Sentenza 17 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Piemonte, sentenza 17/04/2026, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Piemonte |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. N. 47/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la OR dei Conti Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte in composizione monocratica nella persona del Consigliere dr. Cristiano Baldi, ai sensi dell’art. 151 c.g.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 24504 del Registro di Segreteria,
sul ricorso
promosso da E.D.F. (cod. fisc. omissis), nato a omissis
in data omissis residente ad omissis, via omissis, elettivamente domiciliato a Torino, corso Re Umberto n. 27, presso l’avv. Teodosio Pafundi (c.f. [...]) del Foro di Torino, che lo rappresenta e difende sulla scorta di procura speciale in atti, PEC teodosiopafundi@pec.ordineavvocatitorino.it;
contro
PS – Gestione Dipendenti Pubblici (c.f. 80078750587), con sede in Roma, Via Ciro il Grande 21, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall’Avv. Silvia Zecchini e dall’ Avv. Franca Borla dell’Avvocatura dell’Istituto, giusta procura generale alle liti rilasciata per atto a ministero del Dott. Roberto Fantini, Notaio in Fiumicino, rep. n. 37590 Racc. n. 7131 del 23 gennaio 2023 ed elettivamente domiciliato in Torino, via dell’Arcivescovado n. 9;
e contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (c.f. 97591110586) in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino;
FATTO
Con ricorso ritualmente depositato parte ricorrente ha chiesto accertarsi il proprio “diritto a revocare tempestivamente ai fini pensionistici il riscatto – in tutto o in parte - del periodo di studi universitari e vedersi conseguentemente applicare la liquidazione della pensione con il sistema "misto retributivo sino al 31.12.1995 e contributivo a partire dal 1.1.1996" e non con il sistema "misto retributivo sino al 31.12.2011 e contributivo dal 1.1.2012 con clausola di salvaguardia ai sensi dell’art. 1 comma 707 della legge 23.12.2014 n. 190 (in vigore dal 1.1.2015)”.
In punto di fatto, il ricorrente, già Magistrato ordinario, espone di aver prestato servizio per 47 anni e 29 giorni, venendo collocato in quiescenza a domanda con pensione di vecchiaia a decorrere dal 1.7.2024; ricorda, inoltre, di aver riscattato a fini pensionistici il periodo di 4 anni degli studi universitari in Giurisprudenza (1.11.1974 / 31.10.1978).
In diritto, ricostruito il quadro normativo succedutosi nel tempo sulla disciplina dei trattamenti pensionistici, evidenzia come l’art. 1, comma 707, L. 23.12.2014 n. 190 (di modifica dell’articolo 24, comma 2, del D.L. n. 201/2011), ha introdotto una diversa modalità di calcolo del trattamento pensionistico determinante, per il ricorrente, un trattamento deteriore rispetto a quello cui avrebbe avuto diritto senza computo dell’anzianità contributiva rappresentata dagli anni del riscattato corso di laurea. In particolare, lamenta il ricorrente, il computo di questi 4 anni determinava il raggiungimento di un’anzianità contributiva superiore a 18 anni al 31.12.1995, con conseguente applicazione integrale del più sfavorevole regime di calcolo c.d. “retributivo” (come modificato dalla legge n. 190/2014) in ragione del sistema c.d. “misto”.
Per tale ragione, il ricorrente, ad integrazione della domanda di pensione, chiedeva lo scomputo parziale dei contributi volontari (nella misura necessaria e sufficiente a garantirgli non più di 17 anni e 11 mesi di contribuzione al 31.12.1995) o, in subordine, qualora non fosse possibile una rinuncia parziale, la rinuncia integrale agli anni di contribuzione oggetto di riscatto volontario.
L’Inps, ignorando tali richieste, in data 2.10.2024 liquidava la pensione di vecchiaia del ricorrente interamente con il trattamento retributivo, per un importo annuo di euro 164.149,65, sensibilmente inferiore a quello di altri colleghi che, non avendo proceduto al riscatto degli anni di laurea, vantavano un’anzianità contributiva inferiore (e sensibilmente inferiore a quello calcolato, dal patronato cui si rivolgeva il ricorrente, con il sistema misto).
La difesa del ricorrente richiama gli articoli 10, 13 e 39 del d.P.R. n. 1092/1973 in ordine al riscatto di periodi di servizio, la circolare INPDAP 5.5.1999 e la nota operativa n. 48/2008 in ordine alla riconosciuta facoltà di rinuncia al riscatto nonché giurisprudenza contabile in termini.
Richiama, inoltre, giurisprudenza contabile in ordine alla natura di diritto potestativo del riscatto, di atto unilaterale disponibile anche in termini di rinuncia fino al decreto di liquidazione definitiva della pensione, momento nel quale l’esercizio del riscatto determina gli effetti definitivi del collocamento a riposo e della liquidazione del trattamento pensionistico.
In via subordinata, la difesa del ricorrente ha eccepito l’illegittimità costituzionale della richiamata disposizione dell’art. 1, comma 707, della legge 23.12.2014 n. 190 (c.d. clausola di salvaguardia) e/o di ogni altra vigente disposizione ritenuta applicabile alla fattispecie per contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione, in relazione all’art. 13 del d.P.R. n. 1092/1973.
L’Inps si è costituita concludendo per il rigetto del ricorso attraverso il richiamo al concetto di neutralizzazione come ricostruito dalla giurisprudenza costituzionale ed alla giurisprudenza di legittimità in punto rinuncia al riscatto degli anni di laurea.
Il Ministero della Giustizia si è tardivamente costituito eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
In vista dell’udienza di discussione, parte ricorrente ha depositato ulteriore memoria argomentativa.
La causa è stata discussa all’udienza del 13 aprile 2026 ed entrambe le parti hanno richiamato le conclusioni dei rispettivi atti introduttivi.
All’esito della discussione la causa è stata trattenuta a decisione, e, al termine della camera di consiglio, è stata data lettura del dispositivo ai sensi dell’art. 167 c.g.c., fissando in 10 giorni il termine per il deposito della sentenza.
