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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 21/11/2025, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
Il Tribunale, in funzione di Giudice Unico, nella persona della dott.ssa Micaela
PIREDDA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 1222 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 vertente
T R A
(P.I. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Cutigni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale
Opponente
E
in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso nel CP_1 precedente grado di giudizio dal Sindaco p.t. - pec: Email_1
Opposta - contumace
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c. – fase di merito
CONCLUSIONI
All'udienza del 30.10.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa, il Procuratore della opponente ha insistito per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento del provvedimento impugnato;
la causa
è stata trattenuta in decisione, con i termini di cui all'art. 281 sexies, comma 3,
c.p.c. per il deposito della sentenza.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
Con ricorso in riassunzione ritualmente notificato al con pec del CP_1
26.07.2024, la ha introdotto nei termini di legge la fase di Parte_1 merito dell'opposizione promossa nell'ambito della procedura RGE n. 311-1/2024, decisa con ordinanza del 14.06.2024 con la quale - verificata la rituale notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza e in accoglimento delle ragioni dell'opposizione - veniva sospesa la procedura esecutiva avviata nei confronti del ricorrente, rilevato che parte opposta non si era costituita e che non risultava documentata la notifica del titolo azionato.
La a fondamento dell'opposizione, aveva eccepito la Parte_1 nullità del pignoramento presso terzi per omessa notifica dell'atto presupposto, non essendo mai stata notificato all'opponente l'avviso di accertamento, pur richiamato nell'atto di pignoramento presso terzi.
Deduceva, in particolare, l'opponente:
- che in data 22.03.2024 riceveva la notifica a mezzo pec del provvedimento di pignoramento dei crediti verso terzi n. 2024/16695 del 22.03.2024, con il quale veniva richiesto al debitore e a tutti gli istituti di credito italiani il pagamento della somma di euro 17.383,21 asseritamente dovuta in ragione dell'avviso di accertamento n. 5662/2014 del 25.10.2019;
- che, con istanza di accesso agli atti presentata in data 25.03.2024, veniva richiesto al la copia delle relate attestanti la notifica CP_1 dell'avviso di accertamento n. 5662/2014 del 25.10.2019 (asseritamente notificato in data 05.11.2019) e della intimazione di pagamento n. 20230834000000493 (notificata in data 26.04.2023);
- che, a riscontro di detta istanza, non veniva fornita la prova dell'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento, bensì della sola ingiunzione di pagamento;
- che, in ogni caso, stante anche l'assenza di notifica del titolo, la annualità
2014 era da considerarsi non più accertabile in quanto prescritta.
Alla prima udienza di comparizione delle parti, tenutasi in data 28.11.2024, parte ricorrente si riportava al contenuto del ricorso e chiedeva l'accoglimento della domanda e la dichiarazione di contumacia di parte resistente, non costituitasi in giudizio.
Il Giudice, accertata la regolarità delle notifiche e dichiarata la contumacia di parte resistente all'udienza del 30.10.2025, invitava parte ricorrente alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale, riservando il deposito della sentenza nei termini di cui all'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
Inquadrata la doglianza relativa alla mancata notificazione del titolo esecutivo nell'alveo dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2, c.p.c., vertendo essa sulla regolarità formale dell'atto di precetto e, dunque, sul quomodo dell'azione esecutiva, e rilevata la sua tempestività (essendo stato depositato il ricorso in opposizione ad esecuzione ed atti esecutivi in data 09.04.2024), se ne evidenzia la relativa fondatezza.
In particolare, con l'opposizione de qua l'opponente ha, in via preliminare, contestato l'omessa notificazione nei suoi confronti del titolo esecutivo costituito dall'avviso di accertamento n. 5662/2014 del 25.10.2019, in virtù del quale veniva dapprima a lui notificata in data 26.04.2023 intimazione di pagamento n.
20230834000000493 e, successivamente, atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. 2024/16695 in data 22.03.2024.
Notificazione dell'avviso di accertamento della quale evidenziava non esservi prova, considerato anche che il creditore procedente ( riscontrava CP_1
l'istanza di accesso agli atti del allegando unicamente la notifica Pt_1 dell'intimazione di pagamento ma non, per l'appunto, la notifica dell'avviso di accertamento n. 5662/2014 del 25.10.2019, notifica richiamata nel pignoramento come asseritamente avvenuta in data 05.11.2019, ma di cui il creditore CP_1 non ha mai fornito prova né nella fase esecutiva né nella fase di merito, essendo rimasto contumace in tutte le fasi del giudizio.
