Ordinanza cautelare 7 aprile 2022
Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 03/03/2026, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00155/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00139/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 139 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Domenico Morabito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Reggio Calabria - Ufficio territoriale del Governo di Reggio Calabria, Ministero dell'interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi, ex lege , dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliata in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l'annullamento
- del decreto del Prefetto di Reggio Calabria dell’-OMISSIS- prot. Cat. -OMISSIS-/Area I^ Bis – Fasc. n. -OMISSIS-, impositivo del divieto di detenzione armi, munizioni e materie esplodenti e contestuale ordine di ritiro della licenza di porto di pistola per difesa personale rilasciata il -OMISSIS-, notificato il 19 gennaio 2022;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Reggio Calabria - Ufficio Territoriale del Governo Reggio Calabria e Ministero dell'interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, co. 4- bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 gennaio 2026 il dott. IC TE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente è insorto avverso il provvedimento, emarginato in oggetto, con il quale il Prefetto della Provincia di Reggio Calabria ha disposto, a suo carico, il divieto di detenzione, a qualsiasi titolo, di armi, munizioni e materiale esplodente e, contestualmente, ritirato “qualunque titolo di polizia abilitativo alla detenzione, al porto, al trasporto ed alla vendita di armi, munizioni ed esplosivi”, ovvero, nel caso di specie, la licenza di porto di pistola per difesa personale che gli era stata rilasciata nel 2013.
2. A sostegno del mezzo, ha dedotto un unico motivo, rubricato “ Eccesso di potere. Illogicità e contraddittorietà della motivazione del Decreto Prefettizio recante n. -OMISSIS-/Area I^ Bis, Fasc. n. -OMISSIS- del 11.11.2021. Mancanza di idonei parametri di riferimento ”.
3. L’amministrazione, ritualmente intimata, si è costituita in giudizio, sostenendo la infondatezza del ricorso.
4. Con ordinanza n.-OMISSIS-, resa all’esito dell’udienza in camera di consiglio del 6 aprile 2022, è stata respinta la domanda di tutela interinale.
5. All’udienza di merito straordinaria del 15 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Tanto premesso, il ricorso è infondato.
6.1. Il provvedimento gravato si fonda sulla proposta formulata dal Comando provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria, nella quale è riferito che il ricorrente è “ fratello non convivente di -OMISSIS-, proposto, in data odierna, per l’emissione di divieto detenzione di armi – munizioni ed esplosivi ”; nonché “ legale detentore di armi e munizioni, ritirate in via cautelare dai militari della Stazione Carabinieri di -OMISSIS- perché custodite all’interno di apposito armadio metallico unitamente a quelle del fratello -OMISSIS- ”. I Carabinieri quindi propongono l’adozione della misura “ ritenendo inopportuno che il nominativo in oggetto disponga di armi di cui potrebbe abusarne anche il di lui fratello ”.
Quindi il provvedimento si fonda, in fatto, sul riferito legame di parentela e sulla circostanza che le armi fossero custoditi dai due fratelli all’interno del medesimo armadietto. Da ciò, l’Autorità di p.s. ha dedotto la sussistenza di un pericolo di abuso nell’uso delle armi, in quanto circostanze “ indicativ[e] di un contesto che incide sulla completa e perfetta affidabilità del soggetto e considerato peraltro che non è possibile escludere che le armi stesse possano entrare nella materiale disponibilità di persone socialmente pericolose ed essere usate per fini illeciti ”.
6.2. Contestando tali ragioni, il ricorrente ha lamentato la carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione che, sotto un primo profilo, si sarebbe limitata a richiamare la nota dei Carabinieri e ad “ una mera elencazione di sentenze del giudice amministrativo e ad indicazioni normative ”, e, sotto altro profilo, sarebbe errata, giacché fondata esclusivamente sul rapporto di parentela con il fratello, senza, tuttavia, considerare che egli è persona incensurata e titolare di licenza da molti anni.
6.3. Ebbene, onde procedere ad un compiuto esame delle censure mosse dal ricorrente, appare utile premettere la ricostruzione, nei suoi tratti essenziali, del quadro normativo di riferimento.
