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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Trento, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 25/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di TRENTO Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 13:00 con la seguente composizione collegiale:
DE BENEDETTO GIUSEPPE, Presidente e Relatore
CHIETTINI ALMA, Giudice
NI ALDO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 57/2025 depositato il 18/03/2025
proposto da
Ag. Dogane E Monopoli Uadm TO - Sede TO - Via C. Vannetti 13 38122 TO tn elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. - 12883420155
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 534/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRENTO sez. 1
e pubblicata il 12/11/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 4984 ADD. EN. ELETTR 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti: L'Ag. Dogane E Monopoli Uadm TO - Sede TO conferma l'istanza di estinzione congiunta con compensazione spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La novella dell'art. 118 disp. att. c.p.c. introdotta fin dal 2009, quella degli articoli 121 cpc e 46 d.a.c.p.c. a seguito delle novità introdotte dal D. L.vo 149/2022 dalla - c.d. “Riforma Cartabia” - e quella in fase di attuazione, ora avviata con il D.L.vo 220/23, riconoscono normativamente la possibilità di una concisa redazione della sentenza, nel rispetto dei canoni di chiarezza e sinteticità. Allo stato, dunque, è sufficiente che la sentenza contenga "…la concisa esposizione dello svolgimento del processo…" e "…la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto." perché possa superare la valutazione di esistenza di una motivazione sufficiente.
Nel caso di specie la conclusione della vertenza con revoca del provvedimento impugnato può portare ad una motivazione particolarmente succinta, senza che ciò possa essere considerato lesivo dei diritti delle parti o della sufficienza del presente elaborato.
Può essere dunque solo premesso che Resistente_1 proponeva ricorso avverso un provvedimento di diniego di rimborso relativo ad addizionale provinciale delle accise sull'energia elettrica per un importo pari ad euro 49.048,68. A sostegno della propria pretesa premetteva di avere restituito al cliente finale Società_2 euro 49.048,68.
Nel costituirsi in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso ADM evidenziava come nell'azione di ripetizione di indebito oggettivo unico legittimato passivamente fosse il soggetto che aveva ricevuto la somma asseritamente non dovuta. di conseguenza la richiesta di rimborso avrebbe dovuto essere indirizzata alla
IN MA di TO (in qualità di ente beneficiario dell'addizionale provinciale sui consumi di energia elettrica) ovvero a NO SS S.P.A. (in qualità di soggetto che – per conto della IN MA di TO – aveva effettivamente incassato le somme a titolo di addizionale all'accisa sui consumi di energia elettrica).
In sede di udienza ADM evidenziava come in relazione ad analoghe istanze depositate da società diverse dalla ricorrente, la IN MA di TO avesse disposto il rimborso, così riconoscendo di essere l'effettiva legittimata passiva.
Nelle more del giudizio l'Agenzia dei Monopoli, preso atto di plurime decisioni della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado a lei sfavorevoli in quanto “… la richiesta di rimborso può essere esaminata nel merito e va accolta posto che, come sopra chiarito, si è in presenza della violazione della normativa comunitaria in materia.”, si determinava a revocare in autotutela il provvedimento impugnato e chiedeva “… accertare e dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, compensando integralmente le spese di giudizio anche in ragione della peculiarità della normativa nazionale e provinciale di settore e della giurisprudenza intervenuta in materia, ivi compresa la recentissima decisione n. 128/2025 d.d. 15/12/2025 della Sezione I di codesta III.ma Corte che, in un caso analogo, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e compensato le spese tra le parti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte non può che prendere atto dell'intervenuta revoca, in autotutela, del provvedimento di diniego di rimborso impugnato, che comporta il venir meno dell'oggetto del contenzioso.