Orbene, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la sanatoria della nullità conseguente all'omessa o irregolare notificazione del titolo esecutivo ai sensi dell'art. 479 c.p.c. può determinarsi solo nel caso in cui la proposizione dell'opposizione dimostri - comunque - che lo scopo della disposizione è stato raggiunto, nel senso che (anche al di là della regolarità del relativo procedimento notificatorio) risulti che il titolo spedito in forma esecutiva sia comunque integralmente pervenuto, prima o contestualmente alla notificazione del precetto, nella sfera di conoscenza del debitore;
laddove l'opposizione sia invece proposta a seguito della regolare notificazione dell'atto di precetto, e lo sia per far valere l'invalidità di quest'ultimo derivante dalla omessa o irregolare notificazione del titolo in forma esecutiva, la nullità potrebbe dirsi sanata per raggiungimento dello scopo esclusivamente nel caso in cui, unitamente all'atto di precetto, risultasse notificata una copia dello stesso titolo esecutivo con la relativa formula esecutiva.
Viceversa, “va esclusa in radice la possibilità di ipotizzare una sanatoria per raggiungimento dello scopo, in virtù della semplice e mera proposizione dell'opposizione avverso il precetto, in quanto tale, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., in caso di omessa notificazione del titolo, mentre la possibilità che la sanatoria operi direttamente con riguardo ai vizi di nullità della notificazione del titolo potrà operare, purché quest'ultimo sia comunque pervenuto nella sfera di conoscenza del debitore, in forma integrale ed esecutiva, in forza del procedimento di notificazione irregolare
o viziato” (cfr. Cass. 19440/2019).
Ebbene, nel caso di specie l'opponente ha dedotto l'omessa notificazione nei suoi confronti del titolo esecutivo (avviso di accertamento n. 5662/2014 del 25.10.2019, richiamato nell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. 2024/16695 del
22.03.2024); dunque, con l'opposizione de qua la ha Parte_1 escluso totalmente che sia pervenuto nella sua sfera di conoscenza il titolo in forma integrale ed esecutiva.
Circostanza quest'ultima che non risulta smentita, stante la contumacia dell'opposta e la conseguente mancata acquisizione della prova del titolo notificato
(allegazione probatoria necessariamente ricadente sull'opposta), a differenza della prova della notificazione dell'ingiunzione di pagamento che – invece – risultava essere stata trasmessa alla società opponente e, dunque, da quest'ultima ritualmente versata in atti.
Per tale motivo l'opposizione va accolta, restando assorbiti gli ulteriori motivi sollevati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte opposta, tenuto conto dei parametri minimi individuati con riferimento ai giudizi del valore di cui alla domanda.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione, dichiarando la nullità dell'atto di pignoramento presso terzi opposto;
2. Condanna il alla refusione delle spese processuali in favore della CP_1 ricorrente che si liquidano complessivamente in euro Parte_1
2.540,00 oltre spese generali al 15%, Iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Viterbo, il 21.11.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Micaela PIREDDA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
Il Tribunale, in funzione di Giudice Unico, nella persona della dott.ssa Micaela
PIREDDA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 1222 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 vertente
T R A
(P.I. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Cutigni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale
Opponente
E
in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso nel CP_1 precedente grado di giudizio dal Sindaco p.t. - pec: Email_1
Opposta - contumace
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c. – fase di merito
CONCLUSIONI
All'udienza del 30.10.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa, il Procuratore della opponente ha insistito per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento del provvedimento impugnato;
la causa
è stata trattenuta in decisione, con i termini di cui all'art. 281 sexies, comma 3,
c.p.c. per il deposito della sentenza.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
Con ricorso in riassunzione ritualmente notificato al con pec del CP_1
26.07.2024, la ha introdotto nei termini di legge la fase di Parte_1 merito dell'opposizione promossa nell'ambito della procedura RGE n. 311-1/2024, decisa con ordinanza del 14.06.2024 con la quale - verificata la rituale notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza e in accoglimento delle ragioni dell'opposizione - veniva sospesa la procedura esecutiva avviata nei confronti del ricorrente, rilevato che parte opposta non si era costituita e che non risultava documentata la notifica del titolo azionato.
La a fondamento dell'opposizione, aveva eccepito la Parte_1 nullità del pignoramento presso terzi per omessa notifica dell'atto presupposto, non essendo mai stata notificato all'opponente l'avviso di accertamento, pur richiamato nell'atto di pignoramento presso terzi.
Deduceva, in particolare, l'opponente:
- che in data 22.03.2024 riceveva la notifica a mezzo pec del provvedimento di pignoramento dei crediti verso terzi n. 2024/16695 del 22.03.2024, con il quale veniva richiesto al debitore e a tutti gli istituti di credito italiani il pagamento della somma di euro 17.383,21 asseritamente dovuta in ragione dell'avviso di accertamento n. 5662/2014 del 25.10.2019;
- che, con istanza di accesso agli atti presentata in data 25.03.2024, veniva richiesto al la copia delle relate attestanti la notifica CP_1 dell'avviso di accertamento n. 5662/2014 del 25.10.2019 (asseritamente notificato in data 05.11.2019) e della intimazione di pagamento n. 20230834000000493 (notificata in data 26.04.2023);
- che, a riscontro di detta istanza, non veniva fornita la prova dell'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento, bensì della sola ingiunzione di pagamento;
- che, in ogni caso, stante anche l'assenza di notifica del titolo, la annualità
2014 era da considerarsi non più accertabile in quanto prescritta.
