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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 19/09/2025, n. 883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 883 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DEL 19 SETTEMBRE 2025
N.R.G. 2163/2025
All'udienza del 19 Settembre 2025, tenuta dal G.O.P.
Dott.ssa Maria Domenica Romeo, alle ore 10:02 viene chiamata la causa di cui in epigrafe che viene celebrata, ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c., mediante collegamento audio/video sulla piattaforma Teams, giusto decreto del
10 Settembre 2025.
Sono presenti:
- L'Avv. Francesca Iannace per il ricorrente, collegata tramite piattaforma teams;
- L'Avv. Alfonso Lamberti per collegato tramite CP_1
piattaforma teams;
- L'Avv. Raffaele Vita per per delega dell'avv. A. CP_2
Laganà, collegato tramite piattaforma teams;
Il G.O.P.
Verificata l'idoneità audio/video del collegamento, invita i difensori delle parti a precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa. I difensori delle parti precisano quindi le conclusioni riportandosi a quanto chiesto, dedotto ed eccepito nei rispettivi atti difensivi e verbali processuali.
L'Avv. Iannace disconosce la firma relativa alle ricevute di ritorno degli atti interruttivi allegati da in CP_1
quanto, non ricevuti dal ricorrente.
I procuratori danno atto di rinunciare al collegamento successivo per la lettura della sentenza.
Alle ore 10:10, il G.O.P.
Si ritira in camera di consiglio disponendo la sospensione del collegamento audio/video e informando le parti che lo stesso sarà ripristinato dopo le ore 14,00 per la lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza pronunciata a norma dell'art. 429 c.p.c.;
Alle ore 14:45 viene ripristinato il collegamento audio/video.
Nessuno è presente.
Il G.O.P.
Dà lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza pronunciata a norma dell'art. 429 c.p.c.
Alle ore 14,59;
Il G.O.P.
Terminata la lettura di quanto sopra,
Dispone
La chiusura del collegamento audio/video e dell'udienza.
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, in persona del GOP Avv. Maria
D. Romeo, all'udienza del 19/09/2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n.
RG 2185/2025 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall' Avv. Parte_1
Francesca Iannace, giusta procura in atti;
ricorrente
E
in Controparte_3
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alfonso Lamberti;
resistente
E
3 , in persona del suo L. R. pro-tempore, CP_2
rappresentato e difeso dagli avv. ti A. M. Laganà e D.
C. Adornato;
resistente
Oggetto: ricorso avverso intimazione di pagamento.
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore 14:46 dei seguenti,
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30/06/25, ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione udienza, promuoveva Parte_1
opposizione avverso la intimazione pagamento ex art
50 D.P.R. 602-73 n. 094 2025 9002763388/000, limitatamente cartelle esattoriali n. ri
39420170004208168000, di €. 2.326,41,
39420180000948202000, per un importo di €
1.393,03 e 09420080000248465000, di 1.399,52.
Il ricorrente eccepiva la mancata notifica degli atti prodromici e la prescrizione del credito vantato dall , ai sensi dell'art. 3, comma 9, Legge n. CP_2
335/1995, in quanto, sarebbero decorsi oltre cinque anni, dalla data di presunta notifica delle suddette cartelle, senza, che, venisse posto in essere un idoneo atto, interruttivo della prescrizione.
4 Chiedeva, pertanto, che, venisse dichiarato estinto il diritto dell'Ente impositore e dell
[...]
a riscuotere la somma riportata Controparte_3
negli atti opposti e, per l'effetto, annullate sia la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria che le cartelle di pagamento sottese.
Si costituivano in giudizio i resistenti, che, deducevano, il difetto di legittimazione e la definitività della cartella di pagamento per decorrenza del termine perentorio di cui all'art. 24 del d.lgs 46/99. Non essendo proposta l'impugnazione nei 40 giorni successivi alla notifica della cartella, quest'ultima era divenuta titolo irretrattabile. Per tal motivo non era possibile far valere, sotto forma di opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc, motivi di merito.
Una volta divenuta intangibile la pretesa contributiva per effetto della mancata proposizione dell'opposizione alla cartella, non è più soggetto ad estinzione per prescrizione il diritto alla contribuzione previdenziale di che trattasi e ciò che può prescriversi è soltanto l'azione diretta all'esecuzione del titolo formatosi. ed , inoltre, CP_4 CP_1
deducevano entrambi il difetto di legittimazione passiva.
