TRIB
Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 11/03/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE LAVORO
Nella persona del giudice, dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 2652/2023 R.G., promosso da
rappresentato e difeso dall'Avv.to Monica Nanfa Parte_1
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Palermo in
Piazza Leoni n.49, giusta procura in atti;
- ricorrente- contro
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1
elettivamente domiciliato in Palermo in Via Gen. Laurana n. 59 presso l'Avvocatura Distrettuale rappresentato e difeso dall'avv. Rosaria
Ciancimino giusta procura generale del Notar di Roma;
Persona_1
- resistente-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.07.2023, il ricorrente indicato in epigrafe conveniva d'urgenza l' , esponendo: Controparte_2
- di avere presentato, in data 15.12.2021, domanda di pensione anticipata quota 100, con decorrenza dall'01.07.2022, a seguito delle dimissioni dal servizio prestato alle dipendenze del comune di Palermo, con la qualifica di istruttore amministrativo, dal 03.07.1992 sino al
30.06.2022;
- di avere inoltrato, a seguito di richiesta di chiarimenti, i versamenti relativi alla contribuzione determinante ai fini della liquidazione della pensione, per il periodo in cui aveva prestato attività lavorativa come operaio presso il comune di (dal 08.06.1981 al Controparte_3
25.08.1981);
- di aver ricevuto una nota in data 30.03.2022, con la quale l gli CP_1
comunicava la reiezione della domanda di pensione per il seguente motivo: “nel suo conto assicurativo non è presente contribuzione utile al diritto nella gestione FPLD (fondo pensione lavoratori dipendenti)”;
- di avere, allo stesso tempo, provveduto a depositare presso la competente sede di Palermo i Mod.01/M relativi agli anni CP_1
1981/1982 e di avere reiterato, in data 13.05.2022, la domanda di pensione anticipata, ancora una volta rigettata in data 03.08.2022 per la mancanza del requisito contributivo (stante il mancato accredito della contribuzione relativa all'istanza di riscatto);
- di aver richiesto, al fine di superare la presunta mancata contribuzione, il riscatto dei periodi contributivi prestati presso il
Comune di dal 08.06.1981 al 25.08.1981 e dal Controparte_3
05.01.1982 al 08.01.1982 non definitiva dall'ente previdenziale “in quanto in attesa di istruzioni operative al riguardo”;
- di avere inoltrato in data 18.11.2022 ricorso al Comitato provinciale rimasto privo di adeguato riscontro. CP_1
- di aver proposto ricorso ex art.700 c.p.c., in data 19.04.2023, rigettato con ordinanza dell'08.06.2023 per difetto del requisito del “periculum in mora”.
Concludeva, pertanto, chiedendo di “Accogliere il presente ricorso dichiarando nullo e/o illegittimo il provvedimento di mancato accoglimento della domanda di pensione anticipata quota 100 presentata dal sig. per giusta causa, e, per l'effetto, Parte_1
condannare l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1
riconoscimento del diritto alla pensione anticipata quota 100 ed alla corresponsione in favore del ricorrente di quanto dovutogli a titolo di indennità di fine rapporto, con riconoscimento del diritto alla pensione per aver raggiunto i requisiti previsti dalla legge, quindi il diritto alla mensilità, oltre oneri accessori se dovuti, a decorrere dal 01.07.2022 il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria. In via del tutto subordinata
Nel caso di denegato accoglimento del primo motivo, riconoscere all'odierno ricorrente il diritto al riscatto dei periodi contributivi per la costituzione della rendita vitalizia, al fine di poter raggiungere i requisiti previsti all'ottenimento del diritto alla pensione con decorrenza dal
01.07.2022. 3. Con condanna dell' alle spese e competenze CP_1
difensive in distrazione al sottoscritto difensore anticipatario”.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'ente previdenziale, eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice adito e contestando, nel merito, la fondatezza del ricorso, del quale, pertanto, chiedeva il rigetto.
La causa, istruita documentalmente, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 17.12.2024 per il deposito di note.
