TAR
Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 05/12/2025, n. 1120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 1120 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00248/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 05/12/2025
N. 01120 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00248/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 248 del 2025, proposto da RA
Facchinetti, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Lucantoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via
S. Caterina, 6;
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza N. 00248/2025 REG.RIC.
della sentenza n. 1097/2024, emessa dal Tribunale di Brescia, sez. lav., il 14.10.2024, passata in giudicato, ad esclusione del capo di condanna delle spese poiché già liquidate.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa Beatrice
ZZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 112 e seg. c.p.a. davanti a questo Tribunale
Amministrativo Regionale, la professoressa RA Facchinetti ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 1097/2024 pubblicata il 14/10/2024 con la quale il
Tribunale Ordinario di Brescia ha così statuito “1.- in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di parte ricorrente all'assegnazione della “Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui all'art. 1, comma 121, l.
107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021; 2 – per l'effetto, condanna il Ministero dell'Istruzione a consentire, per i periodi di cui al punto 1, la generazione dei buoni spesa di cui all'art. 6 d.p.c.m. 28.11.2016 a favore di parte ricorrente”.
2.- Il Ministero dell'Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio con una memoria, con la quale ha richiesto la riunione del presente procedimento ad altri – patrocinati dal medesimo studio legale - pendenti dinnanzi a questo TAR.
3.- L'istanza di riunione va rigettata, poiché la stessa si presenta priva di qualsiasi effettiva utilità per la decisione dei ricorsi cui si riferisce, pregiudicando anzi le esigenze di speditezza del procedimento, fermo restando che la riunione dei N. 00248/2025 REG.RIC.
procedimenti ha natura facoltativa, non potendosi applicare al giudizio di ottemperanza l'art. 151 disp. att. c.p.c., in quanto disposizione speciale prevista per il solo rito del lavoro e per i giudizi innanzi al giudice di pace. Né basta a giustificare tale riunione l'obiettivo di limitare la misura delle spese di giudizio cui l'Amministrazione viene condannata, essendo queste già assai contenute, e riferite precipuamente a quelle attività preliminari alla presentazione del ricorso (notifiche, verifiche sul decorso di termini, certificazioni, diffide ad adempiere, e così via) le quali attengono distintamente a ciascun ricorso: né si può chiedere al giudice di considerare con peculiare indulgenza una situazione di palese carenza organizzativa cui ormai da anni l'Amministrazione non sembra in grado di ovviare, anche solo parzialmente.
3.- Ciò posto, occorre rilevare che la sentenza della quale si chiede l'ottemperanza è passata in giudicato, come risulta dall'attestazione della cancelleria di quel Tribunale del 26.2.2025, depositata in giudizio (doc. 1, p. 9): risulta, dunque, integrata la fattispecie di cui all'art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a..
4.- Risulta, inoltre, decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996, a norma del quale
“Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”.
4.1.- Va ricordato, in proposito, che, a seguito della riforma del processo civile di cui al D. Lgs. n. 149/2022, l'art. 475 c.p.c. non prevede più che, per iniziare l'esecuzione forzata, occorra far apporre sulla sentenza la formula esecutiva, ma prescrive semplicemente che la sentenza sia rilasciata in copia conforme all'originale. N. 00248/2025 REG.RIC.
4.2.- La notificazione al Ministero della sentenza in copia conforme all'originale è avvenuta il 30.10.2024, mentre la notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è avvenuta il 26.2.2025.
5.- Nel merito il ricorso è fondato e va accolto, dando continuità all'orientamento già espresso dalla Sezione su controversie analoghe con le sentenze nn. 790, 791 e 792 dell'11.10.2024, 836 del 24.10.2024, 1074 del 24.12.2024, 74 del 3.2.2025, 138 del
17.2.2025, 209 del 14.3.2025 e 267 del 31.3.2025.
6. - A fronte dell'allegato inadempimento della parte resistente, l'Amministrazione non ha fornito chiarimenti o indicazioni in relazione alla mancata attivazione, a favore delle ricorrenti, della Carta elettronica del docente per l'importo indicato nella sentenza oggetto di ottemperanza, con la conseguenza che la pretesa di parte ricorrente, alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di onere della prova tra debitore e creditore (Cass. Sez. Un. n. 13533/2001), deve trovare accoglimento.
6.1. – Vanno altresì riconosciuti alla ricorrente, conformemente alla sua richiesta, gli interessi legali maturati dal passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda sino al saldo, in ossequio all'art. 112, comma 3, c.p.a..
7. - Di conseguenza, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, deve essere condannato a dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della presente decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, mediante il riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente (o altro equipollente) in favore di parte ricorrente, come indicato nella menzionata sentenza.
7.1. - In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d'ora commissario ad acta, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, il Direttore
Generale pro tempore dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia. N. 00248/2025 REG.RIC.
È opportuno ricordare che quegli agirà, su semplice richiesta degli interessati, non già nella sua qualità di dirigente dell'Amministrazione scolastica, ma quale organo ausiliario del giudice, che sostituisce l'Amministrazione nell'esercizio concreto del potere procedimentale cui la stessa, senza giustificato motivo, si è sottratta.
