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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/02/2025, n. 838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 838 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO di ROMA Sezione controversie lavoro,previdenza e assistenza obbligatorie La Corte composta dai signori magistrati: dott. Maria Antonia Garzia Presidente dott. Alessandra Trementozzi consigliera dott. Beatrice Marrani consigliera relatrice
All'udienza del 28/02/2025 nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 846 dell'anno 2023 TRA
Parte_1
Avv. Maria Cristina Fiacconi appellante E
Controparte_1
Avv.ti Alfonsina De Rosa e Antonio Costa Appellata
Controparte_2
Appellato contumace ha pronunziato la presente
SENTENZA CONTESTUALE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2540/2023 del 13/03/2023. Conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.04.2023 ha adito il Tribunale di Controparte_1
Roma in funzione di Giudice del Lavoro esponendo di essere stata assunta dall'
[...] con contratto a tempo Controparte_3 indeterminato a far data dal 1988 ed inquadramento con decorrenza dallo 01.01.2001 nella categoria D2 – Area amministrativo gestionale;
- di aver ricoperto presso l' datrice Pt_1 ruoli di responsabilità e rilievo in particolare nel settore del Controllo di Gestione tantoché nel mese di dicembre 2017 era Responsabile della relativa Funzione, nonché, all'esito di concorso pubblico, Dirigente Amministrativo a tempo determinato;
- di aver svolto, dal 2006, attività presso l'Ufficio Controllo di Gestione afferente all'Area Funzionale di 2
Coordinamento Pianificazione, Programmazione, Valutazione e Controllo Strategico dell'Azienda , con competenze relative, in particolare, alla ridefinizione delle Parte_1 strutture assistenziali dell'Azienda l'identificazione ed il Controparte_3 monitoraggio/tracciabilità dei flussi (entrata/uscite) riguardanti specificatamente i finanziamenti pubblici per progetti speciali o finalizzati e finanziamenti privati derivanti da erogazioni liberali;
- di aver assunto, dal 13.5.2013, funzioni sostitutive di Responsabile dell'Ufficio Controllo di Gestione dell'Azienda e dal 22.10.2015 di Controparte_3 essere stata designata quale Responsabile IPAS Controllo di Gestione dell'Azienda
- di aver subìto, in coincidenza ed in conseguenza dell'insediamento Controparte_3 del nuovo Direttore Generale Dott. nel mese di dicembre 2017 e sino alla Parte_2 permanenza di quest'ultimo nella posizione apicale – gennaio 2021 – una progressiva quanto repentina marginalizzazione del ruolo sino ad allora ricoperto, con svuotamento di mansioni ed isolamento nel contesto lavorativo;
- di aver patito la totale indifferenza da parte del Dott. , il quale, nel mese di marzo 2018, con delibera n. 252 del 9.3.2018, Pt_2 disponeva la soppressione dell'IPAS Controllo di Gestione con revoca dell'incarico di Responsabile alla ricorrente;
- di essere stata ingiustamente trasferita presso l'
[...]
senza l'attribuzione di alcuna specifica Controparte_4 competenza, se non quella del caricamento fatture, consegna bollettari, rilascio autorizzazioni;
- di essere stata, di fatto, adibita alla sola attività consistente nello smistamento della posta protocollata inviata alla “attività propria del CP_4 commesso” - di essere stata, in data 2.7.2020, trasferita al per supporto alle Controparte_5 attività amministrative dello stesso senza che le venissero comunicate le motivazioni dell'ulteriore trasferimento;
- di non essere stata nominata segretaria di Dipartimento, pur essendo vacante il relativo posto e pur avendo l'allora Direttore richiesto una risorsa da allocare in detta posizione;
- di essere, dunque, stata esautorata da qualsiasi mansione e di avere, pertanto, subìto danni dovuti alla dequalificazione ed alle condotte mobbizzanti e conseguentemente di avere diritto al risarcimento danni.
Chiedeva quindi al Tribunale di accertare che era stata vittima di mobbing dal dicembre 2017 al gennaio 2021 e che dal marzo 2018 era stata demansionata per cui chiedeva condannarsi l al risarcimento del danno biologico sofferto e l CP_2 [...]
al risarcimento del danno biologico Controparte_3 differenziale, nonché del danno morale e professionale. Con memoria tempestivamente depositata l' deduceva l'infondatezza di tutte Pt_1 le domande formulate chiedendone il rigetto. In particolare deduceva che la ricorrente non solo non era stata in alcun modo demansionata nei passaggi all'ALPI prima e al DAI
[...]
dopo, ma le erano state affidate attività e funzioni proprie del suo livello di CP_6 inquadramento direttivo tanto da consentirle, nel maggio 2021, di essere designata quale Referente del DAI.