Può accogliersi la richiesta di compensazione delle spese di giudizio in ragione del fatto che solo in tempi molto recenti la Corte di Cassazione ha fatto chiarezza sulla questione controversa, e dunque poteva ritenersi legittimo, all'epoca dei fatti, il provvedimento impugnato. Di conseguenza va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, a spese compensate.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di TRENTO Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 13:00 con la seguente composizione collegiale:
DE BENEDETTO GIUSEPPE, Presidente e Relatore
CHIETTINI ALMA, Giudice
NI ALDO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 57/2025 depositato il 18/03/2025
proposto da
Ag. Dogane E Monopoli Uadm TO - Sede TO - Via C. Vannetti 13 38122 TO tn elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. - 12883420155
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 534/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRENTO sez. 1
e pubblicata il 12/11/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 4984 ADD. EN. ELETTR 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti: L'Ag. Dogane E Monopoli Uadm TO - Sede TO conferma l'istanza di estinzione congiunta con compensazione spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La novella dell'art. 118 disp. att. c.p.c. introdotta fin dal 2009, quella degli articoli 121 cpc e 46 d.a.c.p.c. a seguito delle novità introdotte dal D. L.vo 149/2022 dalla - c.d. “Riforma Cartabia” - e quella in fase di attuazione, ora avviata con il D.L.vo 220/23, riconoscono normativamente la possibilità di una concisa redazione della sentenza, nel rispetto dei canoni di chiarezza e sinteticità. Allo stato, dunque, è sufficiente che la sentenza contenga "…la concisa esposizione dello svolgimento del processo…" e "…la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto." perché possa superare la valutazione di esistenza di una motivazione sufficiente.
Nel caso di specie la conclusione della vertenza con revoca del provvedimento impugnato può portare ad una motivazione particolarmente succinta, senza che ciò possa essere considerato lesivo dei diritti delle parti o della sufficienza del presente elaborato.
Può essere dunque solo premesso che Resistente_1 proponeva ricorso avverso un provvedimento di diniego di rimborso relativo ad addizionale provinciale delle accise sull'energia elettrica per un importo pari ad euro 49.048,68. A sostegno della propria pretesa premetteva di avere restituito al cliente finale Società_2 euro 49.048,68.
Nel costituirsi in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso ADM evidenziava come nell'azione di ripetizione di indebito oggettivo unico legittimato passivamente fosse il soggetto che aveva ricevuto la somma asseritamente non dovuta. di conseguenza la richiesta di rimborso avrebbe dovuto essere indirizzata alla
IN MA di TO (in qualità di ente beneficiario dell'addizionale provinciale sui consumi di energia elettrica) ovvero a NO SS S.P.A. (in qualità di soggetto che – per conto della IN MA di TO – aveva effettivamente incassato le somme a titolo di addizionale all'accisa sui consumi di energia elettrica).
In sede di udienza ADM evidenziava come in relazione ad analoghe istanze depositate da società diverse dalla ricorrente, la IN MA di TO avesse disposto il rimborso, così riconoscendo di essere l'effettiva legittimata passiva.
Nelle more del giudizio l'Agenzia dei Monopoli, preso atto di plurime decisioni della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado a lei sfavorevoli in quanto “… la richiesta di rimborso può essere esaminata nel merito e va accolta posto che, come sopra chiarito, si è in presenza della violazione della normativa comunitaria in materia.”, si determinava a revocare in autotutela il provvedimento impugnato e chiedeva “… accertare e dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, compensando integralmente le spese di giudizio anche in ragione della peculiarità della normativa nazionale e provinciale di settore e della giurisprudenza intervenuta in materia, ivi compresa la recentissima decisione n. 128/2025 d.d. 15/12/2025 della Sezione I di codesta III.ma Corte che, in un caso analogo, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e compensato le spese tra le parti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte non può che prendere atto dell'intervenuta revoca, in autotutela, del provvedimento di diniego di rimborso impugnato, che comporta il venir meno dell'oggetto del contenzioso.
Può accogliersi la richiesta di compensazione delle spese di giudizio in ragione del fatto che solo in tempi molto recenti la Corte di Cassazione ha fatto chiarezza sulla questione controversa, e dunque poteva ritenersi legittimo, all'epoca dei fatti, il provvedimento impugnato. Di conseguenza va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, a spese compensate.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.