DIRITTO
1. Il ricorso merita accoglimento.
1.1 Preliminarmente, va accolta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dal Ministero e ciò considerato che la questione dell’anzianità contributiva investe unicamente l’Istituto previdenziale, esulando dall’ambito di gestione del rapporto di lavoro.
Ad analoga conclusione conduce, inoltre, la circostanza che nella fattispecie in esame il provvedimento di riscatto è stato assunto da un datore di lavoro differente dal Ministero della Giustizia.
2. Il presente contenzioso attiene, in estrema sintesi, al riconoscimento della facoltà di rinuncia, parziale o integrale, ad avvalersi dei contributi previdenziali maturati in seguito all’avvenuto riscatto degli anni di laurea.
2.1 Più nel dettaglio, al fine di correttamente precisare il perimetro normativo della vicenda, va ricordato che, ai sensi dell’articolo 1, comma 13, legge n. 335/1995, il trattamento pensionistico dei soggetti con almeno 18 anni di anzianità contributiva al 31.12.1995 veniva determinato e liquidato secondo il c.d. sistema “retributivo” (comunque fondato, con differenti modalità, sulla retribuzione percepita e sul numero di anni di contribuzione), mentre, ai sensi del comma 12, per i dipendenti che alla data del 31 dicembre 1995 vantavano un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni, il trattamento pensionistico veniva determinato sulla base del sistema retributivo per il solo computo della quota di pensione relativa all’anzianità contributiva maturata fino al 31.12.1995, ed applicando le regole del sistema contributivo per il calcolo della quota di pensione relativa all’anzianità contributiva maturata a partire dal 1.1.1996.
2.2 Su questo quadro è intervenuto l’art. 24, comma 2, primo periodo, del D.L. n. 201/2011, convertito con legge n. 214/2011, a mente del quale le regole del sistema retributivo per il computo della quota di pensione si sarebbero applicate solo con riguardo all’anzianità contributiva maturata fino al 31.12.2011 (“A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo”), applicando le regole del metodo contributivo per il calcolo della quota di pensione relativa all’anzianità contributiva maturata successivamente.
Nulla cambiava, invece, per coloro i quali non avevano un’anzianità contributiva di almeno 18 anni alla data del 31.12.1995: per tali soggetti, infatti, il trattamento pensionistico continuava a fondarsi sul metodo di calcolo misto (sistema retributivo fino al 31.12.1995 e sistema contributivo per il periodo successivo).
2.3 Successivamente, l’articolo 1, comma 707, legge n. 190/2014 ha inserito la c.d. clausola di salvaguardia all’interno del sopra menzionato articolo 24, comma 2: “In ogni caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa”.
2.4 Come risulta dalla documentazione allegata al ricorso (fogli di calcolo di cui doc. 8A e 8B), avendo il ricorrente maturato oltre 18 anni di contributi al 31.12.1995, in virtù della sopra riportata clausola di salvaguardia, questi veniva a percepire un trattamento pensionistico inferiore rispetto a quello che avrebbe ottenuto con una minore anzianità contributiva.
2.5 Da qui l’interesse del ricorrente alla rinuncia ad alcuni periodi di anzianità contributiva maturati grazie al riscatto degli anni di laurea: a tal fine, il dr. D.F., prima di ottenere la liquidazione del trattamento pensionistico, formulava espressa richiesta all’Inps avente ad oggetto la rinuncia parziale o, in subordine, integrale, alle anzianità contributive corrispondenti al riscatto volontario degli anni di laurea.
3. Così perimetrato l’humus normativo di riferimento, occorre rilevare che la giurisprudenza della Cassazione e della OR costituzionale, talora sulla base di differenti argomentazioni, appare contraria alla c.d. neutralizzazione di periodi contributivi in fattispecie assimilabili alla presente.
Cionondimeno, questo giudicante ritiene che la questione debba essere affrontata da un differente punto di vista, ed in particolare dall’analisi dell’esistenza o meno di motivi ostativi alla rinuncia ad avvalersi di periodi di anzianità contributiva maturata già entrati nel patrimonio, non naturalmente nel senso tecnico civilistico di diritto patrimonialmente valutabile, dell’individuo.
Detto in altri termini, se si assume che l’anzianità contributiva, specie con riguardo a quella oggetto di computo oneroso volontario, è un diritto previdenziale del contribuente (“L'interesse del lavoratore al versamento dei contributi previdenziali di cui sia stato omesso il pagamento integra un diritto soggettivo alla posizione assicurativa”; Cass. 30 maggio 2019, n. 14853, in relazione ai contributi obbligatori), occorre interrogarsi sulla possibilità che lo stesso possa rinunciare ad avvalersene, anche quando, sulla scia della consolidata giurisprudenza di legittimità, quel negozio giuridico a formazione progressiva (domanda di riscatto, accettazione, quantificazione dell’onere e pagamento) si è ormai perfezionato. Non si ragiona, in sostanza, in termini di revoca del riscatto, né chiaramente di ripetizione di quanto versato (essendo quest’ultima eventualità pacificamente contraria alla funzione solidaristica dei contributi versati, e ciò atteso che i versamenti contributivi effettuati dai singoli confluiscono in un bacino di risorse che viene ridistribuito tra tutti coloro che versano nelle condizioni richieste, prevedendo, l'ordinamento, la restituzione dei contributi volontari solo ove questi non siano dovuti o siano indebitamente percepiti): occorre, invece, interrogarsi sull’esistenza di ragioni, giuridiche o finanziarie, ostative alla rinuncia dell’individuo, in favore del quale i periodi contributivi sono già stati accreditati, ad avvalersi di alcuni di essi.
3.1 Se l’anzianità contributiva maturata è un diritto entrato nel patrimonio del contribuente, la regola del nostro diritto civile è certamente quella della rinunciabilità, insita nel concetto stesso di diritto, essendo invece l’irrinunciabilità l’eccezione (certamente presente, si pensi ai diritti indisponibili della persona o a quelli in ambito lavorativo a tutela della parte debole del rapporto).
