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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 26/11/2025, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1577/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1577/2025 v.g. promossa da:
nato a [...] il [...], Parte_1 assistito e difeso dall'avv. RIPALVELLA SIMONA
e nata a [...] il Controparte_1
16/10/1974, assistita e difesa dall'avv. RIPALVELLA SIMONA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04/08/2025, e Parte_1 [...]
esponevano che, in data 23/09/2004, avevano Controparte_1 contratto matrimonio con rito civile, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di ES per ottenere la separazione personale.
All'udienza del 20/11/2025 i coniugi comparivano dinanzi al Presidente e si riportavano al ricorso introduttivo. Specificavano, inoltre, che, nelle loro intenzioni, il locale garage, oggetto del futuro trasferimento immobiliare, sarebbe stato locato dalla sig.ra e il ricavato di tale locazione avrebbe costituito CP_1
l'equivalente dell'assegno mensile dovuto dal Sig. quale contributo al Pt_1 mantenimento dei due figli. Le parti concordavano, infine, di differire il termine ultimo per la stipula dell'atto di trasferimento al 28/02/2026, anziché al
31/12/2025.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 20/11/2025);
P. Q. M.
pagina 2 di 5 Il Tribunale di ES, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come
[...] Controparte_1 segue:
O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, così come concordate ed integrate all'udienza del 20/11/2025:
1. Assegnazione della casa familiare sita in ES (PE) alla Via Lucania, n. 3 alla sig.ra con ogni arredo e pertinenza. Il Controparte_1 Parte_1 trasferirà la propria residenza presso l'abitazione di proprietà dei genitori,
[...]
e , sita in Francavilla al Mare (CH) alla Via Controparte_2 Parte_2
Barbella, n. 2;
2. Affido del figlio in modo condiviso ad entrambi i genitori i quali, Persona_1 limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. I figli continueranno a vivere stabilmente con la madre, nell'attuale casa familiare sita in ES, alla Via Lucania,
n. 3, ove conserveranno la propria residenza. Le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, alla educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della prole;
3. I tempi di frequentazione tra genitore non collocatario ed il minore saranno disciplinati come a seguire: trascorrerà con il padre tutti i week-end, dal Per_1 venerdì pomeriggio alla domenica sera. Il minore trascorrerà, alternativamente con la madre e con il padre, le festività natalizie (ripartite in due periodi: dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio): si garantirà in tal modo una alternanza che consentirà a di trascorrere un Natale con il padre ed uno con la madre. Per_1
Analogamente avverrà per le vacanze pasquali (dal Giovedì Santo al martedì
pagina 3 di 5 successivo al Lunedì dell'Angelo). Inoltre, durante le vacanze estive, Per_1 trascorrerà sia con la madre, sia con il padre, n. 15 (quindici) giorni consecutivi. I genitori si impegnano a pianificare tali permanenze con congruo anticipo, nel rispetto delle reciproche esigenze lavorative e personali e salvaguardando l'interesse della prole.
4. A titolo di mantenimento dei figli e il sig. si Per_2 Per_1 Parte_1 obbliga a trasferire in favore della sig.ra che Controparte_1 accetta, la sua quota di comproprietà dell'immobile posto nel Comune di ES
(PE) alla Via Lucania, n. 3, piano II, distinto al NCEU al foglio 23, particella 225 sub 46, Zona Cens. 1, Cat. A/2, Classe 2, Cons. 6,5 vani;
nonché la piena proprietà del locale garage sito in ES (PE) alla Via Don Bosco, n. 12, da considerarsi pertinenza dell'appartamento testé indicato, contraddistinto al NCEU del Comune di
ES (PE) alla Via Don Bosco, n. 12, piano terra, con i seguenti identificativi: foglio 23, particella 264, sub 77, Zona Cens. 1, Cat. C/6, Classe 6, Cons. 55 mq, restando vincolato all'adempimento contrattuale previsto nei contratti di mutuo versati in atti.
In ordine al locale garage, oggetto del futuro trasferimento immobiliare, i coniugi concordano che, nelle loro intenzioni, quello sarà locato dalla sig.ra e il CP_1 ricavato di tale locazione costituirà l'equivalente dell'assegno mensile dovuto dal
Sig. quale contributo al mantenimento dei due figli. Pt_1
Il sig. si obbliga a trasferire la proprietà degli immobili testé Parte_1 indicati entro e non oltre il 28 febbraio 2026.
5. I ricorrenti terranno a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo il “Protocollo relativo ai procedimenti di diritto di famiglia” del
Tribunale di ES, approvato dall'Assemblea dell'Osservatorio sulla Giustizia del circondario del Tribunale di ES nella riunione del 17.11.2020;
pagina 4 di 5 Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 20/11/2025).
Spese compensate.
