Le convenzioni determinano altresi' i compensi e i rimborsi spettanti per la gestione dei provvedimenti agevolativi. (8) ((9)) 2. Le convenzioni indicate al comma 1 possono prevedere che anche l'ente creditizio al quale per effetto della successione di cui allo stesso comma e' assegnata la gestione di un fondo pubblico di agevolazione, sia tenuto a stipulare a sua volta convenzioni con altre banche per disciplinare la concessione, a valere sul fondo, di contributi relativi a finanziamenti da queste erogati. Tali ultime convenzioni sono approvate dalla pubblica amministrazione competente.
3. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, rispettivamente costituiti o prestate a favore degli enti originari di cui al comma 1, conservano il loro grado e la loro validita' a favore delle societa' derivanti dalla trasformazione senza necessita' di alcuna formalita' o annotazione.
4. Gli organi in carica alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono entro tre mesi agli adempimenti previsti dalla legge stessa.
5. Fino alla stipula delle convenzioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni vigenti.
6. Sono abrogati l' articolo 4 della legge 22 giugno 1950, n. 445 , nonche' l'articolo 17, il sesto comma dell'articolo 34, la lettera c) del secondo comma dell'articolo 37 e i commi terzo e quarto dell'articolo 39 della legge 25 luglio 1952, n. 949 .
-------------- AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 , convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 , ha disposto (con l'art. 23-bis, comma 1) che "Le convenzioni per le concessioni relative alle agevolazioni, sovvenzioni, contributi o incentivi alle imprese artigiane, di cui all' articolo 3, comma 1, della legge 26 novembre 1993, n. 489 , ed all' articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , possono essere prorogate, con atti integrativi delle convenzioni stesse, per una sola volta e per un periodo di tempo non superiore alla meta' dell'originaria durata, con una riduzione di almeno il 5 per cento delle relative commissioni." -------------- AGGIORNAMENTO (9)
Il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 , convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 , ha disposto (con l'art. 41, comma 16-undecies) che "Le convenzioni di cui all' articolo 3, comma 1, della legge 26 novembre 1993, n. 489 , inerenti alla gestione delle residue funzioni statali in materia di sostegno alle attivita' produttive, nonche' alle imprese colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali del novembre 1994, possono essere prorogate, per motivi di pubblico interesse, non oltre il 31 dicembre 2010 con una riduzione di almeno il 10 per cento delle relative commissioni."