D’altra parte, la rinuncia è atto essenzialmente unilaterale e tale rimane qualora gli effetti ulteriori da essa derivanti siano solo riflessi; diverso sarebbe ove la rinuncia determinasse effetti giuridici nella sfera del terzo direttamente voluti dal rinunciante, nel qual caso il negozio potrebbe assumere carattere bilaterale. Nella fattispecie in esame la rinuncia ha come unico diretto effetto la non computabilità di un periodo di anzianità contributiva maturata nella sfera giuridica del soggetto, essendo effetto meramente occasionale il successivo mutamento del trattamento pensionistico, tale da non incidere nella sfera giuridica dell’ente erogante ma solo nell’applicazione di un determinato sistema normativo di calcolo.
3.2 Proprio con riferimento ai diritti indisponibili dei lavoratori, viene in questione l’articolo 2115 c.c., norma che sancisce l’indisponibilità dell’obbligazione contributiva a favore del lavoratore.
Tale norma, tuttavia, non appare ostativa alla rinuncia ad avvalersi dell’anzianità contributiva maturata, e ciò considerato che la stessa è posta a tutela il lavoratore mediante l’obbligo di versare i contributi previdenziali ed assistenziali in quanto regolato da una disciplina cogente e inderogabile.
Detto più chiaramente, il diritto indisponibile è quello riguardante il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e premi assicurativi.
Altra e differente è la questione della successiva facoltà di rinuncia ad avvalersi parzialmente di alcuni contributi già accreditati, ove paradossalmente tali contributi determinino un trattamento peggiore a danno del lavoratore, così raggiungendo un obiettivo diametralmente opposto a quello, ispirato alla logica di tutela del lavoratore nella fase più delicata della sua vita, che pervade l’articolo 2115 c.c. e la materia previdenziale in genere.
In altri termini, a parere di questo giudicante, non si può affermare che l’indisponibilità dell’anzianità contributiva sia una regola di ordine pubblico, e quindi inderogabile, in quanto posta a tutela di una parte debole: in primo luogo, atteso che, così ragionando, si arriverebbe ad un risultato totalmente contrario rispetto a quello avuto di mira (peggioramento della situazione del pensionato); in secondo luogo, stante la profonda differenza esistente tra contributi obbligatori (versati, ex lege, nell’interesse ed a tutela del lavoratore futuro pensionato) e contributi volontari, rimessi ad una valutazione assolutamente discrezionale del lavoratore stesso.
3.3 Proprio a tutela della parte debole, quindi, potrebbe negarsi la rinunciabilità a quei contributi previdenziali necessari al conseguimento del trattamento pensionistico ma non certamente a quelli, ulteriori, rilevanti solo ai fini della misura dello stesso.
D’altra parte, sono numerosissimi gli interventi legislativi che, nel corso degli anni, hanno attribuito ai lavoratori, che già hanno raggiunto i requisiti contributivi pensionistici, la facoltà di permanere in servizio rinunciando all’accredito contributivo a loro carico (così beneficiando di un incremento retributivo; da ultimo, cfr. l’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197).
Ora, se è vero, come sopra ricordato, che l’accredito contributivo è un diritto indisponibile, e che, pertanto, è lo stesso legislatore a prevederne eventuali deroghe, è però altrettanto vero che non sembrano sussistere motivi ostativi alla rinuncia ad avvalersi di periodi contributivi, vieppiù ove questo non incida in alcun modo sull’età pensionabile e, soprattutto, ove corrisponda ad un periodo di contribuzione non obbligatoria ma volontaria, frutto di una scelta discrezionale del lavoratore.
Non sussiste alcuna ragione di ordine pubblico o di tutela del lavoratore in senso contrario.
3.4 Ancora, a conferma della generale facoltà di rinuncia al riscatto già maturato ovvero, rectius, di rinuncia ad avvalersi di periodi di anzianità contributiva volontariamente già accreditati, occorre rammentare che, laddove il legislatore abbia ritenuto sussistere ragioni ostative, ha espressamente disposto che “Il versamento, anche parziale, dell'importo dovuto determina l'irrevocabilità della domanda di ricongiunzione” (cfr. art. 5 legge n. 29/1979 in tema di ricongiunzione tra gestioni previdenziali differenti). Di contro, in tema di riscatto volontario di anni di laurea o di aspettativa o di periodi di lavoro all’estero, né l’articolo 13 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, né gli artt. 2, 3 e 4 del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 184 contengono analoga disposizione ostativa.
3.4.1 Una disposizione ostativa, peraltro di natura regolamentare, si rinviene nell’articolo 2, comma 4, del d.P.R. n. 351/1998 (“La domanda di riscatto non può essere ritirata una volta emesso il relativo provvedimento, il cui contenuto deve essere preventivamente comunicato all'interessato e da questi non rifiutato entro il termine di cinque giorni, da indicarsi espressamente, dalla ricezione della comunicazione”), ma essa, in disparte il riferimento al riscatto e non alla successiva rinuncia ad avvalersi dei periodi contributivi volontariamente accreditati, trova applicazione unicamente per il personale scolastico (il d.P.R. contiene il “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di cessazione dal servizio e di trattamento di quiescenza del personale della scuola”).
4. Ciò posto, partendo, quindi, dall’ordinaria rinunciabilità ad avvalersi dei propri contributi previdenziali volontariamente ottenuti, occorre interrogarsi sull’esistenza di eventuali ragioni ostative, come individuate nella giurisprudenza di legittimità ed in quella costituzionale.
4.1 Un primo argomento contrario è quello formulato dalla giurisprudenza di legittimità e ripreso da quella contabile (OR Conti Emilia-Romagna, sentenze n. 59/2024 e 37/2026; OR Conti Puglia, sent. n. 185/2024; OR Conti Lombardia, n. 63/2026), afferente alla ricostruzione giuridica del negozio di riscatto degli anni di laurea.
