal senso dal datore di lavoro.
E' appena il caso di osservare che quando nel luglio 2016 aveva Controparte_2
invitato a presentarsi per riprendere servizio il 1° agosto 2016, non era più suo Parte_1
datore di lavoro, avendo dismesso tale qualifica fin dal 1° gennaio 2016.
Quanto alla proposta conciliativa in cui era ricompresa la reintegra del ricorrente nel posto di lavoro da parte del , che il giudice ha sottoposto alle parti all'udienza del 21 ottobre CP_1
2020, è altrettanto evidente che non possa avere alcun riflesso sul piano dei rapporti sostanziali tra le parti il fatto che questa non sia stata accolta dal lavoratore, in quanto ritenuta non pienamente satisfattiva delle proprie ragioni.
6. Non si può nemmeno ritenere che e avessero Parte_1 Controparte_2
inteso manifestare la volontà di considerare il rapporto di lavoro ancora tra loro in essere, allorquando, il 28 dicembre 2016, avevano sottoscritto il contratto di transazione con il quale il secondo aveva accettato di corrispondere al primo una somma di denaro forfetizzata, a tacitazione dei crediti retributivi maturati dal primo fino al 31 luglio 2016.
E' sufficiente osservare che nelle premesse dell'accordo (prodotto in copia dalla difesa del viene espressamente richiamata la pretesa di di essere reintegrato in CP_2 Parte_1 servizio presso il Consorzio formula ambiente, per effetto di cessione di ramo d'azienda e in virtù delle previsioni contenute all'art. 2112 c.c., e la transazione non ha avuto ad oggetto la rinuncia a quella pretesa.
7. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve riconoscersi il diritto di Parte_1 ad essere reintegrato nell'originario posto di lavoro da parte del Consorzio formula ambiente e al pagamento delle retribuzioni maturate dal 1° agosto 2016, come richiesto, fino alla effettiva pagina 6 di 9 reintegra.
Dette retribuzioni si quantificano, fino alla data odierna, in misura pari ad euro 232.654,72, cifra tratta dai conteggi prodotti dalla difesa attorea proprio all'udienza odierna, non contestati dalle controparti, effettuati in base alla retribuzione globale di fatto dovuta (come da sentenza del
Tribunale di Cagliari n. 324/2015 e come da disciplina contenuta nell'art. 18 St. Lav. nella versione precedente alle modifiche apportate dalla l. 28 giugno 2012, n. 92) ad un lavoratore con l'inquadramento posseduto dal ricorrente, a partire dal 1° agosto 2016, emendati dal Tribunale nella parte in cui comprendono un non meglio identificato “importo forfetario una tantum” per febbraio 2017 e l'indennità sostitutiva di ferie e festività non godute, posto che: (I) non è dimostrata la debenza della prima voce;
(II) quanto all'indennità sostitutiva di ferie non godute, questa maturerà soltanto al momento della cessazione del rapporto di lavoro, attualmente in essere;
(III) quanto all'indennità per festività non godute, questa presupporrebbe la prestazione di attività lavorativa in giorni festivi, circostanza che evidentemente non si è verificata dal 1° agosto 2016 ad oggi, in assenza di reintegrazione.
Il – che alla data del 1° agosto 2016 era già succeduto nel Controparte_1
rapporto di lavoro e nelle obbligazioni da esso discendenti - deve essere conseguentemente condannato al pagamento in favore del ricorrente dell'importo suddetto, oltre alle ulteriori retribuzioni maturande dalla data odierna fino alla effettiva reintegra, oltre alla rivalutazione ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo, ai sensi dell'art. 429, u.c., c.p.c.
8. E' inammissibile, in quanto tardiva, la domanda formulata in data odierna dal ricorrente, di condanna di al pagamento delle retribuzioni dovute, in solido con il Controparte_2
. CP_1
9. La domanda di manleva proposta dal contro infine, CP_1 Controparte_2
non può essere accolta.
Deve innanzitutto osservarsi che, ai sensi dell'art. 2112 c.c., per i debiti connessi al rapporto di lavoro sorti dopo la cessione del ramo d'azienda, risponde verso il lavoratore esclusivamente il cessionario e non anche il cedente.
