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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VIII, sentenza 24/02/2026, n. 1177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1177 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1177/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
RAMPULLA RITA, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4133/2025 depositato il 27/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - ES
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2952023003366742000 TARSU/TIA 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 967/2026 depositato il 23/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato al Reg. Gen. Ric. n. 4133/25 Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, propone ricorso contro l'Ag. Entrate - RI - ES e l'Resistente_1 spa in liquidazione avverso la cartella di pagamento descritta in epigrafe per RS /Tia anno 2007.
Deduce a fondamento l'omessa notifica dell'atto presupposto e, comunque, la prescrizione del credito tributario.
L' ADER nel costituirsi nel presente giudizio, eccepisce l'inammissibilità del ricorso, ex art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992, per mancata impugnazione dell'atto presupposto.
Eccepisce inoltre il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento alle fasi precedenti la notifica della cartella di pagamento impugnata.
L'Resistente_1, nel costituirsi nel presente giudizio, conferma la legittimità del proprio operato. All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
Coglie nel segno l'eccezione relativa all'intervenuta prescrizione delle pretese.
Nel caso in esame l'avviso di intimazione dell'Resistente_1 Banca_1, infatti, un sollecito di pagamento e, in quanto tale, è idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione;
tuttavia, non è un atto previsto tra quelli di cui all'art.19 del D. Lgs 31 dicembre 1992 n. 546, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione.
Nella fattispecie, il ricorrente non aveva l'onere di impugnare l'avviso di intimazione per far valere l'eventuale prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione delle originarie e quella di notificazione dell'avviso di intimazione Resistente_1.
A quella data, stante l'anno di riferimento dei crediti tributari, la prescrizione era ampiamente maturata e fondatamente dunque è stata eccepita in questa sede (V. Cass. n.16743 del 2024)
Ritiene il giudice, mutando il precedente orientamento applicato inizialmente in fattispecie similari, che l'intimazione di pagamento dell'Resistente_1 in esame integri, però, un atto "atipico", in quanto non ricompreso nell'elencazione di cui al citato art.19 d.lgs 546/92, e quindi impugnabile solo in via meramente facoltativa;
ciò in adesione alla pacifica giurisprudenza, secondo cui ciascun atto recante una presesa tributaria ancorchè non ricompreso in tale elencazione è comunque impugnabile, sia pure facoltativamente;
(cfr. Sez. U,
Ordinanza n. 10672 del 11.05.2009 e , ultimamente, Cass. Civ, Sez. 5 , Ordinanza n. 11481 del 8.04.2022).
L'avviso di intimazione notificato dall'Resistente_1 costituisce, infatti, in senso tecnico solo un sollecito di pagamento e, in quanto tale, è idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione, ma non è un atto previsto tra quelli di cui all'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione.
Nella fattispecie, il ricorrente non aveva dunque l'onere d'impugnare il primo avviso di intimazione per fare valere l'eventuale prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione delle originarie e quella di notificazione del primo avviso di intimazione.
A quella data, stante l'anno di riferimento dei crediti tributari, la prescrizione era ampiamente maturata e fondatamente dunque è stata eccepita in questa sede (v. Cass. n. 16743 del 2024).
Non conduce a diverso opinamento sul punto l'arresto di Cass. n. 6436 del 2025, che ha riaffermato l'orientamento secondo cui l'intimazione di pagamento emessa dall'agente della riscossione ex art. 50 c. 2
d.P.R. n. 602 del 1973 è un atto riconducibile al novero degli atti tipizzati contemplati dall'art. 19 d.lgs. 546/92, in quanto equiparabile all'avviso di mora, con la conseguenza che, qualora il contribuente non impugni tempestivamente l'intimazione, eccependo l'intervenuta prescrizione del debito tributario, la pretesa si consolida e l'eccezione di prescrizione diventa inammissibile .
Ed invero, in ormai numerosi arresti, questa Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado ha espresso il convincimento – cui questo Giudice intende dare continuità ─ che non sia predicabile una assimilazione della “intimazione” emessa dall'ATO, citata nella cartella impugnata nella presente sede e prodotta dall'ente impositore, agli avvisi di mora ex art. 19 lett. e) d.lgs. 546/92: difatti non si è quivi al cospetto di un atto della riscossione successivo alla notifica della cartella, bensì di un atto emesso dall'ente titolare del credito tributario, preliminare e prodromico all'iscrizione a ruolo.
L'intimazione di cui si discorre, dunque, condivide con l'intimazione ex art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602 del
1973, solo il nome ma non la sostanza né la natura giuridica.