La Suprema OR, infatti, fin dalla pronuncia n. 4945/1998 ha negato la facoltà di revoca o rinuncia “del cosiddetto riscatto del periodo del corso legale di laurea, una volta che questo - che persegue il fine di incrementare l'anzianità contributiva nel sistema previdenziale di appartenenza mediante il computo, con oneri a carico dell'interessato, di periodi esclusi dalla copertura assicurativa o perchè non lavorati o perchè la legislazione vigente al tempo della prestazione lavorativa non prevedeva l'obbligo assicurativo - sia stato già perfezionato presso la gestione previdenziale di appartenenza. Consegue che è realizzata in tale modo, con l'incremento dell'anzianità contributiva, la finalità dell'istituto, mentre non si determina alcuna mancanza sopravvenuta di causa dei contributi versati ove in ipotesi l'assicurato non consegua anche un incremento del trattamento pensionistico, e quindi non insorge per lo stesso alcun diritto alla restituzione dei contributi non utilizzati o non utilizzabili” (negli stessi termini, successivamente, Cass. n. 8750/1999; Cass. n. 15814/2002; Cass. n. 137/2003; Cass. n. 20378/2007).
In sostanza, secondo la giurisprudenza di legittimità, la rinuncia non sarebbe possibile per a) difetto di una previsione espressa; b) avvenuto perfezionamento del negozio giuridico; c) natura aleatoria del negozio giuridico.
4.2 Ora, pur prendendo atto del carattere consolidato di tale orientamento (seppure non formatosi su fattispecie del tutto aderenti a quella in esame), questo giudicante non ritiene di condividere simili argomentazioni.
4.2.1 In primo luogo, circa la modalità con cui tale orientamento si è originariamente formato per poi consolidarsi attraverso sistematici richiami, occorre osservare che la sentenza n. 4945 ha affermato che “non è revocabile, una volta intervenuto il provvedimento favorevole, la dichiarazione di volontà del dipendente statale diretta ad esercitare tale facoltà. Infatti, la più recente giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. IV, 5 dicembre 1995, n.1845) ha ritenuto che non sia ammissibile l'istanza di revoca della domanda di riscatto, a fini pensionistici, del periodo di studi universitari ove sul tale domanda sia intervenuto il conseguente provvedimento formale di accettazione da parte dell'amministrazione, che definisce il rapporto (conf. T.a.r. Veneto, sez. I, 14 febbraio 1991, n.77; T.a.r. Abruzzo, 8 novembre 1990, n.547). Analogamente la prevalente giurisprudenza contabile (recentemente v. C. conti. sez. giur. reg. Lombardia, 12 gennaio 1996, n.130) ha affermato che il provvedimento di ammissione a riscatto di servizi o periodi di studio, adottato a seguito dell'esercizio di un diritto potestativo dell'interessato, una volta emesso non è più revocabile per effetto di postume diverse valutazioni del medesimo interessato”.
L’affermazione si riferisce al negozio giuridico del riscatto in sé considerato e non, invece, al momento successivo relativo all’effettivo ed asseritamente inevitabile computo di tutti i periodi contributivi riscattati.
4.2.2 L’argomentazione secondo cui il negozio giuridico si sarebbe perfezionato riguarda, pertanto, un aspetto diverso e non necessariamente ostativo alla conclusione qui sostenuta. Anche ammesso che il negozio giuridico a formazione progressiva, coinvolgente tanto il lavoratore che l’Ente previdenziale, si sia effettivamente perfezionato ed abbia raggiunto il suo scopo inteso come avvenuto accredito dei contributi, questa tesi, tuttavia, non considera che l’esercizio del diritto di riscatto si colloca all’interno di un rapporto, quello contributivo previdenziale, più ampio e complesso.
Appare certamente dotta interpretazione, ma anche artificiosa, il considerare il riscatto come istituto che esaurisce il proprio schema negoziale, al suo perfezionarsi, con il riconoscimento dell’anzianità contributiva. Una simile lettura, infatti, non tiene conto che quell’anzianità contributiva si inserisce nel più ampio computo dei requisiti che determineranno l’an ed il quantum del trattamento pensionistico, costituendone elemento determinante, e che l’interesse del richiedente, che non può derubricarsi a mero scopo ulteriore irrilevante, è invece chiaramente dirimente.
È evidente, infatti, che il riscatto oneroso di periodi contributivi si fonda su plurimi, e non necessariamente alternativi, interessi del contribuente: quello all’anticipazione del trattamento pensionistico e quello, altrettanto rilevante e meritevole di tutela, al miglioramento quantitativo dello stesso.
Tuttavia, al netto di tali perplessità, va rilevato che la propugnata interpretazione della giurisprudenza di legittimità pare porsi su un piano differente rispetto a quello, qui ipotizzato, della successiva rinuncia ad avvalersi dei contributi oggetto di riscatto volontario, senza che il negozio di riscatto, proprio perché perfezionatosi ed esauritosi con l’avvenuto accredito dei contributi, sia in alcun modo intaccato.
D’altra parte, la stessa OR (nella già citata sentenza n. 4945), esclusa la revoca del riscatto, afferma chiaramente che la pretesa rinuncia “non poteva che esser fatta valere esclusivamente sul diverso versante degli effetti della maggiore anzianità conseguita in ragione del riscatto stesso vuoi nei confronti dell’PS (…)”, così aprendo la strada alla possibilità di ragionare sugli effetti del riscatto.
4.2.3 Sotto altro profilo, la Cassazione, sempre nella menzionata pronuncia, afferma che “Non può quindi ritenersi privo di causa l'atto di riscatto che invece ha pienamente realizzato l'effetto previsto di incrementare figurativamente l'anzianità di servizio del ricorrente nel sistema previdenziale del Banco, mentre soltanto ipotetico è il conseguente aumento del trattamento pensionistico; ed in ciò risiede anche una certa connotazione di aleatorietà sottesa all'istituto”.