A ciò si aggiunga che – benché avesse omesso, all'atto della stipula Controparte_2 del contratto di cessione di ramo d'azienda, di rendere edotto il cessionario dell'esistenza di un rapporto di lavoro suscettibile di trasferimento, venendo meno così ai propri obblighi di informazione, ricavabili dal più generale principio di buona fede e correttezza (artt. 1175, 1337,
1375 c.c.) – è pur vero che tra il suddetto inadempimento e il danno da cui il pretende CP_1
di essere manlevato non sussiste l'imprescindibile nesso di causalità.
pagina 7 di 9 Infatti, a partire dal 1° agosto 2016 (data a partire dalla quale il ricorrente pretende le retribuzioni), la dilazione dei tempi di riammissione in servizio del lavoratore costituisce un fatto addebitabile esclusivamente al , destinatario della richiesta di reintegra fin dal mese di CP_1
giugno 2016 (la missiva contenente la costituzione in mora del , con allegate le CP_1 pronunce giudiziali relative all'impugnativa del licenziamento, risulta trasmessa a mezzo posta elettronica certificata il 28 giugno 2016 – in copia allegata al ricorso).
La condotta omissiva del convenuto si pone quindi come fattore causale esclusivo, idoneo a determinare il danno (in misura pari al valore delle retribuzioni dovute al lavoratore senza aver ricevuto alcuna controprestazione) di cui lo stesso oggi si lamenta.
La circostanza che l'inserimento del lavoratore nell'organico del potesse avere CP_1
come effetto, nel 2016, quello di creare un esubero di personale non previsto al tempo della conclusione del contratto di cessione di ramo d'azienda, avrebbe al più giustificato, a carico del cedente, l'obbligo di ristorare il danno per le maggiori spese sostenute dal cessionario per ridimensionare la propria forza lavoro (durante i tempi necessari), eventualmente ricorrendo come extrema ratio al licenziamento di un'unità di personale eccedentaria, non necessariamente coincidente con la persona di Parte_1
Ma di un siffatto danno non v'è deduzione.
10. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., i convenuti devono essere condannati, in solido tra loro, alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto dei parametri per le cause di lavoro di valore compreso tra gli euro 52.000,01 e gli euro
260.000,00.
Deve disporsi la distrazione delle spese processuali in favore dei difensori con procura del ricorrente, dichiaratisi antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
In ragione della soccombenza del nei rapporti con il CP_1 Controparte_2
primo deve essere condannato alla rifusione, in favore del secondo, delle spese processuali, secondo gli stessi parametri sopra applicati.
La differenza nella misura delle spese processuali liquidate in favore del ricorrente e di si giustifica in ragione della minore complessità delle difese del Controparte_2
chiamato in causa, rispetto a quelle del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
pagina 8 di 9 1) condanna il formula ambiente a reintegrare nel posto di lavoro CP_1 Parte_1
già da questi occupato quando era alle dipendenze di;
Controparte_2
2) condanna lo stesso al pagamento in favore di della somma di CP_1 Parte_1
euro 232.654,72 a titolo di retribuzioni maturate dal lavoratore dal 1° agosto 2016 ad oggi, oltre alle ulteriori retribuzioni maturande dal mese di febbraio 2025 fino alla effettiva reintegra, oltre alla rivalutazione ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
3) dichiara inammissibile la domanda del ricorrente di condanna di Controparte_2
al pagamento delle retribuzioni di cui al punto 2 che precede in solido con il;
CP_1
4) rigetta la domanda di manleva proposta dal
contro
; CP_1 Controparte_2
5) condanna il e in solido tra loro, alla rifusione in CP_1 Controparte_2
favore del ricorrente delle spese processuali, che liquida, per compenso professionale, in euro
10.000,00, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Valeria Atzeri e dell'avv. Claudia Atzeri;
6) condanna il alla rifusione, in favore di Controparte_1 Controparte_2
delle spese processuali, che liquida, per compenso professionale, in euro 6.700,00, oltre
[...]
spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Cagliari, 29 gennaio 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
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