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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/12/2025, n. 3296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3296 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2853/2018 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, I Sezione Civile, nella persona della dott. Valeria
Ferraro, ha emesso la seguente sentenza, all'udienza del 27.11.2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate dalle parti, letto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 2853/2018
r.g.a.c.
TRA
, elett.te dom.ti presso lo studio Parte_1 Parte_2
dell'Avv. Giuseppe Buti, sito in Marigliano, alla Via Pietro Giannone 78 unita-
mente all'avv. FILICI UMBERTO, dal quale sono rappr.ti e difesi in virtù di procura in atti
- ATTORI
E
, elett.te dom.ta in Pomigliano d'Arco, alla via F. Terrac- CP_1
ciano n. 43, presso lo studio dell'Avv. IZZO ALESSANDRO dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura in atti
1
- CONVENUTA
OGGETTO: Pt_3
CONCLUSIONI: come da note depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4)
dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo “la concisa espo-
sizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applica-
bile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo gra-
do a tale data.
Con la proposizione dell'odierno giudizio e , premessa Parte_1 Parte_2
la stipulazione di un contratto di mutuo fondiario con la convenuta , CP_1
hanno adito l'intestatario Tribunale vb allo scopo di ottenere l'accertamento della usurarietà degli interessi pattuiti, con particolare riferimento agli interessi di mo-
ra ed, in via subordinata, chiedendo di “Accertare e dichiarare, in via gradata,
che in caso di funzionamento fisiologico del rapporto di mutuo, si è in presenza
di un I.S.C. contrattualmente dichiarato inferiore all' ISC verificato/calcolato.
Questa circostanza comporta la nullità della clausola di determinazione ai sensi
dell'art.117, comma 6, TUB conseguente sostituzione del tasso contrattuale degli
interessi convenzionali con quelli previsti dal comma 7 del predetto articolo,
cioè con gli interessi del tasso minimo dei BOT”, oltre a Richiedere il risarcimen-
to dei danni patiti.
2
Tanto premesso, con memorie depositate il 17.11.2025, gli attori hanno Ciò di-
chiarato di rinunciare a tutte le domande formulate in considerazione del muta-
mento giurisprudenziale medio tempore intervenuto, il quale annegato la confi-
gurabilità di là di tutto nullità del contratto nelle ipotesi di cui al livello introdut-
tivo, chiedendo virgola in ragione del predetto mutamento, la compensazione delle spese di giudizio.
Appare evidente, pertanto, che con tale rinuncia agli attori abbiano esplicitamen-
te manifestato la sopravvenuta carenza di interesse ad una definizione della con-
troversia, ciò che deve condurre ad una declaratoria di cessazione della materia del contendere. Sul punto, si evidenzia, infatti, come “La cessazione della mate-
ria del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della
parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del
giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le
parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante al-
la richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo
delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni ori-
ginarie nel giudizio” (cfr, Cassazione civile sez. II, 31/10/2023, n.30251).
Per quanto concerne le spese di giudizio, non possono condividersi le argomen-
tazioni della banca convenuta, secondo la quale, già al momento della proposi-
zione del giudizio, la giurisprudenza si esprimeva negativamente in ordine alla fondatezza delle pretese attoree. Ed infatti, sul punto, devi rilevarsi che solo dopo l'instaurazione della presente controversia il supremo organo di nomofilachia ha avvalorato e confermato le opinioni di quella parte della giurisprudenza di merito la quale, in effetti, si era già espressa negando la nullità del contratto in riferi-
3
mento alle doglianze attore, sicché deve concludersi che al momento della propo-
sizione della domanda l'esito del giudizio fosse tutt'altro che scontato, tant'è che il giudicante aveva ammesso lo svolgimento di CTU contabile.
Per tali motivi il Tribunale ritiene di dover compensare le spese del giudizio, ad eccezione delle spese di CTU che vanno poste definitivamente a carico di parte attrice.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande come proposte, così:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa le spese di giudizio;
c) pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice.