Chiedevano, pertanto, che, la domanda venisse rigettata perché infondata in fatto ed in diritto.
5 In primo luogo, esaminando l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, la stessa è da ritenersi infondata, atteso che, nel caso di specie, parte ricorrente eccepisce questioni inerenti al merito, cioè la prescrizione della pretesa contributiva per omissione dell'attività di riscossione, per cui, l'Ente impositore deve ritenersi legittimato passivo.
Quanto al Concessionario della Riscossione, la circostanza che, lo stesso, abbia preso posizione in ordine al merito, contestando l'eccezione di prescrizione, nel contempo, allegando l'esistenza di atti interruttivi del termine prescrizionale, in forza della posizione processuale tenuta, va dato atto della tacita rinuncia alla sollevata eccezione di difetto di legittimazione passiva.
Esaminando, poi, l'eccezione, secondo cui la cartella
è divenuta ormai titolo irretrattabile per mancata opposizione entro il termine perentorio di cui all'art. 24 del D.lgs 46/1999, la stessa non può ritenersi fondata, ciò in quanto, se è vero che l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999 prevede che il contribuente deve proporre opposizione entro il termine di 40 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento e l'inutile decorso di questo termine comporta l'incontrovertibilità del provvedimento e, dal punto di vista processuale, l'inammissibilità dell'opposizione.
6 E' vero anche che, spirato il termine di cui si tratta senza che il contribuente abbia proposto opposizione, il credito iscritto a ruolo si consolida e non è più contestabile, neppure con un'azione di accertamento negativo o di opposizione all'esecuzione.
Ma è altrettanto vero che se nell'eventuale giudizio di opposizione tardivamente introdotto viene in rilievo un fatto estintivo sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo, qual è la sopravvenuta prescrizione del credito contributivo, esso deve essere rilevato d'ufficio dal giudizio, vertendosi in materia sottratta alla disponibilità delle parti.
Va, invece, disattesa, in quanto, inammissibile l'eccezione sollevata all'odierno verbale dal ricorrente ed inerente l'irregolarità della notifica degli atti opposti, atteso, che, è da considerarsi una opposizione ex art. 617 c.p.c., che è stata proposta oltre il termine perentorio dei 20 giorni dalla notifica dell'intimazione opposta, avvenuta in data 28 Aprile
2025, come documentato da CP_1
Passando al merito della questione il ricorrente eccepisce l'estinzione della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione per il decorso del termine di cinque anni come previsto dalla legge 335/95, in quanto dalla data di notifica delle cartelle di pagamento alla data di notifica dell'intimazione di pagamento era intercorso un tempo superiore a
7 cinque anni, senza che fosse posto in essere alcun atto interruttivo.
Ed invero, ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, L.
335/95, le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà, a decorrere dal 1° gennaio 1996 si prescrivono in 5 anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o suoi superstiti, mentre tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in 5 anni a decorrere dall'entrata in vigore della legge (17.08.95). I nuovi termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della legge 335/95, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente.
In particolare, la Suprema Corte in tema di prescrizione contributiva ha fissato i seguenti principi, ai quali questo giudice ritiene di dover aderire: “in materia di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, la disciplina di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, si interpreta nel senso che: a) per i contributi successivi alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995, mentre
8 diviene quinquennale dal 1 gennaio 1996; b) parimenti per i contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge, la prescrizione diviene quinquennale dal 1 gennaio
1996; tuttavia il termine decennale permane ove, entro il 31 dicembre 1995, siano stati compiuti dall'Istituto atti interruttivi, ovvero siano iniziate, durante la vigenza della precedente disciplina, procedure per il recupero dell' evasione contributiva;
c) la sospensione triennale della prescrizione, di cui al D.L. n. 463 del 1983, art. 2, comma 19, convertito con modificazioni nella L. n. 638 del 1983, è stata soppressa dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma
10, con effetto dall'entrata in vigore della legge stessa, ma continua ad applicarsi qualora, prima del
17 agosto 1995, siano stati emessi atti interruttivi o avviate procedure, come disposto dalla seconda parte dell'art. 3 cit., comma 10.” (Cass. n.
