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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/12/2025, n. 17899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17899 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 31768/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione civile, in persona del Giudice unico dott.ssa Antonella Di Tullio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 31768/25 promossa da
, nato a [...] in data [...], rappresentato Parte_1
e difeso dall'Avv. Livio Pochetti, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, alla Via delle
Cave n. 42;
- Ricorrente-
Contro
(CF. Controparte_1
) in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura P.IVA_1
Generale dello Stato;
-Resistente -
FATTO E DIRITTO
Parte ricorrente impugna il provvedimento di diniego del visto di ingresso in quanto familiare al seguito di cittadino italiano emesso e notificato dall'Ambasciata di Italia a Manila in data 8/08/24. Si legge nel provvedimento di diniego impugnato che “la domanda di visto per ricongiungimento familiare presentata in data 19.06.2024 è stata respinta in quanto Lei non risulta rientrare nel novero di cui all'art. 2, comma 4 del Decreto legislativo n.30/2007, non avendo Lei adeguatamente dimostrato pagina 1 di 6 di essere a carico del familiare cittadino UE nei confronti del quale richiede il ricongiungimento”. In particolare, l'Amministrazione evidenziava che le rimesse indirizzate al richiedente, effettuate dal genero cittadino italiano erano relative al solo anno 2024 mentre “non risultano essere Parte_2 stati effettuati versamenti per gli anni antecedenti”.
, nell'atto introduttivo, lamenta che l'Amministrazione “ha adottato Parte_1 un'interpretazione irragionevolmente restrittiva del concetto di familiare a carico laddove, da un lato, ha ritenuto l'importo delle rimesse inidoneo a dimostrare tale condizione… dall'altro ha scelto arbitrariamente di considerare solo una parte delle rimesse - quelle decorrenti dal mese di gennaio 2024
– e scartando arbitrariamente quelle effettuate fra il mese di agosto 2022 e dicembre 2023, in conseguenza di un dato puramente formale, ossia il semplice fatto che non fossero nominativamente intestate al ricorrente ma alla figlia con esso convivente, che dipendeva oltretutto da una circostanza non imputabile al ricorrente medesimo, ma all'Amministrazione locale”. Il ricorrente, inoltre, allega che l'erogazione delle rimesse è proseguita nel tempo.
Il ricorrente, pertanto, chiede “accertata l'illegittimità del provvedimento di rifiuto emesso dall'Ambasciata d'Italia a Manila - prot. n. 1453/2024 del 08/08/2024- rif. 202400118449 - in relazione all'istanza di rilascio di un visto per motivi familiari in favore del ricorrente, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al rilascio del predetto visto, ai sensi dell'art. 5 e art. 7 del D. Lgs. n. 30/2007, in relazione alla condizione di familiare definita all'art. 2, comma 1, lett. “b”, n. 4 del medesimo D. Lgs.
n. 30/2007”.
È stata depositata la seguente documentazione: passaporto del ricorrente, certificato di nascita della figlia, passaporto estratto dell'atto di matrimonio RI LA ND, Parte_2
Permesso di soggiorno RI Paoner, Rimesse in denaro, Atto di nascita del ricorrente, Checklist pubblicata dall'Ambasciata d'Italia a Manila, Preavviso di rigetto della domanda di visto, Osservazioni in merito al preavviso di rigetto della domanda di visto, Nota prot. n. 1453/2024 dell'Ambasciata
d'Italia a Manila, Istanza di riesame in autotutela, Corrispondenza intercorsa fra il difensore e l'Ambasciata d'Italia a Manila, Provvedimento del 05/05/2025 (rigetto ricorso cautelare), Rimesse aggiuntive,; Immagine fotostatica del tragitto tratto dal sito "GoogleMaps", Reddito del Sig.
[...]