*** ** ***
In via preliminare, deve ritenersi infondata l'eccezione inerente al difetto di giurisdizione formulata dall in memoria, atteso che, CP_1
come noto, “appartiene alla giurisdizione ordinaria la controversia tra un ente pubblico e un ente previdenziale e avente ad oggetto la sussistenza e l'entità dell'obbligo contributivo, essendo la controversia non strettamente attinente al diritto alla pensione (soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti), ma al rapporto di provvista inerente all'obbligazione contributiva previdenziale tra l'ente datore di lavoro e l'ente previdenziale (cfr., fra le tante, Cass. S.U. n. 26641/2009).
*** ** ***
Ciò posto, nel merito, il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
Difetta, infatti, la prova della sussistenza del requisito contributivo minimo necessario per ottenere la prestazione pensionistica richiesta.
L' nelle note del 30.03.2022 e del 03.08.2022 ha evidenziato che: CP_1
“… non risulta contribuzione utile al diritto nella gestione FPLD …”.
Ciò che, in dettaglio, risulta privo di adeguata copertura contributiva è il periodo compreso fra l'8.6.1981 ed il 25.8.1981.
Orbene, a fronte della specifica eccezione di parte convenuta era onere del ricorrente dimostrare il possesso del requisito contributivo previsto dalla legge per l'accesso alla chiesta prestazione pensionistica;
era, quindi, onere del lavoratore dimostrare che, anche per il suddetto anno, il proprio datore di lavoro avesse versato regolarmente i contributi.
Tale prova, però, non è stata adeguatamente fornita.
Dall'estratto conto analitico depositato dall si evince con CP_1
chiarezza che relativamente all'anno 1981 non si evincono contributi utili ai fini del diritto alla pensione.
A risultato identico si perviene analizzando l'estratto contributivo depositato dal ricorrente.
Per quanto, infatti, possa ritenersi sufficientemente provato, sulla scorta dell'attestazione del Comune di prodotta in Controparte_3
giudizio (all. 4 fascicolo parte ricorrente), l'effettivo espletamento da parte del ricorrente di attività lavorativa, nell'anno 1981, alle dipendenze della Comune , ciò che difetta è proprio Controparte_4
la prova che questo abbia regolarmente assolto al proprio onere contributivo. In assenza di tale prova (che giova ribadirlo era onere dello stesso fornire) la domanda azionata dal lavoratore non può trovare accoglimento.
Quanto alla domanda subordinata inerente il riscatto dei periodi contributivi per la costituzione della rendita vitalizia, al fine di poter raggiungere i requisiti previsti all'ottenimento del diritto alla pensione con decorrenza dal 01.07.2022, la stessa non merita accoglimento per le motivazioni di seguito esposte.
Preliminarmente, occorre precisare che, nel caso che occupa, non può trovare applicazione quanto previsto dal D.L. 4/2019, convertito in legge (L. 26/2019), che consente di uscire prima dal lavoro: si tratta della cosiddetta pace contributiva.
Con tale misura si permette ai lavoratori interessati, di riscattare ai fini pensionistici, i periodi che non hanno copertura contributiva. Detti periodi per essere riscattati devono essere intermedi ad altri.
Per il periodo scoperto da contributi si intende un periodo della carriera del lavoratore, in cui non sono stati versati contributi, nemmeno quelli figurativi. E questo strumento è un valido aiuto per quanti necessitano di contribuzione per poter rientrare in una delle tante misure previdenziali previste dal nostro ordinamento, o per aumentare semplicemente il proprio montante contributivo.
Grazie a questa misura, i lavoratori possono riscattare sino a un massimo di 5 anni di contributi, così da raggiungere l'anzianità di servizio per andare in pensione.
Detta facoltà non può essere esercitata per riscattare periodi per i quali il datore di lavoro abbia omesso il versamento dei contributi (si dovrà, in tal caso, procedere alla costituzione della rendita vitalizia) ed inoltre non potrà essere utilizzata per integrare i 38 anni di contributi utili per l'uscita con la cd. quota 100. Accade, talvolta, che, per alcuni periodi di lavoro svolto, il datore di lavoro si sia "dimenticato" di versare i relativi contributi previdenziali.