Il suo compito – che deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio (cfr. ex multis T.A.R.
Campania, Napoli, VII, 25 settembre 2023, n. 5186) - non è infatti quello di esercitare poteri amministrativi funzionalizzati alla cura dell'interesse pubblico, bensì quello di dare attuazione alla pronuncia del giudice, anche eventualmente attraverso l'esercizio di poteri amministrativi non esercitati, dei quali il comando contenuto in sentenza costituisce il fondamento genetico e l'approdo funzionale (così C.d.S., A.P. 25 maggio
2021, n. 8), per cui il commissario ad acta può essere chiamato ad adottare atti dalla natura giuridica e dai contenuti più vari, incluso – in specie - l'ordine alla struttura tecnica responsabile d'includere il nominativo dei ricorrenti tra i soggetti che, attraverso il sito https://www.cartadeldocente.istruzione.it, possono registrarsi e conseguire il bonus in questione, attivando la carta elettronica del docente, senza disporre della qualifica di docente di ruolo.
7.2. - Il commissario ad acta così nominato, entro novanta giorni dalla richiesta che verrà proposta da parte ricorrente - decorso invano il termine dei centoventi giorni fissato all'Amministrazione, in sostituzione della stessa - darà corso all'esecuzione della sentenza indicata in epigrafe ponendo in essere tutti gli atti necessari alla sua integrale attuazione, come testé precisato.
8.- Le spese del presente giudizio di ottemperanza, in applicazione del criterio della soccombenza, devono essere poste a carico del Ministero resistente, con liquidazione nella misura di cui al dispositivo e distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M. N. 00248/2025 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto:
a) ordina al Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, di dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della presente decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, mediante l'emissione della carta elettronica del docente (o altro equipollente) in favore di parte ricorrente, come indicato nella menzionata sentenza;
b) per il caso di persistente inadempimento del Ministero resistente, nomina commissario ad acta, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, il Direttore
Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, il quale, entro novanta giorni dalla richiesta che verrà proposta dalla parte nei termini stabiliti in motivazione, in sostituzione dell'Amministrazione inadempiente, darà corso all'esecuzione della sentenza ponendo in essere tutti gli atti necessari alla sua integrale attuazione;
c) condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a rifondere alla parte ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 600,00, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
d) manda alla Segreteria di comunicare il presente provvedimento alle parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN RI, Presidente
RA Siccardi, Referendario
Beatrice ZZ, Referendario, Estensore N. 00248/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE
Beatrice ZZ
IL PRESIDENTE
AN RI
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 05/12/2025
N. 01120 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00248/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 248 del 2025, proposto da RA
Facchinetti, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Lucantoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via
S. Caterina, 6;
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza N. 00248/2025 REG.RIC.
della sentenza n. 1097/2024, emessa dal Tribunale di Brescia, sez. lav., il 14.10.2024, passata in giudicato, ad esclusione del capo di condanna delle spese poiché già liquidate.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa Beatrice
ZZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 112 e seg. c.p.a. davanti a questo Tribunale
Amministrativo Regionale, la professoressa RA Facchinetti ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 1097/2024 pubblicata il 14/10/2024 con la quale il
Tribunale Ordinario di Brescia ha così statuito “1.- in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di parte ricorrente all'assegnazione della “Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui all'art. 1, comma 121, l.
107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021; 2 – per l'effetto, condanna il Ministero dell'Istruzione a consentire, per i periodi di cui al punto 1, la generazione dei buoni spesa di cui all'art. 6 d.p.c.m. 28.11.2016 a favore di parte ricorrente”.
2.- Il Ministero dell'Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio con una memoria, con la quale ha richiesto la riunione del presente procedimento ad altri – patrocinati dal medesimo studio legale - pendenti dinnanzi a questo TAR.
3.- L'istanza di riunione va rigettata, poiché la stessa si presenta priva di qualsiasi effettiva utilità per la decisione dei ricorsi cui si riferisce, pregiudicando anzi le esigenze di speditezza del procedimento, fermo restando che la riunione dei N. 00248/2025 REG.RIC.
procedimenti ha natura facoltativa, non potendosi applicare al giudizio di ottemperanza l'art. 151 disp. att. c.p.c., in quanto disposizione speciale prevista per il solo rito del lavoro e per i giudizi innanzi al giudice di pace. Né basta a giustificare tale riunione l'obiettivo di limitare la misura delle spese di giudizio cui l'Amministrazione viene condannata, essendo queste già assai contenute, e riferite precipuamente a quelle attività preliminari alla presentazione del ricorso (notifiche, verifiche sul decorso di termini, certificazioni, diffide ad adempiere, e così via) le quali attengono distintamente a ciascun ricorso: né si può chiedere al giudice di considerare con peculiare indulgenza una situazione di palese carenza organizzativa cui ormai da anni l'Amministrazione non sembra in grado di ovviare, anche solo parzialmente.