Pt_2
Parte resistente si costituisce in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso evidenziando la correttezza del proprio operato e ripercorrendo i motivi del diniego del visto. Nella nota dell'Ambasciata, allegata alla comparsa di costituzione, si legge che “ a conclusione di un attento e scrupoloso esame di quanto qui sottoposto dal Signor a corredo della propria domanda, rilevato che erano stati presentate Pt_1 prove di rimesse a lui indirizzate per i soli sette mesi antecedenti la domanda di visto e non ritenendo pagina 2 di 6 tali limitati trasferimenti sufficienti a comprovare la prescritta condizione di ascendente a carico in capo al richiedente, la quale può generalmente desumersi da un adeguato sostegno finanziario che abbia carattere di continuità in un arco temporale ragionevolmente lungo (sicuramente superiore quantomeno a un anno solare), è stato predisposto e comunicato all'interessato regolare preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. 241/1990 (All. 03), in ottemperanza alle norme allora vigenti”. L'orientamento dell'Amministrazione non mutava neppure dopo la produzione di osservazioni e documenti integrativi.
Veniva depositata la seguente documentazione: nota Ambasciata d'Italia a Manila, modulo di richiesta di visto , provvedimento di diniego, copia del preavviso di rigetto, Parte_1 osservazioni, documentazione relativa alle rimesse inviate dai coniugi Dichiarazione Pt_2 sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dai coniugi Affidavit a firma di Pt_2 Pt_3
, Prospetto riepilogativo rimesse realizzato dall'Ufficio Visti durante la trattazione della
[...] domanda, Istanza di riesame presenta dal legale di parte a mezzo PEC, Modulo di richiesta visto e provvedimento di diniego per . Parte_3
Con le note in sostituzione dell'udienza del 16.12.25, il ricorrente allega che “privo di documenti fino all'anno 2023, non aveva altra scelta che affidarsi alla figlia per il materiale incasso delle rimesse stesse. agiva, dunque, quale longa manus materiale per la riscossione di somme destinate anche Pt_3 al sostentamento dell'anziano genitore convivente”. Quanto all'eccezione di controparte sull'insufficienza degli importi al sostegno economico, il ricorrente afferma che, anche alla luce del contesto rurale del villaggio di provenienza, le somme ricevute- superiori al salario minimo locale- siano adeguati a qualificarlo come familiare a carico del genero.
Viene depositata la seguente documentazione: documentazione fotografica dell'abitazione del ricorrente, documentazione fotografica del contesto rurale del villaggio, fotografie comparative, fotografie della sorgente d'acqua comune, estratto cartografico del tragitto tra BU e il villaggio del ricorrente, ordinanza cautelare del 17.02.25, sent. Tribunale Trieste .764/25.
Il ricorso deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 30 del 2007 il cittadino italiano o UE, nonché il cittadino straniero che abbia ottenuto la cittadinanza italiana, può far entrare in Italia “il coniuge;
il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;
i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b); gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b)”.
pagina 3 di 6 La norma, dunque, include espressamente gli ascendenti del coniuge del cittadino italiano purché sussista il requisito della vivenza a carico.
L'art.3 del citato decreto, inoltre, impone all'autorità amministrativa di agevolare l'ingresso e il soggiorno degli altri familiari che, pur non rientrando nelle categorie elencate, risultino a carico o conviventi nel paese di provenienza o che presentino gravi motivi di salute tale da rendere necessaria l'assistenza personale da parte del cittadino dell'Unione.
Dalla lettura delle disposizioni risulta evidente l'intento del legislatore di attribuire una ampia tutela all'unità familiare, dando al contempo primaria rilevanza al requisito della vivenza a carico.
A tal riguardo, la condizione della vivenza a carico o della convivenza con il cittadino dell'Unione deve essere valutata con riferimento al Paese di provenienza del cittadino extracomunitario e, in ogni caso, richiede un esame approfondito della situazione personale del richiedente, da effettuarsi caso per caso, al fine di accertare l'esistenza di una situazione reale e stabile di dipendenza economica nel paese di provenienza. Tale accertamento deve considerare i vari fattori pertinenti alla fattispecie concreta, tra cui la natura, la durata e il grado del sostegno materiale fornito dal cittadino dell'Unione, per verificare che la dipendenza non sia stata determinata dal solo scopo di ottenere l'ingresso e il soggiorno nello
Stato ospitante. (Cass. sent. 27774/24, 22864/20)
Nel caso di specie, il ricorrente presentava domanda di visto di ingresso per ricongiungimento familiare al marito della figlia, cittadino italiano e, al fine di provare la vivenza a carico, Parte_2 produceva una serie di ricevute di trasferimenti in denaro. Tuttavia, nel corso dell'istruttoria emergeva che le ricevute prodotte, relative al 2022 e al 2023, erano indirizzate a , figlia del Parte_3 ricorrente, mentre soltanto i trasferimenti relativi al 2024 (anno di presentazione della domanda) erano direttamente intestati al ricorrente.