Il riferimento all’aleatorietà, richiamato anche dalla OR costituzionale nella recente sentenza n. 112/2024 (l’esercizio del riscatto “si atteggia come una sorta di negozio aleatorio che può non sortire i positivi effetti sperati”), in sintesi, permette alla OR di ritenere irrilevante la circostanza che l’esito del trattamento pensionistico possa essere sfavorevole al contribuente (l’eccessiva onerosità sopravvenuta, infatti, non opera per tali contratti, sempre ragionando nell’ottica di rimedi incidenti sul negozio giuridico originario).
Ora, ricordato che i contratti aleatori si caratterizzano per l’imprevedibilità dei vantaggi (o svantaggi) che ne possono derivare, in modo tale che il rischio qualifica l’operazione economica a livello causale, la ricostruzione proposta risulta, francamente, contraddittoria: non si comprende come, da un lato, la OR affermi che il negozio sarebbe perfezionato, ed esaurito nei suoi effetti, con l’accredito dei contributi e, dall’altro, che esso sarebbe aleatorio e, quindi, collegato ad effetti sopravvenuti.
Delle due l’una: o il futuro trattamento pensionistico è irrilevante (e allora si comprende la non rinunciabilità del riscatto per come argomentato dalla Suprema OR) o, se rilevante, non si può sostenere che il contratto sia aleatorio e che, conseguentemente, l’evento sopravvenuto non abbia incidenza su quel negozio.
Sostenere che si tratti di un negozio aleatorio, quando invece è fatto notorio che il lavoratore addiviene al riscatto solo nella prospettiva di un incremento del trattamento pensionistico, pacificamente senza accettazione di alcun rischio, appare giuridicamente difficile.
A parere dello scrivente, quindi, nell’accredito dei contributi non c’è e non ci dovrebbe essere alcun rischio al momento della definizione del negozio.
Il carattere del rischio connota, invero, il contratto aleatorio, la cui causa negoziale è quella di potersi avvalere di un beneficio possibile ma incerto, in quanto subordinato ex ante ad un’alea, ad un evento incerto, che è tale al momento della stipula: di questa alea, quindi, le parti sono ex ante avvedute. Nel nostro caso, invece, l’evento di alterazione della causa originaria si determina ex post, ad opera di una scelta del legislatore, attraverso una mutazione dei presupposti in relazione ai quali quell’accredito era stato effettuato, assolutamente non considerata né accettata dalla parte operante il riscatto.
Non appare corretto, pertanto, come sostenuto dalla magistratura contabile (OR Conti Emilia-Romagna, sentenza n. 37/2026), ma anche dalla OR costituzionale nella sentenza n. 112, tenere rigidamente separato l’incremento volontario di periodi contributivi dalla maturazione del quantum: sono, invece, due aspetti della medesima vicenda giuridica, e chi accumula periodo contributivo lo fa esclusivamente per l’ordinaria e naturale conseguenza di un trattamento pensionistico di maggiore beneficio.
4.2.4 A parere dello scrivente, come sopra accennato, occorre, quindi, considerare che la pretesa del contribuente ad un precoce collocamento in quiescenza e/o ad un trattamento pensionistico migliore è necessariamente meritevole di tutela, e ciò considerato che l’interesse che muove il contribuente, pacificamente indirizzato al miglioramento della sua futura posizione pensionistica, quale essa sia (il discorso sarebbe analogo in caso di normativa sopravvenuta volta a penalizzare, in termini di maturazione del diritto, soggetti che abbiano maggior anzianità contributiva di altri grazie al riscatto di periodi normalmente non coperti da contribuzione), è un interesse sicuramente noto alla controparte e, in quanto tale, da tenere in considerazione in virtù dei principi di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c.
Ora, seppure vero che lo Stato, e per esso l’Inps, non possano qualificarsi alla stregua di “debitore” ex art. 1175 c.c., cionondimeno non si può negare rilevanza all’interesse qualificante del lavoratore, dovendo l’Istituto permettergli di conservare il trattamento ordinariamente derivante dalla propria anzianità contributiva, senza che eventuali contributi aggiuntivi, ottenuti onerosamente, e indipendentemente dal momento della loro maturazione (circostanza francamente irrilevante), debbano inevitabilmente tradursi in una penalizzazione: non vi è motivo, quindi, per escludere che il lavoratore possa rinunciarvi.
4.2.5 La stessa giurisprudenza di legittimità insegna che “la presupposizione, non attenendo all'oggetto, né alla causa, né ai motivi del contratto, consiste in una circostanza ad esso "esterna", che pur se non specificamente dedotta come condizione ne costituisce, specifico ed oggettivo presupposto di efficacia, assumendo per entrambe le parti, o anche per una sola di esse - ma con riconoscimento da parte dell'altra -, valore determinante ai fini del mantenimento del vincolo contrattuale, il cui mancato verificarsi legittima l'esercizio del recesso” (Cass. n. 12235/2007; negli stessi termini, cfr. Cass. n. 9909/2018 e n. 1995/2025): se è vero che la presupposizione agisce sul negozio giuridico (mentre, come ampiamente esposto, si potrebbe ragionare anche solo sulla rinuncia all’anzianità contributiva accreditata in virtù di quel negozio), cionondimeno l’istituto testimonia l’esigenza di valorizzare l’interesse qualificato del lavoratore, che certamente non è limitato al riconoscimento dell’anzianità ma, vieppiù in presenza del suo impegno finanziario, è chiaramente ed esclusivamente rivolto al miglioramento del trattamento previdenziale.
D’altra parte, come vedremo oltre, questa stessa facoltà è imposta all’Inps dalla clausola di salvaguardia di cui all’articolo 24, comma 2, d.l. n. 201/2011 e non si comprende per quale motivo ciò che è consentito (invero, imposto) all’Ente previdenziale non possa essere consentito alla parte debole del rapporto che, in teoria, dovrebbe essere quella da tutelare.
5. Anche la giurisprudenza costituzionale, seppure su fattispecie non del tutto aderenti, ha affrontato la questione della rinuncia al riscatto già perfezionato, con argomentazioni anche in tal caso riprese dalla giurisprudenza contabile.