4672/2006).
Ed il termine prescrizione di cinque anni applicabile alle cartelle di pagamento è stato di recente confermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 23397/2016.
La Corte ha ritenuto che la mancata impugnazione della cartella di non è sufficiente perCP_5
consentire la trasformazione del termine di prescrizione, da breve a decennale, questo perché la
9 cartella è un atto amministrativo che non può acquisire efficacia di giudicato.
La cartella di non può essere paragonata ad CP_5
un provvedimento giudiziale definitivo, pertanto,
l'art. 2953 c.c. non può essere applicato.
Invece, tale conversione produce effetti nei casi di definitività di sentenze, di decreti ingiuntivi o di sentenze o decreti penali di condanna.
Più precisamente, nella suddetta sentenza si legge
“la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lg. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della
c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve
(nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9
e 10, della legge n. 335 del 1995 in quello ordinario
(decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato”.
Considerando a questo punto il caso di specie, si rileva che la cartella 39420170004208168000 – periodi 3/2014, 2-3-4/2016 – risulta notificata il
10 18.01.2018 – la n. 39420180000948202000 – periodo 3/2017 – risulta pervenuta il 29.06.2018 e la n. 39420190000844665000, periodo 3/2018, è stata notificata il 26.06.2019. L Controparte_3
ha allegato quale atto interruttivo, per
[...]
tutti gli atti opposti, l' intimazione di pagamento nr.
09420219000982619000, notificata in data
6.11.2021, a mani dello stesso ricorrente, come da copia della stessa e della relativa relata in atti.
Conseguentemente il credito non può considerarsi prescritto, tenuto conto anche della data di notifica dell'intimazione opposta, pervenuta il 28 Aprile 2025, nel rispetto del termine di prescrizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice del
Lavoro, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione ed istanza disattesa, così provvede:
1) Dichiara attuale ed esigibile il credito opposto;
2) Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, in favore dei resistenti che, liquida in €. 652,50 cadauno, oltre accessori di legge, ove dovuti.
Così deciso in Palmi, lì 19 settembre 2025.
Il G.O.P.
11 Maria D. Romeo
12
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DEL 19 SETTEMBRE 2025
N.R.G. 2163/2025
All'udienza del 19 Settembre 2025, tenuta dal G.O.P.
Dott.ssa Maria Domenica Romeo, alle ore 10:02 viene chiamata la causa di cui in epigrafe che viene celebrata, ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c., mediante collegamento audio/video sulla piattaforma Teams, giusto decreto del
10 Settembre 2025.
Sono presenti:
- L'Avv. Francesca Iannace per il ricorrente, collegata tramite piattaforma teams;
- L'Avv. Alfonso Lamberti per collegato tramite CP_1
piattaforma teams;
- L'Avv. Raffaele Vita per per delega dell'avv. A. CP_2
Laganà, collegato tramite piattaforma teams;
Il G.O.P.
Verificata l'idoneità audio/video del collegamento, invita i difensori delle parti a precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa. I difensori delle parti precisano quindi le conclusioni riportandosi a quanto chiesto, dedotto ed eccepito nei rispettivi atti difensivi e verbali processuali.
L'Avv. Iannace disconosce la firma relativa alle ricevute di ritorno degli atti interruttivi allegati da in CP_1
quanto, non ricevuti dal ricorrente.
I procuratori danno atto di rinunciare al collegamento successivo per la lettura della sentenza.
Alle ore 10:10, il G.O.P.
Si ritira in camera di consiglio disponendo la sospensione del collegamento audio/video e informando le parti che lo stesso sarà ripristinato dopo le ore 14,00 per la lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza pronunciata a norma dell'art. 429 c.p.c.;
Alle ore 14:45 viene ripristinato il collegamento audio/video.
Nessuno è presente.
Il G.O.P.
Dà lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza pronunciata a norma dell'art. 429 c.p.c.
Alle ore 14,59;
Il G.O.P.
Terminata la lettura di quanto sopra,
Dispone
La chiusura del collegamento audio/video e dell'udienza.
