Versione
13 dicembre 1988
13 dicembre 1988
Art. 31.
(Personale di leva).
1. Su richiesta del Ministro dell'interno, il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che abbia obblighi di servizio militare di leva, o che stia assolvendo i medesimi, viene lasciato a disposizione delle scuole centrali antincendi per frequentare il prescritto corso di formazione professionale.
2. Al termine del corso il personale medesimo assolvera' o completera' il servizio militare di leva.
(Personale di leva).
1. Su richiesta del Ministro dell'interno, il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che abbia obblighi di servizio militare di leva, o che stia assolvendo i medesimi, viene lasciato a disposizione delle scuole centrali antincendi per frequentare il prescritto corso di formazione professionale.
2. Al termine del corso il personale medesimo assolvera' o completera' il servizio militare di leva.