Si tratta di un fatto abbastanza grave perché produrrà un danno irreversibile per il lavoratore che spesso si accorge della sorpresa solo una volta raggiunta l'età pensionabile quando controlla il proprio estratto conto previdenziale. Quando ormai l'omissione contributiva risulta prescritta e, quindi, nulla può essere più chiesto al datore di lavoro.
Per arginare gli effetti negativi per il lavoratore, soggetto debole del rapporto, l'ordinamento consente di non subire interamente le conseguenze dell'inadempimento del datore: l'articolo 13 della legge
1338/1962 ha introdotto, infatti, la facoltà di riscatto di questi periodi in misura pari alla pensione o alla quota di pensione adeguata che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione contributi omessi.
Tale procedura, denominata tecnicamente costituzione della rendita vitalizia consente, in sostanza, di non perdere ai fini pensionistici i periodi per i quali il datore di lavoro non ha adempiuto ai suoi obblighi contributivi.
Si noti che la procedura in questione riguarda solo la contribuzione omessa e prescritta, cioè quella superiore, di regola, a cinque anni a ritroso dall'insorgenza dell'obbligo contributivo per il datore.
Nell'ambito, infatti, del termine di prescrizione di cinque anni, i contributi non versati dal datore di lavoro vengono garantiti dal principio di automaticità delle prestazioni grazie al quale l'accredito della posizione previdenziale dell'assicurato avviene automaticamente a carico dell il quale potrà rivalersi sul datore di lavoro che ha CP_1
effettuato l'omissione contributiva.
Per quanto riguarda i termini per la presentazione della domanda, non
è prevista alcuna forma di decadenza dalla facoltà di riscatto, né è vietata la presentazione di successive domande, anche per lo stesso periodo di lavoro, nei casi in cui quelle precedenti non abbiano trovato accoglimento.
Questione dibattuta in giurisprudenza è quella delle prove da produrre per esercitare l'indicata facoltà.
A tal fine, l'articolo 13 della legge 1338/1962 prevede che il rapporto di lavoro deve risultare da documenti di data certa, dai quali possano evincersi l'effettiva esistenza e la durata del rapporto stesso, nonchè la misura della retribuzione corrisposta al lavoratore.
La norma in questione è stata oggetto di censura da parte della Corte
Costituzionale, la quale, con la sentenza n. 568/1989, ha dichiarato incostituzionale l'articolo 13 della legge 1338/1962, nella parte in cui, salva la necessità della prova scritta sull'esistenza del rapporto di lavoro da fornirsi dal lavoratore, non consente di provare altrimenti la durata dello stesso e l'ammontare della retribuzione (Circolare n. CP_1
183/1990).
Attualmente, pertanto, la necessità della prova scritta deve essere limitata a dimostrare i fatti da cui desumere la quantificazione del rapporto e l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, mentre sia la durata che la retribuzione corrisposta possono essere provati con ogni mezzo.
Nel caso de quo, il ricorrente ha solo dimostrato di avere prestato attività lavorativa con la qualifica di operaio, nel periodo 08.06.1981-
25.08.1981 e 04.01.1982-08.01.1982 nel cantiere gestito dal
[...]
, ma non ha fornito alcuna prova dell'ulteriore Controparte_5
requisito richiesto dalla normativa richiamata circa la “misura della retribuzione corrisposta al lavoratore”.
Pertanto, poiché per la costituzione della rendita vitalizia occorre fornire prova certa dalla quale possa evincersi l'effettiva esistenza e la durata del rapporto stesso, nonché la misura della retribuzione corrisposta al lavoratore (Cass. 14416 del 27 maggio 2019), e detta prova non è stata fornita, il ricorso, anche sotto tale profilo, non può trovare accoglimento.
In termini conclusivi, il ricorso va respinto.
Sussistono giusti motivi, connessi alla peculiarità della fattispecie, per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- compensa per intero le spese di lite.
Così deciso, all'esito della scadenza del termine del 17.12.2024 per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c..