Il ricorso deve pertanto essere accolto con il conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ES Sez. 8, in composizione monocratica, accoglie il ricorso. Condanna le parti resistenti in solido al pagamento delle spese del giudizio, in favore della parte ricorrente, che quantifica in complessivi euro 150,00 oltre oneri ed accessori dovuti per legge, da liquidarsi in favore del procuratore antistatario. Così deciso in ES lì 19.02.2026 Il Giudice
Monocratico Dott.ssa IT PU
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
RAMPULLA RITA, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4133/2025 depositato il 27/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - ES
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2952023003366742000 TARSU/TIA 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 967/2026 depositato il 23/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato al Reg. Gen. Ric. n. 4133/25 Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, propone ricorso contro l'Ag. Entrate - RI - ES e l'Resistente_1 spa in liquidazione avverso la cartella di pagamento descritta in epigrafe per RS /Tia anno 2007.
Deduce a fondamento l'omessa notifica dell'atto presupposto e, comunque, la prescrizione del credito tributario.
L' ADER nel costituirsi nel presente giudizio, eccepisce l'inammissibilità del ricorso, ex art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992, per mancata impugnazione dell'atto presupposto.
Eccepisce inoltre il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento alle fasi precedenti la notifica della cartella di pagamento impugnata.
L'Resistente_1, nel costituirsi nel presente giudizio, conferma la legittimità del proprio operato. All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
Coglie nel segno l'eccezione relativa all'intervenuta prescrizione delle pretese.
Nel caso in esame l'avviso di intimazione dell'Resistente_1 Banca_1, infatti, un sollecito di pagamento e, in quanto tale, è idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione;
tuttavia, non è un atto previsto tra quelli di cui all'art.19 del D. Lgs 31 dicembre 1992 n. 546, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione.
Nella fattispecie, il ricorrente non aveva l'onere di impugnare l'avviso di intimazione per far valere l'eventuale prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione delle originarie e quella di notificazione dell'avviso di intimazione Resistente_1.
A quella data, stante l'anno di riferimento dei crediti tributari, la prescrizione era ampiamente maturata e fondatamente dunque è stata eccepita in questa sede (V. Cass. n.16743 del 2024)
Ritiene il giudice, mutando il precedente orientamento applicato inizialmente in fattispecie similari, che l'intimazione di pagamento dell'Resistente_1 in esame integri, però, un atto "atipico", in quanto non ricompreso nell'elencazione di cui al citato art.19 d.lgs 546/92, e quindi impugnabile solo in via meramente facoltativa;
ciò in adesione alla pacifica giurisprudenza, secondo cui ciascun atto recante una presesa tributaria ancorchè non ricompreso in tale elencazione è comunque impugnabile, sia pure facoltativamente;
(cfr. Sez. U,
Ordinanza n. 10672 del 11.05.2009 e , ultimamente, Cass. Civ, Sez. 5 , Ordinanza n. 11481 del 8.04.2022).
L'avviso di intimazione notificato dall'Resistente_1 costituisce, infatti, in senso tecnico solo un sollecito di pagamento e, in quanto tale, è idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione, ma non è un atto previsto tra quelli di cui all'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione.
Nella fattispecie, il ricorrente non aveva dunque l'onere d'impugnare il primo avviso di intimazione per fare valere l'eventuale prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione delle originarie e quella di notificazione del primo avviso di intimazione.
A quella data, stante l'anno di riferimento dei crediti tributari, la prescrizione era ampiamente maturata e fondatamente dunque è stata eccepita in questa sede (v. Cass. n. 16743 del 2024).
Non conduce a diverso opinamento sul punto l'arresto di Cass. n. 6436 del 2025, che ha riaffermato l'orientamento secondo cui l'intimazione di pagamento emessa dall'agente della riscossione ex art. 50 c. 2
d.P.R. n. 602 del 1973 è un atto riconducibile al novero degli atti tipizzati contemplati dall'art. 19 d.lgs. 546/92, in quanto equiparabile all'avviso di mora, con la conseguenza che, qualora il contribuente non impugni tempestivamente l'intimazione, eccependo l'intervenuta prescrizione del debito tributario, la pretesa si consolida e l'eccezione di prescrizione diventa inammissibile .
Ed invero, in ormai numerosi arresti, questa Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado ha espresso il convincimento – cui questo Giudice intende dare continuità ─ che non sia predicabile una assimilazione della “intimazione” emessa dall'ATO, citata nella cartella impugnata nella presente sede e prodotta dall'ente impositore, agli avvisi di mora ex art. 19 lett. e) d.lgs. 546/92: difatti non si è quivi al cospetto di un atto della riscossione successivo alla notifica della cartella, bensì di un atto emesso dall'ente titolare del credito tributario, preliminare e prodromico all'iscrizione a ruolo.
L'intimazione di cui si discorre, dunque, condivide con l'intimazione ex art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602 del
1973, solo il nome ma non la sostanza né la natura giuridica.
Il ricorso deve pertanto essere accolto con il conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ES Sez. 8, in composizione monocratica, accoglie il ricorso. Condanna le parti resistenti in solido al pagamento delle spese del giudizio, in favore della parte ricorrente, che quantifica in complessivi euro 150,00 oltre oneri ed accessori dovuti per legge, da liquidarsi in favore del procuratore antistatario. Così deciso in ES lì 19.02.2026 Il Giudice
Monocratico Dott.ssa IT PU