Così deciso in Nola, il 6 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro
4
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, I Sezione Civile, nella persona della dott. Valeria
Ferraro, ha emesso la seguente sentenza, all'udienza del 27.11.2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate dalle parti, letto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 2853/2018
r.g.a.c.
TRA
, elett.te dom.ti presso lo studio Parte_1 Parte_2
dell'Avv. Giuseppe Buti, sito in Marigliano, alla Via Pietro Giannone 78 unita-
mente all'avv. FILICI UMBERTO, dal quale sono rappr.ti e difesi in virtù di procura in atti
- ATTORI
E
, elett.te dom.ta in Pomigliano d'Arco, alla via F. Terrac- CP_1
ciano n. 43, presso lo studio dell'Avv. IZZO ALESSANDRO dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura in atti
1
- CONVENUTA
OGGETTO: Pt_3
CONCLUSIONI: come da note depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4)
dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo “la concisa espo-
sizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applica-
bile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo gra-
do a tale data.
Con la proposizione dell'odierno giudizio e , premessa Parte_1 Parte_2
la stipulazione di un contratto di mutuo fondiario con la convenuta , CP_1
hanno adito l'intestatario Tribunale vb allo scopo di ottenere l'accertamento della usurarietà degli interessi pattuiti, con particolare riferimento agli interessi di mo-
ra ed, in via subordinata, chiedendo di “Accertare e dichiarare, in via gradata,
che in caso di funzionamento fisiologico del rapporto di mutuo, si è in presenza
di un I.S.C. contrattualmente dichiarato inferiore all' ISC verificato/calcolato.
Questa circostanza comporta la nullità della clausola di determinazione ai sensi
dell'art.117, comma 6, TUB conseguente sostituzione del tasso contrattuale degli
interessi convenzionali con quelli previsti dal comma 7 del predetto articolo,
cioè con gli interessi del tasso minimo dei BOT”, oltre a Richiedere il risarcimen-
to dei danni patiti.
2
Tanto premesso, con memorie depositate il 17.11.2025, gli attori hanno Ciò di-
chiarato di rinunciare a tutte le domande formulate in considerazione del muta-
mento giurisprudenziale medio tempore intervenuto, il quale annegato la confi-
gurabilità di là di tutto nullità del contratto nelle ipotesi di cui al livello introdut-
tivo, chiedendo virgola in ragione del predetto mutamento, la compensazione delle spese di giudizio.
Appare evidente, pertanto, che con tale rinuncia agli attori abbiano esplicitamen-
te manifestato la sopravvenuta carenza di interesse ad una definizione della con-
troversia, ciò che deve condurre ad una declaratoria di cessazione della materia del contendere. Sul punto, si evidenzia, infatti, come “La cessazione della mate-
ria del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della
parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del
giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le
parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante al-
la richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo
delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni ori-
ginarie nel giudizio” (cfr, Cassazione civile sez. II, 31/10/2023, n.30251).
Per quanto concerne le spese di giudizio, non possono condividersi le argomen-
tazioni della banca convenuta, secondo la quale, già al momento della proposi-
zione del giudizio, la giurisprudenza si esprimeva negativamente in ordine alla fondatezza delle pretese attoree. Ed infatti, sul punto, devi rilevarsi che solo dopo l'instaurazione della presente controversia il supremo organo di nomofilachia ha avvalorato e confermato le opinioni di quella parte della giurisprudenza di merito la quale, in effetti, si era già espressa negando la nullità del contratto in riferi-
3
mento alle doglianze attore, sicché deve concludersi che al momento della propo-
sizione della domanda l'esito del giudizio fosse tutt'altro che scontato, tant'è che il giudicante aveva ammesso lo svolgimento di CTU contabile.
Per tali motivi il Tribunale ritiene di dover compensare le spese del giudizio, ad eccezione delle spese di CTU che vanno poste definitivamente a carico di parte attrice.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande come proposte, così:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa le spese di giudizio;
c) pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice.
Così deciso in Nola, il 6 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro
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