Il regio decreto 18 giugno 1931, n.773, di approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) prevede che l’autorizzazione di polizia e la licenza per l’uso delle armi possano essere revocate, non solo in presenza della commissione di reati, ma, altresì, e a monte, in ogni caso in cui l’autorità amministrativa ravvisi elementi che denotino la inaffidabilità del soggetto richiedente ed il pericolo di abuso.
Segnatamente, al Capo III, Titolo I, dedicato alle autorizzazioni di polizia, l’art.11, co. 3, TULPS prevede che “ Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione ”. Al successivo Capo IV, Titolo II, “ delle armi ”, l'art. 39 r.d. n. 773 del 1931, dispone che " il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne ".
Il successivo art.43, co.2, prevede che “ La licenza può essere ricusata […] a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi ”.
6.4. Nella cornice normativa così delineata, il provvedimento prefettizio gravato si fonda su una valutazione dei fatti ed un giudizio di pericolosità che si rivelano scevri da vizi, in quanto ragionevoli e logici. L’Autorità di p.s., avendo rilevato che il ricorrente custodiva le proprie armi nel medesimo armadietto del fratello, destinatario di un provvedimento di divieto di detenzione, ha espresso un giudizio sintetico, di natura predittiva, di inaffidabilità e pericolosità nella detenzione e nell’uso delle armi, che risulta affatto logico e ragionevole, in virtù dell’esistenza, correttamente valorizzata nel provvedimento, di un pericolo di abuso nell’uso delle armi derivante dall’evidente rapporto di frequentazione fra il ricorrente ed il proprio fratello germano.
6.5. Sotto questo profilo, deve ricordarsi che nel nostro ordinamento, l'autorizzazione alla detenzione delle armi deve considerarsi eccezionale e le esigenze di incolumità di tutti i cittadini sono prevalenti e prioritarie, per cui la detenzione e l’uso delle armi può essere autorizzata solo nell'ipotesi che non sussista alcun pericolo che il soggetto possa abusarne, richiedendosi che l'interessato sia esente da mende e al di sopra di ogni sospetto o indizio negativo in modo tale da scongiurare dubbi e perplessità sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica. Pertanto, la revoca o il diniego dell'autorizzazione così come il divieto di detenzione possono essere adottati sulla base di un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell'abuso dell'autorizzazione stessa, potendo assumere rilevanza anche fatti isolati, ma significativi, e potendo l'Amministrazione valorizzare nella loro oggettività sia fatti di reato diversi, sia vicende e situazioni personali del soggetto che non assumano rilevanza penale, concretamente avvenuti, anche non attinenti alla materia delle armi, da cui si possa desumere la non completa affidabilità all'uso delle stesse (cfr. Cons. St., III, 23 maggio 2017, n. 2404; Cons. St., III, 30 novembre 2018, n. 6812; Tar Calabria, I, 31 ottobre 2025, n.1813).
In tale contesto, il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni dell'Autorità di Pubblica sicurezza non può essere sostitutivo di queste ultime ma è limitato alla sola verifica di eventuali errori o travisamento dei fatti e di manifesta irrazionalità (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 8 novembre 2012 n. 5678, TAR Campania - Napoli, Sez. V, 18 marzo 2020, n. 1181), che nella fattispecie non ricorrono.
Per quanto, quindi, sindacabile dal giudice amministrativo, la considerazione delle circostanze richiamate nel provvedimento giustifica il provvedimento gravato, in quanto nelle valutazioni espresse dall’amministrazione, che non possono ritenersi irragionevoli o manifestamente illogiche, le riferite evidenze escludono, in capo all’interessato, la sicura affidabilità nella detenzione delle armi, rendendo sussistente il pericolo di abuso di esse.
In conclusione, il provvedimento gravato risulta reso sulla base di una istruttoria completa e con una motivazione scevra da vizi logici, espressione di valutazioni che non appaiono né illogiche né irragionevoli, bensì volte alla tutela dei primari e superiori interessi pubblici.
7. Per le considerazioni che precedono, il ricorso va respinto.
8. Le spese di lite possono nondimeno compensarsi, in ragione della peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AT CR, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
IC TE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IC TE | AT CR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.