TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 03/03/2026, n. 155
TAR
Ordinanza cautelare 7 aprile 2022
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Sentenza 3 marzo 2026

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  • Rigettato
    Eccesso di potere, illogicità e contraddittorietà della motivazione, mancanza di idonei parametri di riferimento

    Il Tribunale ha ritenuto che il provvedimento prefettizio si fondi su una valutazione ragionevole e logica dei fatti, in quanto il ricorrente custodiva le proprie armi nello stesso armadietto del fratello destinatario di divieto. L'autorità di pubblica sicurezza ha correttamente valutato il rischio di abuso delle armi derivante dal rapporto di frequentazione tra i fratelli, considerando che l'autorizzazione alla detenzione di armi è eccezionale e le esigenze di incolumità pubblica prevalgono. Il sindacato giurisdizionale è limitato alla verifica di errori o manifesta irrazionalità, che non ricorrono nel caso di specie.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 03/03/2026, n. 155
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
    Numero : 155
    Data del deposito : 3 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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