L'Amministrazione ha dunque ritenuto che tali trasferimenti fossero insufficienti a dimostrare l'asserita condizione di familiare a carico considerato anche l'esiguità degli importi che si rivelano inadeguati al sostentamento di due persone. Difatti, contestualmente alla presentazione della domanda di visto del ricorrente, presentava istanza di visto anche la figlia convivente, che fondava la propria Parte_3 domanda sulla dipendenza economica dai familiari in Italia e sui trasferimenti da costoro ricevuti (all.
8 alla comparsa di costituzione).
A fronte di tali contestazioni, il ricorrente spiega che non poteva ricevere direttamente le somme di denaro a causa di un “disguido di natura burocratica da parte delle autorità filippine” le quali tardavano nella registrazione dell'atto di nascita e, dunque, nel rilascio di un documento identificativo (pag.2 del ricorso).
pagina 4 di 6 A tal riguardo, appare inverosimile che il ricorrente, nato nel 1959 e peraltro vedovo, non abbia mai avuto necessità di utilizzare un documento identificativo. A ciò si aggiunga che neppure nella causale delle citate ricevute viene menzionato lo scopo dei trasferimenti o l'asserito beneficiario effettivo (all.6 ricorso). Difatti, in nessuna delle ricevute vi è l'indicazione che le somme sono destinate al sostentamento economico della famiglia ma, al contrario, come “scopo dell'operazione” viene genericamente indicato “dono/regalo” e la “relazione con il destinatario” viene indicata come di amicizia.
Va poi considerato che tali trasferimenti di denaro sono stati contestualmente utilizzati dalla figlia del ricorrente, per supportare la propria istanza di ricongiungimento. Tale circostanza è Parte_3 confermata dal ricorrente stesso che, nei propri scritti difensivi, più volte afferma che le somme ricevute dall'Italia venivano ripartite con la figlia. Risulta dunque evidente che le ricevute prodotte non siano sufficienti a provare la vivenza a carico ma, tuttalpiù, rivelano che i familiari dall'Italia contribuiscono alle spese sostenute.
Non può infine ritenersi che le ricevute direttamente intestate al ricorrente (nr.8), relative al 2024 e concomitanti con la domanda di ricongiungimento, siano indicative di un sostegno economico stabile, regolare e continuativo nel tempo. Quanto invece alle ricevute di trasferimento di denaro tutte successive al diniego impugnato e concomitanti alla proposizione del ricorso introduttivo e del precedente ricorso cautelare avente il medesimo oggetto e rigettato dal Tribunale di Roma il 5.5.2025 ( provvedimento in atti ) ritiene il Tribunale che siano inidonee a dimostrare la sussistenza del requisito della vivenza a carico al momento della presentazione della domanda di visto né attestano una situazione di sostegno economico stabile e continuativo nel tempo.
Da ultimo, non può attribuirsi rilevanza alla situazione economica generale del Paese di provenienza, la quale non esonera il richiedente dall'onere di fornire una prova specifica relativa alla propria condizione di dipendenza economica.
In conclusione, si ritiene che la documentazione prodotta non consente di dimostrare una situazione di dipendenza economica stabile e continuativa dell'odierno ricorrente dal familiare cittadino italiano, atteso che i trasferimenti in denaro risultano di importo esiguo, non costanti nel tempo e, per una parte significativa, intestati ad un soggetto diverso.
La prova certa di rimesse in denaro continuative nel tempo devono dimostrare un mantenimento del familiare – anche a distanza – strutturato e continuativo in un apprezzabile lasso di tempo ( ex multis
Cass. 13148/25), così come previsto dall'art. 2 del d.lgs n.30/2007.
Le spese sono liquidate come da dispositivo (valori minimi, complessità bassa, fase studio introduttiva). pagina 5 di 6
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente a rimborsare a parte resistente le spese di lite che si liquidano in euro
1453,00 oltre oneri di legge.