Il Giudice del Lavoro
Giorgia Marcatajo
Nella persona del giudice, dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 2652/2023 R.G., promosso da
rappresentato e difeso dall'Avv.to Monica Nanfa Parte_1
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Palermo in
Piazza Leoni n.49, giusta procura in atti;
- ricorrente- contro
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1
elettivamente domiciliato in Palermo in Via Gen. Laurana n. 59 presso l'Avvocatura Distrettuale rappresentato e difeso dall'avv. Rosaria
Ciancimino giusta procura generale del Notar di Roma;
Persona_1
- resistente-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.07.2023, il ricorrente indicato in epigrafe conveniva d'urgenza l' , esponendo: Controparte_2
- di avere presentato, in data 15.12.2021, domanda di pensione anticipata quota 100, con decorrenza dall'01.07.2022, a seguito delle dimissioni dal servizio prestato alle dipendenze del comune di Palermo, con la qualifica di istruttore amministrativo, dal 03.07.1992 sino al
30.06.2022;
- di avere inoltrato, a seguito di richiesta di chiarimenti, i versamenti relativi alla contribuzione determinante ai fini della liquidazione della pensione, per il periodo in cui aveva prestato attività lavorativa come operaio presso il comune di (dal 08.06.1981 al Controparte_3
25.08.1981);
- di aver ricevuto una nota in data 30.03.2022, con la quale l gli CP_1
comunicava la reiezione della domanda di pensione per il seguente motivo: “nel suo conto assicurativo non è presente contribuzione utile al diritto nella gestione FPLD (fondo pensione lavoratori dipendenti)”;
- di avere, allo stesso tempo, provveduto a depositare presso la competente sede di Palermo i Mod.01/M relativi agli anni CP_1
1981/1982 e di avere reiterato, in data 13.05.2022, la domanda di pensione anticipata, ancora una volta rigettata in data 03.08.2022 per la mancanza del requisito contributivo (stante il mancato accredito della contribuzione relativa all'istanza di riscatto);
- di aver richiesto, al fine di superare la presunta mancata contribuzione, il riscatto dei periodi contributivi prestati presso il
Comune di dal 08.06.1981 al 25.08.1981 e dal Controparte_3
05.01.1982 al 08.01.1982 non definitiva dall'ente previdenziale “in quanto in attesa di istruzioni operative al riguardo”;
- di avere inoltrato in data 18.11.2022 ricorso al Comitato provinciale rimasto privo di adeguato riscontro. CP_1
- di aver proposto ricorso ex art.700 c.p.c., in data 19.04.2023, rigettato con ordinanza dell'08.06.2023 per difetto del requisito del “periculum in mora”.
Concludeva, pertanto, chiedendo di “Accogliere il presente ricorso dichiarando nullo e/o illegittimo il provvedimento di mancato accoglimento della domanda di pensione anticipata quota 100 presentata dal sig. per giusta causa, e, per l'effetto, Parte_1
condannare l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1
riconoscimento del diritto alla pensione anticipata quota 100 ed alla corresponsione in favore del ricorrente di quanto dovutogli a titolo di indennità di fine rapporto, con riconoscimento del diritto alla pensione per aver raggiunto i requisiti previsti dalla legge, quindi il diritto alla mensilità, oltre oneri accessori se dovuti, a decorrere dal 01.07.2022 il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria. In via del tutto subordinata
Nel caso di denegato accoglimento del primo motivo, riconoscere all'odierno ricorrente il diritto al riscatto dei periodi contributivi per la costituzione della rendita vitalizia, al fine di poter raggiungere i requisiti previsti all'ottenimento del diritto alla pensione con decorrenza dal
01.07.2022. 3. Con condanna dell' alle spese e competenze CP_1
difensive in distrazione al sottoscritto difensore anticipatario”.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'ente previdenziale, eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice adito e contestando, nel merito, la fondatezza del ricorso, del quale, pertanto, chiedeva il rigetto.
La causa, istruita documentalmente, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 17.12.2024 per il deposito di note.