Invero, va detto che la OR costituzionale ha più volte affrontato la questione della neutralizzazione di contributi pensionistici “in ipotesi nelle quali determinati vantaggi previdenziali si risolvevano in un deteriore trattamento pensionistico” (OR cost., sentenza n. 224/2022), rilevando che “la contribuzione aggiuntiva al perfezionamento del requisito minimo contributivo vale ad incrementare il livello della prestazione pensionistica, ma non può compromettere il livello già maturato” (sentenze n. 433 del 1999 e n. 264 del 1994), dovendosi, in tal caso, procedere all’esclusione dal computo della base pensionabile “indipendentemente dalla natura dei contributi, siano essi obbligatori, volontari o figurativi” (è quindi proprio la stessa OR costituzionale, nella sentenza n. 112 e nei suoi precedenti, a richiamare il concetto di “esclusione dal computo della base negoziale”, così riconoscendo che si tratta di rinuncia contributiva e non di recesso negoziale).
Ancora, rammenta la menzionata pronuncia, la neutralizzazione è stata riconosciuta operante, con le sentenze n. 574 del 1987 e n. 307 del 1989, “in caso di contribuzione volontaria per il conseguimento della pensione di vecchiaia, sottolineandosi che l’effetto del depauperamento pensionistico è tanto più paradossale ove si consideri la finalità propria della contribuzione volontaria che, per ovviare agli effetti negativi, ai fini previdenziali, della mancata prestazione di attività lavorativa, mira a far raggiungere i requisiti minimi di anzianità contributiva per il diritto a pensione ed a mantenere costante e intangibile in capo al lavoratore, ai fini del pensionamento, il livello retributivo attinto in tutto l’arco della sua attività lavorativa” (in termini, OR cost., sentenze n. 428/1992; n. 388/1995, n. 427/1997, n. 82/2017 e n. 173/2018).
5.1 Questo brevissimo excursus sulla giurisprudenza costituzionale evidenzia, a parere dello scrivente, l’esistenza di un orientamento chiaramente favorevole alla rinunciabilità, o neutralizzazione, di alcuni periodi contributivi già nel patrimonio del lavoratore. Ciò, tuttavia, viene circoscritto ai casi in cui, già maturato il requisito contributivo per trattamento pensionistico, i contributi ulteriori si tradurrebbero in un trattamento pensionistico penalizzante.
5.2 Tale perimetrazione, invero, viene ulteriormente circoscritta dalla recente sentenza n. 112/2024, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 707, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nella parte in cui “non prevede il diritto del pensionato alla neutralizzazione del periodo oggetto di riscatto del corso di studi universitari, allorché i 18 anni di contribuzione al 31.12.1995, con conseguente liquidazione del trattamento pensionistico con il sistema retributivo, siano stati raggiunti solo per effetto del suddetto riscatto e dall’applicazione del sistema retributivo in luogo del sistema misto, che avrebbe appunto operato in assenza del riscatto, derivi un depauperamento del trattamento pensionistico”.
La OR, nell’escludere i dubbi di legittimità costituzionale, ha chiarito che “il principio di neutralizzazione è stato applicato, nell’ambito del sistema di computo retributivo del trattamento pensionistico, alla contribuzione accreditata successivamente alla maturazione del diritto alla pensione e sempre con riferimento alla sola retribuzione pensionabile, normalmente percepita nell’ultimo arco temporale – più o meno ampio – antecedente alla data del pensionamento”.
In sostanza, afferma la OR, se è vero che la neutralizzazione di periodi contributivi è stata ritenuta ammissibile, ciò, tuttavia, è sempre stato circoscritto unicamente alle ipotesi in cui: a) il lavoratore abbia già raggiunto il requisito per la pensione; b) si operi all’interno del sistema retributivo; c) l’anzianità contributiva ulteriore determini il computo di retribuzioni afferenti l’ultimo periodo lavorativo, in ipotesi inferiori alle precedenti e, quindi, determinanti un peggioramento del trattamento pensionistico.
Solo in questi casi, assume la OR, si può ipotizzare la neutralizzazione, essendo irragionevole che “ove in tale ultimo periodo lavorativo si siano registrate retribuzioni inferiori rispetto a quelle precedenti e, comunque, non necessarie alla maturazione del diritto alla pensione – il risultato sia pregiudizievole per il pensionando”.
5.3 Diversamente, assumono i Giudici delle leggi, la richiesta di neutralizzazione non sarebbe ammissibile qualora coinvolga “contribuzione da riscatto che è stata versata in esordio dell’anzianità lavorativa e che, dunque, si colloca al di fuori del periodo di riferimento della retribuzione pensionabile in base al sistema di computo retributivo applicabile”.
Inoltre, una neutralizzazione sarebbe ancor di più inammissibile atteso che, attraverso la sterilizzazione di alcuni periodi contributivi, si determinerebbe il passaggio da un sistema di calcolo a un altro, dal retributivo al misto, con inaccettabile attribuzione all’individuo di una facoltà di scelta ex post del sistema pensionistico più favorevole.
5.4 Ritiene questa OR, sommessamente, di non condividere tali affermazioni, non sussistendo ragioni giuridiche solide per affermare che il principio di neutralizzazione, pacificamente operante all’interno del sistema retributivo come da consolidata giurisprudenza della OR costituzionale, non possa invocarsi in caso di differente sistema di calcolo (o di transito da un sistema ad altro).
Non si discute assolutamente circa le differenti modalità operative dei due sistemi di calcolo (retributivo o contributivo) e, pertanto, delle diverse conseguenze derivanti dalla rinuncia, parziale o integrale, ai contributi volontari: si vuole semplicemente rilevare che la ratio fondamentale di tutte le decisioni della OR è l’evidente irragionevolezza insita in un sistema che, pur volendo in astratto favorire il lavoratore, finisce per penalizzarlo.
Se questa è la ratio, ed allo scrivente appare tanto tanto chiara quanto condivisibile, non vi è motivo per negarla in virtù di un differente sistema di calcolo.