Roma, 19 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Di Tullio
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione civile, in persona del Giudice unico dott.ssa Antonella Di Tullio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 31768/25 promossa da
, nato a [...] in data [...], rappresentato Parte_1
e difeso dall'Avv. Livio Pochetti, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, alla Via delle
Cave n. 42;
- Ricorrente-
Contro
(CF. Controparte_1
) in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura P.IVA_1
Generale dello Stato;
-Resistente -
FATTO E DIRITTO
Parte ricorrente impugna il provvedimento di diniego del visto di ingresso in quanto familiare al seguito di cittadino italiano emesso e notificato dall'Ambasciata di Italia a Manila in data 8/08/24. Si legge nel provvedimento di diniego impugnato che “la domanda di visto per ricongiungimento familiare presentata in data 19.06.2024 è stata respinta in quanto Lei non risulta rientrare nel novero di cui all'art. 2, comma 4 del Decreto legislativo n.30/2007, non avendo Lei adeguatamente dimostrato pagina 1 di 6 di essere a carico del familiare cittadino UE nei confronti del quale richiede il ricongiungimento”. In particolare, l'Amministrazione evidenziava che le rimesse indirizzate al richiedente, effettuate dal genero cittadino italiano erano relative al solo anno 2024 mentre “non risultano essere Parte_2 stati effettuati versamenti per gli anni antecedenti”.
, nell'atto introduttivo, lamenta che l'Amministrazione “ha adottato Parte_1 un'interpretazione irragionevolmente restrittiva del concetto di familiare a carico laddove, da un lato, ha ritenuto l'importo delle rimesse inidoneo a dimostrare tale condizione… dall'altro ha scelto arbitrariamente di considerare solo una parte delle rimesse - quelle decorrenti dal mese di gennaio 2024
– e scartando arbitrariamente quelle effettuate fra il mese di agosto 2022 e dicembre 2023, in conseguenza di un dato puramente formale, ossia il semplice fatto che non fossero nominativamente intestate al ricorrente ma alla figlia con esso convivente, che dipendeva oltretutto da una circostanza non imputabile al ricorrente medesimo, ma all'Amministrazione locale”. Il ricorrente, inoltre, allega che l'erogazione delle rimesse è proseguita nel tempo.
Il ricorrente, pertanto, chiede “accertata l'illegittimità del provvedimento di rifiuto emesso dall'Ambasciata d'Italia a Manila - prot. n. 1453/2024 del 08/08/2024- rif. 202400118449 - in relazione all'istanza di rilascio di un visto per motivi familiari in favore del ricorrente, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al rilascio del predetto visto, ai sensi dell'art. 5 e art. 7 del D. Lgs. n. 30/2007, in relazione alla condizione di familiare definita all'art. 2, comma 1, lett. “b”, n. 4 del medesimo D. Lgs.
n. 30/2007”.
È stata depositata la seguente documentazione: passaporto del ricorrente, certificato di nascita della figlia, passaporto estratto dell'atto di matrimonio RI LA ND, Parte_2
Permesso di soggiorno RI Paoner, Rimesse in denaro, Atto di nascita del ricorrente, Checklist pubblicata dall'Ambasciata d'Italia a Manila, Preavviso di rigetto della domanda di visto, Osservazioni in merito al preavviso di rigetto della domanda di visto, Nota prot. n. 1453/2024 dell'Ambasciata
d'Italia a Manila, Istanza di riesame in autotutela, Corrispondenza intercorsa fra il difensore e l'Ambasciata d'Italia a Manila, Provvedimento del 05/05/2025 (rigetto ricorso cautelare), Rimesse aggiuntive,; Immagine fotostatica del tragitto tratto dal sito "GoogleMaps", Reddito del Sig.
[...]