3.- Ciò posto, occorre rilevare che la sentenza della quale si chiede l'ottemperanza è passata in giudicato, come risulta dall'attestazione della cancelleria di quel Tribunale del 26.2.2025, depositata in giudizio (doc. 1, p. 9): risulta, dunque, integrata la fattispecie di cui all'art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a..
4.- Risulta, inoltre, decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996, a norma del quale
“Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”.
4.1.- Va ricordato, in proposito, che, a seguito della riforma del processo civile di cui al D. Lgs. n. 149/2022, l'art. 475 c.p.c. non prevede più che, per iniziare l'esecuzione forzata, occorra far apporre sulla sentenza la formula esecutiva, ma prescrive semplicemente che la sentenza sia rilasciata in copia conforme all'originale. N. 00248/2025 REG.RIC.
4.2.- La notificazione al Ministero della sentenza in copia conforme all'originale è avvenuta il 30.10.2024, mentre la notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è avvenuta il 26.2.2025.
5.- Nel merito il ricorso è fondato e va accolto, dando continuità all'orientamento già espresso dalla Sezione su controversie analoghe con le sentenze nn. 790, 791 e 792 dell'11.10.2024, 836 del 24.10.2024, 1074 del 24.12.2024, 74 del 3.2.2025, 138 del
17.2.2025, 209 del 14.3.2025 e 267 del 31.3.2025.
6. - A fronte dell'allegato inadempimento della parte resistente, l'Amministrazione non ha fornito chiarimenti o indicazioni in relazione alla mancata attivazione, a favore delle ricorrenti, della Carta elettronica del docente per l'importo indicato nella sentenza oggetto di ottemperanza, con la conseguenza che la pretesa di parte ricorrente, alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di onere della prova tra debitore e creditore (Cass. Sez. Un. n. 13533/2001), deve trovare accoglimento.
6.1. – Vanno altresì riconosciuti alla ricorrente, conformemente alla sua richiesta, gli interessi legali maturati dal passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda sino al saldo, in ossequio all'art. 112, comma 3, c.p.a..
7. - Di conseguenza, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, deve essere condannato a dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della presente decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, mediante il riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente (o altro equipollente) in favore di parte ricorrente, come indicato nella menzionata sentenza.
7.1. - In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d'ora commissario ad acta, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, il Direttore
Generale pro tempore dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia. N. 00248/2025 REG.RIC.
È opportuno ricordare che quegli agirà, su semplice richiesta degli interessati, non già nella sua qualità di dirigente dell'Amministrazione scolastica, ma quale organo ausiliario del giudice, che sostituisce l'Amministrazione nell'esercizio concreto del potere procedimentale cui la stessa, senza giustificato motivo, si è sottratta.
Il suo compito – che deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio (cfr. ex multis T.A.R.
Campania, Napoli, VII, 25 settembre 2023, n. 5186) - non è infatti quello di esercitare poteri amministrativi funzionalizzati alla cura dell'interesse pubblico, bensì quello di dare attuazione alla pronuncia del giudice, anche eventualmente attraverso l'esercizio di poteri amministrativi non esercitati, dei quali il comando contenuto in sentenza costituisce il fondamento genetico e l'approdo funzionale (così C.d.S., A.P. 25 maggio
2021, n. 8), per cui il commissario ad acta può essere chiamato ad adottare atti dalla natura giuridica e dai contenuti più vari, incluso – in specie - l'ordine alla struttura tecnica responsabile d'includere il nominativo dei ricorrenti tra i soggetti che, attraverso il sito https://www.cartadeldocente.istruzione.it, possono registrarsi e conseguire il bonus in questione, attivando la carta elettronica del docente, senza disporre della qualifica di docente di ruolo.
7.2. - Il commissario ad acta così nominato, entro novanta giorni dalla richiesta che verrà proposta da parte ricorrente - decorso invano il termine dei centoventi giorni fissato all'Amministrazione, in sostituzione della stessa - darà corso all'esecuzione della sentenza indicata in epigrafe ponendo in essere tutti gli atti necessari alla sua integrale attuazione, come testé precisato.
8.- Le spese del presente giudizio di ottemperanza, in applicazione del criterio della soccombenza, devono essere poste a carico del Ministero resistente, con liquidazione nella misura di cui al dispositivo e distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M. N. 00248/2025 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto:
a) ordina al Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, di dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della presente decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, mediante l'emissione della carta elettronica del docente (o altro equipollente) in favore di parte ricorrente, come indicato nella menzionata sentenza;
b) per il caso di persistente inadempimento del Ministero resistente, nomina commissario ad acta, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, il Direttore
Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, il quale, entro novanta giorni dalla richiesta che verrà proposta dalla parte nei termini stabiliti in motivazione, in sostituzione dell'Amministrazione inadempiente, darà corso all'esecuzione della sentenza ponendo in essere tutti gli atti necessari alla sua integrale attuazione;
c) condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a rifondere alla parte ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 600,00, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
d) manda alla Segreteria di comunicare il presente provvedimento alle parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN RI, Presidente
RA Siccardi, Referendario
Beatrice ZZ, Referendario, Estensore N. 00248/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE
Beatrice ZZ
IL PRESIDENTE
AN RI
IL SEGRETARIO