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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 12/02/2026, n. 1287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1287 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1287/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 31/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
ATTINELLI MAURIZIO, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 31/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2689/2024 depositato il 31/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Porto Ulisse 51 95131 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7562/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
1 e pubblicata il 05/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320189052596405000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320189052596405000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320189052596405000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste in atti
Resistente/Appellato: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate/Riscossione di Catania emetteva intimazione di pagamento n. 293201890525964 sottesa a plurime cartelle di pagamento (n. 293201500538923 – n-29320160018043422 – n.29320170007389241) nei confronti della sig.ra Ricorrente_1, per il recupero di complessivi euro 593,01 a titolo di tassa automobilistiche- anni di imposta 2010/2011/2012.
La destinataria di tali atti proponeva ricorso eccependo: l'omessa notificazione delle cartelle sottostanti;
la violazione del contraddittorio e del diritto di difesa;
il difetto di motivazione afferente al calcolo degli interessi;
l'inesistenza della notificazione dell'intimazione avvenuta a mezzo servizio poste private.
Concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto opposto.
L'Agenzia delle Entrate/Riscossione, regolarmente citata, non si costituiva in giudizio.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania con sentenza n. 7562/2023 depositata in data 5 dicembre 2023, ritenendo fondate le censure esposte dalla contribuente, accoglieva il ricorso e compensava le spese di lite tra le parti.
Avverso tale sentenza propone appello la sig.ra Ricorrente_1, limitatamente al motivo riferito alla compensazione delle spese di rito. Chiede la riforma della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, ritiene meritevole di accoglimento l'appello proposto in ragione delle argomentazioni che seguono. E invero, considerato che nel nostro sistema ordinamentale risulta preminente il principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c. e che il Legislatore medesimo invita ad un'applicazione restrittiva della compensazione di cui all'art. 15 Dlgs n. 546/1992, legittimandone il ricorso solo nelle ipotesi tassativamente declinate, si rende oltremodo necessaria la revisione della liquidazione delle spese di lite a favore della contribuente. Nel primo grado di giudizio la sig.ra Ricorrente_1 ha avuto pienamente ragione, nel senso che la Corte di giustizia ha annullato l'intero carico tributario. A ciò deve conseguire anche la condanna alle spese di giudizio. Alla luce delle suesposte documentate argomentazioni la Corte accoglie l'appello e riforma l'impugnata sentenza limitatamente alla definizione delle spese di lite.
Le spese, poste a carico della parte soccombente ex art. 15 D.lgs. n. 546/1992, sono liquidate per il primo grado di giudizio a favore della sig.ra Ricorrente_1 in euro 250,00 oltre al contributo unificato, oltre il contributo previdenziale e Iva, se dovuti. Le spese, poste a carico della parte soccombente ex art. 15 D. lgs. n. 546/1992, sono liquidate per il secondo grado di giudizio a favore della sig.ra Ricorrente_1 in euro 300,00 oltre al contributo unificato, oltre il contributo previdenziale e Iva, se dovuti.
P.Q.M.
accoglie il ricorso proposto da Ricorrente_1 e in riforma della sentenza impugnata determina le spese come in motivazione.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 31/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
ATTINELLI MAURIZIO, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 31/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2689/2024 depositato il 31/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Porto Ulisse 51 95131 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7562/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
1 e pubblicata il 05/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320189052596405000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320189052596405000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320189052596405000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste in atti
Resistente/Appellato: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate/Riscossione di Catania emetteva intimazione di pagamento n. 293201890525964 sottesa a plurime cartelle di pagamento (n. 293201500538923 – n-29320160018043422 – n.29320170007389241) nei confronti della sig.ra Ricorrente_1, per il recupero di complessivi euro 593,01 a titolo di tassa automobilistiche- anni di imposta 2010/2011/2012.
La destinataria di tali atti proponeva ricorso eccependo: l'omessa notificazione delle cartelle sottostanti;
la violazione del contraddittorio e del diritto di difesa;
il difetto di motivazione afferente al calcolo degli interessi;
l'inesistenza della notificazione dell'intimazione avvenuta a mezzo servizio poste private.
Concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto opposto.
L'Agenzia delle Entrate/Riscossione, regolarmente citata, non si costituiva in giudizio.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania con sentenza n. 7562/2023 depositata in data 5 dicembre 2023, ritenendo fondate le censure esposte dalla contribuente, accoglieva il ricorso e compensava le spese di lite tra le parti.
Avverso tale sentenza propone appello la sig.ra Ricorrente_1, limitatamente al motivo riferito alla compensazione delle spese di rito. Chiede la riforma della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, ritiene meritevole di accoglimento l'appello proposto in ragione delle argomentazioni che seguono. E invero, considerato che nel nostro sistema ordinamentale risulta preminente il principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c. e che il Legislatore medesimo invita ad un'applicazione restrittiva della compensazione di cui all'art. 15 Dlgs n. 546/1992, legittimandone il ricorso solo nelle ipotesi tassativamente declinate, si rende oltremodo necessaria la revisione della liquidazione delle spese di lite a favore della contribuente. Nel primo grado di giudizio la sig.ra Ricorrente_1 ha avuto pienamente ragione, nel senso che la Corte di giustizia ha annullato l'intero carico tributario. A ciò deve conseguire anche la condanna alle spese di giudizio. Alla luce delle suesposte documentate argomentazioni la Corte accoglie l'appello e riforma l'impugnata sentenza limitatamente alla definizione delle spese di lite.
Le spese, poste a carico della parte soccombente ex art. 15 D.lgs. n. 546/1992, sono liquidate per il primo grado di giudizio a favore della sig.ra Ricorrente_1 in euro 250,00 oltre al contributo unificato, oltre il contributo previdenziale e Iva, se dovuti. Le spese, poste a carico della parte soccombente ex art. 15 D. lgs. n. 546/1992, sono liquidate per il secondo grado di giudizio a favore della sig.ra Ricorrente_1 in euro 300,00 oltre al contributo unificato, oltre il contributo previdenziale e Iva, se dovuti.
P.Q.M.
accoglie il ricorso proposto da Ricorrente_1 e in riforma della sentenza impugnata determina le spese come in motivazione.