Pt_2
Parte resistente si costituisce in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso evidenziando la correttezza del proprio operato e ripercorrendo i motivi del diniego del visto. Nella nota dell'Ambasciata, allegata alla comparsa di costituzione, si legge che “ a conclusione di un attento e scrupoloso esame di quanto qui sottoposto dal Signor a corredo della propria domanda, rilevato che erano stati presentate Pt_1 prove di rimesse a lui indirizzate per i soli sette mesi antecedenti la domanda di visto e non ritenendo pagina 2 di 6 tali limitati trasferimenti sufficienti a comprovare la prescritta condizione di ascendente a carico in capo al richiedente, la quale può generalmente desumersi da un adeguato sostegno finanziario che abbia carattere di continuità in un arco temporale ragionevolmente lungo (sicuramente superiore quantomeno a un anno solare), è stato predisposto e comunicato all'interessato regolare preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. 241/1990 (All. 03), in ottemperanza alle norme allora vigenti”. L'orientamento dell'Amministrazione non mutava neppure dopo la produzione di osservazioni e documenti integrativi.
Veniva depositata la seguente documentazione: nota Ambasciata d'Italia a Manila, modulo di richiesta di visto , provvedimento di diniego, copia del preavviso di rigetto, Parte_1 osservazioni, documentazione relativa alle rimesse inviate dai coniugi Dichiarazione Pt_2 sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dai coniugi Affidavit a firma di Pt_2 Pt_3
, Prospetto riepilogativo rimesse realizzato dall'Ufficio Visti durante la trattazione della
[...] domanda, Istanza di riesame presenta dal legale di parte a mezzo PEC, Modulo di richiesta visto e provvedimento di diniego per . Parte_3
Con le note in sostituzione dell'udienza del 16.12.25, il ricorrente allega che “privo di documenti fino all'anno 2023, non aveva altra scelta che affidarsi alla figlia per il materiale incasso delle rimesse stesse. agiva, dunque, quale longa manus materiale per la riscossione di somme destinate anche Pt_3 al sostentamento dell'anziano genitore convivente”. Quanto all'eccezione di controparte sull'insufficienza degli importi al sostegno economico, il ricorrente afferma che, anche alla luce del contesto rurale del villaggio di provenienza, le somme ricevute- superiori al salario minimo locale- siano adeguati a qualificarlo come familiare a carico del genero.
Viene depositata la seguente documentazione: documentazione fotografica dell'abitazione del ricorrente, documentazione fotografica del contesto rurale del villaggio, fotografie comparative, fotografie della sorgente d'acqua comune, estratto cartografico del tragitto tra BU e il villaggio del ricorrente, ordinanza cautelare del 17.02.25, sent. Tribunale Trieste .764/25.
Il ricorso deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 30 del 2007 il cittadino italiano o UE, nonché il cittadino straniero che abbia ottenuto la cittadinanza italiana, può far entrare in Italia “il coniuge;
il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;
i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b); gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b)”.
pagina 3 di 6 La norma, dunque, include espressamente gli ascendenti del coniuge del cittadino italiano purché sussista il requisito della vivenza a carico.
L'art.3 del citato decreto, inoltre, impone all'autorità amministrativa di agevolare l'ingresso e il soggiorno degli altri familiari che, pur non rientrando nelle categorie elencate, risultino a carico o conviventi nel paese di provenienza o che presentino gravi motivi di salute tale da rendere necessaria l'assistenza personale da parte del cittadino dell'Unione.
Dalla lettura delle disposizioni risulta evidente l'intento del legislatore di attribuire una ampia tutela all'unità familiare, dando al contempo primaria rilevanza al requisito della vivenza a carico.
A tal riguardo, la condizione della vivenza a carico o della convivenza con il cittadino dell'Unione deve essere valutata con riferimento al Paese di provenienza del cittadino extracomunitario e, in ogni caso, richiede un esame approfondito della situazione personale del richiedente, da effettuarsi caso per caso, al fine di accertare l'esistenza di una situazione reale e stabile di dipendenza economica nel paese di provenienza. Tale accertamento deve considerare i vari fattori pertinenti alla fattispecie concreta, tra cui la natura, la durata e il grado del sostegno materiale fornito dal cittadino dell'Unione, per verificare che la dipendenza non sia stata determinata dal solo scopo di ottenere l'ingresso e il soggiorno nello
Stato ospitante. (Cass. sent. 27774/24, 22864/20)
Nel caso di specie, il ricorrente presentava domanda di visto di ingresso per ricongiungimento familiare al marito della figlia, cittadino italiano e, al fine di provare la vivenza a carico, Parte_2 produceva una serie di ricevute di trasferimenti in denaro. Tuttavia, nel corso dell'istruttoria emergeva che le ricevute prodotte, relative al 2022 e al 2023, erano indirizzate a , figlia del Parte_3 ricorrente, mentre soltanto i trasferimenti relativi al 2024 (anno di presentazione della domanda) erano direttamente intestati al ricorrente.