Così deciso in ES il 26/11/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1577/2025 v.g. promossa da:
nato a [...] il [...], Parte_1 assistito e difeso dall'avv. RIPALVELLA SIMONA
e nata a [...] il Controparte_1
16/10/1974, assistita e difesa dall'avv. RIPALVELLA SIMONA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04/08/2025, e Parte_1 [...]
esponevano che, in data 23/09/2004, avevano Controparte_1 contratto matrimonio con rito civile, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di ES per ottenere la separazione personale.
All'udienza del 20/11/2025 i coniugi comparivano dinanzi al Presidente e si riportavano al ricorso introduttivo. Specificavano, inoltre, che, nelle loro intenzioni, il locale garage, oggetto del futuro trasferimento immobiliare, sarebbe stato locato dalla sig.ra e il ricavato di tale locazione avrebbe costituito CP_1
l'equivalente dell'assegno mensile dovuto dal Sig. quale contributo al Pt_1 mantenimento dei due figli. Le parti concordavano, infine, di differire il termine ultimo per la stipula dell'atto di trasferimento al 28/02/2026, anziché al
31/12/2025.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 20/11/2025);
P. Q. M.
pagina 2 di 5 Il Tribunale di ES, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come
[...] Controparte_1 segue:
O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, così come concordate ed integrate all'udienza del 20/11/2025:
1. Assegnazione della casa familiare sita in ES (PE) alla Via Lucania, n. 3 alla sig.ra con ogni arredo e pertinenza. Il Controparte_1 Parte_1 trasferirà la propria residenza presso l'abitazione di proprietà dei genitori,
[...]
e , sita in Francavilla al Mare (CH) alla Via Controparte_2 Parte_2
Barbella, n. 2;
2. Affido del figlio in modo condiviso ad entrambi i genitori i quali, Persona_1 limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. I figli continueranno a vivere stabilmente con la madre, nell'attuale casa familiare sita in ES, alla Via Lucania,
n. 3, ove conserveranno la propria residenza. Le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, alla educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della prole;
3. I tempi di frequentazione tra genitore non collocatario ed il minore saranno disciplinati come a seguire: trascorrerà con il padre tutti i week-end, dal Per_1 venerdì pomeriggio alla domenica sera. Il minore trascorrerà, alternativamente con la madre e con il padre, le festività natalizie (ripartite in due periodi: dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio): si garantirà in tal modo una alternanza che consentirà a di trascorrere un Natale con il padre ed uno con la madre. Per_1
Analogamente avverrà per le vacanze pasquali (dal Giovedì Santo al martedì
pagina 3 di 5 successivo al Lunedì dell'Angelo). Inoltre, durante le vacanze estive, Per_1 trascorrerà sia con la madre, sia con il padre, n. 15 (quindici) giorni consecutivi. I genitori si impegnano a pianificare tali permanenze con congruo anticipo, nel rispetto delle reciproche esigenze lavorative e personali e salvaguardando l'interesse della prole.
4. A titolo di mantenimento dei figli e il sig. si Per_2 Per_1 Parte_1 obbliga a trasferire in favore della sig.ra che Controparte_1 accetta, la sua quota di comproprietà dell'immobile posto nel Comune di ES
(PE) alla Via Lucania, n. 3, piano II, distinto al NCEU al foglio 23, particella 225 sub 46, Zona Cens. 1, Cat. A/2, Classe 2, Cons. 6,5 vani;
nonché la piena proprietà del locale garage sito in ES (PE) alla Via Don Bosco, n. 12, da considerarsi pertinenza dell'appartamento testé indicato, contraddistinto al NCEU del Comune di
ES (PE) alla Via Don Bosco, n. 12, piano terra, con i seguenti identificativi: foglio 23, particella 264, sub 77, Zona Cens. 1, Cat. C/6, Classe 6, Cons. 55 mq, restando vincolato all'adempimento contrattuale previsto nei contratti di mutuo versati in atti.
In ordine al locale garage, oggetto del futuro trasferimento immobiliare, i coniugi concordano che, nelle loro intenzioni, quello sarà locato dalla sig.ra e il CP_1 ricavato di tale locazione costituirà l'equivalente dell'assegno mensile dovuto dal
Sig. quale contributo al mantenimento dei due figli. Pt_1
Il sig. si obbliga a trasferire la proprietà degli immobili testé Parte_1 indicati entro e non oltre il 28 febbraio 2026.
5. I ricorrenti terranno a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo il “Protocollo relativo ai procedimenti di diritto di famiglia” del
Tribunale di ES, approvato dall'Assemblea dell'Osservatorio sulla Giustizia del circondario del Tribunale di ES nella riunione del 17.11.2020;
pagina 4 di 5 Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 20/11/2025).
Spese compensate.
Così deciso in ES il 26/11/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
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