Articolo 31 della Legge 5 dicembre 1988, n. 521
Articolo 30Articolo 32
Versione
13 dicembre 1988
Art. 31.
(Personale di leva).

1. Su richiesta del Ministro dell'interno, il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che abbia obblighi di servizio militare di leva, o che stia assolvendo i medesimi, viene lasciato a disposizione delle scuole centrali antincendi per frequentare il prescritto corso di formazione professionale.
2. Al termine del corso il personale medesimo assolvera' o completera' il servizio militare di leva.
Entrata in vigore il 13 dicembre 1988