*** ** ***
In via preliminare, deve ritenersi infondata l'eccezione inerente al difetto di giurisdizione formulata dall in memoria, atteso che, CP_1
come noto, “appartiene alla giurisdizione ordinaria la controversia tra un ente pubblico e un ente previdenziale e avente ad oggetto la sussistenza e l'entità dell'obbligo contributivo, essendo la controversia non strettamente attinente al diritto alla pensione (soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti), ma al rapporto di provvista inerente all'obbligazione contributiva previdenziale tra l'ente datore di lavoro e l'ente previdenziale (cfr., fra le tante, Cass. S.U. n. 26641/2009).
*** ** ***
Ciò posto, nel merito, il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
Difetta, infatti, la prova della sussistenza del requisito contributivo minimo necessario per ottenere la prestazione pensionistica richiesta.
L' nelle note del 30.03.2022 e del 03.08.2022 ha evidenziato che: CP_1
“… non risulta contribuzione utile al diritto nella gestione FPLD …”.
Ciò che, in dettaglio, risulta privo di adeguata copertura contributiva è il periodo compreso fra l'8.6.1981 ed il 25.8.1981.
Orbene, a fronte della specifica eccezione di parte convenuta era onere del ricorrente dimostrare il possesso del requisito contributivo previsto dalla legge per l'accesso alla chiesta prestazione pensionistica;
era, quindi, onere del lavoratore dimostrare che, anche per il suddetto anno, il proprio datore di lavoro avesse versato regolarmente i contributi.
Tale prova, però, non è stata adeguatamente fornita.
Dall'estratto conto analitico depositato dall si evince con CP_1
chiarezza che relativamente all'anno 1981 non si evincono contributi utili ai fini del diritto alla pensione.
A risultato identico si perviene analizzando l'estratto contributivo depositato dal ricorrente.
Per quanto, infatti, possa ritenersi sufficientemente provato, sulla scorta dell'attestazione del Comune di prodotta in Controparte_3
giudizio (all. 4 fascicolo parte ricorrente), l'effettivo espletamento da parte del ricorrente di attività lavorativa, nell'anno 1981, alle dipendenze della Comune , ciò che difetta è proprio Controparte_4
la prova che questo abbia regolarmente assolto al proprio onere contributivo. In assenza di tale prova (che giova ribadirlo era onere dello stesso fornire) la domanda azionata dal lavoratore non può trovare accoglimento.
Quanto alla domanda subordinata inerente il riscatto dei periodi contributivi per la costituzione della rendita vitalizia, al fine di poter raggiungere i requisiti previsti all'ottenimento del diritto alla pensione con decorrenza dal 01.07.2022, la stessa non merita accoglimento per le motivazioni di seguito esposte.
Preliminarmente, occorre precisare che, nel caso che occupa, non può trovare applicazione quanto previsto dal D.L. 4/2019, convertito in legge (L. 26/2019), che consente di uscire prima dal lavoro: si tratta della cosiddetta pace contributiva.
Con tale misura si permette ai lavoratori interessati, di riscattare ai fini pensionistici, i periodi che non hanno copertura contributiva. Detti periodi per essere riscattati devono essere intermedi ad altri.
Per il periodo scoperto da contributi si intende un periodo della carriera del lavoratore, in cui non sono stati versati contributi, nemmeno quelli figurativi. E questo strumento è un valido aiuto per quanti necessitano di contribuzione per poter rientrare in una delle tante misure previdenziali previste dal nostro ordinamento, o per aumentare semplicemente il proprio montante contributivo.
Grazie a questa misura, i lavoratori possono riscattare sino a un massimo di 5 anni di contributi, così da raggiungere l'anzianità di servizio per andare in pensione.
Detta facoltà non può essere esercitata per riscattare periodi per i quali il datore di lavoro abbia omesso il versamento dei contributi (si dovrà, in tal caso, procedere alla costituzione della rendita vitalizia) ed inoltre non potrà essere utilizzata per integrare i 38 anni di contributi utili per l'uscita con la cd. quota 100. Accade, talvolta, che, per alcuni periodi di lavoro svolto, il datore di lavoro si sia "dimenticato" di versare i relativi contributi previdenziali.
