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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/02/2025, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11553/2024
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice Franco Caroleo, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11553 del Ruolo Generale per l'anno 2024
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Goffredo Iaquinandi. Parte_1
OPPONENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Maria Di Controparte_1
Guida.
OPPOSTA
E
in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Mario Roberto Tarzia. CP_2
OPPOSTO
E
, in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Maria Buffoni. CP_3
OPPOSTO
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. la parte opponente ha chiesto:
“
1. IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE, accertata e dichiarata la sussistenza delle condizioni di legge, concedere, anche inaudita altera parte, stante l'urgenza, la sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato;
2. Nel merito, accogliere il ricorso e per l'effetto dichiarare l'annullamento dell'atto impugnato, relativamente ai crediti previdenziali, con conseguente ordine al Concessionario opposto di provvedere alla cancellazione dell'iscrizione ipotecaria nella parte relativa alla Cartella n.06820220062714575000, nonché agli Avvisi di addebito n.
36820220025717247000;
3. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario
1 ”.
Costituitesi con memorie difensive, le parti opposte in epigrafe hanno sostenuto l'infondatezza dell'opposizione.
***
1. Con un unico motivo di doglianza la parte opponente ha impugnato l'iscrizione ipotecaria effettuata con nota n.87421/15636 del 28/06/2024, sostenendone l'illegittimità per mancata notifica della comunicazione preventiva prevista dall'art. 77, comma 2-bis, d.P.R. n. 602/1973.
2. Tuttavia, la censura proposta in questa sede non coglie nel segno, essendo stato provato dall
[...]
che la notifica della comunicazione preventiva è avvenuta regolarmente via Controparte_1 pec (all. nn. da 4.1. a 4.3. alla memoria).
3. Sul punto, non si ravvisano problematiche sulla modalità di notifica, tenuto conto che l'art. 60-ter
d.P.R. n. 602/1973 consente espressamente la notifica via pec di atti, provvedimenti e comunicazioni.
Inoltre, il comma 3 dell'articolo richiamato prevede che “se il domicilio digitale al quale è stato effettuato l'invio risulta saturo, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito del secondo tentativo, la casella di posta elettronica o il servizio di recapito certificato qualificato risultano saturi, oppure se il domicilio digitale al quale è stato effettuato l'invio non risulta valido o attivo:
…
b) … la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società Info Camere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni”.
E, nel caso in esame, risultano rispettati tutti gli adempimenti così indicati, atteso che la comunicazione preventiva di causa è stata depositata telematicamente, in data 04/07/2023 nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa, tenuto conto che nei due precedenti tentativi di invio telematico il domicilio dell'opponente era risultato saturo (“casella piena”).
4. Tanto basta a respingere l'opposizione.
5. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
- RIGETTA il ricorso;
- CONDANNA la parte opponente al pagamento, in favore dell' , Controparte_1 delle spese processuali, che determina in complessivi euro 3.300,00 per compensi di avvocato oltre
IVA, CPA e rimborso ex art. 2 d.m. n. 55/2014;
2 - CONDANNA la parte opponente al pagamento, in favore dell' delle spese processuali, che CP_2 determina in complessivi euro 3.300,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2
d.m. n. 55/2014;
- CONDANNA la parte opponente al pagamento, in favore dell' , delle spese processuali, che CP_3 determina in complessivi euro 3.300,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2
d.m. n. 55/2014.
Milano, 13.02.2025
Il giudice
Franco Caroleo
3
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice Franco Caroleo, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11553 del Ruolo Generale per l'anno 2024
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Goffredo Iaquinandi. Parte_1
OPPONENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Maria Di Controparte_1
Guida.
OPPOSTA
E
in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Mario Roberto Tarzia. CP_2
OPPOSTO
E
, in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Maria Buffoni. CP_3
OPPOSTO
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. la parte opponente ha chiesto:
“
1. IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE, accertata e dichiarata la sussistenza delle condizioni di legge, concedere, anche inaudita altera parte, stante l'urgenza, la sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato;
2. Nel merito, accogliere il ricorso e per l'effetto dichiarare l'annullamento dell'atto impugnato, relativamente ai crediti previdenziali, con conseguente ordine al Concessionario opposto di provvedere alla cancellazione dell'iscrizione ipotecaria nella parte relativa alla Cartella n.06820220062714575000, nonché agli Avvisi di addebito n.
36820220025717247000;
3. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario
1 ”.
Costituitesi con memorie difensive, le parti opposte in epigrafe hanno sostenuto l'infondatezza dell'opposizione.
***
1. Con un unico motivo di doglianza la parte opponente ha impugnato l'iscrizione ipotecaria effettuata con nota n.87421/15636 del 28/06/2024, sostenendone l'illegittimità per mancata notifica della comunicazione preventiva prevista dall'art. 77, comma 2-bis, d.P.R. n. 602/1973.
2. Tuttavia, la censura proposta in questa sede non coglie nel segno, essendo stato provato dall
[...]
che la notifica della comunicazione preventiva è avvenuta regolarmente via Controparte_1 pec (all. nn. da 4.1. a 4.3. alla memoria).
3. Sul punto, non si ravvisano problematiche sulla modalità di notifica, tenuto conto che l'art. 60-ter
d.P.R. n. 602/1973 consente espressamente la notifica via pec di atti, provvedimenti e comunicazioni.
Inoltre, il comma 3 dell'articolo richiamato prevede che “se il domicilio digitale al quale è stato effettuato l'invio risulta saturo, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito del secondo tentativo, la casella di posta elettronica o il servizio di recapito certificato qualificato risultano saturi, oppure se il domicilio digitale al quale è stato effettuato l'invio non risulta valido o attivo:
…
b) … la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società Info Camere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni”.
E, nel caso in esame, risultano rispettati tutti gli adempimenti così indicati, atteso che la comunicazione preventiva di causa è stata depositata telematicamente, in data 04/07/2023 nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa, tenuto conto che nei due precedenti tentativi di invio telematico il domicilio dell'opponente era risultato saturo (“casella piena”).
4. Tanto basta a respingere l'opposizione.
5. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
- RIGETTA il ricorso;
- CONDANNA la parte opponente al pagamento, in favore dell' , Controparte_1 delle spese processuali, che determina in complessivi euro 3.300,00 per compensi di avvocato oltre
IVA, CPA e rimborso ex art. 2 d.m. n. 55/2014;
2 - CONDANNA la parte opponente al pagamento, in favore dell' delle spese processuali, che CP_2 determina in complessivi euro 3.300,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2
d.m. n. 55/2014;
- CONDANNA la parte opponente al pagamento, in favore dell' , delle spese processuali, che CP_3 determina in complessivi euro 3.300,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2
d.m. n. 55/2014.
Milano, 13.02.2025
Il giudice
Franco Caroleo
3