CASS
Sentenza 25 maggio 2021
Sentenza 25 maggio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/05/2021, n. 20775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20775 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AN BR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 05/02/2021 della CORTE APPELLO di SALERNO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
Il procedimento si celebra con contraddittorio cartolare come previsto dall'art. 23 D.I. 28 ottobre 2020 n. 137 il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Delia Cardia ha concluso con requisitoria scritta chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Il difensore HE NO con memoria insisteva per l'annullamento della sentenza impugnata in relazione al decorso del termine di prescrizione. Penale Sent. Sez. 2 Num. 20775 Anno 2021 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 05/05/2021 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Salerno confermava la responsabilità del ricorrente per il reato di truffa 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge: il reato si sarebbe estinto per decorso del termine di prescrizione prima della pronuncia della sentenza di appello in quanto l'udienza del 21 novembre 2018 era stata rinviata non solo per l'adesione del difensore all'astensione di categoria ma anche perché un teste del pubblico ministero era stato citato e non era presente e tale causa di rinvio sarebbe prevalente ed osterebbe alla operatività della sospensione CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1.11 collegio ribadisce che, sempre che -4-'sia proceduto alla costituzione delle parti, ai fini del calcolo dei periodi di sospensione dei termini di prescrizione, si computa il periodo di astensione dalle udienze da parte del difensore, non assumendo rilievo il fatto che, nelle medesime udienze fissate per la prosecuzione dell'istruttoria, vi sia stata anche l'assenza dei testimoni. La Corte ha osservato infatti che il processo, senza l'astensione del difensore, avrebbe potuto celebrarsi regolarmente e che il giudice avrebbe potuto attivare i poteri previsti dall'art. 133 cod. proc. pen., disponendo l'accompagnamento coattivo dei testi assenti (Sez. 3 - , Sentenza n. 6362 del 25/10/2018 Ud. (dep. 11/02/2019 ) Rv. 275834 - 01). L'astensione determina infatti l'arresto dell'udienza ancor prima che il giudice possa esercitare i suoi ordinari poteri processuali e, quindi, verificare l'assenza dei testimoni, disponendone, all'evenienza, l'accompagnamento coattivo. (Sez. 2 - , Sentenza n. 5050 del 19/01/2021 Ud. (dep. 09/02/2021 ) Rv. 280564 - 01). Si tratta di caso diverso da quello in cui l'astensione interviene prima della verifica della regolare costituzione delle parti: la Cassazione sul punto ha infatti affermato che ai fini del calcolo della sospensione del termine di prescrizione, non rilevano i periodi di rinvio del processo in cui il giudice, attesa l'assenza dell'imputato senza allegazione di un legittimo impedimento, non abbia verificato i presupposti della mancata comparizione ed abbia rinviato anche in relazione alla adesione del difensore alla astensione di categoria;
tale situazione rende impossibile stabilire se si tratti di mancata presenza dovuta a oggettiva impossibilità di comparire o di volontaria sottrazione del contraddittorio: tale incertezza non può che essere intesa in senso favorevole all'imputato assente, sicché non deve ritenersi operativa la sospensione dei termini di prescrizione (Sez. 4, Sentenza n. 51959 2 Così deciso in Roma, il giorno 5 maggio 2021 L'estensore Il Pr te del 24/11/2016 Ud. (dep. 06/12/2016 ) Rv. 268248; (Sez. 6, n. 15862 del 21/03/2006, Terlizzi, Rv. 234549) 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 2000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000.00 in favore della Cassa delle ammende.
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
Il procedimento si celebra con contraddittorio cartolare come previsto dall'art. 23 D.I. 28 ottobre 2020 n. 137 il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Delia Cardia ha concluso con requisitoria scritta chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Il difensore HE NO con memoria insisteva per l'annullamento della sentenza impugnata in relazione al decorso del termine di prescrizione. Penale Sent. Sez. 2 Num. 20775 Anno 2021 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 05/05/2021 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Salerno confermava la responsabilità del ricorrente per il reato di truffa 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge: il reato si sarebbe estinto per decorso del termine di prescrizione prima della pronuncia della sentenza di appello in quanto l'udienza del 21 novembre 2018 era stata rinviata non solo per l'adesione del difensore all'astensione di categoria ma anche perché un teste del pubblico ministero era stato citato e non era presente e tale causa di rinvio sarebbe prevalente ed osterebbe alla operatività della sospensione CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1.11 collegio ribadisce che, sempre che -4-'sia proceduto alla costituzione delle parti, ai fini del calcolo dei periodi di sospensione dei termini di prescrizione, si computa il periodo di astensione dalle udienze da parte del difensore, non assumendo rilievo il fatto che, nelle medesime udienze fissate per la prosecuzione dell'istruttoria, vi sia stata anche l'assenza dei testimoni. La Corte ha osservato infatti che il processo, senza l'astensione del difensore, avrebbe potuto celebrarsi regolarmente e che il giudice avrebbe potuto attivare i poteri previsti dall'art. 133 cod. proc. pen., disponendo l'accompagnamento coattivo dei testi assenti (Sez. 3 - , Sentenza n. 6362 del 25/10/2018 Ud. (dep. 11/02/2019 ) Rv. 275834 - 01). L'astensione determina infatti l'arresto dell'udienza ancor prima che il giudice possa esercitare i suoi ordinari poteri processuali e, quindi, verificare l'assenza dei testimoni, disponendone, all'evenienza, l'accompagnamento coattivo. (Sez. 2 - , Sentenza n. 5050 del 19/01/2021 Ud. (dep. 09/02/2021 ) Rv. 280564 - 01). Si tratta di caso diverso da quello in cui l'astensione interviene prima della verifica della regolare costituzione delle parti: la Cassazione sul punto ha infatti affermato che ai fini del calcolo della sospensione del termine di prescrizione, non rilevano i periodi di rinvio del processo in cui il giudice, attesa l'assenza dell'imputato senza allegazione di un legittimo impedimento, non abbia verificato i presupposti della mancata comparizione ed abbia rinviato anche in relazione alla adesione del difensore alla astensione di categoria;
tale situazione rende impossibile stabilire se si tratti di mancata presenza dovuta a oggettiva impossibilità di comparire o di volontaria sottrazione del contraddittorio: tale incertezza non può che essere intesa in senso favorevole all'imputato assente, sicché non deve ritenersi operativa la sospensione dei termini di prescrizione (Sez. 4, Sentenza n. 51959 2 Così deciso in Roma, il giorno 5 maggio 2021 L'estensore Il Pr te del 24/11/2016 Ud. (dep. 06/12/2016 ) Rv. 268248; (Sez. 6, n. 15862 del 21/03/2006, Terlizzi, Rv. 234549) 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 2000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000.00 in favore della Cassa delle ammende.