Si tratta di un fatto abbastanza grave perché produrrà un danno irreversibile per il lavoratore che spesso si accorge della sorpresa solo una volta raggiunta l'età pensionabile quando controlla il proprio estratto conto previdenziale. Quando ormai l'omissione contributiva risulta prescritta e, quindi, nulla può essere più chiesto al datore di lavoro.
Per arginare gli effetti negativi per il lavoratore, soggetto debole del rapporto, l'ordinamento consente di non subire interamente le conseguenze dell'inadempimento del datore: l'articolo 13 della legge
1338/1962 ha introdotto, infatti, la facoltà di riscatto di questi periodi in misura pari alla pensione o alla quota di pensione adeguata che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione contributi omessi.
Tale procedura, denominata tecnicamente costituzione della rendita vitalizia consente, in sostanza, di non perdere ai fini pensionistici i periodi per i quali il datore di lavoro non ha adempiuto ai suoi obblighi contributivi.
Si noti che la procedura in questione riguarda solo la contribuzione omessa e prescritta, cioè quella superiore, di regola, a cinque anni a ritroso dall'insorgenza dell'obbligo contributivo per il datore.
Nell'ambito, infatti, del termine di prescrizione di cinque anni, i contributi non versati dal datore di lavoro vengono garantiti dal principio di automaticità delle prestazioni grazie al quale l'accredito della posizione previdenziale dell'assicurato avviene automaticamente a carico dell il quale potrà rivalersi sul datore di lavoro che ha CP_1
effettuato l'omissione contributiva.
Per quanto riguarda i termini per la presentazione della domanda, non
è prevista alcuna forma di decadenza dalla facoltà di riscatto, né è vietata la presentazione di successive domande, anche per lo stesso periodo di lavoro, nei casi in cui quelle precedenti non abbiano trovato accoglimento.
Questione dibattuta in giurisprudenza è quella delle prove da produrre per esercitare l'indicata facoltà.
A tal fine, l'articolo 13 della legge 1338/1962 prevede che il rapporto di lavoro deve risultare da documenti di data certa, dai quali possano evincersi l'effettiva esistenza e la durata del rapporto stesso, nonchè la misura della retribuzione corrisposta al lavoratore.
La norma in questione è stata oggetto di censura da parte della Corte
Costituzionale, la quale, con la sentenza n. 568/1989, ha dichiarato incostituzionale l'articolo 13 della legge 1338/1962, nella parte in cui, salva la necessità della prova scritta sull'esistenza del rapporto di lavoro da fornirsi dal lavoratore, non consente di provare altrimenti la durata dello stesso e l'ammontare della retribuzione (Circolare n. CP_1
183/1990).
Attualmente, pertanto, la necessità della prova scritta deve essere limitata a dimostrare i fatti da cui desumere la quantificazione del rapporto e l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, mentre sia la durata che la retribuzione corrisposta possono essere provati con ogni mezzo.
Nel caso de quo, il ricorrente ha solo dimostrato di avere prestato attività lavorativa con la qualifica di operaio, nel periodo 08.06.1981-
25.08.1981 e 04.01.1982-08.01.1982 nel cantiere gestito dal
[...]
, ma non ha fornito alcuna prova dell'ulteriore Controparte_5
requisito richiesto dalla normativa richiamata circa la “misura della retribuzione corrisposta al lavoratore”.
Pertanto, poiché per la costituzione della rendita vitalizia occorre fornire prova certa dalla quale possa evincersi l'effettiva esistenza e la durata del rapporto stesso, nonché la misura della retribuzione corrisposta al lavoratore (Cass. 14416 del 27 maggio 2019), e detta prova non è stata fornita, il ricorso, anche sotto tale profilo, non può trovare accoglimento.
In termini conclusivi, il ricorso va respinto.
Sussistono giusti motivi, connessi alla peculiarità della fattispecie, per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- compensa per intero le spese di lite.
Così deciso, all'esito della scadenza del termine del 17.12.2024 per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c..
Il Giudice del Lavoro
Giorgia Marcatajo