Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VIII, sentenza 24/02/2026, n. 1177
CGT1
Sentenza 24 febbraio 2026

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  • Accolto
    Omessa notifica atto presupposto

    Il giudice ritiene che l'eccezione relativa all'intervenuta prescrizione delle pretese sia fondata. L'avviso di intimazione, pur interrompendo la prescrizione, non è un atto previsto tra quelli impugnabili obbligatoriamente ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 546/1992. Pertanto, il ricorrente non aveva l'onere di impugnare tale avviso per far valere la prescrizione maturata tra la notifica degli atti originari e l'avviso di intimazione. Alla data dell'avviso, la prescrizione era ampiamente maturata.

  • Accolto
    Prescrizione del credito tributario

    Il giudice ritiene che l'eccezione relativa all'intervenuta prescrizione delle pretese sia fondata. L'avviso di intimazione, pur interrompendo la prescrizione, non è un atto previsto tra quelli impugnabili obbligatoriamente ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 546/1992. Pertanto, il ricorrente non aveva l'onere di impugnare tale avviso per far valere la prescrizione maturata tra la notifica degli atti originari e l'avviso di intimazione. Alla data dell'avviso, la prescrizione era ampiamente maturata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VIII, sentenza 24/02/2026, n. 1177
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 1177
    Data del deposito : 24 febbraio 2026

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