Contestava altresì la sussistenza del nesso eziologico tra il danno biologico lamentato e le condotte asseritamente poste in essere dall'azienda convenuta.
Anche l' si costituiva in giudizio contestando le richieste avanzate dalla CP_2 ricorrente e chiedendo l'integrale rigetto delle medesime.
Istruita la causa con prova orale e CTU medica, la causa veniva decisa con la sentenza 2540/2023 con cui il Giudice accertava l'illegittimo demansionamento della dal CP_1 marzo 2018 al gennaio 2021 e per l'effetto condannava al pagamento in favore della CP_2 3
ricorrente dell'indennizzo in capitale nella misura del 12% come previsto dall'art. 13 D. l.vo 38/2000 nella misura di euro 16.100,91 e condannava altresì l' al pagamento del CP_3 danno non patrimoniale differenziale per euro 26.704,50, rigettando per il resto il ricorso, con condanna in solido fra i due resistenti al pagamento delle spese legali.
Appella tempestivamente l' Controparte_7 precisando preliminarmente che l'appello ha ad oggetto esclusivamente i capi della sentenza in cui il Giudice ha riconosciuto il demansionamento subito dalla lavoratrice da marzo 2018 a gennaio 2021, con le conseguenziali pronunce risarcitorie. Chiede quindi la riforma della sentenza affidandosi ai seguenti motivi. Si costituisce in data 11 novembre 2024 per contestare Controparte_1 integralmente l'avverso appello e chiederne il rigetto. L' non si costituisce in CP_2 giudizio.
All'udienza del 28.2.2025 le parti hanno conciliato la controversia alle condizioni di cui al separato verbale. Alla luce di quanto pattuito tra le parti nel citato verbale di conciliazione giudiziale e della concorde richiesta dalle stesse formulata in udienza, deve farsi nella specie applicazione del disposto dell'art. 306 c.p.c., con conseguente estinzione del presente giudizio di appello. Le spese del grado restano regolate nei termini di cui al verbale di conciliazione.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio;
spese come da verbale di conciliazione.
Così deciso in Roma, il 28/02/2025
La Consigliera est. La Presidente
Dott.ssa Beatrice Marrani Dott.ssa Maria Antonia Garzia
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO di ROMA Sezione controversie lavoro,previdenza e assistenza obbligatorie La Corte composta dai signori magistrati: dott. Maria Antonia Garzia Presidente dott. Alessandra Trementozzi consigliera dott. Beatrice Marrani consigliera relatrice
All'udienza del 28/02/2025 nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 846 dell'anno 2023 TRA
Parte_1
Avv. Maria Cristina Fiacconi appellante E
Controparte_1
Avv.ti Alfonsina De Rosa e Antonio Costa Appellata
Controparte_2
Appellato contumace ha pronunziato la presente
SENTENZA CONTESTUALE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2540/2023 del 13/03/2023. Conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.04.2023 ha adito il Tribunale di Controparte_1
Roma in funzione di Giudice del Lavoro esponendo di essere stata assunta dall'
[...] con contratto a tempo Controparte_3 indeterminato a far data dal 1988 ed inquadramento con decorrenza dallo 01.01.2001 nella categoria D2 – Area amministrativo gestionale;
- di aver ricoperto presso l' datrice Pt_1 ruoli di responsabilità e rilievo in particolare nel settore del Controllo di Gestione tantoché nel mese di dicembre 2017 era Responsabile della relativa Funzione, nonché, all'esito di concorso pubblico, Dirigente Amministrativo a tempo determinato;
- di aver svolto, dal 2006, attività presso l'Ufficio Controllo di Gestione afferente all'Area Funzionale di 2
Coordinamento Pianificazione, Programmazione, Valutazione e Controllo Strategico dell'Azienda , con competenze relative, in particolare, alla ridefinizione delle Parte_1 strutture assistenziali dell'Azienda l'identificazione ed il Controparte_3 monitoraggio/tracciabilità dei flussi (entrata/uscite) riguardanti specificatamente i finanziamenti pubblici per progetti speciali o finalizzati e finanziamenti privati derivanti da erogazioni liberali;
- di aver assunto, dal 13.5.2013, funzioni sostitutive di Responsabile dell'Ufficio Controllo di Gestione dell'Azienda e dal 22.10.2015 di Controparte_3 essere stata designata quale Responsabile IPAS Controllo di Gestione dell'Azienda
- di aver subìto, in coincidenza ed in conseguenza dell'insediamento Controparte_3 del nuovo Direttore Generale Dott. nel mese di dicembre 2017 e sino alla Parte_2 permanenza di quest'ultimo nella posizione apicale – gennaio 2021 – una progressiva quanto repentina marginalizzazione del ruolo sino ad allora ricoperto, con svuotamento di mansioni ed isolamento nel contesto lavorativo;
- di aver patito la totale indifferenza da parte del Dott. , il quale, nel mese di marzo 2018, con delibera n. 252 del 9.3.2018, Pt_2 disponeva la soppressione dell'IPAS Controllo di Gestione con revoca dell'incarico di Responsabile alla ricorrente;
- di essere stata ingiustamente trasferita presso l'
[...]
