Art. 31.
(Personale di leva).
1. Su richiesta del Ministro dell'interno, il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che abbia obblighi di servizio militare di leva, o che stia assolvendo i medesimi, viene lasciato a disposizione delle scuole centrali antincendi per frequentare il prescritto corso di formazione professionale.
2. Al termine del corso il personale medesimo assolvera' o completera' il servizio militare di leva.
(Personale di leva).
1. Su richiesta del Ministro dell'interno, il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che abbia obblighi di servizio militare di leva, o che stia assolvendo i medesimi, viene lasciato a disposizione delle scuole centrali antincendi per frequentare il prescritto corso di formazione professionale.
2. Al termine del corso il personale medesimo assolvera' o completera' il servizio militare di leva.