Articolo 30 della Legge 17 luglio 1942, n. 907
Articolo 29Articolo 31
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24 ottobre 1942
Art. 30. Introduzione dei sali nei depositi franchi e nei punti franchi.

E' vietato introdurre sali nei depositi franchi.

L'introduzione ed il deposito del sale nei punti franchi sono ammessi con l'osservanza delle norme da stabilire con decreto Reale su proposta del Ministro per le finanze. Il decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1942