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, in persona del GOP Avv. Maria
D. Romeo, all'udienza del 19/09/2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n.
RG 2185/2025 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall' Avv. Parte_1
Francesca Iannace, giusta procura in atti;
ricorrente
E
in Controparte_3
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alfonso Lamberti;
resistente
E
3 , in persona del suo L. R. pro-tempore, CP_2
rappresentato e difeso dagli avv. ti A. M. Laganà e D.
C. Adornato;
resistente
Oggetto: ricorso avverso intimazione di pagamento.
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore 14:46 dei seguenti,
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30/06/25, ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione udienza, promuoveva Parte_1
opposizione avverso la intimazione pagamento ex art
50 D.P.R. 602-73 n. 094 2025 9002763388/000, limitatamente cartelle esattoriali n. ri
39420170004208168000, di €. 2.326,41,
39420180000948202000, per un importo di €
1.393,03 e 09420080000248465000, di 1.399,52.
Il ricorrente eccepiva la mancata notifica degli atti prodromici e la prescrizione del credito vantato dall , ai sensi dell'art. 3, comma 9, Legge n. CP_2
335/1995, in quanto, sarebbero decorsi oltre cinque anni, dalla data di presunta notifica delle suddette cartelle, senza, che, venisse posto in essere un idoneo atto, interruttivo della prescrizione.
4 Chiedeva, pertanto, che, venisse dichiarato estinto il diritto dell'Ente impositore e dell
[...]
a riscuotere la somma riportata Controparte_3
negli atti opposti e, per l'effetto, annullate sia la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria che le cartelle di pagamento sottese.
Si costituivano in giudizio i resistenti, che, deducevano, il difetto di legittimazione e la definitività della cartella di pagamento per decorrenza del termine perentorio di cui all'art. 24 del d.lgs 46/99. Non essendo proposta l'impugnazione nei 40 giorni successivi alla notifica della cartella, quest'ultima era divenuta titolo irretrattabile. Per tal motivo non era possibile far valere, sotto forma di opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc, motivi di merito.
Una volta divenuta intangibile la pretesa contributiva per effetto della mancata proposizione dell'opposizione alla cartella, non è più soggetto ad estinzione per prescrizione il diritto alla contribuzione previdenziale di che trattasi e ciò che può prescriversi è soltanto l'azione diretta all'esecuzione del titolo formatosi. ed , inoltre, CP_4 CP_1
deducevano entrambi il difetto di legittimazione passiva.
Chiedevano, pertanto, che, la domanda venisse rigettata perché infondata in fatto ed in diritto.
5 In primo luogo, esaminando l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, la stessa è da ritenersi infondata, atteso che, nel caso di specie, parte ricorrente eccepisce questioni inerenti al merito, cioè la prescrizione della pretesa contributiva per omissione dell'attività di riscossione, per cui, l'Ente impositore deve ritenersi legittimato passivo.
Quanto al Concessionario della Riscossione, la circostanza che, lo stesso, abbia preso posizione in ordine al merito, contestando l'eccezione di prescrizione, nel contempo, allegando l'esistenza di atti interruttivi del termine prescrizionale, in forza della posizione processuale tenuta, va dato atto della tacita rinuncia alla sollevata eccezione di difetto di legittimazione passiva.
Esaminando, poi, l'eccezione, secondo cui la cartella
è divenuta ormai titolo irretrattabile per mancata opposizione entro il termine perentorio di cui all'art. 24 del D.lgs 46/1999, la stessa non può ritenersi fondata, ciò in quanto, se è vero che l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999 prevede che il contribuente deve proporre opposizione entro il termine di 40 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento e l'inutile decorso di questo termine comporta l'incontrovertibilità del provvedimento e, dal punto di vista processuale, l'inammissibilità dell'opposizione.
6 E' vero anche che, spirato il termine di cui si tratta senza che il contribuente abbia proposto opposizione, il credito iscritto a ruolo si consolida e non è più contestabile, neppure con un'azione di accertamento negativo o di opposizione all'esecuzione.
Ma è altrettanto vero che se nell'eventuale giudizio di opposizione tardivamente introdotto viene in rilievo un fatto estintivo sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo, qual è la sopravvenuta prescrizione del credito contributivo, esso deve essere rilevato d'ufficio dal giudizio, vertendosi in materia sottratta alla disponibilità delle parti.