senza l'attribuzione di alcuna specifica Controparte_4 competenza, se non quella del caricamento fatture, consegna bollettari, rilascio autorizzazioni;
- di essere stata, di fatto, adibita alla sola attività consistente nello smistamento della posta protocollata inviata alla “attività propria del CP_4 commesso” - di essere stata, in data 2.7.2020, trasferita al per supporto alle Controparte_5 attività amministrative dello stesso senza che le venissero comunicate le motivazioni dell'ulteriore trasferimento;
- di non essere stata nominata segretaria di Dipartimento, pur essendo vacante il relativo posto e pur avendo l'allora Direttore richiesto una risorsa da allocare in detta posizione;
- di essere, dunque, stata esautorata da qualsiasi mansione e di avere, pertanto, subìto danni dovuti alla dequalificazione ed alle condotte mobbizzanti e conseguentemente di avere diritto al risarcimento danni.
Chiedeva quindi al Tribunale di accertare che era stata vittima di mobbing dal dicembre 2017 al gennaio 2021 e che dal marzo 2018 era stata demansionata per cui chiedeva condannarsi l al risarcimento del danno biologico sofferto e l CP_2 [...]
al risarcimento del danno biologico Controparte_3 differenziale, nonché del danno morale e professionale. Con memoria tempestivamente depositata l' deduceva l'infondatezza di tutte Pt_1 le domande formulate chiedendone il rigetto. In particolare deduceva che la ricorrente non solo non era stata in alcun modo demansionata nei passaggi all'ALPI prima e al DAI
[...]
dopo, ma le erano state affidate attività e funzioni proprie del suo livello di CP_6 inquadramento direttivo tanto da consentirle, nel maggio 2021, di essere designata quale Referente del DAI.
Contestava altresì la sussistenza del nesso eziologico tra il danno biologico lamentato e le condotte asseritamente poste in essere dall'azienda convenuta.
Anche l' si costituiva in giudizio contestando le richieste avanzate dalla CP_2 ricorrente e chiedendo l'integrale rigetto delle medesime.
Istruita la causa con prova orale e CTU medica, la causa veniva decisa con la sentenza 2540/2023 con cui il Giudice accertava l'illegittimo demansionamento della dal CP_1 marzo 2018 al gennaio 2021 e per l'effetto condannava al pagamento in favore della CP_2 3
ricorrente dell'indennizzo in capitale nella misura del 12% come previsto dall'art. 13 D. l.vo 38/2000 nella misura di euro 16.100,91 e condannava altresì l' al pagamento del CP_3 danno non patrimoniale differenziale per euro 26.704,50, rigettando per il resto il ricorso, con condanna in solido fra i due resistenti al pagamento delle spese legali.
Appella tempestivamente l' Controparte_7 precisando preliminarmente che l'appello ha ad oggetto esclusivamente i capi della sentenza in cui il Giudice ha riconosciuto il demansionamento subito dalla lavoratrice da marzo 2018 a gennaio 2021, con le conseguenziali pronunce risarcitorie. Chiede quindi la riforma della sentenza affidandosi ai seguenti motivi. Si costituisce in data 11 novembre 2024 per contestare Controparte_1 integralmente l'avverso appello e chiederne il rigetto. L' non si costituisce in CP_2 giudizio.
All'udienza del 28.2.2025 le parti hanno conciliato la controversia alle condizioni di cui al separato verbale. Alla luce di quanto pattuito tra le parti nel citato verbale di conciliazione giudiziale e della concorde richiesta dalle stesse formulata in udienza, deve farsi nella specie applicazione del disposto dell'art. 306 c.p.c., con conseguente estinzione del presente giudizio di appello. Le spese del grado restano regolate nei termini di cui al verbale di conciliazione.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio;
spese come da verbale di conciliazione.
Così deciso in Roma, il 28/02/2025
La Consigliera est. La Presidente
Dott.ssa Beatrice Marrani Dott.ssa Maria Antonia Garzia