Se nel sistema retributivo l’irragionevolezza è nel computo di retribuzioni pensionabili più prossime alla pensione, che dovrebbero in ipotesi essere più elevate e che, invece, si rivelano penalizzanti per il lavoratore, vi è medesima irragionevolezza allorché i contributi onerosamente riscattati che, come visto, sono fondati su un pacifico, noto e determinante interesse del lavoratore al miglioramento della sua condizione, si traducano in un trattamento pensionistico peggiore.
Anche in tal caso, per le ragioni diffusamente esposte, la ratio non era certo penalizzare il lavoratore quanto invece favorirlo, seppure con il suo contributo volontario, all’atto del collocamento in quiescenza.
5.4.1 La circostanza che con la neutralizzazione di alcuni contributi si determini il passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo o misto è una mera conseguenza dell’avvenuta rinuncia a parte dei contributi, senza che tale circostanza possa tautologicamente diventare motivo giuridico di diniego all’esercizio di una facoltà.
È evidente, infatti, che il lavoratore ha interesse a valutare, a posteriori, l’utilità del proprio riscatto in termini di miglioramento del trattamento pensionistico, ma tale medesima valutazione a posteriori è proprio la medesima che ha effettuato il lavoratore in tutti i giudizi, sopra richiamati, giunti al cospetto della OR costituzionale e nei quali la OR ha riconosciuto la facoltà di rinuncia in capo al lavoratore/pensionato: proprio per tale motivo, la circostanza del mutamento di sistema pensionistico, appare del tutto irrilevante.
5.5 Ad ulteriore conferma di quanto sopra ritenuto, la OR richiama il principio di certezza del diritto: la “pretesa di scelta del sistema di computo del trattamento pensionistico in base a una valutazione ex post (…) si pone in contrasto con il principio di certezza del diritto che deve pur sempre presidiare il sistema previdenziale”.
Tale affermazione, come già accennato al paragrafo 4.2.4, stride con la situazione creata dalla clausola di salvaguardia introdotta dall’articolo 1, comma 707, legge n. 190/2014. Tale disposizione, infatti, impone all’Inps di effettuare un doppio calcolo del trattamento pensionistico – con metodo retributivo e con metodo misto – riconoscendo al beneficiario il trattamento inferiore.
Ciò significa, in altri termini, che quella stessa facoltà di scelta ex post che la OR costituzionale nega al lavoratore, sull’altare dell’esigenza di certezza del diritto, viene invece imposta all’Ente previdenziale, con un’inammissibile disparità di trattamento a tutto discrimine del soggetto debole del rapporto previdenziale.
In ogni caso, va osservato che, qualora la richiesta di rinuncia ad avvalersi dei contributi venga formulata prima della liquidazione del trattamento pensionistico, non sussiste alcun affidamento in capo all’Inps o esigenza di certezza del diritto che vengano in alcun modo lesi.
5.6 Sotto altro profilo, non si ritiene condivisibile l’affermazione secondo cui “il risultato asseritamente meno favorevole rispetto a quello atteso nasce da un’opzione del lavoratore, che, riscattando gli anni di laurea, ha scelto liberamente il sistema retributivo in luogo di quello misto, in quanto il primo era considerato, all’epoca, generalmente più favorevole per il pensionato” (OR cost., sent. n. 112 cit.).
In sostanza, secondo la OR, la neutralizzazione sarebbe ammissibile quando il trattamento deteriore sia imputabile a fattori indipendenti dalla volontà del lavoratore mentre, in simili ipotesi, sarebbe imputabile alla scelta del lavoratore.
In disparte la difficoltà di comprendere la ragione della limitazione di un simile ragionamento al solo caso in cui con la rinuncia si determini il passaggio ad un sistema di calcolo differente (anche nei casi in cui la OR ha riconosciuto la neutralizzazione a monte vi era, infatti, “un’opzione del lavoratore”), a parere dello scrivente l’intervento di una disciplina normativa, assolutamente imprevedibile e chiaramente indipendente dalla volontà del contribuente, costituisce un fatto giuridico successivo all’esercizio del riscatto, come tale inevitabilmente da valorizzare in virtù degli istituti giuridici (presupposizione, correttezza e buona fede) sopra succintamente richiamati.
In generale, per quanto concerne la supposta aleatorietà del negozio giuridico, fatta propria anche dalla OR costituzionale, si rimanda a quanto esposto al paragrafo 4.2.4.
5.7 Ancora, da un punto di vista metodologico, la OR costituzionale ha ritenuto di assegnare a sé medesima una sorta di monopolio giuridico sull’applicabilità della neutralizzazione, affermando che “l’approccio del giudice a quo risulta metodologicamente corretto, nella parte in cui ha sollecitato una pronuncia additiva, senza provvedere a un’applicazione diretta del principio di neutralizzazione. Questa OR, infatti, ha ripetutamente riservato a sé stessa (da ultimo, sentenza n. 224 del 2022) la valutazione delle fattispecie di volta in volta scrutinate, per la rilevata necessità di modulare la portata della neutralizzazione sulla specificità delle situazioni coinvolte” (sent. n. 112/2024).
Anche in tal caso, questa OR ritiene di operare diversamente e ciò per le ragioni giuridiche in precedenza esposte.
La questione, come esposto, non attiene alla previsione espressa di una facoltà di rinuncia e ciò perché tale diritto deve ritenersi la regola e non l’eccezione. Quando il legislatore ha ritenuto non modificabile il riscatto, l’ha previsto espressamente.
Non si tratta, quindi, di sospettare di illegittimità costituzionale una norma che non preveda la facoltà di neutralizzazione ma, eventualmente, di dubitare di una norma che la preveda: in difetto, non vi è motivo alcuno per negare l’esercizio del diritto a non vedersi computati parte dei periodi di anzianità contributiva oggetto di riscatto volontario.
6. Da ultimo, non si può non evidenziare l’assoluta irragionevolezza di un sistema che, a fronte di un montante contributivo superiore, determini un trattamento pensionistico di minor importo rispetto a quello che sarebbe spettato al pensionato con una minore anzianità contributiva.