Va, invece, disattesa, in quanto, inammissibile l'eccezione sollevata all'odierno verbale dal ricorrente ed inerente l'irregolarità della notifica degli atti opposti, atteso, che, è da considerarsi una opposizione ex art. 617 c.p.c., che è stata proposta oltre il termine perentorio dei 20 giorni dalla notifica dell'intimazione opposta, avvenuta in data 28 Aprile
2025, come documentato da CP_1
Passando al merito della questione il ricorrente eccepisce l'estinzione della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione per il decorso del termine di cinque anni come previsto dalla legge 335/95, in quanto dalla data di notifica delle cartelle di pagamento alla data di notifica dell'intimazione di pagamento era intercorso un tempo superiore a
7 cinque anni, senza che fosse posto in essere alcun atto interruttivo.
Ed invero, ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, L.
335/95, le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà, a decorrere dal 1° gennaio 1996 si prescrivono in 5 anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o suoi superstiti, mentre tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in 5 anni a decorrere dall'entrata in vigore della legge (17.08.95). I nuovi termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della legge 335/95, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente.
In particolare, la Suprema Corte in tema di prescrizione contributiva ha fissato i seguenti principi, ai quali questo giudice ritiene di dover aderire: “in materia di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, la disciplina di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, si interpreta nel senso che: a) per i contributi successivi alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995, mentre
8 diviene quinquennale dal 1 gennaio 1996; b) parimenti per i contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge, la prescrizione diviene quinquennale dal 1 gennaio
1996; tuttavia il termine decennale permane ove, entro il 31 dicembre 1995, siano stati compiuti dall'Istituto atti interruttivi, ovvero siano iniziate, durante la vigenza della precedente disciplina, procedure per il recupero dell' evasione contributiva;
c) la sospensione triennale della prescrizione, di cui al D.L. n. 463 del 1983, art. 2, comma 19, convertito con modificazioni nella L. n. 638 del 1983, è stata soppressa dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma
10, con effetto dall'entrata in vigore della legge stessa, ma continua ad applicarsi qualora, prima del
17 agosto 1995, siano stati emessi atti interruttivi o avviate procedure, come disposto dalla seconda parte dell'art. 3 cit., comma 10.” (Cass. n.
4672/2006).
Ed il termine prescrizione di cinque anni applicabile alle cartelle di pagamento è stato di recente confermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 23397/2016.
La Corte ha ritenuto che la mancata impugnazione della cartella di non è sufficiente perCP_5
consentire la trasformazione del termine di prescrizione, da breve a decennale, questo perché la
9 cartella è un atto amministrativo che non può acquisire efficacia di giudicato.
La cartella di non può essere paragonata ad CP_5
un provvedimento giudiziale definitivo, pertanto,
l'art. 2953 c.c. non può essere applicato.
Invece, tale conversione produce effetti nei casi di definitività di sentenze, di decreti ingiuntivi o di sentenze o decreti penali di condanna.
Più precisamente, nella suddetta sentenza si legge
“la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lg. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della
c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve
(nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9
e 10, della legge n. 335 del 1995 in quello ordinario
(decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato”.
Considerando a questo punto il caso di specie, si rileva che la cartella 39420170004208168000 – periodi 3/2014, 2-3-4/2016 – risulta notificata il
10 18.01.2018 – la n. 39420180000948202000 – periodo 3/2017 – risulta pervenuta il 29.06.2018 e la n. 39420190000844665000, periodo 3/2018, è stata notificata il 26.06.2019. L Controparte_3
ha allegato quale atto interruttivo, per
[...]
tutti gli atti opposti, l' intimazione di pagamento nr.
09420219000982619000, notificata in data
6.11.2021, a mani dello stesso ricorrente, come da copia della stessa e della relativa relata in atti.
Conseguentemente il credito non può considerarsi prescritto, tenuto conto anche della data di notifica dell'intimazione opposta, pervenuta il 28 Aprile 2025, nel rispetto del termine di prescrizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice del
Lavoro, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione ed istanza disattesa, così provvede:
1) Dichiara attuale ed esigibile il credito opposto;
2) Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, in favore dei resistenti che, liquida in €. 652,50 cadauno, oltre accessori di legge, ove dovuti.
Così deciso in Palmi, lì 19 settembre 2025.
Il G.O.P.
11 Maria D. Romeo
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