Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 12/02/2026, n. 1287
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Sentenza 12 febbraio 2026

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  • Accolto
    Omessa notificazione cartelle sottostanti

    Il giudice di primo grado ha ritenuto fondata la censura, annullando l'atto impositivo.

  • Accolto
    Violazione del contraddittorio e del diritto di difesa

    Il giudice di primo grado ha ritenuto fondata la censura, annullando l'atto impositivo.

  • Accolto
    Difetto di motivazione sul calcolo degli interessi

    Il giudice di primo grado ha ritenuto fondata la censura, annullando l'atto impositivo.

  • Accolto
    Inesistenza notifica intimazione a mezzo poste private

    Il giudice di primo grado ha ritenuto fondata la censura, annullando l'atto impositivo.

  • Accolto
    Violazione principio di soccombenza e applicazione restrittiva compensazione spese

    La Corte ha ritenuto fondato il motivo di appello, basandosi sul principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sull'applicazione restrittiva della compensazione delle spese come previsto dall'art. 15 D.lgs. n. 546/1992.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 12/02/2026, n. 1287
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 1287
    Data del deposito : 12 febbraio 2026

    Testo completo