Proprio la facoltà di rinuncia a periodi contributivi maturati permette di ricondurre il sistema ad applicazioni non distorte, evitando se non la discriminazione (essendo le posizioni contributive diverse) quantomeno l’irragionevolezza di un sistema che vede riconoscere trattamenti pensionistici migliori a soggetti (cfr. doc. n. 13 di parte ricorrente) che, seppure collocati in quiescenza nello stesso identico periodo, vantino un’anzianità contributiva sensibilmente inferiore.
6.1 Sempre in tale ottica, anche sotto altro profilo, ritiene lo scrivente che l’interpretazione qui adottata sia l’unica idonea ad assicurare la coerenza costituzionale, ponendosi a tutela di una parte per definizione “debole”, qual è il pensionato, che, diversamente, nel momento finale e conclusivo del lavoro prestato, si vedrebbe beffato proprio da quello stesso Stato che ha servito per l’intera carriera.
7. In conclusione, in virtù del richiamato generale diritto alla rinuncia di un diritto ormai presente nel patrimonio del soggetto, coerente con i principi civilistici di correttezza e buona fede nei rapporti tra le parti e con la garanzia di una ragionevolezza normativa agevolmente assicurabile senza necessità di interventi legislativi additivi, e così mantenendo un accettabile equilibrio all’interno del rapporto lavoratore – Ente previdenziale (diversamente, sbilanciato a favore di quest’ultimo), si deve riconoscere il diritto del ricorrente alla rinuncia parziale ai periodi contributivi già riscattati, nei limiti di quanto strettamente necessario a limitare a 17 anni e 11 mesi la contribuzione versata alla data del 31.12.1995.
7.1 Una simile conclusione non si pone in contrasto con il principio di solidarietà orizzontale né introduce un’inaccettabile visione privatistica del rapporto previdenziale: in alcun modo, infatti, la rinuncia ai contributi volontari si pone in contrasto con la funzione solidaristica e redistributiva della contribuzione o con l’obbligatorietà della stessa.
Consentire al lavoratore la massimizzazione del suo trattamento pensionistico non lede in alcun modo il principio solidaristico che ammanta il settore previdenziale, né introduce alcun concetto di corrispettività contribuzione – trattamento pensionistico, risolvendosi, invero, nell’offrire al lavoratore un ragionevole strumento di tutela di fronte alle scelte penalizzanti del legislatore, adottate senza alcuna salvaguardia dell’affidamento del lavoratore stesso.
Affidamento che, giova sottolinearlo, ha indubbiamente guidato la scelta del lavoratore nel momento in cui ha optato per l’assunzione di un importante onere contributivo a proprio carico.
Quanto esposto risulta ampiamente avvalorato, peraltro, dalla circostanza che, al momento dell’ammissione al riscatto (decreto n. 204 del 6.5.1989 del Capo Ufficio Organizzazione delle Ferrovie dello Stato) e del pagamento del relativo onere, l’orientamento dell’Amministrazione pubblica era assolutamente nel senso della piena rinunciabilità dei contributi riscattati, in termini di “non valutazione dei periodi oggetto del provvedimento anche nel caso di integrale pagamento del relativo onere” (Inpdap, informativa 5.5.1999, prot. n. 838; cfr. anche Inpdap, nota operativa n. 48 del 17 dicembre 2008, laddove si precisa che la facoltà di rinuncia riconosciuta ai lavoratori, anche dopo l'integrale pagamento, ha effetto soltanto per quel che concerne la posizione pensionistica e non con riferimento alle discipline inerenti la risoluzione del rapporto di lavoro in presenza di una determinata anzianità contributiva).
Si tratta, quindi, e molto semplicemente, di estendere alla presente fattispecie la stessa neutralizzazione dei contributi già ampiamente riconosciuta in altri settori e, sotto altro profilo, di attribuire al pensionato quella stessa facoltà di scelta ex post che lo Stato ha voluto concedere all’Ente previdenziale.
7.2 D’altra parte, non vi è prova alcuna, il cui onere grava certamente l’Inps, di supposti equilibri di bilancio o di esigenze finanziarie che verrebbero in alcun modo negativamente incise nella fattispecie in esame, non risultando alcun documento comprovante il numero e l’incidenza di fattispecie analoghe su tali esigenze.
Pur riconoscendo la discrezionalità del legislatore nello scegliere di introdurre un trattamento deteriore sfavorendo posizioni sostanzialmente già acquisite al solo scopo di ridurre l’impatto sulla spesa pubblica, il profilo finanziario non è stato assolutamente sollevato, né dalla controparte, né dalla giurisprudenza costituzionale, al fine di valutare e giustificare l’eventuale ragionevolezza della scelta legislativa adottata nel 2014.
In ogni caso, la soluzione giuridica qui esposta, fondata sull’assenza di un espresso diniego, non trova limiti nella previsione normativa rispetto ai quali sia necessario interrogarsi della eventuale non manifesta illegittimità costituzionale.
8. Alla luce della giurisprudenza di segno contrario, anche all’interno della stessa giurisdizione contabile, ritiene lo scrivente che la compensazione delle spese legali sia doverosa.
P.Q.M.
la OR dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione monocratica, Accoglie il ricorso e, per l’effetto, accerta e dichiara il diritto di D.
F.E. alla rinuncia dei contributi volontari relativi al riscatto degli studi universitari nei limiti necessari alla rideterminazione in 17 anni e 11 mesi di contributi alla data del 31.12.1995.
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Torino, il 13 aprile 2026.
Il Giudice Dott. Cristiano Baldi
F.to digitalmente
Depositata in Segreteria il 17/04/2026 Il Direttore della Segreteria Dott.ssa Caterina Scrugli
F.to digitalmente
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ha disposto che a cura della segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle parti e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.
Torino, data della firma digitale
Il Giudice Dott. Cristiano Baldi
F.to digitalmente
In esecuzione del provvedimento giudiziale ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.
Torino, 17/04/2026 Il Direttore della Segreteria Dott.ssa Caterina Scrugli
F.to digitalmente
- pag. 3 di 3 -