L'Amministrazione ha dunque ritenuto che tali trasferimenti fossero insufficienti a dimostrare l'asserita condizione di familiare a carico considerato anche l'esiguità degli importi che si rivelano inadeguati al sostentamento di due persone. Difatti, contestualmente alla presentazione della domanda di visto del ricorrente, presentava istanza di visto anche la figlia convivente, che fondava la propria Parte_3 domanda sulla dipendenza economica dai familiari in Italia e sui trasferimenti da costoro ricevuti (all.
8 alla comparsa di costituzione).
A fronte di tali contestazioni, il ricorrente spiega che non poteva ricevere direttamente le somme di denaro a causa di un “disguido di natura burocratica da parte delle autorità filippine” le quali tardavano nella registrazione dell'atto di nascita e, dunque, nel rilascio di un documento identificativo (pag.2 del ricorso).
pagina 4 di 6 A tal riguardo, appare inverosimile che il ricorrente, nato nel 1959 e peraltro vedovo, non abbia mai avuto necessità di utilizzare un documento identificativo. A ciò si aggiunga che neppure nella causale delle citate ricevute viene menzionato lo scopo dei trasferimenti o l'asserito beneficiario effettivo (all.6 ricorso). Difatti, in nessuna delle ricevute vi è l'indicazione che le somme sono destinate al sostentamento economico della famiglia ma, al contrario, come “scopo dell'operazione” viene genericamente indicato “dono/regalo” e la “relazione con il destinatario” viene indicata come di amicizia.
Va poi considerato che tali trasferimenti di denaro sono stati contestualmente utilizzati dalla figlia del ricorrente, per supportare la propria istanza di ricongiungimento. Tale circostanza è Parte_3 confermata dal ricorrente stesso che, nei propri scritti difensivi, più volte afferma che le somme ricevute dall'Italia venivano ripartite con la figlia. Risulta dunque evidente che le ricevute prodotte non siano sufficienti a provare la vivenza a carico ma, tuttalpiù, rivelano che i familiari dall'Italia contribuiscono alle spese sostenute.
Non può infine ritenersi che le ricevute direttamente intestate al ricorrente (nr.8), relative al 2024 e concomitanti con la domanda di ricongiungimento, siano indicative di un sostegno economico stabile, regolare e continuativo nel tempo. Quanto invece alle ricevute di trasferimento di denaro tutte successive al diniego impugnato e concomitanti alla proposizione del ricorso introduttivo e del precedente ricorso cautelare avente il medesimo oggetto e rigettato dal Tribunale di Roma il 5.5.2025 ( provvedimento in atti ) ritiene il Tribunale che siano inidonee a dimostrare la sussistenza del requisito della vivenza a carico al momento della presentazione della domanda di visto né attestano una situazione di sostegno economico stabile e continuativo nel tempo.
Da ultimo, non può attribuirsi rilevanza alla situazione economica generale del Paese di provenienza, la quale non esonera il richiedente dall'onere di fornire una prova specifica relativa alla propria condizione di dipendenza economica.
In conclusione, si ritiene che la documentazione prodotta non consente di dimostrare una situazione di dipendenza economica stabile e continuativa dell'odierno ricorrente dal familiare cittadino italiano, atteso che i trasferimenti in denaro risultano di importo esiguo, non costanti nel tempo e, per una parte significativa, intestati ad un soggetto diverso.
La prova certa di rimesse in denaro continuative nel tempo devono dimostrare un mantenimento del familiare – anche a distanza – strutturato e continuativo in un apprezzabile lasso di tempo ( ex multis
Cass. 13148/25), così come previsto dall'art. 2 del d.lgs n.30/2007.
Le spese sono liquidate come da dispositivo (valori minimi, complessità bassa, fase studio introduttiva). pagina 5 di 6
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente a rimborsare a parte resistente le spese di lite che si liquidano in euro
1453,00 oltre oneri di legge.
Roma, 19 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Di Tullio
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