Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/05/2025, n. 1792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1792 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott. Enzo Davide Ruffo, all'udienza del 09.05.2025, a seguito della discussione orale, disposta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1975/2023 R.G. proposta da
rappresentato e difeso dagli avv.ti Walter Parte_1
Creaco, Fortunato Creaco e Simona Manna, giusta procura in atti;
-parte attrice- contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, _1 rappresentata e difesa dall'avv. Maria Verena Giannini, giusta procura in atti;
-parte convenuta- nonché contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Donvito, giusta procura in atti;
-parte convenuta- avente ad oggetto: azione di risoluzione del contratto per inadempimento.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 09.05.2025, che qui si ha per trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
1-Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.,
1
I.
2-Con atto di citazione, notificato in data 25.01.2023,
, dopo aver allegato: Parte_1
1) di aver acquistato in data 29.07.2016, presso l'esercente
Design Trading s.r.l., due divani ed una poltrona di marca
Natuzzi Divani & Divani by Natuzzi, sottoscrivendo l'ordine di commissione per un ammontare di € 6.500,00;
2) di aver stipulato, contestualmente al suddetto acquisto con l' un contratto di finanziamento, Controparte_2 finalizzato all'acquisto della merce a marchio _1
3) in data 08.10.2016 il venditore aveva tentato la consegna dei suddetti divani;
4) la suddetta consegna era stata, tuttavia, rifiutata, presentando i divani dei vizi e dei difetti di qualità;
5) l'esercente, dopo aver riconosciuto l'esistenza dei vizi, denunciati dall'attore aveva provveduto a sostituire la merce viziata;
6) anche i nuovi divani presentavano, tuttavia, dei vizi evidenti;
ha convenuto in giudizio la e l' _1 CP_2
, chiedendo di:
[...]
a) dichiarare il contratto stipulato tra l'odierno attore e la Design Trading SRL, risolto, per non aver
l'esercente adempiuto ai suoi obblighi di garanzia;
b) per l'effetto e in ogni caso dichiarare risolto il collegato contratto di finanziamento stipulato con la
in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., condannandola alla ripetizione di tutte le somme già versate dall'attore in forza del predetto contratto;
c) Condannare le parti convenute anche in solido al pagamento delle spese processuali.
I.
3-Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il
05.06.2023, si è costituita la eccependo, in via _1
2 preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo, in via gradata e nel merito, il rigetto dell'avversa domanda, con vittoria di spese e di competenze del giudizio.
I.
4-Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data
08.06.2023, si è, infine, costituita la Controparte_2 eccependo, in via preliminare, l'incompetenza per territorio del
Tribunale di Bari, in favore di quello di Catania e chiedendo, in via gradata e nel merito, il rigetto dell'avversa domanda, con vittoria di spese e di competenze del giudizio.
I.
5-Rigettata dal Tribunale con ordinanza del 19.12.2023,
l'eccezione di incompetenza per territorio, sollevata dall'
[...]
le cui motivazioni si abbiano per integralmente CP_2 trascritte e richiamate e in assenza di attività istruttoria, all'odierna udienza, sulle conclusioni precisate come da verbale, esaurita la discussione orale, il Giudice si è riservato per la decisione, ex art. 281 sexies, ultimo, comma c.p.c.
II.
1-L'esame delle questioni sollevate dalle parti va svolto secondo il loro ordine logico-giuridico.
II.
2-Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, sollevata dalla _1 in relazione alla domanda attorea di risoluzione del contratto, concluso tra il e la Design Trading s.r.l. Pt_1
II.
3-L'eccezione è fondata.
II.
4-Rimarcato, in particolare, che, come si legge testualmente nelle conclusioni formulate nell'atto di citazione, il ha Pt_1 chiesto di “dichiarare il contratto stipulato tra l'odierno attore
e la Design Trading SRL, risolto, per non aver l'esercente adempiuto ai suoi obblighi di garanzia” è evidente che la _1 essendo estranea, in base alla stessa prospettazione della parte attrice, al rapporto contrattuale di cui il chiede la Pt_1 risoluzione, è priva di legittimazione passiva.
II.
5-In accoglimento dell'eccezione della , deve _1 essere, pertanto, dichiarato il difetto di legittimazione passiva della stessa, in relazione alla domanda di risoluzione del contratto, concluso dall'attore con la Design Trading s.r.l.
3 III.
1-Dal rigetto di tale domanda consegue necessariamente il rigetto della domanda di risoluzione del contratto di finanziamento, concluso dall'attore con l' Controparte_2
III.
2-Rilevato, in particolare, che l'attore, ha fondato la domanda di risoluzione del contratto di finanziamento, stipulato con la sul presupposto che lo stesso fosse Controparte_2 funzionalmente collegato al contratto di compravendita, concluso con la Design Trading s.r.l., deve evidenziarsi che, non potendo il
Tribunale dichiarare, in assenza della Design Trading s.r.l., non citata dall'attore, a monte, la risoluzione del contratto di vendita, non può conseguentemente pronunciare, a valle, la risoluzione del collegato contratto di finanziamento.
IV.
1-Le spese processuali seguono la soccombenza, nei rapporti processuali tra l'attore e la convenuta _1
IV.
2-Alla liquidazione degli onorari occorre procedere ai sensi del D.M. 10.03.2014 n. 55, (aggiornati al D.M. n°147 del 2022), assumendo come scaglione di riferimento, quella determinato dal valore della domanda presentata nei confronti della , _1 pari ad € 6.500,00.
IV.
3-Alla liquidazione degli onorari del procedimento di istruzione preventiva, si procede in base al seguente prospetto con la precisazione che l'estrema semplicità delle questioni giuridiche trattate giustifica la riduzione del 50% degli onorari.
SCAGLIONE APPLICABILE: da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00
Parte_2
[...]
919,00 -50% 459,50
[...]
Introduttiva 777,00 -50% 388,50
Trattazione 1.680,00 -50% 840,00
Decisoria 1.701,00 -50% 850,50
Totale € 2.538,50
IV.
4-Per quanto riguarda, invece, la regolamentazione nelle spese, nei rapporti tra il e la Pt_1 Controparte_2 considerato che, a fronte del rigetto dell'eccezione di incompetenza per territorio, sollevata dalla convenuta, è stata, altresì,
4 rigettata la domanda di risoluzione del contratto, formulata dall'attore nei confronti della sussistendo Controparte_2 soccombenza reciproca, le stesse possono essere integralmente compensate tra le parti ex art. 92, comma 2, c.p.c.
P.q.m.
il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande, presentate da con atto di citazione, notificato il Parte_3
25.01.2023, da , nei confronti della Parte_3 _1
e della disattesa ogni contraria istanza, così Controparte_2 provvede:
A. RIGETTA l'eccezione di incompetenza per territorio, sollevata dalla;
Controparte_2
B. DICHIARA il difetto di legittimazione passiva della _1
, in relazione alla domanda attorea di risoluzione del
[...] contratto, concluso tra l'attore e la DESIGN TRADING S.R.L.;
C. RIGETTA la domanda di risoluzione del contratto di finanziamento, concluso tra l'attore e la Controparte_2
D. CONDANNA al pagamento, in favore della Parte_3
delle spese processuali, che liquida in € _1
2.538,50, per onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. MARIA VERENA GIANNINI, dichiaratosi anticipatario;
E. COMPENSA integralmente le spese, nei rapporti processuali tra e la Parte_3 Controparte_2
Così deciso in Bari, addì 09.05.2025.
Il Giudice
Enzo Davide Ruffo
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