Alla prima udienza di comparizione delle parti, tenutasi in data 28.11.2024, parte ricorrente si riportava al contenuto del ricorso e chiedeva l'accoglimento della domanda e la dichiarazione di contumacia di parte resistente, non costituitasi in giudizio.
Il Giudice, accertata la regolarità delle notifiche e dichiarata la contumacia di parte resistente all'udienza del 30.10.2025, invitava parte ricorrente alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale, riservando il deposito della sentenza nei termini di cui all'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
Inquadrata la doglianza relativa alla mancata notificazione del titolo esecutivo nell'alveo dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2, c.p.c., vertendo essa sulla regolarità formale dell'atto di precetto e, dunque, sul quomodo dell'azione esecutiva, e rilevata la sua tempestività (essendo stato depositato il ricorso in opposizione ad esecuzione ed atti esecutivi in data 09.04.2024), se ne evidenzia la relativa fondatezza.
In particolare, con l'opposizione de qua l'opponente ha, in via preliminare, contestato l'omessa notificazione nei suoi confronti del titolo esecutivo costituito dall'avviso di accertamento n. 5662/2014 del 25.10.2019, in virtù del quale veniva dapprima a lui notificata in data 26.04.2023 intimazione di pagamento n.
20230834000000493 e, successivamente, atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. 2024/16695 in data 22.03.2024.
Notificazione dell'avviso di accertamento della quale evidenziava non esservi prova, considerato anche che il creditore procedente ( riscontrava CP_1
l'istanza di accesso agli atti del allegando unicamente la notifica Pt_1 dell'intimazione di pagamento ma non, per l'appunto, la notifica dell'avviso di accertamento n. 5662/2014 del 25.10.2019, notifica richiamata nel pignoramento come asseritamente avvenuta in data 05.11.2019, ma di cui il creditore CP_1 non ha mai fornito prova né nella fase esecutiva né nella fase di merito, essendo rimasto contumace in tutte le fasi del giudizio.
Orbene, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la sanatoria della nullità conseguente all'omessa o irregolare notificazione del titolo esecutivo ai sensi dell'art. 479 c.p.c. può determinarsi solo nel caso in cui la proposizione dell'opposizione dimostri - comunque - che lo scopo della disposizione è stato raggiunto, nel senso che (anche al di là della regolarità del relativo procedimento notificatorio) risulti che il titolo spedito in forma esecutiva sia comunque integralmente pervenuto, prima o contestualmente alla notificazione del precetto, nella sfera di conoscenza del debitore;
laddove l'opposizione sia invece proposta a seguito della regolare notificazione dell'atto di precetto, e lo sia per far valere l'invalidità di quest'ultimo derivante dalla omessa o irregolare notificazione del titolo in forma esecutiva, la nullità potrebbe dirsi sanata per raggiungimento dello scopo esclusivamente nel caso in cui, unitamente all'atto di precetto, risultasse notificata una copia dello stesso titolo esecutivo con la relativa formula esecutiva.
Viceversa, “va esclusa in radice la possibilità di ipotizzare una sanatoria per raggiungimento dello scopo, in virtù della semplice e mera proposizione dell'opposizione avverso il precetto, in quanto tale, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., in caso di omessa notificazione del titolo, mentre la possibilità che la sanatoria operi direttamente con riguardo ai vizi di nullità della notificazione del titolo potrà operare, purché quest'ultimo sia comunque pervenuto nella sfera di conoscenza del debitore, in forma integrale ed esecutiva, in forza del procedimento di notificazione irregolare
o viziato” (cfr. Cass. 19440/2019).
Ebbene, nel caso di specie l'opponente ha dedotto l'omessa notificazione nei suoi confronti del titolo esecutivo (avviso di accertamento n. 5662/2014 del 25.10.2019, richiamato nell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. 2024/16695 del
22.03.2024); dunque, con l'opposizione de qua la ha Parte_1 escluso totalmente che sia pervenuto nella sua sfera di conoscenza il titolo in forma integrale ed esecutiva.
Circostanza quest'ultima che non risulta smentita, stante la contumacia dell'opposta e la conseguente mancata acquisizione della prova del titolo notificato
(allegazione probatoria necessariamente ricadente sull'opposta), a differenza della prova della notificazione dell'ingiunzione di pagamento che – invece – risultava essere stata trasmessa alla società opponente e, dunque, da quest'ultima ritualmente versata in atti.
Per tale motivo l'opposizione va accolta, restando assorbiti gli ulteriori motivi sollevati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte opposta, tenuto conto dei parametri minimi individuati con riferimento ai giudizi del valore di cui alla domanda.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione, dichiarando la nullità dell'atto di pignoramento presso terzi opposto;
2. Condanna il alla refusione delle spese processuali in favore della CP_1 ricorrente che si liquidano complessivamente in euro Parte_1
2.540,00 oltre spese generali al 15%, Iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Viterbo, il 21.11.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Micaela PIREDDA